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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 676/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
IL NI, LA
SO AN NZ EUG, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1801/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009212252000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 1801/2025), la sig.ra Ricorrente_1 agisce per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 09420249009212252000, relativa all'omesso pagamento di tributi vari per €.12.461,30, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 07.10.2024.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'insussistenza del debito tributario alla luce dell'avvenuto annullamento con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Reggio
Calabria delle cartelle poste a base dell'intimazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando l'inesistenza di alcun precedente contenzioso in relazione alle cartelle esattoriali, n. 09420220030730068000 e n. 09420230011473488000 e l'intervenuta sospensione da parte degli uffici, con conseguente azzeramento del credito, in relazione alla cartella n.
09420210010281312000, unica per la quale risulta sentenza di annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio ricorso la contribuente ha richiesto l'annullamento della intimazione opposta a causa dell'avvenuto annullamento delle cartelle sottese in seguito a precedenti ricorsi. A comprova di ciò ha, però, provveduto al deposito degli atti relativi alla sola cartella n° 09420210010281312000 che, effettivamente, risulta annullata con sentenza di questa Corte n° 5152/2023 depositata il 22 settembre 2023.
In sede di memoria, poi, l'Agenzia ha evidenziato proprio l'inesistenza di alcun provvedimento in relazione alle cartelle n. 09420220030730068000 e n. 09420230011473488000 e, conseguentemente, quanto asserito dalla ricorrente risulta fondato solo in relazione alla suddetta cartella n° 09420210010281312000 tant'è che la stessa Agenzia dichiara l'avvenuta sospensione e l'azzeramento del credito.
Del resto anche parte ricorrente, pur sostenendo di aver provveduto all'impugnazione di tutte le cartelle e di averne ottenuto l'annullamento, ha comprovato quanto asserito solo in riferimento alla suddetta cartella n° 09420210010281312000.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto solo in relazione a tale cartella che, per essere stata annullata, non poteva essere posta a base dell'intimazione impugnata.
Alla luce del parziale accoglimento le spese di giudizio vengono compensate nella misura del 50%, liquidate nel totale in €. 463,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, e poste a carico dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione quanto al restante 50%, da corrispondersi in favore del difensore distrattario di parte ricorrente
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'intimazione impugnata limitatamente alla cartella n°
09420210010281312000. Compensa le spese di giudizio nella misura del 50%, le liquida nel totale in €.
463,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, e pone a carico dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione il restante 50%, da corrispondersi in favore del difensore distrattario di parte ricorrente.
Reggio Calabria, 23.1.2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BIANCHI GIANCARLO, Presidente
IL NI, LA
SO AN NZ EUG, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1801/2025 depositato il 15/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249009212252000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 246/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'odierno ricorso, ritualmente notificato (RGRN 1801/2025), la sig.ra Ricorrente_1 agisce per l'annullamento della intimazione di pagamento n. 09420249009212252000, relativa all'omesso pagamento di tributi vari per €.12.461,30, notificata dalla Agenzia delle Entrate Riscossione il 07.10.2024.
Ne chiede l'annullamento per articolate ragioni in fatto ed in diritto con cui lamenta l'insussistenza del debito tributario alla luce dell'avvenuto annullamento con sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Reggio
Calabria delle cartelle poste a base dell'intimazione.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando l'inesistenza di alcun precedente contenzioso in relazione alle cartelle esattoriali, n. 09420220030730068000 e n. 09420230011473488000 e l'intervenuta sospensione da parte degli uffici, con conseguente azzeramento del credito, in relazione alla cartella n.
09420210010281312000, unica per la quale risulta sentenza di annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il proprio ricorso la contribuente ha richiesto l'annullamento della intimazione opposta a causa dell'avvenuto annullamento delle cartelle sottese in seguito a precedenti ricorsi. A comprova di ciò ha, però, provveduto al deposito degli atti relativi alla sola cartella n° 09420210010281312000 che, effettivamente, risulta annullata con sentenza di questa Corte n° 5152/2023 depositata il 22 settembre 2023.
In sede di memoria, poi, l'Agenzia ha evidenziato proprio l'inesistenza di alcun provvedimento in relazione alle cartelle n. 09420220030730068000 e n. 09420230011473488000 e, conseguentemente, quanto asserito dalla ricorrente risulta fondato solo in relazione alla suddetta cartella n° 09420210010281312000 tant'è che la stessa Agenzia dichiara l'avvenuta sospensione e l'azzeramento del credito.
Del resto anche parte ricorrente, pur sostenendo di aver provveduto all'impugnazione di tutte le cartelle e di averne ottenuto l'annullamento, ha comprovato quanto asserito solo in riferimento alla suddetta cartella n° 09420210010281312000.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto solo in relazione a tale cartella che, per essere stata annullata, non poteva essere posta a base dell'intimazione impugnata.
Alla luce del parziale accoglimento le spese di giudizio vengono compensate nella misura del 50%, liquidate nel totale in €. 463,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, e poste a carico dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione quanto al restante 50%, da corrispondersi in favore del difensore distrattario di parte ricorrente
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l'intimazione impugnata limitatamente alla cartella n°
09420210010281312000. Compensa le spese di giudizio nella misura del 50%, le liquida nel totale in €.
463,00, oltre rimborso forfettario 15% ed accessori, e pone a carico dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione il restante 50%, da corrispondersi in favore del difensore distrattario di parte ricorrente.
Reggio Calabria, 23.1.2026