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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ST GIUSEPPE, Presidente
PASTORE ORNELLA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 502/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4506/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010201207 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010201207 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010201207 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010201207 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010201207 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, ha proposto appello avverso la sentenza n. 405/2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria in data 10/05/2024,
con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento N. n. TD7010201207 per l'anno d'imposta 2016, mediante cui l'amministrazione finanziaria accertava un reddito complessivo da sottoporre a tassazione pari ad € 78.338,00, a fronte di quello dichiarato dal ricorrente pari ad € 9.896,00.
Si accertava, da parte dell'ufficio impositore, una maggiore imposta Irpef pari ad € 25.703,00, una maggiore add.le reg.le pari ad € 1.184,00, una maggiore add.le comunale pari ad € 547,00, un valore della produzione netta pari ad € 67.108,00 a fronte di quello dichiarato pari ad € 869,00 così accertando una maggiore Irap pari ad € 3.193,00, un volume d'affari pari ad €142.961,00 a fronte di quello dichiarato dal contribuente pari ad € 87.233,00. Veniva, infine, accertata una maggiore quota di IVA pari ad
€ 17.180,00 euro ed irrogata una sanzione pecuniaria pari ad € 17.180,00 euro.
Nel ricorso era stata eccepita:
1. la nullità dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 42 dpr
600/73, 56 dpr 633/72, 7 l 212/2000, 2697 cod. civ. a causa della carenza di motivazione dell'atto impugnato nonché della carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa;
2. l'illegittimità assoluta dell'avviso di accertamento per avere l'ufficio dato corso a due metodologie accertative incompatibili tra loro;
3. la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 39 ii comma dpr 600/73, 54 dpr 633/72, 109 del Tuir e
53 della Costituzione, evidenziando all'uopo che trattandosi di accertamento induttivo andava riconosciuta una incidenza percentualizzata di costi non inferiore all'ottanta per cento dei maggiori ricavi decisi.
4. l'erronea determinazione dei maggiori ricavi evasi.
5. la violazione dell'artt 109 del tuir e 19 dpr 633/72 – illegittimo recupero a tassazione di costi per un importo imponibile pari ad € 34.037,00.
La Corte rigettava il ricorso dopo aver evidenziato la correttezza della metodologia accertativa applicata dall'Ufficio in ragione dell'inattendibilità della contabilità, rigettava gli ulteriori motivi di ricorso confermando tutti i recuperi.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 eccependo: 1) la violazione dell'art. 2697 c.c.; 2) erroneita' della sentenza nella parte in cui il decidente ha validato l'accertamento esperito con due metodologie incompatibili tra loro.
3) violazione e falsa applicazione art. 39 ii comma dpr 600/73 54 dpr 633/72 109 del tuir
4) erroneita' della sentenza nella parte in cui ha validato i maggiori ricavi accertati. violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte all'odierna udienza poneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va premesso che dalle controdeduzioni della parte appellata risulta che in fase istruttoria pre- accertamento, la ditta è stata chiamata ad esibire, in data 26/05/2022, documentazione contabile per l'anno d'imposta 2016 con invito I00147/2022 notificato il 04/05/2022. In adempimento, in data
26/05/2022, il delegato consegnava una pennetta che veniva scaricata sul P.C. e restituita alla parte, contenente parte della documentazione dell'impresa come dettagliata in accertamento (verbale prot.
78694/2022).
Non produceva: il Registro vendite, le Fatture emesse nel 2016 (ricevute/fatture) annotate nel Registro prima nota, il Registro beni ammortizzabili con relative fatture, il Prospetto costi/ricavi, il Prospetto
Esistenze/Rimanenze, Contratti di appalto – locazione – comodato. Successivamente con PEC prot.83607 del 07/06/2017 la parte inviava:
• Schede contabili dei cespiti senza le relative fatture che hanno prodotto l'ammortamento nell'anno 2016,
•Copie delle ricevute fiscali 2016 di cui non risultano leggibili i numeri di serie dei blocchetti.
Su sollecito Ufficio prot. 99907 del 06/07/2022, in data 14/07/2022 la signora Nominativo_1 – delegata- consegnava al Capo Team: - N. 4 blocchetti di ricevute fiscali/fatture per gli anni 2016 e 2018,
- N. 5 fatture acquisto cespiti anno 2018,
- N. 8 fatture acquisto cespiti anno 2017.
In conclusione, la parte non ha prodotto:- Registro vendite (solo prima nota);
- Prospetto giacenze iniziali e finali dichiarate nell'UNICO PF 2017 per €
10.500,00 ed € 20.460,00;
- Prospetto costi/ricavi;
- Ricevute fiscali anno d'imposta 2017;
- Registro beni ammortizzabili (solo schede contabili); - Fatture acquisto cespiti anno 2016 a fronte
€ 8.000,00 di quote d'ammortamento dichiarate nell'UNICO PF 2017,
- Contratto d'appalto.
Dalla disamina della documentazione erano emerse varie irregolarità circa i Registri Iva vendite
(cancellature e correzioni e con applicazione di un'unica aliquota per tipologie di merci differenti); irregolare emissione delle Ricevute fiscali che non seguono una conseguenzialità numerica e non riportano i dati identificativi del cliente né l'imponibile, l'IVA e l'aliquota dell'imposta; omessa indicazione quantità. Le ricevute fiscali risultano inattendibili in quanto indicano il corrispettivo del menù a prezzo fisso con importi diversi ed indicano il corrispettivo dei liquori senza imponibile-IVA-aliquota dell'imposta. La contabilità complessivamente appare fornire dati non del tutto attendibili.
In ragione dell'inattendibilità della contabilità, per sottrazione ad esame di scritture contabili obbligatorie nonché l'inattendibilità della contabilità esaminata ma anche per l'omesso deposito delle distinte delle rimanenze, al fine di verificare la correttezza dei ricavi conseguiti e la congruità della redditività applicata, sono stati rielaborati i risultati dell'esercizio per le due attività constate di balneazione e ristorazione, anche questa esercitata per il 2016 sulla base degli acquisiti di merci effettuate. L'Ufficio, in presenza di inattendibilità della contabilità, ha utilizzato le risultanze della verifica per emettere l'avviso di accertamento impugnato determinando induttivamente il reddito d'impresa conseguito emettendo l'accertamento ai sensi dell'art. 39, co. 2, del D.P.R. 600/1973 giustificato dalla presenza di patologie molto gravi sul piano dell'illegittimità del comportamento del contribuente.
In tal caso l'Amministrazione finanziaria ha infatti la facoltà di determinare il reddito sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, con l'utilizzo di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Quanto all'utilizzo nel caso in esame del metodo di accertamento induttivo extracontabile va ricordato che
< quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.. (Sez. 5 , Ordinanza n. 33604 del 18/12/2019).
Non risulta pertanto posta in essere alcuna violazione della disciplina di cui all'art. 39, comma 2 del DPR
n 600/73 viste le gravi anomalie riscontrate nella contabilità
A fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'Ufficio, spetta al contribuente l'onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria.
E' stato infatti chiarito che “In tema di rettifica dei redditi di impresa, se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o all'art. 55 del d.P.R. n. 633 del
1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo.( Sez. 5 - , Ordinanza n. 8749 del 02/04/2025)
Nel caso in esame parte appellante non ha fornito alcuna prova contraria in merito ad una diversa ricostruzione dei redditi
Quanto alla percentuale di ricarico va in merito evidenziato che “In tema di accertamento induttivo, ove il contribuente contesti in giudizio il criterio di determinazione della percentuale di ricarico avvenuta attraverso un accertamento induttivo, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell'Amministrazione in relazione alle censure prospettate, tenendo conto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni-merce nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto”. (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26589 del 22/10/2018).
Nel caso in esame i ricavi relativi all'attività di ristorazione-pizzeria-somministrazione derivano dall'applicazione del ricarico sull'imponibile ricostruito delle materie prime di € 51.476,00. Dati dello
Spesometro da cui emergono i costi per acquisti di materie prime utilizzate nella ristorazione. E' stato applicato il Ricarico del 90,13% quale percentuale media applicata per l'attività di “
Associazione_1” di cui al codice 561011 dei n. 14 soggetti che operano nella ST IONICA della provincia di Reggio Calabria sulla fascia di costo del venduto da € 45.000,00 a € 58.000,00, dati riportati in motivazione dell'accertamento.
Al riguardo è stato precisato che “In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, giustificato, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, dall'omessa istituzione o dall'irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, l'Amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, può fare riferimento al margine di ricarico (cd. "mark up") di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest'ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito”. Sez. 5 - , Ordinanza
n. 32449 del 03/11/2022
Tale Operazione che ha determinato ricavi per ristorazione per € 97.871,00. Di tali ricavi, € 8.542,00, dalle fatture, sono destinati a vendita di alcolici al 22% di Iva che viene rideterminata in sede di accertamento rispetto al 10% applicato.
Sulla restante parte di ricavi, è stata applicata la percentuale del 10%.
Tutto quanto sopra premesso, l'Ufficio ha accertato per l'anno d'imposta 2016 ai sensi dell'art. 39, 2° comma, del DPR 600/73 un reddito d'impresa di € 78.334,00 a fronte del dichiarato di € 9.896,00 ai fini
IRPEF e relative addizionali;
Tanto premesso fermo restando che”, la scelta del metodo, tra quelli disciplinati dalla legge, da utilizzare per procedere rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria, potendo il contribuente dolersene solo ove alleghi e dimostri il pregiudizio che dalla scelta sia derivato alla propria posizione sostanziale” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 13631 del 21/05/2025) nel caso in esame l'Ufficio ha inteso procede con la procedura accertativa di tipo induttivo puro, prevista dall'art. 39 II° comma Dpr 600/73, determinando in via induttiva i maggiori ricavi sulla scorta di presunzioni semplici, salvo poi a recuperare in via analitica a tassazione i costi rassegnati in dichiarazione, così utilizzando due metodologie accertative incompatibili tra loro, ovverosia induttiva per i ricavi ed analitica per il recupero dei costi.
In proposto giova ricordare che “In tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva. (Sez. 5 , Ordinanza n. 16168 del
16/06/2025)
L'amministrazione finanziaria avrebbe infatti dovuto tenere conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli in via presuntiva e non analitica
L'avviso di accertamento risulta quindi affetto da nullità per l'applicazione di due metodologie del tutto diverse
Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'appello deve pertanto essere accolto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Reggio Calabria accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 405/2024, emessa in data 10/05/2024.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Reggio Calabria 22 gennaio 2025
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ST GIUSEPPE, Presidente
PASTORE ORNELLA, Relatore
ADINOLFI RAFFAELE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 502/2025 depositato il 11/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4506/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 17/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010201207 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010201207 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010201207 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010201207 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD7010201207 IRAP 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Si riporta ai motivi di appello
Resistente/Appellato: Si riporta agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, ha proposto appello avverso la sentenza n. 405/2024, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria in data 10/05/2024,
con cui è stato rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento N. n. TD7010201207 per l'anno d'imposta 2016, mediante cui l'amministrazione finanziaria accertava un reddito complessivo da sottoporre a tassazione pari ad € 78.338,00, a fronte di quello dichiarato dal ricorrente pari ad € 9.896,00.
Si accertava, da parte dell'ufficio impositore, una maggiore imposta Irpef pari ad € 25.703,00, una maggiore add.le reg.le pari ad € 1.184,00, una maggiore add.le comunale pari ad € 547,00, un valore della produzione netta pari ad € 67.108,00 a fronte di quello dichiarato pari ad € 869,00 così accertando una maggiore Irap pari ad € 3.193,00, un volume d'affari pari ad €142.961,00 a fronte di quello dichiarato dal contribuente pari ad € 87.233,00. Veniva, infine, accertata una maggiore quota di IVA pari ad
€ 17.180,00 euro ed irrogata una sanzione pecuniaria pari ad € 17.180,00 euro.
Nel ricorso era stata eccepita:
1. la nullità dell'avviso di accertamento per violazione degli artt. 42 dpr
600/73, 56 dpr 633/72, 7 l 212/2000, 2697 cod. civ. a causa della carenza di motivazione dell'atto impugnato nonché della carenza di prova in ordine ai fatti costitutivi della pretesa;
2. l'illegittimità assoluta dell'avviso di accertamento per avere l'ufficio dato corso a due metodologie accertative incompatibili tra loro;
3. la violazione e falsa applicazione degli artt. artt. 39 ii comma dpr 600/73, 54 dpr 633/72, 109 del Tuir e
53 della Costituzione, evidenziando all'uopo che trattandosi di accertamento induttivo andava riconosciuta una incidenza percentualizzata di costi non inferiore all'ottanta per cento dei maggiori ricavi decisi.
4. l'erronea determinazione dei maggiori ricavi evasi.
5. la violazione dell'artt 109 del tuir e 19 dpr 633/72 – illegittimo recupero a tassazione di costi per un importo imponibile pari ad € 34.037,00.
La Corte rigettava il ricorso dopo aver evidenziato la correttezza della metodologia accertativa applicata dall'Ufficio in ragione dell'inattendibilità della contabilità, rigettava gli ulteriori motivi di ricorso confermando tutti i recuperi.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 eccependo: 1) la violazione dell'art. 2697 c.c.; 2) erroneita' della sentenza nella parte in cui il decidente ha validato l'accertamento esperito con due metodologie incompatibili tra loro.
3) violazione e falsa applicazione art. 39 ii comma dpr 600/73 54 dpr 633/72 109 del tuir
4) erroneita' della sentenza nella parte in cui ha validato i maggiori ricavi accertati. violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte all'odierna udienza poneva la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Va premesso che dalle controdeduzioni della parte appellata risulta che in fase istruttoria pre- accertamento, la ditta è stata chiamata ad esibire, in data 26/05/2022, documentazione contabile per l'anno d'imposta 2016 con invito I00147/2022 notificato il 04/05/2022. In adempimento, in data
26/05/2022, il delegato consegnava una pennetta che veniva scaricata sul P.C. e restituita alla parte, contenente parte della documentazione dell'impresa come dettagliata in accertamento (verbale prot.
78694/2022).
Non produceva: il Registro vendite, le Fatture emesse nel 2016 (ricevute/fatture) annotate nel Registro prima nota, il Registro beni ammortizzabili con relative fatture, il Prospetto costi/ricavi, il Prospetto
Esistenze/Rimanenze, Contratti di appalto – locazione – comodato. Successivamente con PEC prot.83607 del 07/06/2017 la parte inviava:
• Schede contabili dei cespiti senza le relative fatture che hanno prodotto l'ammortamento nell'anno 2016,
•Copie delle ricevute fiscali 2016 di cui non risultano leggibili i numeri di serie dei blocchetti.
Su sollecito Ufficio prot. 99907 del 06/07/2022, in data 14/07/2022 la signora Nominativo_1 – delegata- consegnava al Capo Team: - N. 4 blocchetti di ricevute fiscali/fatture per gli anni 2016 e 2018,
- N. 5 fatture acquisto cespiti anno 2018,
- N. 8 fatture acquisto cespiti anno 2017.
In conclusione, la parte non ha prodotto:- Registro vendite (solo prima nota);
- Prospetto giacenze iniziali e finali dichiarate nell'UNICO PF 2017 per €
10.500,00 ed € 20.460,00;
- Prospetto costi/ricavi;
- Ricevute fiscali anno d'imposta 2017;
- Registro beni ammortizzabili (solo schede contabili); - Fatture acquisto cespiti anno 2016 a fronte
€ 8.000,00 di quote d'ammortamento dichiarate nell'UNICO PF 2017,
- Contratto d'appalto.
Dalla disamina della documentazione erano emerse varie irregolarità circa i Registri Iva vendite
(cancellature e correzioni e con applicazione di un'unica aliquota per tipologie di merci differenti); irregolare emissione delle Ricevute fiscali che non seguono una conseguenzialità numerica e non riportano i dati identificativi del cliente né l'imponibile, l'IVA e l'aliquota dell'imposta; omessa indicazione quantità. Le ricevute fiscali risultano inattendibili in quanto indicano il corrispettivo del menù a prezzo fisso con importi diversi ed indicano il corrispettivo dei liquori senza imponibile-IVA-aliquota dell'imposta. La contabilità complessivamente appare fornire dati non del tutto attendibili.
In ragione dell'inattendibilità della contabilità, per sottrazione ad esame di scritture contabili obbligatorie nonché l'inattendibilità della contabilità esaminata ma anche per l'omesso deposito delle distinte delle rimanenze, al fine di verificare la correttezza dei ricavi conseguiti e la congruità della redditività applicata, sono stati rielaborati i risultati dell'esercizio per le due attività constate di balneazione e ristorazione, anche questa esercitata per il 2016 sulla base degli acquisiti di merci effettuate. L'Ufficio, in presenza di inattendibilità della contabilità, ha utilizzato le risultanze della verifica per emettere l'avviso di accertamento impugnato determinando induttivamente il reddito d'impresa conseguito emettendo l'accertamento ai sensi dell'art. 39, co. 2, del D.P.R. 600/1973 giustificato dalla presenza di patologie molto gravi sul piano dell'illegittimità del comportamento del contribuente.
In tal caso l'Amministrazione finanziaria ha infatti la facoltà di determinare il reddito sulla base di dati e notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, con l'utilizzo di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Quanto all'utilizzo nel caso in esame del metodo di accertamento induttivo extracontabile va ricordato che
< quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c.. (Sez. 5 , Ordinanza n. 33604 del 18/12/2019).
Non risulta pertanto posta in essere alcuna violazione della disciplina di cui all'art. 39, comma 2 del DPR
n 600/73 viste le gravi anomalie riscontrate nella contabilità
A fronte della legittima prova presuntiva offerta dall'Ufficio, spetta al contribuente l'onere di dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria.
E' stato infatti chiarito che “In tema di rettifica dei redditi di impresa, se l'accertamento è condotto con metodo induttivo di cui all'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 o all'art. 55 del d.P.R. n. 633 del
1972, l'amministrazione finanziaria ha facoltà di prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, se esistenti, fondando l'accertamento su presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, essendo il contribuente tenuto a dimostrare - con inversione dell'onere della prova - che l'imponibile accertato non è stato conseguito o è stato conseguito in misura inferiore rispetto a quella indicata mediante l'atto impositivo.( Sez. 5 - , Ordinanza n. 8749 del 02/04/2025)
Nel caso in esame parte appellante non ha fornito alcuna prova contraria in merito ad una diversa ricostruzione dei redditi
Quanto alla percentuale di ricarico va in merito evidenziato che “In tema di accertamento induttivo, ove il contribuente contesti in giudizio il criterio di determinazione della percentuale di ricarico avvenuta attraverso un accertamento induttivo, il giudice di merito è tenuto a verificare la scelta dell'Amministrazione in relazione alle censure prospettate, tenendo conto della natura, omogenea o disomogenea, dei beni-merce nonché della rilevanza dei campioni selezionati, e la loro rispondenza al criterio di media (aritmetica o ponderale) prescelto”. (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26589 del 22/10/2018).
Nel caso in esame i ricavi relativi all'attività di ristorazione-pizzeria-somministrazione derivano dall'applicazione del ricarico sull'imponibile ricostruito delle materie prime di € 51.476,00. Dati dello
Spesometro da cui emergono i costi per acquisti di materie prime utilizzate nella ristorazione. E' stato applicato il Ricarico del 90,13% quale percentuale media applicata per l'attività di “
Associazione_1” di cui al codice 561011 dei n. 14 soggetti che operano nella ST IONICA della provincia di Reggio Calabria sulla fascia di costo del venduto da € 45.000,00 a € 58.000,00, dati riportati in motivazione dell'accertamento.
Al riguardo è stato precisato che “In tema di accertamento induttivo del reddito di impresa, giustificato, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, dall'omessa istituzione o dall'irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, l'Amministrazione finanziaria, ai fini della ricostruzione presuntiva dei ricavi non dichiarati, può fare riferimento al margine di ricarico (cd. "mark up") di altre imprese assunte a campione, sempreché si tratti di imprese omogenee e perciò paragonabili, per specifico settore merceologico, a quella sottoposta a verifica, salva la possibilità di quest'ultima di fornire la prova contraria, che deve essere presa in considerazione dal giudice tributario di merito”. Sez. 5 - , Ordinanza
n. 32449 del 03/11/2022
Tale Operazione che ha determinato ricavi per ristorazione per € 97.871,00. Di tali ricavi, € 8.542,00, dalle fatture, sono destinati a vendita di alcolici al 22% di Iva che viene rideterminata in sede di accertamento rispetto al 10% applicato.
Sulla restante parte di ricavi, è stata applicata la percentuale del 10%.
Tutto quanto sopra premesso, l'Ufficio ha accertato per l'anno d'imposta 2016 ai sensi dell'art. 39, 2° comma, del DPR 600/73 un reddito d'impresa di € 78.334,00 a fronte del dichiarato di € 9.896,00 ai fini
IRPEF e relative addizionali;
Tanto premesso fermo restando che”, la scelta del metodo, tra quelli disciplinati dalla legge, da utilizzare per procedere rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria, potendo il contribuente dolersene solo ove alleghi e dimostri il pregiudizio che dalla scelta sia derivato alla propria posizione sostanziale” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 13631 del 21/05/2025) nel caso in esame l'Ufficio ha inteso procede con la procedura accertativa di tipo induttivo puro, prevista dall'art. 39 II° comma Dpr 600/73, determinando in via induttiva i maggiori ricavi sulla scorta di presunzioni semplici, salvo poi a recuperare in via analitica a tassazione i costi rassegnati in dichiarazione, così utilizzando due metodologie accertative incompatibili tra loro, ovverosia induttiva per i ricavi ed analitica per il recupero dei costi.
In proposto giova ricordare che “In tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva. (Sez. 5 , Ordinanza n. 16168 del
16/06/2025)
L'amministrazione finanziaria avrebbe infatti dovuto tenere conto dei costi unitamente ai ricavi, determinandoli in via presuntiva e non analitica
L'avviso di accertamento risulta quindi affetto da nullità per l'applicazione di due metodologie del tutto diverse
Alla luce di tutto quanto sopra esposto l'appello deve pertanto essere accolto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Reggio Calabria accoglie l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 405/2024, emessa in data 10/05/2024.
Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in euro 2500,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.
Reggio Calabria 22 gennaio 2025