CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 198/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente
NI TO, LA
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 455/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00172253 39000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00172253 39000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00172253 39000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la cartella di pagamento sopra specificata (derivante dalla ordinanza della Corte di
Cassazione n. 8278/2022, pubblicata il 14.3.2022) lamentando la illegittimità della notifica PEC inviata da indirizzo non presente nei pubblici registri, la carenza di motivazione anche per mancata allegazione dell'atto presupposto, la mancata indicazione del tasso e delle modalità di calcolo degli interessi richiesti oltre che delle sanzioni.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle doglianze relative all'atto presupposto e concludeva, in ogni caso, per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa il ricorrente rappresentava di aver ottenuto la rateizzazione dell'importo richiesto, pure pagato come da documentazione prodotta.
Alla odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, va preliminarmente rilevato che deve ritenere sanata per raggiungimento dello scopo la eventuale nullità della notifica della cartella impugnata, tempestivamente dalla ricorrente, che non ha palesato alcuna sostanziale violazione del proprio diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 18684/2023).
Costituisce infatti indirizzo condivisibile in giurisprudenza quello secondo il quale (cfr. Cass. Civ. SU n.
15979/2022), se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo.
Nessuna conseguenza può poi aver assunto la mancata allegazione della suddetta ordinanza della Corte di Cassazione, trattandosi di provvedimento certamente già noto al ricorrente, che non ha neppure allegato l'avviso di liquidazione di imposta di registro ed accessori confermato all'esito del giudizio concluso con la suddetta ordinanza.
Le sanzioni risultano inoltre comminate nella misura del 30%, come specificato nell'atto impugnato.
Essendo poi la misura degli interessi imposta ex lege e non avendo il ricorrente neppure specificato a quale tipologia di interessi abbia inteso riferirsi, la doglianza non può ritenersi fondata, non essendo del resto la cartella impugnata il primo atto impositivo relativo alla pretesa tributaria, il cui ammontare ha pure formato oggetto per la quasi interezza di rateazione, come dedotto in memoria integrativa.
In ragione di tanto, allora, non resta che rigettare il ricorso, apparendo tuttavia sussistenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali proprio in virtù della dedotta rateazione e dell'avvenuto pagamento di gran parte della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente
NI TO, LA
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 455/2023 depositato il 26/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00172253 39000 REGISTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00172253 39000 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 043 2022 00172253 39000 BOLLO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato Ricorrente_1 impugnava –chiedendone l'annullamento con vittoria di spese- la cartella di pagamento sopra specificata (derivante dalla ordinanza della Corte di
Cassazione n. 8278/2022, pubblicata il 14.3.2022) lamentando la illegittimità della notifica PEC inviata da indirizzo non presente nei pubblici registri, la carenza di motivazione anche per mancata allegazione dell'atto presupposto, la mancata indicazione del tasso e delle modalità di calcolo degli interessi richiesti oltre che delle sanzioni.
Agenzia delle Entrate per la riscossione, costituita, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle doglianze relative all'atto presupposto e concludeva, in ogni caso, per la inammissibilità o per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Con memoria integrativa il ricorrente rappresentava di aver ottenuto la rateizzazione dell'importo richiesto, pure pagato come da documentazione prodotta.
Alla odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Invero, va preliminarmente rilevato che deve ritenere sanata per raggiungimento dello scopo la eventuale nullità della notifica della cartella impugnata, tempestivamente dalla ricorrente, che non ha palesato alcuna sostanziale violazione del proprio diritto di difesa (cfr. Cass. Civ. n. 18684/2023).
Costituisce infatti indirizzo condivisibile in giurisprudenza quello secondo il quale (cfr. Cass. Civ. SU n.
15979/2022), se l'indirizzo di posta elettronica istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione, anche se non risultante in pubblici elenchi, la notifica non è nulla, ove abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese e abbia quindi raggiunto lo scopo.
Nessuna conseguenza può poi aver assunto la mancata allegazione della suddetta ordinanza della Corte di Cassazione, trattandosi di provvedimento certamente già noto al ricorrente, che non ha neppure allegato l'avviso di liquidazione di imposta di registro ed accessori confermato all'esito del giudizio concluso con la suddetta ordinanza.
Le sanzioni risultano inoltre comminate nella misura del 30%, come specificato nell'atto impugnato.
Essendo poi la misura degli interessi imposta ex lege e non avendo il ricorrente neppure specificato a quale tipologia di interessi abbia inteso riferirsi, la doglianza non può ritenersi fondata, non essendo del resto la cartella impugnata il primo atto impositivo relativo alla pretesa tributaria, il cui ammontare ha pure formato oggetto per la quasi interezza di rateazione, come dedotto in memoria integrativa.
In ragione di tanto, allora, non resta che rigettare il ricorso, apparendo tuttavia sussistenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali proprio in virtù della dedotta rateazione e dell'avvenuto pagamento di gran parte della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.