TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 7
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del d. lgs. 22/01/2004 n. 42 artt. 167, 181, della lr 11/03/2005 n. 12, della legge 241/1990 - eccesso di potere per illogicità, carenza di motivazione, sviamento di potere, difetto di istruttoria

    Il giudice ha ritenuto che l'intervento non fosse assentibile sotto il profilo paesistico ai sensi dell'art. 167 co. 4 lett. a) del d.lgs. 42/2004, poiché ha determinato la creazione di superficie utile e l'aumento dei volumi. La valutazione positiva della compatibilità paesistica da parte della Commissione comunale e della Sovrintendenza è stata considerata attività inutilmente svolta, non facendo venir meno il potere-dovere del Comune di respingere la richiesta a causa dell'aumento volumetrico.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per assenza di istruttoria e di motivazione. Violazione della legge 240/1990. Ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa

    Il giudice ha ritenuto che le opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico non possano essere ritenute in parziale difformità, ma in variazione essenziale, escludendo la procedura di “fiscalizzazione” dell'abuso. Si è inoltre precisato che l'applicazione dell'art. 36 bis del d.p.r. 380/2001 presuppone la presentazione di un'istanza specifica, non avvenuta nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 7
    Data del deposito : 5 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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