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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 14^ CIVILE composto dai sig.ri magistrati:
Giorgio HI Presidente
Stefano Cardinali Giudice
AN Cottone Giudice Relatore nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al numero 1444-1/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 proposto
NEI CONFRONTI DI
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Resistente ha pronunciato la seguente
Sentenza Letti i ricorsi depositati in data 11 settembre 2025; verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
rilevato
- che le parti istanti procedono per un credito di €25.449,00 portato da titoli costituito da DD.II. del Tribunale di Roma nn.7910 e 7445/2024;
- che le parte istante ha vanamente tentato l'esecuzione forzata mediante pignoramento presso la sede legale;
- che lo stato di insolvenza appare manifesto dalle seguenti circostanze:
a. è stata vanamente esperita l'esecuzione forzata;
b. la società è irreperibile presso la sede legale;
c. la società non ha depositato bilanci e, sebbene in attività come comprovato dai rapporti di lavoro di cui ai predetti decreti ingiuntivi, ha presentato dichiarazione dei redditi per il 2024 (redditi 2025) integralmente a 0,00 in guisa che il dato ivi riportato è del tutto inattendibile;
d. la società presenta un debito previdenziale di oltre 20mila euro
- che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci;
e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;
considerato che la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d) Cci (per altro ictu oculi insussistenti) e che, quindi, ricorrono i presupposti previsti dall'art.121 Cci;
preso atto, infine, che l'importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a trentamila euro;
visto l'art.49 Cci
P.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
a) nomina giudice delegato per la procedura il dott. AN Cottone;
b) nomina curatore Dott. ; Persona_1
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
d) tenuto conto della particolare complessità della procedura fissa il giorno 24.02.2026 ore 10:30*, presso l'ufficio del giudice delegato sito nei locali della 14^ Sezione del Tribunale di Roma, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla precedente lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
pag. 2/3 f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'articolo 45;
Così deciso nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
AN Cottone Giorgio HI
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE 14^ CIVILE composto dai sig.ri magistrati:
Giorgio HI Presidente
Stefano Cardinali Giudice
AN Cottone Giudice Relatore nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale iscritto al numero 1444-1/ del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 proposto
NEI CONFRONTI DI
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
Resistente ha pronunciato la seguente
Sentenza Letti i ricorsi depositati in data 11 settembre 2025; verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
rilevato
- che le parti istanti procedono per un credito di €25.449,00 portato da titoli costituito da DD.II. del Tribunale di Roma nn.7910 e 7445/2024;
- che le parte istante ha vanamente tentato l'esecuzione forzata mediante pignoramento presso la sede legale;
- che lo stato di insolvenza appare manifesto dalle seguenti circostanze:
a. è stata vanamente esperita l'esecuzione forzata;
b. la società è irreperibile presso la sede legale;
c. la società non ha depositato bilanci e, sebbene in attività come comprovato dai rapporti di lavoro di cui ai predetti decreti ingiuntivi, ha presentato dichiarazione dei redditi per il 2024 (redditi 2025) integralmente a 0,00 in guisa che il dato ivi riportato è del tutto inattendibile;
d. la società presenta un debito previdenziale di oltre 20mila euro
- che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cci;
e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;
considerato che la società debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettera d) Cci (per altro ictu oculi insussistenti) e che, quindi, ricorrono i presupposti previsti dall'art.121 Cci;
preso atto, infine, che l'importo complessivo dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore a trentamila euro;
visto l'art.49 Cci
P.q.m.
dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
a) nomina giudice delegato per la procedura il dott. AN Cottone;
b) nomina curatore Dott. ; Persona_1
c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
d) tenuto conto della particolare complessità della procedura fissa il giorno 24.02.2026 ore 10:30*, presso l'ufficio del giudice delegato sito nei locali della 14^ Sezione del Tribunale di Roma, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo;
e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla precedente lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;
pag. 2/3 f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
manda alla cancelleria per le comunicazioni e pubblicazioni ai sensi dell'articolo 45;
Così deciso nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
AN Cottone Giorgio HI
pag. 3/3