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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2486/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Strazzeri, giusta procura in atti opponente contro con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, partita iva Controparte_1
, iscritta nell'elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del P.IVA_1 provvedimento della Banca d'Italia del 01.10.2014 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. Controparte_2
12, partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in atti opposta
All'udienza del giorno 10.3.2025 parte opposta ha precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 17.02.2021, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 28.01.2021, con il quale ha Controparte_1
1 intimato il pagamento della somma di euro 12.535,94, oltre interessi e spese in forza del decreto ingiuntivo n. 12/2020. L'odierno opponente ha eccepito la tardività della notifica del decreto ingiuntivo e la conseguente inefficacia dello stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e, nel merito, la declaratoria di nullità del precetto opposto.
Con comparsa di risposta depositata il 06.05.2021 si è costituita contestando Controparte_1 puntualmente la fondatezza del motivo di opposizione e chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o infondatezza della stessa.
Con ordinanza del 4.10.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615, comma 1, c.p.c., e sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
All'esito di alcuni rinvii, all'udienza del 10.03.2025, soltanto parte opposta ha precisato le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali.
2. Esposti i fatti, il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. n. 12/2020 con cui il Tribunale di Catania ha intimato a il Parte_1 pagamento della somma di euro 12.535,94, oltre interessi e spese. In assenza di opposizione, il decreto è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con provvedimento del
14.10.2020 e munito di formula esecutiva il 16.12.2020.
3. Tanto premesso, con un unico motivo di opposizione ha dedotto la nullità Parte_1 del precetto, eccependo l'inefficacia del decreto ingiuntivo a causa della tardività della notifica.
L'opposizione è inammissibile.
In diritto si osserva che il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto ingiuntivo è perentorio e non può essere prorogato. Pertanto, qualora il credito provveda alla notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso di tale termine, le ragioni del debitore possono essere fatte valere soltanto con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato (Cass. 67/2002).
Per quanto sopra, in mancanza di opposizione ex art. 645 c.p.c., non è più consentito alla parte debitrice dedurre la nullità del decreto ingiuntivo, essendo pacifico che dinanzi al giudice dell'esecuzione possano essere fatti valere soltanto vizi che importino l'inesistenza del titolo esecutivo (Cass. n. 29729/2019). La Corte di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui la fase 2 esecutiva si incardini su un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, l'esecutato dovrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi del paradigma normativo di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. se eccepisce l'inesistenza della notificazione (ovvero che il provvedimento monitorio non gli sia stato mai validamente notificato), mentre se deduce l'irregolarità o la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo dovrà proporre opposizione ex artt. 645 o 650 c.p.c. In questi termini si veda Cass.
n. 133655/2023, secondo cui “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile”.
Nel caso di specie, come affermato dallo stesso opponente, il decreto ingiuntivo in questione è stato notificato il 04.07.2020, oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia del provvedimento monitorio per come disposto dall'art. 644 c.p.c. Tuttavia, il vizio di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica oltre il termine di sessanta giorni si traduce in un vizio di nullità della notificazione che, di conseguenza, avrebbe dovuto formare oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. ovvero, ricorrendone i presupposti, dell'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c.
Per quanto sopra, non avendo l'opponente esperito tali rimedi nei termini rispettivamente previsti dagli artt. 645 e 650 c.p.c., l'opposizione a precetto proposta da è Parte_1 inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.538,50 nei confronti di Controparte_1 somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la definizione in rito della controversia e la ridotta complessità della stessa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2486/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA inammissibile l'opposizione a precetto proposta da nei confronti Parte_1 di Controparte_1
3 CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, in data 23 settembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2486/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione a precetto promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Strazzeri, giusta procura in atti opponente contro con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. 12, partita iva Controparte_1
, iscritta nell'elenco delle società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del P.IVA_1 provvedimento della Banca d'Italia del 01.10.2014 con numero 35239.3, e per essa, quale procuratore, con sede legale in Milano (MI) al Foro Buonaparte n. Controparte_2
12, partita iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in atti opposta
All'udienza del giorno 10.3.2025 parte opposta ha precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato in data 17.02.2021, ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'atto di precetto notificatogli in data 28.01.2021, con il quale ha Controparte_1
1 intimato il pagamento della somma di euro 12.535,94, oltre interessi e spese in forza del decreto ingiuntivo n. 12/2020. L'odierno opponente ha eccepito la tardività della notifica del decreto ingiuntivo e la conseguente inefficacia dello stesso ai sensi dell'art. 644 c.p.c., chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e, nel merito, la declaratoria di nullità del precetto opposto.
Con comparsa di risposta depositata il 06.05.2021 si è costituita contestando Controparte_1 puntualmente la fondatezza del motivo di opposizione e chiedendo che venga dichiarata l'inammissibilità o infondatezza della stessa.
Con ordinanza del 4.10.2021 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ex art. 615, comma 1, c.p.c., e sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
All'esito di alcuni rinvii, all'udienza del 10.03.2025, soltanto parte opposta ha precisato le conclusioni e, nei termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le comparse conclusionali.
2. Esposti i fatti, il titolo esecutivo posto a fondamento dell'atto di precetto è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. n. 12/2020 con cui il Tribunale di Catania ha intimato a il Parte_1 pagamento della somma di euro 12.535,94, oltre interessi e spese. In assenza di opposizione, il decreto è stato dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. con provvedimento del
14.10.2020 e munito di formula esecutiva il 16.12.2020.
3. Tanto premesso, con un unico motivo di opposizione ha dedotto la nullità Parte_1 del precetto, eccependo l'inefficacia del decreto ingiuntivo a causa della tardività della notifica.
L'opposizione è inammissibile.
In diritto si osserva che il termine previsto dall'art. 644 c.p.c. per la notifica del decreto ingiuntivo è perentorio e non può essere prorogato. Pertanto, qualora il credito provveda alla notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso di tale termine, le ragioni del debitore possono essere fatte valere soltanto con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato (Cass. 67/2002).
Per quanto sopra, in mancanza di opposizione ex art. 645 c.p.c., non è più consentito alla parte debitrice dedurre la nullità del decreto ingiuntivo, essendo pacifico che dinanzi al giudice dell'esecuzione possano essere fatti valere soltanto vizi che importino l'inesistenza del titolo esecutivo (Cass. n. 29729/2019). La Corte di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui la fase 2 esecutiva si incardini su un titolo esecutivo costituito da un decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, l'esecutato dovrà proporre opposizione all'esecuzione ai sensi del paradigma normativo di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. se eccepisce l'inesistenza della notificazione (ovvero che il provvedimento monitorio non gli sia stato mai validamente notificato), mentre se deduce l'irregolarità o la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo dovrà proporre opposizione ex artt. 645 o 650 c.p.c. In questi termini si veda Cass.
n. 133655/2023, secondo cui “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile”.
Nel caso di specie, come affermato dallo stesso opponente, il decreto ingiuntivo in questione è stato notificato il 04.07.2020, oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia del provvedimento monitorio per come disposto dall'art. 644 c.p.c. Tuttavia, il vizio di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica oltre il termine di sessanta giorni si traduce in un vizio di nullità della notificazione che, di conseguenza, avrebbe dovuto formare oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. ovvero, ricorrendone i presupposti, dell'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c.
Per quanto sopra, non avendo l'opponente esperito tali rimedi nei termini rispettivamente previsti dagli artt. 645 e 650 c.p.c., l'opposizione a precetto proposta da è Parte_1 inammissibile.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 2.538,50 nei confronti di Controparte_1 somma ottenuta riducendo del cinquanta percento i valori medi delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, stante la definizione in rito della controversia e la ridotta complessità della stessa.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 2486/2021
R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA inammissibile l'opposizione a precetto proposta da nei confronti Parte_1 di Controparte_1
3 CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1 che liquida in euro 2.538,50, oltre spese generali, iva e c.p.a.
Così deciso in Catania, in data 23 settembre 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
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