Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 12/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1135/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela Luciani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1135/2020 promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
pro mente domiciliato presso il suo studio in Campobasso, alla Piazza V. Cuoco, n. 12
Opponente contro
(C.F. ) e per essa, quale mandataria Controparte_1 P.IVA_1 per la gestione del credito, (C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Maria Nardis, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Campobasso presso lo Studio dell'Avv. Giuliana Grassi alla Via F. Fede n. 2
Opposta
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso promosso da (cessionaria del credito Controparte_1 di e per essa, quale mandataria per la gestione del credito, Controparte_3 [...]
(già il Tribunale di Campobasso ha emesso il decreto CP_2 CP_4 ingiuntivo nr. 215/2020, mediante il quale ha ingiunto a ed al Parte_2 fideiussore , in solido tra loro, il pagamento in favore della Parte_1 ricorrente della somma di € 175.165,50, oltre ulteriori interessi sul capitale e spese della procedura di ingiunzione.
ha in questa sede proposto opposizione avverso il citato decreto Parte_1 ingiuntivo, deducendo in fatto che la ha intrattenuto con la Parte_2 CP_5
poi incorporata alla un rapporto di conto corrente
[...] Controparte_6 bancario, accedendo anche a finanziamenti.
Ha eccepito, in particolare:
1. la nullità del mandato conferito da a Controparte_1 CP_2 per il recupero dei crediti girati a sofferenza, con la conseguenza che quest'ultima sarebbe priva di legittimazione ad agire;
Parte
2. la nullità della fideiussione prestata da in favore di Parte_1 CP_7
3. che il credito non risulterebbe adeguatamente provato;
1
Par
4. che avrebbe addebitato alla . somme non dovute, Controparte_3 CP_7 derivanti da una illegittima applicazione di interessi ultralegali, mai pattuiti e successivamente variati in senso sfavorevole alle controparti, senza alcuna pattuizione né comunicazione preventiva, e con capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi. Di conseguenza non sarebbero dovuti interessi, sia per carenza del requisito della forma scritta richiesto dall'art. 1284, 3° comma c.c., sia per carenza del requisito della oggettiva determinabilità della prestazione ex art. 1346 c.c.
L'opponente ha dunque chiesto dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo n. 215/2020 del Tribunale di Campobasso;
accertare e dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare; accertare e dichiarare, anche ex art. 1283 c.c., la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale degli interessi e/o delle clausole anatocistiche;
per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA come per legge.
Si è costituita in giudizio (e per essa, quale Controparte_1 mandataria per la gestione del credito, , chiedendo dichiararsi CP_8 inammissibile, improcedibile o comunque rigettarsi l'avversa opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 215/2020 del Tribunale di Campobasso;
con vittoria di spese.
La causa è stata istruita in via documentale, nonché mediante una CTU contabile, disposta dal giudice precedentemente in ruolo.
Con sentenza parziale n. 436/2024 del 22/04/2024 lo scrivente giudice ha definito talune delle questioni emerse nell'ambito del presente giudizio, ed in particolare:
- ha rigettato l'eccezione di nullità del mandato conferito da
[...]
e la conseguente eccezione di difetto di Controparte_9 Controparte_2 legittimazione ad agire di quest'ultima;
- ha rigettato l'eccezione di nullità della fideiussione prestata dall'opponente.
Ha quindi rimesso la causa sul ruolo istruttorio e disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata, previa nomina di un nuovo consulente, atteso che la consulenza tecnica già in atti, nonostante le integrazioni ed i chiarimenti resi dal tecnico, non era apparsa idonea a fornire una completa ed esauriente risposta ai quesiti formulati dal giudice.
All'esito del deposito della nuova CTU, in data 26/09/2024, le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 25/11/2024 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – riportandosi ai rispettivi atti.
Lo scrivente giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
I. La documentazione in atti relativa ai rapporti contrattuali oggetto di causa
In via preliminare si rappresenta che la richiesta di pagamento da parte dell'istituto bancario attiene ai seguenti rapporti:
a) conto corrente n. 400758301 (già n. 70816.51);
b) conto corrente anticipi n. 70817/91;
2 N. R.G. 1135/2020
c) conto corrente anticipi n. 32210597;
d) finanziamento n. 921001655991;
e) finanziamento n. 921001540549.
La documentazione in atti relativa a ciascuno di essi è la seguente.
a) Conto corrente n. 400758301 (già n. 70816.51)
Sono in atti il contratto e tutti gli estratti conto relativi al periodo compreso tra la data di instaurazione del rapporto (20/12/2001) e il 07/12/2009, nonché l'estratto del rapporto a sofferenza dal 03/05/2012 al 31/07/2017.
Sono altresì in atti i seguenti contratti collegati al rapporto de quo:
- contratto di apertura di credito del 13/10/2006;
- contratto di apertura di credito del 28/09/2007.
b) Conto corrente anticipi n. 70817/91
Non è in atti il contratto sottoscritto dalle parti;
sono invece in atti tutti gli estratti conto relativi al periodo compreso tra la data di instaurazione del rapporto (20/12/2001) e il 07/12/2009, nonché l'estratto del rapporto a sofferenza dal 03/05/2012 al 31/07/2017.
c) Conto corrente anticipi n. 32210597
Non è in atti il contratto sottoscritto dalle parti;
sono in atti i riassunti scalari sino al III trimestre 2009 (ma non gli estratti conto del rapporto ante passaggio a sofferenza), nonché l'estratto del rapporto a sofferenza dal 03/05/2012 al 31/07/2017.
d) Finanziamento n. 921001655991
E' presente la documentazione contrattuale, la quale riporta espressamente le condizioni economiche applicabili tra le parti.
e) Finanziamento n. 921001540549
Non è in atti alcun contratto stipulato per iscritto tra le parti.
II. Le doglianze dell'opponente ed i criteri utilizzati dal CTU per il ricalcolo
II.I. L'applicazione di tassi di interesse ultralegali non pattuiti in forma scritta o comunque successivamente variati in senso sfavorevole
L'opponente ha lamentato l'applicazione, da parte della banca, di tassi di interesse ultralegali non pattuiti in forma scritta, o comunque successivamente variati in senso sfavorevole.
La censura deve essere condivisa, limitatamente a quei rapporti per i quali manca qualunque pattuizione in forma scritta, o a quei periodi, nell'ambito del medesimo rapporto, non coperti da pattuizioni scritte in merito agli interessi.
In relazione ai predetti casi non appare infatti soddisfatta la condizione prevista dal comma 3 dell'art. 1284 c.c., per cui il tasso di interessi superiore alla misura legale deve essere determinato per iscritto, altrimenti gli stessi sono dovuti nella misura legale.
3 N. R.G. 1135/2020
Ne consegue l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 117 T.U.B. comma 7, norma la cui ratio è evidentemente ravvisabile nell'esigenza di salvaguardia del cliente dal punto di vista della trasparenza, nonché dell'eliminazione delle cd. asimmetrie informative.
Si osserva che l'art. 117 T.U.B. dopo aver statuito, al comma 4, che i contratti
“indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, aggiunge, al comma 7 che “in caso di inosservanza di detta prescrizione, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Sul punto si veda anche Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 26957 del 20/09/2023, per cui “in materia di contratti bancari, la indeterminatezza della misura della pattuizione relativa agli interessi convenzionali può essere colmata facendo applicazione del criterio integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, lett. a), del d.lgs. n. 385 del 1993, alla stregua del quale, in caso di inosservanza del comma 4 (sulla necessità di una specifica indicazione in contratto dei tassi di interesse praticati) e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”.
Ebbene, nell'apposito quesito formulato sul punto al CTU nominato si è tenuto conto delle considerazioni appena formulate, ed il CTU ha fatto correttamente applicazione dei criteri indicati nel quesito.
Si procede si seguito ad analizzare nello specifico ciascuno dei rapporti per cui è causa in merito al profilo relativo agli interessi.
a) Conto corrente n. 400758301 (già n. 70816.51)
Correttamente il CTU, nel procedere al ricalcolo, per il periodo tra la data di stipula del contratto di conto corrente (20/12/2001) e quella di stipula del primo contratto di apertura di credito (13/10/2006) ha applicato il tasso di cui art. 117 T.U.B. comma 7, così come richiesto dal giudice nei quesiti sottopostigli, in quanto il contratto di conto corrente del 20/12/2001 è stato prodotto, ma esso non contiene alcuna pattuizione in merito ai tassi di interesse.
Diversamente, a partire dal 13/10/2006 possono trovare applicazione i tassi di interesse espressamente pattuiti per iscritto nei contratti collegati sopra indicati,
4 N. R.G. 1135/2020
ossia il contratto di apertura di credito del 13/10/2006 - tasso di interesse creditore dello 0,01% e tasso di interesse debitore del 13,041% - e il contratto di apertura di credito del 28/09/2007 - tasso di interesse creditore (0,01%) e tasso di interesse debitore (9,438%).
In merito a tale rapporto è poi infondata la censura relativa all'illegittimità dell'esercizio dello ius variandi.
La relativa clausola contrattuale, mediante la quale è stata prevista la facoltà per la banca di apportare variazioni unilaterali alle condizioni economiche (c.d. ius variandi), è infatti presente sia all'art. 16 comma 2 delle “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, allegate al contratto di apertura del conto corrente, sia all'art. 8 di entrambi i contratti collegati di apertura di credito.
In tutti i casi essa risulta poi essere stata approvata specificatamente per iscritto dal cliente, ex art. 1341 c.c.
Il CTU, verificato altresì il rispetto delle condizioni previste agli artt. 118, 119 e 120 TUB da parte della banca, ha dunque correttamente tenuto conto nel ricalcolo delle modifiche operate dalla banca successivamente al 13/10/2006.
Egli ha in definitiva applicato:
- i tassi sostitutivi dei BOT dall'inizio del rapporto alla data di stipula del primo contratto di apertura di credito (13/10/2006);
- dal 13/10/2006 in poi, i tassi di interesse attivi e passivi pattuiti per iscritto tra le parti, tenendo conto delle successive modifiche operate dalla banca nel rispetto delle condizioni previste agli artt. 118, 119 e 120 TUB.
b) Conto corrente anticipi n. 70817/91
Non è in atti il contratto originariamente sottoscritto dalle parti, ma la misura degli interessi debitori (pari all'8,40%) è indicata all'interno del contratto di anticipo crediti maturati e maturandi del 13/10/2006, che reca espressamente la numerazione del conto anticipi.
Ne deriva che in relazione ad esso il CTU ha applicato:
- i tassi sostitutivi dei BOT dall'inizio del rapporto alla data di stipula del contratto di apertura di credito (13/10/2006);
- dal 13/10/2006 in poi, il tasso di interesse passivo pattuito per iscritto tra le parti, tenendo conto delle successive modifiche operate dalla banca nel rispetto delle condizioni previste agli artt. 118, 119 e 120 TUB.
Diversamente, per il tasso attivo ha applicato il tasso sostitutivo BOT, non essendo prevista alcuna indicazione al riguardo nel contratto in parola.
c) Conto corrente anticipi n. 32210597:
Per tale rapporto non è presente alcuna documentazione contrattuale.
5 N. R.G. 1135/2020
Il CTU ha dunque correttamente applicato, in relazione ad esso, i tassi sostitutivi dei BOT per l'intera durata del rapporto, in assenza di una clausola relativa alla pattuizione dei tassi di interesse.
d) Finanziamento n. 921001655991:
In relazione a tale rapporto, essendo presente la documentazione contrattuale, la quale riporta espressamente le condizioni economiche applicabili tra le parti, il CTU ha fatto applicazione delle stesse, confermando il tasso di interesse applicato dalla banca e il connesso piano di ammortamento in atti.
e) Finanziamento n. 921001540549
In assenza di documentazione contrattuale il piano di ammortamento – prodotto nell'ambito delle memorie ex art. 183 c.p.c. II termine – è stato ricostruito applicando il tasso BOT minimo individuato alla data di erogazione del finanziamento de quo (03/10/2007).
II.II. L'anatocismo
E' fondata la doglianza attorea relativa alla circostanza per cui la banca avrebbe praticato, nel caso di specie, illegittimo anatocismo.
Sul tema occorre premettere quanto segue.
L'art. 1283 c.c. prevede che, in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi.
Il problema dell'anatocismo si è posto, negli ultimi decenni, nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario, nei quali gli interessi, le commissioni e le spese sono stati sempre regolati trimestralmente, con la conseguenza di contribuire a determinare il saldo costituente la base di calcolo degli accessori nel trimestre successivo.
Come noto, nel 1999 la giurisprudenza di legittimità, che fino a quel momento aveva considerato legittima la pratica anatocistica, equiparandola ad un uso normativo, ha mutato orientamento, affermando la nullità delle corrispondenti clausole dei contratti bancari, per violazione dell'art. 1283 c.c.
Dopo il revirement della Corte di Cassazione è immediatamente intervenuto il legislatore (d.lgs. n. 342/1999), inserendo nell'art. 120 D.lgs. n. 385/93 la previsione secondo cui “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.
La successiva delibera CICR del 9.02.2000 (entrata in vigore il 22.04.2000) ha consentito l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di conto corrente, prevedendo all'art. 6 che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato valore
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del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
Quanto al caso di specie, si rileva che tutti e tre i rapporti di conto corrente di cui si discute sono sorti nel dicembre 2001 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore - in data 22.04.2000 - della delibera CICR del 9 febbraio 2000, nel cui perimetro applicativo rientrano dunque pienamente.
E' necessario quindi verificare la rispondenza della clausola di capitalizzazione ai dettami dell'articolo 6 della Delibera CICR del 9 Febbraio 2000, per ciascuno dei rapporti di cui trattasi.
a) Conto corrente n. 400758301 (già n. 70816.51)
Sebbene l'art. 7 delle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi allegate al contratto in atti preveda la pari periodicità di capitalizzazione (trimestrale) sia per gli interessi attivi sia per quelli passivi, non vi è, come già visto, la pattuizione in forma scritta del tasso d'interesse sia a debito che a credito sino al 13/10/2006.
Non è inoltre nemmeno rispettata l'ulteriore condizione prevista dall'art. 6 della citata delibera CICR, nella parte in cui prescrive che nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale (come nel caso di specie) deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Nel caso di specie non vi è invece alcuna indicazione del tasso annuo effettivo (TAE) tenuto conto degli effetti della capitalizzazione, né per gli interessi a credito né per quelli a debito.
b) Conto corrente anticipi n. 70817/91
Non essendo stato prodotto il contratto originariamente sottoscritto dalle parti, non è possibile verificare l'esistenza di una eventuale pattuizione relativa alla periodicità di capitalizzazione.
Considerato poi che, anche in questo caso, la misura del tasso di interesse da applicare successivamente al 13/10/2006 si desume dal contratto di affidamento sottoscritto in pari data, vale quanto già detto in relazione al rapporto sub. a) circa la mancata indicazione del tasso annuo effettivo (TAE) tenuto conto degli effetti della capitalizzazione, né per gli interessi a credito né per quelli a debito.
c) Conto corrente anticipi n. 32210597
Non essendovi alcun contratto non vi è alcuna pattuizione relativa alla periodicità di capitalizzazione.
***
Preso atto di quanto sopra, il CTU ha correttamente escluso la capitalizzazione degli interessi attivi e passivi per l'intera durata di ciascun rapporto, in virtù della riconosciuta violazione di quanto previsto all'art. 6 della delibera CICR del 9.02.2000.
III. Conclusioni
In applicazione dei criteri sinora esposti il CTU ha provveduto a ricalcolare il saldo di ciascuno dei rapporti dedotti in giudizio, ponendo in essere la variazione di talune condizioni economiche (riconducibili esclusivamente ai tassi di interesse e
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alla periodicità di capitalizzazione) rispetto a quelle impiegate a suo tempo dall'istituto bancario.
Ne consegue che il saldo ricalcolato al 07/12/2009 è pari, per il:
a) Conto corrente n. 400758301 (già n. 70816.51): a - € 24.845,74, invece che a - € 36.518,48 (saldo al 07/12/2009 - ante passaggio a CP_5 sofferenza); b) Conto corrente anticipi n. 70817/91: a - € 92.618,20, invece che a - € 95.372,64 (saldo al 07/12/2009 - ante passaggio a sofferenza); CP_5
c) Conto corrente anticipi n. 32210597: a + € 8.213,07, invece che a € 0,00 (saldo al 07/12/2009 - ante passaggio a sofferenza); CP_5
d) Finanziamento n. 921001655991: non essendovi somme da escludere rispetto all'importo indicato dalla banca nel ricorso per D.I, l'importo dovuto è pari ad € 28.119,43; e) Finanziamento n. 921001540549: a € 1.745,92, invece che a € 2.590,71 (importo richiesto dalla banca nel D.I.).
Su detti importi, calcolati al 07/12/2009, il CTU ha provveduto a calcolare gli interessi legali sulla sola sorte capitale dal 07/12/2009 al 31/07/2017 (data sino alla quale la banca ha calcolato l'importo dovuto, poi richiesto nel ricorso per d.i.), pervenendo ad un importo totale a debito del correntista pari ad € 147.372,07 (oltre ulteriori interessi dal 01/08/2017 sino all'effettivo soddisfo).
In conclusione, l'opposizione deve essere parzialmente accolta ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, in quanto dai conteggi operati dal consulente tecnico d'ufficio – dai quali, per le ragioni viste, non vi è motivo di discostarsi – è emerso che il saldo debitore dell'opponente è pari ad € 147.372,07 (oltre ulteriori interessi dal 01/08/2017 sino all'effettivo soddisfo), e non ad € 175.165,50, come indicato dalla banca nel ricorso per decreto ingiuntivo.
L'opponente deve dunque essere condannato al pagamento in favore dell'opposta della somma così rideterminata, oltre interessi.
IV. Le spese di lite
Quanto alle spese di lite, si osserva che vi è tra le parti una soccombenza reciproca, atteso l'accoglimento parziale dell'opposizione.
La quota di soccombenza dell'opponente è tuttavia maggiore rispetto a quella dell'opposta, in quanto la sussistenza del credito della banca è stata confermata in una percentuale pari per l'esattezza all'84,13%, nonché in quanto le censure dell'opponente circa la legittimazione attiva dell'opposta e la nullità della fideiussione sono state disattese.
Di conseguenza, si ritiene equo seguire il criterio della soccombenza dell'opponente per i 2/3, e compensare per la restante quota di 1/3 le spese di lite, ex art. 92 comma 2 c.p.c.
Le spese processuali, relativamente alla quota dei 2/3 per la quale si segue il criterio della soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal DM 37/2018, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, secondo i valori medi.
8 N. R.G. 1135/2020
Le spese di CTU vengono poste per i 2/3 a carico dell'opponente e per 1/3 a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) REVOCA il decreto ingiuntivo opposto nr. 215/2020 del Tribunale di Campobasso;
2) CONDANNA l'opponente al pagamento della somma di € 147.372,07 (oltre ulteriori interessi dal 01/08/2017 sino all'effettivo soddisfo) in favore dell'opposta;
3) CONDANNA l'opponente alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in euro 9.402,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
4) COMPENSA per la restante quota di 1/3 le spese di lite tra le parti;
5) PONE le spese di CTU, così come già in precedenza liquidate, definitivamente a carico dell'opponente per i 2/3 e dell'opposta per 1/3.
Campobasso, 10 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
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