Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 23/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 23 Giugno 2025, ore 15.30, per parte attrice compare l'Avv. Andrea Ferrari,
per il convenuto contumace, IG. nessuno compare. Controparte_1
E' invece personalmente presente in udienza la IG.ra anche lei convenuta _2
contumace
Il giudice invita le parti a rappresentare le proprie posizioni.
L'Avv. Ferrari, nuovamente ribadisce come le odierne parti convenute, sino alla data odierno,
non abbiano versato alcunchè di quanto domandato in atti, pur senza mai restituire l'immobile,
pertanto precisa come da conclusioni in via principale contenute in propria memoria integrativa datata 4 Ottobre 2024, conclusioni anche richiamate nella nota di precisazione del 20 Maggio
2025 ed illustra le ragioni a sostegno delle richieste del IG. . Pt_1
La IG.ra hiede ove dichiarata la risoluzione del contratto che venga fissato un _2
congruo termine per il rilascio così da poter nel frattempo trovare altra sistemazione abitativa ove trasferirsi.
Terminata la discussione, il giudice invita le parti presenti ad attendere per ascoltare la lettura della sentenza ed alle ore 16.00 interrompe l'udienza per la celebrazione di altro procedimento anche per oggi chiamato.
Quindi alle ore 17.10, ripresa l'udienza il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione ed alle ore 19.30, richiamate le parti, dà lettura della sentenza, contenente i motivi di fatto e di diritto posti alla base della decisione.
Si dà atto, però, che nessuna parte assiste alla lettura.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 1552 / 2024 Registro Generale,
avente ad oggetto: risoluzione contratto di locazione a seguito di conversione da procedimento di sfratto proposta da
Parte_2 C.F._1
(c.f. ),
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Ferrari ed Antonio Iovieno, entrambi del Foro di
Asti, in forza di procura speciale del 10 Aprile 2024, allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio
Attore
contro c.f. ), _2 C.F._2
Convenuta contumace e contro
(c.f. ), Controparte_3 C.F._3
Convenuto contumace Conclusioni di parte attrice: Voglia il Tribunale di Asti Ill.mo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, In via preliminare ordinare alla cancelleria di disporre l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase sommaria, di cui al procedimento R.G.n.1182/2024; In via principale: preso atto che la morosità sussiste e che i conduttori si sono resi morosi nel pagamento dei canoni e delle spese condominiali, secondo quanto sopra descritto: dichiarare risolto il contratto di locazione in oggetto, per le causali tutte esposte in narrativa e, per l'effetto,
convalidare lo sfratto per morosità fissando la data per il rilascio/esecuzione. - dichiarare tenuti e condannare i signori (c.f. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(Marocco) il 31.05.1967 e (c.f. (c.f. ) nata a [...] _2 C.F._2
Belyout (Marocco) il 18/11/1965, residenti in [...], anche in solido tra loro, a pagare al locatore l'importo di euro 4.950,00 per canoni di locazione scaduti ed esigibili
(dal mese di ottobre 2023 al mese di agosto 2024, compresi) oltre agli ulteriori canoni dovuti sino alla data di liberazione dell'immobile ed oltre alle spese condominiali/oneri accessori, oltre agli interessi e rivalutazione come da contratto sino al saldo. In ogni caso Con il favore dei compensi professionali e spese forfettarie 15%, oltre IVA e C.p.A. se e come per legge.
Conclusioni delle parti convenute: nessuna conclusione è stata formulata dai convenuti, rimasti entrambi contumaci per l'intera durata del processo.
Motivi della decisione
L'odierno procedimento veniva inizialmente introdotto dal IG. con le Controparte_4
forme monitorie della intimazione di sfratto per morosità nei confronti del IG. CP_1
elativamente all'immobile sito in Alba (CN), Via Aldo Moro, n. 12.
[...]
Non essendo possibile accertare la conoscenza certa del convenuto della richiesta formulatagli con l'originaria intimazione di sfratto, a seguito di irreperibilità del conduttore medesimo, non si poteva definire il processo con l'ordinanza di convalida, rendendosi, invece, necessaria la conversione del rito da sommario ad ordinario ai fini dell'accertamento nel merito delle ragioni della parte attrice.
Quindi, nel giudizio di cognizione ordinaria determinatosi a seguito della conversione del rito,
il contraddittorio veniva ritualmente instaurato nei confronti del IG. ma la Controparte_1 parte attrice, con la propria memoria integrativa, dava conto del ritenuto subentro ex lege, nel contratto di locazione, della IG.ra ispetto al IG. _2 Controparte_1
Riferiva, infatti, il IG. che la IG.ra osse succeduta al precedente Pt_1 _2
conduttore, IG. in conseguenza della cessazione degli effetti del matrimonio esistente CP_1
tra i medesimi e riferiva che ad oggi l'immobile de quo non fosse più occupato dall'originario contraente ( ma soltanto dalla IG.ra Controparte_1 _2
Instava, pertanto, per l'integrazione del contraddittorio nel processo, della IG.ra
[...]
_2
Il giudice alla udienza del 25 Novembre 2024, disponeva in conformità alla richiesta dell'attore e fissava termine per la convocazione nel giudizio della IG.ra hiamando _2
le parti alla nuova udienza del 10 Marzo 2025.
A tale data comparivano in udienza sia il Difensore della parte attrice che, personalmente, la
IG.ra Quest'ultima però senza l'assistenza di un Difensore. _2
Il giudice rilevava la corretta chiamata nel processo anche della IG.ra , pur dato _2
atto della presenza personale della stessa, nel difetto di sua costituzione, ne dichiarava la contumacia.
Nel corso della udienza le parti esponevano la situazione in essere tra le stesse e la Difesa della parte attrice, non formulando istanze istruttorie, chiedeva fissarsi successiva udienza al fine di poter procedere con la discussione del processo.
Il giudice, sentite le parti, chiamava alla data odierna il giudizio per ascoltare le parti costituite e per ricevere la precisazione definitiva delle conclusioni;
a tale udienza partecipava, oltre al
Difensore costituito, anche la IG.ra _2
L'Avv. Ferrari, nel ribadire il mancato versamento da parte dei convenuti di qualsiasi importo domandato in atti, illustrava le ragioni del IG. e precisava come in epigrafe Pt_1
riportato.
Alla luce degli elementi istruttori presenti nel fascicolo dell'Ufficio, le domande avanzate dal
IG. appaiono da accogliersi come in appresso specificato. Pt_1 Per quanto concerne il merito della vertenza si rileva come risulti dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio, tra le odierne parti del giudizio, in ragione della produzione in atti del contratto di locazione, originariamente sottoscritto, oltre che dal IG. , anche Parte_2
dal IG. alla data del 20 Ottobre 2020 (doc. 1 di parte attrice, allegato alla Controparte_1
intimazione di sfratto del 18 Aprile 2024 ed anche alla memoria integrativa del 4 Ottobre 2010)
e registrato presso la Agenzia delle Entrate in pari data (doc. 2 di parte attrice, allegato alla intimazione di sfratto del 18 Aprile 2024 ed anche alla memoria integrativa del 4 Ottobre 2024),
relativo all'immobile sito in Alba (CN), Via Aldo Moro, n. 12.
L'attore riteneva che a seguito della intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il IG. e la IG.ra Quest'ultima fosse subentrata Controparte_1 _2
ex lege nella posizione dell'originario conduttore.
Tale interpretazione deve essere oggi condivisa poiché il dato normativo di cui all'art. 6, co. II,
della Legge 392/1978, nel caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, introduce una ipotesi di vero e proprio subentro de jure del coniuge assegnatario dell'immobile nella posizione dell'altro coniuge originario sottoscrittore del contratto.
Nel caso di specie risulta dimostrata la intervenuta cessazione degli effetti del matrimonio tra i
IGg.ri e come risultante dal certificato anagrafico Controparte_1 _2
di stato civile rilasciato dal Comune di Alba (CN), in data 9 Luglio 2024 ed attestante che la
IG.ra Risulta di stato libero per divorzio da il _2 Controparte_1
22/12/2022.” (doc. 5 di parte attrice allegato alla memoria integrativa, Avv.ti Ferrari e Iovieno,
del 4 Ottobre 2024).
Altrettanto certa risulta la attuale residenza e l'attuale occupazione dell'immobile oggetto della locazione sito in Alba (CN), Via Aldo Moro, n. 12, da parte della IG.ra _2
alla stregua del certificato contestuale di residenza, di stato di famiglia, reso dal Comune di
Alba (CN), alla data del 9 Luglio 2024 e presente in atti (doc. 5 di parte attrice allegato alla memoria integrativa, Avv.ti Ferrari e Iovieno, del 4 Ottobre 2024), oltre che dalla ricevuta notificazione a mani proprie, avvenuta a tale indirizzo in data 11 Dicembre 2024, dell'atto di chiamata nel presente giudizio da parte della IG.ra _2 In ragione di quanto sopra argomentato appare corretta la individuazione dell'attuale soggetto conduttore nella persona della sola IG.ra essendo Ella subentrata de jure _2
al proprio ex coniuge ai sensi del citato art. 6, co. II, della Legge 392 / 1978.
Gli effetti del contratto dovranno pertanto, oggi, ritenersi esistenti tra il IG. Parte_2
e la IG.ra contratto, come sopra già rilevato, da ritenersi dimostrato nella _2
propria esistenza in ragione della produzione in atti della scrittura datata 20 Ottobre 2020,
riproducente gli accordi tra gli originari contraenti (docc. 1 e 2 di parte attrice).
Fa da corollario all'accertamento della esistenza del contratto, il diritto della parte locatrice di pretendere l'adempimento del conduttore alle obbligazioni su di esso gravanti (pagamento dei canoni): sarebbe stato onere della parte convenuta dover eccepire, eventualmente, il già
intervenuto adempimento o le ragioni giustificatrici del proprio comportamento. In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le varie sentenze vedasi: Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.ro 13685
del 21 Maggio 2019; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20 Gennaio 2015; Cass. Civ., Sez.
1, Sentenza n. 15659 del 15 Luglio 2011; Cassazione civile sez. lav., 15 Marzo 2010, n. 6205;
Cassazione Civile Sez. III, 1 Aprile 2010, n. 7993; Cassazione Civile sez. III, 12 Febbraio
2010, n. 3373).
Essendo, come detto, dimostrato il diritto del IG. a pretendere il pagamento Parte_2
delle somme domandate a titolo di canoni, in forza del contratto in atti e non emergendo alcuna prova dell'adempimento da parte di qualcuno dei convenuti o delle ragioni a giustificazione della condotta di Questi, dovrà accogliersi la richiesta di accertamento di intervenuta risoluzione del contratto de quo per inadempimento della conduttrice, conformemente a quanto domandato dalla parte attrice nelle proprie conclusioni odierne. La parte convenuta, odierna conduttrice, IG.ra infatti, risulta aver _2
mantenuto la disponibilità dell'immobile ad essa concesso in locazione, omettendo la corresponsione dei canoni di locazione per i mesi a partire da Ottobre 2023 sino alla data odierna, per un totale di ventuno mensilità, come anche oggi ribadito dalla Difesa di parte attrice, con ciò rendendosi inadempiente degli obblighi contrattuali assunti, inadempimento che, dato il significativo numero di mensilità non corrisposte (ad oggi, ventuno), non appare possibile qualificare come di scarsa importanza.
Deve pertanto ritenersi provato il mancato pagamento dei canoni di locazione, da parte della
IG.ra e del IG. per le mensilità domandate dall'attore nei propri atti e _2 CP_1
pari, alla data odierna, a complessivi Euro 9.450,00, corrispondenti al valore di ventuno mensilità moltiplicate per l'importo di Euro 450,00, importo del canone così contrattualmente pattuito (vedasi contratto di locazione in atti, pagina 2, punto 4. Canone e suo pagamento).
Nelle proprie conclusioni il IG. chiedeva la condanna delle parti convenute al Pt_1
pagamento anche delle “spese condominiali/oneri accessori” maturati, senza però indicazione di quali fossero e per quale ammontare ed anche senza dimostrare il gia avvenuto pagamento,
al posto della parte conduttrice, di tali spese, ad eventuali soggetti terzi,.
La suddetta domanda non potrà trovare accoglimento e dovrà conseguentemente essere rigettata.
L'attore, inoltre, instava per la pronuncia di condanna da infliggersi in via solidale ai IGg.ri e er il pagamento delle some riconosciute a proprio Controparte_1 _2
credito: anche tale richiesta non viene oggi condivisa dal Tribunale.
Infatti il subentro ex lege nel contratto da parte della IG.ra ispetto al IG. _2 CP_1
risulta essere avvenuto alla data del 22 Dicembre 2022 (vedasi attestazione contenuta nel certificato anagrafico di stato civile del 9 Luglio 2024 rilasciato dal Comune di Alba (CN) ed allegato agli atti [doc. 5 di parte attrice]) e pertanto precedentemente all'inizio del maturare della morosità lamaentata in atti dall'attore, morosità invece decorrente dal mese di Ottobre
2023. Dovrà pertanto riconoscersi il debito, come sopra individuato, esistente in capo alla sola IG.ra non anche al IG. _2 CP_1
Come in precedenza già evidenziato, il mancato rispetto da parte della IG.ra egli _2
accordi contrattuali relativi al pagamento dei canoni di locazione, come concretamente accertato (ventuno mensilità), non potendosi ritenere di scarsa importanza, si mostra idoneo a determinare la risoluzione del contratto per grave inadempimento, in ossequio alla previsione del combinato disposto di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c.
La conduttrice attuale, IG.ra dovrà, quindi, corrispondere al IG. _2 Pt_2
, la somma di Euro 9.450,00 a titolo di canoni non corrisposti e maturati sino al
[...]
mese di Giugno 2025 compreso, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Oltre ai canoni di locazione, sopra individuati, il IG. avrà diritto a percepire, ex Pt_1
art. 1591, c.c., anche i canoni che in futuro matureranno sino all'effettivo rilascio dell'immobile,
ciascuno pari ad Euro 450,00. Infatti la Corte di Legittimità, in ordine a tale aspetto, ha ritenuto che la responsabilità del conduttore verso il locatore dopo la risoluzione del contratto, ma prima della riconsegna del bene, abbia natura contrattuale, atteso che la caducazione del contratto non determini l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, che invece permangono, ex art. 1591 c.c., sino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, riconsegna che rimane inadempiuta ogni qualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore. (Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza del 25 Luglio 2022).
La recente interpretazione del Supremo Collegio di Legittimità, su tale punto, conferma il proprio precedente orientamento secondo cui in tema di locazione di immobili urbani, la condanna del conduttore al pagamento dei canoni da scadere sino alla riconsegna dell'immobile locato, dal medesimo comunque dovuti a seguito della risoluzione della locazione a titolo di danni per la protratta occupazione dell'immobile (ai sensi dell'art. 1591 c.c..), costituisce ampliamento della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che trova fondamento nella particolare disposizione dell'art. 664, primo comma, cod. proc. civ. secondo cui, in caso di convalida definitiva dello sfratto intimato per la morosità
del conduttore, è ammissibile l'emissione dell'ingiunzione al pagamento non solo dei canoni scaduti alla data di notificazione dell'intimazione ma, ove l'intimante ne abbia fatto contestuale richiesta, anche di quelli "da scadere fino all'esecuzione dello sfratto", quale ipotesi specifica di condanna c.d. in futuro, di carattere tipico e di natura eccezionale, con la quale l'ordinamento tutela l'interesse del creditore all'ottenimento di un provvedimento nei confronti del debitore prima ancora che si verifichi l'inadempimento (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11603 del 31
Maggio 2005).
Essendo stata riconosciuta la intervenuta risoluzione del contratto di locazione tra le odierne parti vincolate, la attuale conduttrice convenuta, IG.ra dovrà restituire al _2
locatore, IG. , l'immobile oggetto del contratto di locazione, libero da Parte_2
persone e cose, entro il termine in appresso specificato.
Per quanto concerne la individuazione della data dell'esecuzione, si rileva come l'ambito di applicazione dell'articolo 56 della legge n. 392 del 1978, in base al quale il giudice, nel caso di pronuncia di un ordine di rilascio di un immobile, debba anche fissare la data dell'esecuzione,
non sia limitato alle sole statuizioni emesse in esito allo speciale procedimento previsto dalla stessa legge n. 392/1978, bensì riguardi tutte le controversie che possano avere come esito lo scioglimento del contratto di locazione, sia a seguito dell'azione ordinaria di risoluzione per inadempimento, sia a conclusione della procedura di sfratto per morosità, sia per convalida di licenza per finita locazione (Cass. Civ., Sez. III, 5 Settembre 1987, n. 7213; Cass. Civ., Sez. III,
24 Marzo 1983, 2083).
Conseguentemente, anche nel caso concreto, dovrà procedersi alla individuazione di un termine per l'esecuzione dell'ordine di rilascio dell'immobile, termine che, considerato il rilevante periodo tempo già trascorso nella inadempienza della conduttrice (ventuno mesi), appare corretto individuare alla data del 31 Ottobre 2025, termine ritenuto congruo alla luce di un equo contemperamento degli interessi ed esigenze delle parti in lite, che consenta alla parte conduttrice un margine significativo di tempo (oltre quattro mesi) per individuare un'altra soluzione abitativa ove trasferirsi e che consenta al locatore di riavere la disponibilità del proprio immobile in termini non eccessivamente prolungati.
Le spese del processo seguono la soccombenza e vengono poste a carico della IG.ra
[...]
d a favore del IG. , mentre le spese anticipate dall'attore nei _2 Parte_2
confronti del IG. rimasto contumace, vengono dichiarate irripetibili. Controparte_1
La liquidazione delle spese viene indicata in parte dispositiva secondo i parametri stabiliti dal
DM 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto della durata del processo, della difficoltà dei temi trattati, delle difese addotte dalle parti e dell'esito del giudizio.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- dichiara risolto il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Alba (CN), Via Aldo
Moro, n. 12, per grave inadempimento della parte conduttrice, con termine alla attuale conduttrice, IG.ra per la restituzione dello stesso, libero da persone e _2
cose, al IG. , entro la data del 31 Ottobre 2025; Parte_2
- condanna la IG.ra al pagamento in favore del IG. , _2 Parte_2
della somma di Euro 9.450,00, per canoni non corrisposti sino al mese di Giugno 2025
compreso, cui andranno ad aggiungersi Euro 450,00 per ciascun canone successivo al mese di
Giugno 2025 maturando sino alla data di effettiva restituzione dell'immobile, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- condanna la IG.ra al pagamento delle spese di lite in favore del IG. _2
, spese oggi liquidate, in Euro 1.441,00, oltre I.v.a. e C.p.a. ed oltre 15% Parte_2
sulle somme imponibili quale rimborso spese generali, di cui Euro 241,00 a titolo di esborsi, ed
Euro 1.200,00 a titolo di compensi per le difese;
- dichiara irripetibili le spese anticipate nel giudizio dal IG. nei confronti Parte_2
del IG. Controparte_1
- respinge ogni altra domanda.
Così deciso in Asti, con motivazione contestuale, il 23 Giugno 2025.
Il giudice dott. Andrea Martinetto