Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 198
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità della notifica PEC

    La nullità della notifica è sanata per raggiungimento dello scopo, non avendo la ricorrente palesato alcuna sostanziale violazione del proprio diritto di difesa. L'indirizzo PEC istituzionale è rinvenibile sul sito internet dell'Amministrazione e ha consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione per mancata allegazione atto presupposto

    Nessuna conseguenza può aver assunto la mancata allegazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione, trattandosi di provvedimento certamente già noto al ricorrente, che non ha neppure allegato l'avviso di liquidazione di imposta di registro ed accessori confermato all'esito del giudizio concluso con la suddetta ordinanza.

  • Rigettato
    Mancata indicazione tasso e modalità di calcolo interessi e sanzioni

    Le sanzioni risultano comminate nella misura del 30%. La misura degli interessi è imposta ex lege e il ricorrente non ha specificato a quale tipologia di interessi abbia inteso riferirsi. La cartella impugnata non è il primo atto impositivo e l'ammontare è stato oggetto di rateizzazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 198
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia
    Numero : 198
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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