Articolo 21 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 20Articolo 22
Versione
15 gennaio 1976
Art. 21.
Per l'anno finanziario 1976, le somme dovute dalle singole amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , nonche' per la graduale regolazione di partite pregresse, restano stabilite nel complessivo importo di lire 101.769.000.000 e sono poste a carico del Ministero del tesoro.
Di detto importo lire 100.269.000.000 sono destinate per i fini di cui ai citati articoli 1 e 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171 , e lire 1.500.000.000 alla graduale regolazione di partite pregresse.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976