Articolo 3 della Legge 16 giugno 1939, n. 1045
Articolo 2Articolo 4
Versione
15 agosto 1939
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Versione
24 agosto 1999
Art. 3.

Gli alloggi devono essere ubicati e costruiti a seconda delle possibilita' di utilizzazione degli spazi nei diversi tipi di navi, in maniera tale da non essere soggetti a irradiazioni di eccessivo calore, a emanazioni dannose o moleste derivanti dalle stive, dai motori, dalle latrine, dal pozzo delle catene, dalle cucine, e in genere dagli ambienti male odoranti; e altresi' in modo da non essere soggetti a eccessive vibrazioni e rumori bruschi e improvvisi, tali da disturbare sensibilmente il riposo dell'equipaggio.

Gli alloggi devono altresi' essere ubicati, per quanto possibile, al disopra della linea di galleggiamento e sempre in maniera che ne siano facili l'accesso e la viabilita' per poter raggiungere rapidamente il posto di lavoro, anche col maltempo.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 ha disposto (con l'art. 34, comma 2) che "Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, la legge 16 giugno 1939, n.1045 e' abrogata".
Entrata in vigore il 24 agosto 1999