TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5401 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1420/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DR TI Presidente
TA TE DI
DR ES DI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1420/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 L'Avv. GHIZZONI PATRIZIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 6/2/2024: “- Dichiararsi la separazione dei sig.ri
e con addebito al marito a fronte di quanto esposto in narrativa;
Parte_1 Controparte_1
- Disporre l'affido super esclusivo dei figli minorenni alla madre con collocamento degli stessi presso la sig.ra con facoltà per la madre di assumere in autonomia tutte le decisioni di Parte_1 ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli;
- Assegnare la casa coniugale sita in Chiari via Matteotti n. 6 alla madre affinché la abiti con i figli;
- Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli e per € 250,00 ciascuno, ed un contributo di Per_1 Per_2
€ 100,00 in favore della figlia maggiore , in ragione della parziale autonomia raggiunta Per_3 da quest'ultima, (oltre adeguamento ISTAT) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso dinanzi al Tribunale di Brescia;
- Disporre
1 che, qualora il padre ne faccia richiesta, possa vedere i figli solo in modalità protetta con l'intermediazione del Servizio Sociale di competenza al quale deve essere rimessa la calendarizzazione degli incontri e solo se la ripresa dei rapporti con i minori non venga ritenuta pregiudizievole per gli stessi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/2/2024 parte ricorrente, sig.ra ha dedotto di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con il resistente, sig. , il 20/8/2005 in Romania Controparte_1
(doc.1), atto non trascritto in Italia.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 8/10/2005), (n. 28/4/2014) e Persona_4 Per_1
(n. 22/5/2016). Persona_5
La ricorrente ha dedotto che la crisi coniugale è deflagrata nel 2022 a causa della gelosia morbosa e ingiustificata del marito e della propensione dello stesso al consumo di alcol. In diverse occasioni, infatti, il sig. in evidente stato di alterazione, ha assunto atteggiamenti aggressivi e maltrattanti Pt_1 nei confronti della ricorrente, sovente alla presenza dei figli (cfr. querela del 17/12/2022 - doc. 5), e in un'occasione anche all'indirizzo della figlia maggiore che ha richiesto l'accesso Persona_4 al pronto soccorso (doc. 6). Per tali motivi la ricorrente in un primo momento ha abbandonato la casa coniugale unitamente ai figli trasferendosi dalla sorella, salvo farvi rientro nel gennaio 2023 quando il resistente ha lasciato l'abitazione.
Ha quindi dedotto che attualmente i figli non hanno nessun rapporto con il padre, che non vedono dal
2023, né hanno alcun contatto con lui neppure telefonico. Il resistente probabilmente si è trasferito in
Romania, rendendosi così irreperibile e troncando ogni rapporto con la prole.
La sig.ra ha quindi precisato le conclusioni come sopra integralmente riportate e trascritte. Pt_1
All'udienza del 28/1/2025, nessuno è comparso per parte resistente e il giudice, rilevato che la notifica ex art 143 c.p.c. non era stata eseguita nei termini di legge, ne ha disposto la rinnovazione.
Alla successiva udienza L'8/5/2025, nessuno è comparso per il resistente e la ricorrente, sentita personalmente, ha ribadito la totale assenza del padre dalla vita dei figli da oltre due anni e ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Attesa la regolarità della notifica, il giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto non comparso e con successiva ordinanza ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi L'art. 473- bis.22, ultimo comma, c.p.c..
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi L'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata ogniqualvolta si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La frattura può discendere anche dalle condizioni di distacco e di disaffezione di una sola delle parti che sia verificabile in base a fattori obiettivi come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto matrimoniale.
2 Nel caso in esame, le parti vivono di fatto separate da dicembre 2022 quando la ricorrente ha lasciato la casa coniugale, rifugiandosi presso la sorella unitamente ai figli.
Appare quindi evidente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, elemento posto alla base L'affectio coniugalis, non può più essere mantenuta o ricostituita.
A conferma di tale circostanza è anche l'atteggiamento del resistente il quale, ancorché regolarmente intimato (cfr. deposito 6/5/2025), non ha inteso prendere parte al giudizio restando contumace.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione a carico del marito imputando all'abuso di bevande alcoliche e alle sue condotte maltrattanti il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. A sostegno della domanda ha altresì dedotto l'abbandono della casa coniugale da parte del resistente da gennaio 2023, epoca a partire dalla quale il sig. si è reso di fatto irreperibile Pt_1 non contribuendo più in alcun modo ai bisogni della famiglia.
Nello specifico, la ricorrente ha allegato di aver subito diverse aggressioni, sia fisiche sia verbali, da parte del marito come da querela del 17/12/2022 in atti (doc. 5). A sostegno di tali prospettazioni vi
è il certificato di accesso al P.S. della figlia in pari data dal quale si evince un “trauma Persona_4 distorsivo del terzo dito della mano destra” con prognosi di 5 gg a seguito di percosse da parte del padre (doc. 6).
In aggiunta a ciò è pacifico che da gennaio 2023 il resistente abbia lasciato la casa coniugale senza più dare alcuna notizia di sé.
Sul punto la giurisprudenza afferma che: “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento L'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. Cass. Civ. n. 11792/2021).
Nel caso di specie, il resistente, dopo avere serbato condotte contrarie ai doveri coniugali in costanza di convivenza, ha abbandonato la casa coniugale e con essa totalmente il soddisfacimento e la cura dei bisogni della moglie e dei figli, violando con ciò le responsabilità nascenti dal matrimonio.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di addebito della separazione al resistente è fondata e va quindi accolta.
3. Sull'affidamento e il collocamento dei figli minori
Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in data 8/5/2025 (“Da due anni il padre dei miei figli si è allontanato da casa senza dare notizie. Presumo possa essere anche tornato in Romania. Lui non mi ha più contattata né ha chiamato i figli”) emerge la perdurante assenza del padre dalla vita dei minori e l'abitudine degli stessi alla presenza costante della sola madre, genitore di riferimento, che fa fronte in via principale alle loro necessità.
Nel caso di specie il resistente ha interrotto ogni rapporto con i figli, anche telefonico, sin dal mese di gennaio 2023, disinteressandosi di loro.
L'inidoneità genitoriale del resistente trova altresì indiretta conferma nella sua mancata costituzione in giudizio. Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi
3 di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie, alla condotta del sig. deve essere attribuito il predetto Controparte_1 valore.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l'adozione L'affidamento condiviso risulterebbe in definitiva pregiudizievole per i minori, considerato il disinteresse manifestato dal padre e la difficoltà di entrare in contatto con lo stesso con conseguente impossibilità di assumere delle decisioni riguardo alla prole (es. autorizzazioni scolastiche, mediche, ecc.).
Sussistono quindi i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo cd. rafforzato ex art. 337 quater, comma 3, c.c. di ed alla madre, autorizzata ad adottare in via autonoma Per_1 Persona_5 tutte le decisioni anche di maggiore interesse per i figli.
Al modulo di affido consegue, inoltre, il collocamento dei minori presso la madre dove manterranno la residenza, avendo quivi radicato il centro dei loro affari e interessi.
4. Sull'assegnazione della casa coniugale
Sul punto, tenuto conto del collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, deve disporsi l'assegnazione della casa familiare alla stessa.
Le norme in tema di separazione e divorzio, infatti, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minorenni ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con il coniuge collocatario.
L'assegnazione della casa coniugale, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva e prioritaria tutela della prole e L'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
la concessione del beneficio in questione resta, quindi, subordinata all'imprescindibile presupposto L'affidamento e della convivenza del genitore assegnatario con i figli minori o con i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti
In tale senso è costante la giurisprudenza di legittimità a mente della quale: “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto L'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica tra i coniugi” (cfr. Cass. Civ. sez. 1, n. 27907/2021; conf. Cass. Civ. Sez 1, n. 25604/2018; Cass. Civ. Sez. 6, n. 8550/2014; Cass. Civ. Sez.1, n. 18863/2011).
Coerentemente con quanto argomentato sub § 3 in ordine all'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre ed al collocamento prevalente degli stessi presso di essa, si dispone l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, genitore collocatario, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori.
5. Sugli incontri padre-figli
Con riguardo al regime delle frequentazioni da parte del genitore non collocatario, bisogna considerare che, secondo informazioni pervenute indirettamente alla ricorrente, il resistente risulta essersi trasferito in Romania (cfr. verbale udienza del 8/5/2025) e ha reciso totalmente i contatti con la prole.
4 Riguardo a nulla si prevede, essendo tale punto superato dal raggiungimento della Persona_4 maggiore età.
Per i minori e si dispone che, qualora il resistente dovesse manifestare il Per_1 Persona_5 desiderio di riprendere i contatti con i figli, tenendo previamente conto della volontà degli stessi in rapporto all'età, gli incontri potranno avvenire in forma assistita secondo i tempi e le modalità individuate dai Servizi sociali competenti al fine di garantire un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna.
6. Sul mantenimento dei figli
Per quanto concerne il mantenimento, giova premettere che tale obbligazione deriva dalla semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Cassazione nei seguenti termini: “l'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
Anche per la figlia maggiorenne , la quale ha da poco tempo raggiunto la soglia della Persona_4 maggiore età, non viene meno tale obbligo in quanto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi, senza sua colpa, pur divenuto maggiorenne sia tuttavia ancora dipendente dai genitori” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 5177/2024).
Sul punto è doveroso rilevare quanto segue: “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata L'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ., n. 38366/2021).
Nel caso di specie , poco più che maggiorenne, si è da subito adoperata nella ricerca Persona_4 di un'attività lavorativa retribuita per contribuire alle spese familiari, come dichiarato in udienza dalla ricorrente (cfr. verbale udienza del 8/5/2025). Tuttavia, considerando la giovane età (appena ventenne) della ragazza e la delicata fase di immissione nel mercato del lavoro, è opportuno prevedere un supporto in favore della stessa da parte di entrambi i genitori che possa accompagnarla almeno nell'avvio del percorso di autonomizzazione.
Ne consegue che permane il diritto di a beneficiare del mantenimento dei genitori seppure Per_3 in misura minima, considerando che la stessa svolge da qualche mese attività lavorativa e quindi di conseguenza è in procinto di raggiungere l'auspicata indipendenza economica.
La quantificazione L'assegno deve altresì tenere conto della capacità lavorativa del convenuto, da presumersi in assenza di prova contraria, e della sua assente contribuzione in forma diretta alle esigenze dei figli. Al riguardo si osserva che, stando alla prospettazione della ricorrente, il resistente svolgeva regolare attività lavorativa in Italia come addetto alle pulizie e avrebbe incassato il TFR dopo essersi dimesso. La Suprema Corte ha chiarito che: “L'assenza di informazioni aggiornate sulla
5 situazione reddituale del padre non può esonerare lo stesso dall'onere di contribuire al mantenimento della prole” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017).
Di contro la ricorrente, gravata in via esclusiva dalle spese familiari, è ammessa al PSS (doc. 7).
Alla luce di tali considerazioni si reputa quindi congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, la somma di complessivi € 600,00/mese (i.e.
€ 250,00 per i figli minori e ed € 100,00 per la figlia maggiorenne Per_1 Persona_5 Persona_4
, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese.
[...]
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale.
7. Sulle spese di lite
Stante l'esito complessivo del procedimento le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore L'RI (cfr. delibera di ammissione al PSS n. 1436-GPC/2023) come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per una causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1420/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1 con addebito a carico della parte resistente;
2. dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre con Per_1 Persona_5 estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima anche all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per i figli ex art. 337 quater comma terzo c.c.;
3. conferma il collocamento prevalente dei minori presso la residenza della madre, dove hanno radicato il centro dei loro affari e interessi;
4. assegna la casa coniugale alla ricorrente in quanto genitore collocatario, affinché vi abiti unitamente alla prole;
5. quanto agli incontri tra il padre e i minori e , dispone che, qualora il Per_1 Persona_5 resistente dovesse manifestare il fattivo desiderio di riprendere i contatti con i figli, tenendo previamente conto della volontà degli stessi, gli incontri potranno avvenire in forma assistita secondo i tempi e le modalità individuate dai Servizi sociali territorialmente competenti per garantire un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna;
6. con decorrenza dalla domanda, pone a carico del resistente, sig. , Controparte_1
l'obbligo di corrispondere un contributo di complessivi € 600,00 a titolo di mantenimento dei figli minori (i.e. € 250,00 ciascuno) e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente (i.e. € 100,00), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della ricorrente, sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, e al 50% delle Parte_1 spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, cui si rinvia.
7. condanna il resistente alla rifusione, in favore L'RI, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.756,00 (i.e. € 1.701,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva,
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
6 Così deciso nella Camera di Consiglio del 4/12/2025.
Il DI estensore Il Presidente
DR ES DR TI
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
DR TI Presidente
TA TE DI
DR ES DI relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1420/2024, avente ad oggetto “separazione giudiziale”, promossa da
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 L'Avv. GHIZZONI PATRIZIA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE-CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 6/2/2024: “- Dichiararsi la separazione dei sig.ri
e con addebito al marito a fronte di quanto esposto in narrativa;
Parte_1 Controparte_1
- Disporre l'affido super esclusivo dei figli minorenni alla madre con collocamento degli stessi presso la sig.ra con facoltà per la madre di assumere in autonomia tutte le decisioni di Parte_1 ordinaria e straordinaria amministrazione nell'interesse dei figli;
- Assegnare la casa coniugale sita in Chiari via Matteotti n. 6 alla madre affinché la abiti con i figli;
- Disporre a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli e per € 250,00 ciascuno, ed un contributo di Per_1 Per_2
€ 100,00 in favore della figlia maggiore , in ragione della parziale autonomia raggiunta Per_3 da quest'ultima, (oltre adeguamento ISTAT) da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese ed oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso dinanzi al Tribunale di Brescia;
- Disporre
1 che, qualora il padre ne faccia richiesta, possa vedere i figli solo in modalità protetta con l'intermediazione del Servizio Sociale di competenza al quale deve essere rimessa la calendarizzazione degli incontri e solo se la ripresa dei rapporti con i minori non venga ritenuta pregiudizievole per gli stessi”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6/2/2024 parte ricorrente, sig.ra ha dedotto di avere Parte_1 contratto matrimonio civile con il resistente, sig. , il 20/8/2005 in Romania Controparte_1
(doc.1), atto non trascritto in Italia.
Dalla loro unione sono nati i figli (n. 8/10/2005), (n. 28/4/2014) e Persona_4 Per_1
(n. 22/5/2016). Persona_5
La ricorrente ha dedotto che la crisi coniugale è deflagrata nel 2022 a causa della gelosia morbosa e ingiustificata del marito e della propensione dello stesso al consumo di alcol. In diverse occasioni, infatti, il sig. in evidente stato di alterazione, ha assunto atteggiamenti aggressivi e maltrattanti Pt_1 nei confronti della ricorrente, sovente alla presenza dei figli (cfr. querela del 17/12/2022 - doc. 5), e in un'occasione anche all'indirizzo della figlia maggiore che ha richiesto l'accesso Persona_4 al pronto soccorso (doc. 6). Per tali motivi la ricorrente in un primo momento ha abbandonato la casa coniugale unitamente ai figli trasferendosi dalla sorella, salvo farvi rientro nel gennaio 2023 quando il resistente ha lasciato l'abitazione.
Ha quindi dedotto che attualmente i figli non hanno nessun rapporto con il padre, che non vedono dal
2023, né hanno alcun contatto con lui neppure telefonico. Il resistente probabilmente si è trasferito in
Romania, rendendosi così irreperibile e troncando ogni rapporto con la prole.
La sig.ra ha quindi precisato le conclusioni come sopra integralmente riportate e trascritte. Pt_1
All'udienza del 28/1/2025, nessuno è comparso per parte resistente e il giudice, rilevato che la notifica ex art 143 c.p.c. non era stata eseguita nei termini di legge, ne ha disposto la rinnovazione.
Alla successiva udienza L'8/5/2025, nessuno è comparso per il resistente e la ricorrente, sentita personalmente, ha ribadito la totale assenza del padre dalla vita dei figli da oltre due anni e ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
Attesa la regolarità della notifica, il giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto non comparso e con successiva ordinanza ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ai sensi L'art. 473- bis.22, ultimo comma, c.p.c..
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi L'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata ogniqualvolta si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La frattura può discendere anche dalle condizioni di distacco e di disaffezione di una sola delle parti che sia verificabile in base a fattori obiettivi come la presentazione del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno quel principio di mutuo consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto matrimoniale.
2 Nel caso in esame, le parti vivono di fatto separate da dicembre 2022 quando la ricorrente ha lasciato la casa coniugale, rifugiandosi presso la sorella unitamente ai figli.
Appare quindi evidente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, elemento posto alla base L'affectio coniugalis, non può più essere mantenuta o ricostituita.
A conferma di tale circostanza è anche l'atteggiamento del resistente il quale, ancorché regolarmente intimato (cfr. deposito 6/5/2025), non ha inteso prendere parte al giudizio restando contumace.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sulla domanda di addebito
La ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione a carico del marito imputando all'abuso di bevande alcoliche e alle sue condotte maltrattanti il venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. A sostegno della domanda ha altresì dedotto l'abbandono della casa coniugale da parte del resistente da gennaio 2023, epoca a partire dalla quale il sig. si è reso di fatto irreperibile Pt_1 non contribuendo più in alcun modo ai bisogni della famiglia.
Nello specifico, la ricorrente ha allegato di aver subito diverse aggressioni, sia fisiche sia verbali, da parte del marito come da querela del 17/12/2022 in atti (doc. 5). A sostegno di tali prospettazioni vi
è il certificato di accesso al P.S. della figlia in pari data dal quale si evince un “trauma Persona_4 distorsivo del terzo dito della mano destra” con prognosi di 5 gg a seguito di percosse da parte del padre (doc. 6).
In aggiunta a ciò è pacifico che da gennaio 2023 il resistente abbia lasciato la casa coniugale senza più dare alcuna notizia di sé.
Sul punto la giurisprudenza afferma che: “Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento L'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto” (cfr. Cass. Civ. n. 11792/2021).
Nel caso di specie, il resistente, dopo avere serbato condotte contrarie ai doveri coniugali in costanza di convivenza, ha abbandonato la casa coniugale e con essa totalmente il soddisfacimento e la cura dei bisogni della moglie e dei figli, violando con ciò le responsabilità nascenti dal matrimonio.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda di addebito della separazione al resistente è fondata e va quindi accolta.
3. Sull'affidamento e il collocamento dei figli minori
Dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente in data 8/5/2025 (“Da due anni il padre dei miei figli si è allontanato da casa senza dare notizie. Presumo possa essere anche tornato in Romania. Lui non mi ha più contattata né ha chiamato i figli”) emerge la perdurante assenza del padre dalla vita dei minori e l'abitudine degli stessi alla presenza costante della sola madre, genitore di riferimento, che fa fronte in via principale alle loro necessità.
Nel caso di specie il resistente ha interrotto ogni rapporto con i figli, anche telefonico, sin dal mese di gennaio 2023, disinteressandosi di loro.
L'inidoneità genitoriale del resistente trova altresì indiretta conferma nella sua mancata costituzione in giudizio. Al riguardo, si rammenta che nei procedimenti di famiglia in cui sono coinvolti interessi
3 di soggetti terzi, quali sono quelli della prole, la contumacia del genitore non ha in sé carattere neutrale, bensì costituisce indice di indifferenza verso la sorte dei beni giuridici coinvolti e può assumere valore di argomento a sostegno della verosimiglianza della prospettazione avversaria.
Nel caso di specie, alla condotta del sig. deve essere attribuito il predetto Controparte_1 valore.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che l'adozione L'affidamento condiviso risulterebbe in definitiva pregiudizievole per i minori, considerato il disinteresse manifestato dal padre e la difficoltà di entrare in contatto con lo stesso con conseguente impossibilità di assumere delle decisioni riguardo alla prole (es. autorizzazioni scolastiche, mediche, ecc.).
Sussistono quindi i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo cd. rafforzato ex art. 337 quater, comma 3, c.c. di ed alla madre, autorizzata ad adottare in via autonoma Per_1 Persona_5 tutte le decisioni anche di maggiore interesse per i figli.
Al modulo di affido consegue, inoltre, il collocamento dei minori presso la madre dove manterranno la residenza, avendo quivi radicato il centro dei loro affari e interessi.
4. Sull'assegnazione della casa coniugale
Sul punto, tenuto conto del collocamento prevalente dei figli minori presso la madre, deve disporsi l'assegnazione della casa familiare alla stessa.
Le norme in tema di separazione e divorzio, infatti, subordinano l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minorenni ovvero maggiorenni non economicamente autosufficienti conviventi con il coniuge collocatario.
L'assegnazione della casa coniugale, pur avendo riflessi anche economici, è finalizzata all'esclusiva e prioritaria tutela della prole e L'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta;
la concessione del beneficio in questione resta, quindi, subordinata all'imprescindibile presupposto L'affidamento e della convivenza del genitore assegnatario con i figli minori o con i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti
In tale senso è costante la giurisprudenza di legittimità a mente della quale: “la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto L'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica tra i coniugi” (cfr. Cass. Civ. sez. 1, n. 27907/2021; conf. Cass. Civ. Sez 1, n. 25604/2018; Cass. Civ. Sez. 6, n. 8550/2014; Cass. Civ. Sez.1, n. 18863/2011).
Coerentemente con quanto argomentato sub § 3 in ordine all'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre ed al collocamento prevalente degli stessi presso di essa, si dispone l'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, genitore collocatario, che continuerà ad abitarla unitamente ai figli minori.
5. Sugli incontri padre-figli
Con riguardo al regime delle frequentazioni da parte del genitore non collocatario, bisogna considerare che, secondo informazioni pervenute indirettamente alla ricorrente, il resistente risulta essersi trasferito in Romania (cfr. verbale udienza del 8/5/2025) e ha reciso totalmente i contatti con la prole.
4 Riguardo a nulla si prevede, essendo tale punto superato dal raggiungimento della Persona_4 maggiore età.
Per i minori e si dispone che, qualora il resistente dovesse manifestare il Per_1 Persona_5 desiderio di riprendere i contatti con i figli, tenendo previamente conto della volontà degli stessi in rapporto all'età, gli incontri potranno avvenire in forma assistita secondo i tempi e le modalità individuate dai Servizi sociali competenti al fine di garantire un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna.
6. Sul mantenimento dei figli
Per quanto concerne il mantenimento, giova premettere che tale obbligazione deriva dalla semplice instaurazione del rapporto di filiazione.
Sul punto si è espressa la Cassazione nei seguenti termini: “l'obbligo del genitore non collocatario di versare il contributo mensile per il mantenimento della prole sorge per effetto della semplice instaurazione del rapporto di filiazione e prescinde dalla percezione di effettivi redditi da parte del genitore, il quale ha il dovere di attivarsi al fine di reperirli per consentire alla prole di condurre una vita dignitosa” (cfr. Cass. Civ. sez. 6, n. 24460/2021).
Anche per la figlia maggiorenne , la quale ha da poco tempo raggiunto la soglia della Persona_4 maggiore età, non viene meno tale obbligo in quanto è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: “l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi, senza sua colpa, pur divenuto maggiorenne sia tuttavia ancora dipendente dai genitori” (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 5177/2024).
Sul punto è doveroso rilevare quanto segue: “in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto, oggetto di accertamento da parte del giudice del merito e della cui prova è gravato il genitore che si oppone alla domanda, sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata L'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (cfr. Cass. Civ., n. 38366/2021).
Nel caso di specie , poco più che maggiorenne, si è da subito adoperata nella ricerca Persona_4 di un'attività lavorativa retribuita per contribuire alle spese familiari, come dichiarato in udienza dalla ricorrente (cfr. verbale udienza del 8/5/2025). Tuttavia, considerando la giovane età (appena ventenne) della ragazza e la delicata fase di immissione nel mercato del lavoro, è opportuno prevedere un supporto in favore della stessa da parte di entrambi i genitori che possa accompagnarla almeno nell'avvio del percorso di autonomizzazione.
Ne consegue che permane il diritto di a beneficiare del mantenimento dei genitori seppure Per_3 in misura minima, considerando che la stessa svolge da qualche mese attività lavorativa e quindi di conseguenza è in procinto di raggiungere l'auspicata indipendenza economica.
La quantificazione L'assegno deve altresì tenere conto della capacità lavorativa del convenuto, da presumersi in assenza di prova contraria, e della sua assente contribuzione in forma diretta alle esigenze dei figli. Al riguardo si osserva che, stando alla prospettazione della ricorrente, il resistente svolgeva regolare attività lavorativa in Italia come addetto alle pulizie e avrebbe incassato il TFR dopo essersi dimesso. La Suprema Corte ha chiarito che: “L'assenza di informazioni aggiornate sulla
5 situazione reddituale del padre non può esonerare lo stesso dall'onere di contribuire al mantenimento della prole” (cfr. Cass. Pen. Sez. 6, n. 39411/2017).
Di contro la ricorrente, gravata in via esclusiva dalle spese familiari, è ammessa al PSS (doc. 7).
Alla luce di tali considerazioni si reputa quindi congruo porre a carico del resistente l'obbligo di versare in favore della ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente, la somma di complessivi € 600,00/mese (i.e.
€ 250,00 per i figli minori e ed € 100,00 per la figlia maggiorenne Per_1 Persona_5 Persona_4
, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese.
[...]
Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale.
7. Sulle spese di lite
Stante l'esito complessivo del procedimento le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore L'RI (cfr. delibera di ammissione al PSS n. 1436-GPC/2023) come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022 applicabile ratione temporis per una causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 1420/2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1 con addebito a carico della parte resistente;
2. dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori e alla madre con Per_1 Persona_5 estensione della responsabilità genitoriale di quest'ultima anche all'assunzione delle scelte di maggiore interesse per i figli ex art. 337 quater comma terzo c.c.;
3. conferma il collocamento prevalente dei minori presso la residenza della madre, dove hanno radicato il centro dei loro affari e interessi;
4. assegna la casa coniugale alla ricorrente in quanto genitore collocatario, affinché vi abiti unitamente alla prole;
5. quanto agli incontri tra il padre e i minori e , dispone che, qualora il Per_1 Persona_5 resistente dovesse manifestare il fattivo desiderio di riprendere i contatti con i figli, tenendo previamente conto della volontà degli stessi, gli incontri potranno avvenire in forma assistita secondo i tempi e le modalità individuate dai Servizi sociali territorialmente competenti per garantire un percorso di graduale riavvicinamento alla figura paterna;
6. con decorrenza dalla domanda, pone a carico del resistente, sig. , Controparte_1
l'obbligo di corrispondere un contributo di complessivi € 600,00 a titolo di mantenimento dei figli minori (i.e. € 250,00 ciascuno) e della figlia maggiorenne non economicamente indipendente (i.e. € 100,00), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, da versare in favore della ricorrente, sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, e al 50% delle Parte_1 spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale, cui si rinvia.
7. condanna il resistente alla rifusione, in favore L'RI, delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.756,00 (i.e. € 1.701,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva,
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre al 15% a titolo di spese generali, iva, c.p.a. e accessori di legge se ed in quanto dovuti.
6 Così deciso nella Camera di Consiglio del 4/12/2025.
Il DI estensore Il Presidente
DR ES DR TI
7