Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 121
CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Nullità avviso di accertamento per carenza di motivazione e prova

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse affetto da nullità per l'applicazione di due metodologie accertative incompatibili tra loro (induttiva per i ricavi e analitica per il recupero dei costi), anziché tenere conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli in via presuntiva e non analitica.

  • Accolto
    Illegittimità avviso di accertamento per doppia metodologia accertativa

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse affetto da nullità per l'applicazione di due metodologie accertative incompatibili tra loro (induttiva per i ricavi e analitica per il recupero dei costi), anziché tenere conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli in via presuntiva e non analitica.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione norme su accertamento induttivo e costi

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse affetto da nullità per l'applicazione di due metodologie accertative incompatibili tra loro (induttiva per i ricavi e analitica per il recupero dei costi), anziché tenere conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli in via presuntiva e non analitica.

  • Accolto
    Erronea determinazione dei maggiori ricavi evasi

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse affetto da nullità per l'applicazione di due metodologie accertative incompatibili tra loro (induttiva per i ricavi e analitica per il recupero dei costi), anziché tenere conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli in via presuntiva e non analitica.

  • Accolto
    Illegittimo recupero a tassazione di costi

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse affetto da nullità per l'applicazione di due metodologie accertative incompatibili tra loro (induttiva per i ricavi e analitica per il recupero dei costi), anziché tenere conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli in via presuntiva e non analitica.

  • Accolto
    Violazione art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse affetto da nullità per l'applicazione di due metodologie accertative incompatibili tra loro (induttiva per i ricavi e analitica per il recupero dei costi), anziché tenere conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli in via presuntiva e non analitica.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza di primo grado per validazione di doppia metodologia accertativa

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse affetto da nullità per l'applicazione di due metodologie accertative incompatibili tra loro (induttiva per i ricavi e analitica per il recupero dei costi), anziché tenere conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli in via presuntiva e non analitica.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza di primo grado per validazione dei maggiori ricavi accertati

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento fosse affetto da nullità per l'applicazione di due metodologie accertative incompatibili tra loro (induttiva per i ricavi e analitica per il recupero dei costi), anziché tenere conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli in via presuntiva e non analitica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 121
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 121
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

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