Ordinanza cautelare 5 ottobre 2017
Sentenza 5 maggio 2021
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/05/2021, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/05/2021
N. 00606/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00966/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B;
contro
Ministero dell'Interno – -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
nei confronti
-OMISSIS-, Ministero della Difesa e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
1) del provvedimento del -OMISSIS-, in precedenza riconosciutagli, sempre con decreto prefettizio, in data -OMISSIS-;
2) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ancorché non noti nei loro estremi e contenuti, ivi espressamente incluse la nota del -OMISSIS- -OMISSIS-
quanto ai motivi aggiunti presentati il -OMISSIS-:
1) del provvedimento del -OMISSIS-, con il quale è stata confermata la revoca in capo al sig. -OMISSIS- della qualifica di -OMISSIS--OMISSIS-, in precedenza riconosciutagli, sempre con decreto prefettizio, in data -OMISSIS-;
2) di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, ancorché non noti nei loro estremi e contenuti, ivi espressamente incluse, nell'eventualità che il ricorso originario sia dichiarato improcedibile, le già impugnate note del -OMISSIS-
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2020, tenutasi con modalità telematica ai sensi dell’art. 4, D.L. n. 28 del 2020, il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, dipendente del -OMISSIS- in forza al -OMISSIS-, ha impugnato, unitamente agli atti presupposti, il decreto -OMISSIS-, in epigrafe descritto, con il quale gli è stata revocata la qualifica, sino ad allora posseduta, di -OMISSIS--OMISSIS-.
Il provvedimento è motivato in relazione al giudizio di complessiva inaffidabilità, con specifico riferimento all’uso delle armi (che l’Amministrazione ritiene connaturale alla qualifica di -OMISSIS--OMISSIS-), maturato in esito ad un pregresso procedimento penale instaurato nei confronti del ricorrente, che ha condotto alla sua condanna, da parte del -OMISSIS-, alla pena di anni tre di reclusione e di € 516,00 di multa, oltre all’interdizione per anni tre dai pubblici uffici, per il delitto previsto e punito dagli artt. 3, n. 8), 4, n. 7) e 8 L. n. 77 del 1958, consistente, nella sua materialità, nell’aver svolto a favore di una conoscente, che avrebbe esercitato la prostituzione, “ uno specifico servizio di accompagnamento a mezzo del proprio veicolo, per le più disparate esigenze di questa, compreso recarsi sul posto ove la donna svolgeva l’attività di prostituta o spostarsi da un posto all’altro o tornare presso la propria abitazione, nonché, addirittura, compreso l’accompagnare clienti della donna oppure accompagnare la donna a convegni con atra concorrenti per discutere dell’utilizzo dei diversi posti di lavoro ” (-OMISSIS-). Il Tribunale escludeva, inoltre, la sussistenza di elementi attenuanti (anche in riferimento all’art. 62 bis c.p.), “ perché il comportamento processuale è stato decisamente negativo, atteso che l’imputato non ha mostrato alcuna consapevol-OMISSIS- effettiva della gravità della propria condotta e non ha avuto alcun moto di resipiscenza, giungendo nel suo esame a negare anche i fatti più indiscutibili, propalando una serie di falsità sue assunte volontà di recupero della […] o su sue assunte attività collaborative con le forze dell’ordine ”. Infine, “ la particolare gravità [della condotta processuale] si coglie altresì nel fatto di aver indotto la […] (per la comprensibile volontà della stessa di non nuocergli) a sostenere in dibattimento versioni palesemente false o reticenti, che la espongono ora ad un processo a suo carico per quelle falsità e reticenze ”.
In seguito all’impugnazione proposta dall’imputato, la -OMISSIS- pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., non avendo peraltro il ricorrente rinunciato all’applicazione di tale istituto, ai sensi dell’art. 157, comma 7, c.p., così da consentire che il processo penale potesse concludersi con una pronuncia nel merito (che accertasse le sue eventuali responsabilità oppure lo assolvesse con la formula più opportuna).
L’Amministrazione, riguardo alla sentenza della -OMISSIS-, osservava come quest’ultima si fosse limitata a dare atto dell’intervenuta estinzione del reato, secondo l’effetto tipico della prescrizione penale, senza però rivedere l’accertamento del fatto costitutivo della fattispecie penale, compiuto dal giudice del primo grado, non emergendo evidenti ragioni tali da giustificare l’immediata pronuncia di proscioglimento, come imposto dall’art. 129 c.p.p.
2. Il ricorrente proponeva ricorso, censurando il decreto prefettizio sotto numerosi profili di merito e procedimentali.
Evidenziava, in particolare, che il potere prefettizio di revoca della qualifica di -OMISSIS--OMISSIS- deve ritenersi strettamente vincolato all’accertamento del venire meno dei requisiti tassativamente indicati dall’art. 5, comma 2, L. n. 65 del 1986: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. Ma tali requisiti sono stati tutti ricostituiti in capo al ricorrente, poiché la pronuncia della -OMISSIS-, benché non assunta a cognizione piena, ha irrevocabilmente caducato l’unica condanna penale sino ad oggi inflitta al ricorrente. Non potrebbe, pertanto, emergere lo spazio per ulteriori valutazioni discrezionali, dovendosi peraltro considerare che il giudizio di inaffidabilità formulato ai danni dell’interessato e ritenuto preclusivo del porto delle armi, non appare pertinente alla valutazione sottesa al conferimento della qualifica reclamata dal ricorrente (motivi 1 e 2).
Si osservava ancora che la fattispecie delittuosa contestata (inerente ai delitti in materia di prostituzione) non assumerebbe rilevanza nemmeno ai fini della concessione del porto d’armi (motivo 3) e che, in ogni caso, le circostanze nelle quali sarebbe maturata la condotta non consentirebbero di fondare il giudizio di pericolosità sociale posto alla base del provvedimento (motivo 4). Quest’ultimo manifesterebbe infine tratti di incoerenza con gli atti presupposti (motivo 5) e, in ogni caso, non sarebbe stato preceduto dal prescritto parere del Sindaco del -OMISSIS- (motivo 6). Da ultimo, viene prospetta la questione di legittimità costituzionale dell’art. dell’art. 5, commi 2, lett. b) e 3, L. n. 65 del 1986, per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., ove interpretato nel senso che debba essere disposta la revoca della qualifica di agente pubblica sicur-OMISSIS-, anche laddove la sentenza di condanna di primo grado sia stata riformata in appello per l’estinzione del reato dovuta a prescrizione dello stesso.
3. In accoglimento dell’istanza cautelare proposta unitamente al ricorso, questo Tribunale, con ordinanza n. 478 del 2017, ha sospeso l’impugnato decreto di revoca, ai fini del suo riesame, ritenendolo “ basato, per un verso su di una sentenza di condanna che è stata riformata in sede di appello, e per altro verso, sull’esercizio di un potere discrezionale il cui fondamento normativo non è chiaramente esplicitato ed appare comunque dubbio (avendo peraltro l’amministrazione indicato al riguardo nella propria relazione alcune norme che non sono citate nel provvedimento impugnato) ”.
4. Con decreto del -OMISSIS-confermava la revoca della qualifica di -OMISSIS--OMISSIS-.
A sostegno della propria decisione, l’Amministrazione richiamava la motivazione posta a fondamento del precedente decreto, precisando che “ il rilascio della -OMISSIS- – oltre ai requisiti specifici di cui all’art. 5 della legge 65/1986 – presuppone pur sempre anche, in aggiunta, il possesso degli ulteriori requisiti che si applicano alle autorizzazioni di polizia in generale, e, in particolare, alla disciplina delle armi, secondo quanto previsto in materia dal richiamato Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicur-OMISSIS-, fra i quali anche quelli di «buona condotta» e «affidabilità» ”.
5. Avverso tale decreto il ricorrente proponeva motivi aggiunti, richiamando, nella sostanza, i motivi del ricorso (ad esclusione del quinto). Contestava, inoltre, la mancata richiesta di un nuovo parere da parte del sindaco di -OMISSIS- (5° motivo) e l’omessa comunicazione all’interessato del preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis , L. n. 241 del 1990 (6° motivo). Infine, veniva ancora una volta prospettata la questione di legittimità costituzionale dell’art. dell’art. 5, commi 2, lett. b) e 3, L. n. 65 del 1986.
6. Si è costituita in giudizio la difesa erariale che ha resistito al solo ricorso.
7. Chiamata alla pubblica udienza del 17 giugno 2020, la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati in relazione al primo e al secondo profilo di censura, comuni ad entrambe le impugnazioni e da esaminarsi congiuntamente perché connessi, con assorbimento delle restanti doglianze.
9. Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, L. n. 65 del 1986, il " personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: […] c) funzioni ausiliarie di pubblica sicur-OMISSIS- ai sensi dell'articolo 3 della presente legge " (comma 1); a " tal fine il -OMISSIS- conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di -OMISSIS--OMISSIS-, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici " (comma 2).
Il successivo terzo comma stabilisce inequivocabilmente che il " -OMISSIS-, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di -OMISSIS--OMISSIS- qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti ".
Alla luce di tale disposizione, la giurisprudenza (vd. ad es. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 09 aprile 2015, n. 348) ha chiarito che l'attribuzione e la revoca delle funzioni di -OMISSIS--OMISSIS- costituiscono atti vincolati, da assumersi in presenza delle ipotesi tassativamente indicate dalla legge, sicché l'elencazione dei requisiti per il conferimento di tale qualità deve considerarsi esaustiva, “ ovvero insuscettibile di integrazione da parte dell'Autorità procedente, e allo stesso modo la rimozione dalle relative funzioni presuppone il venir meno di quegli stessi, tipici, requisiti ”, che, a ben guardare, non interferiscono con l’ulteriore valutazione avente ad oggetto l’eventuale prognosi di inaffidabilità del soggetto, investito della qualifica, ai fini del solo porto delle armi.
Si è infatti osservato che dal complessivo esame della legge n. 65 del 1986 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e del D.M. 145 del 1987 (norme sull'armamento degli appartenenti alla -OMISSIS-ai quali è conferita la qualità di -OMISSIS--OMISSIS-), lo status di -OMISSIS--OMISSIS- costituisce una prerogativa accessoria ed eventuale rispetto alle funzioni di servizio dell'agente di -OMISSIS-(Cons. Stato, Sez. III, 10 luglio 2013, n. 3711). Inoltre, il rilascio -OMISSIS- di -OMISSIS-della qualifica di -OMISSIS--OMISSIS- “ non implica automaticamente anche il rilascio -OMISSIS- di -OMISSIS-del porto d'armi ” (Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2015, n. 1270): con la conseguenza che la suddetta qualifica può essere conservata dall’interessato, perdurando i requisiti indicati dalla legge n. 65 del 1986 (art. 5, comma 2), anche quando sia venuta meno, pur alla stregua di un giudizio prognostico di inaffidabilità, l’autorizzazione al porto delle armi.
La prevalente giurisprudenza sottolinea, del resto, che il porto d'armi può non essere concesso -OMISSIS- di polizia municipale, anche se investito della qualifica di -OMISSIS--OMISSIS-, “ per scelta (di carattere generale) del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 65 del 1986, e può anche non essere consentito in favore di un soggetto appartenente alla -OMISSIS-al quale, come nella fattispecie, è stato inibito il porto d'armi con provvedimento del -OMISSIS- ” (Cons. Stato, n. 1270 del 2015, cit.).
Perciò, osserva ancora la giurisprudenza, “ il soggetto appartenente alla -OMISSIS-al quale è stata rilasciata la qualità di -OMISSIS--OMISSIS- può esercitare le sue funzioni di -OMISSIS--OMISSIS- anche se privo del porto d'armi, come si evince chiaramente dal citato art. 5, comma 5 della legge n. 65 del 1986 che, come si è visto, consente ai comuni di scegliere se affidare o meno, ed entro quali limiti ed a quali condizioni, agli appartenenti alla -OMISSIS-ai quali è conferita la qualità di -OMISSIS--OMISSIS- anche il porto d'armi ” (ancora Cons. Stato, n. 1270 del 2015, cit.).
Alla luce delle considerazioni che precedono, entrambi i provvedimenti impugnati (il -OMISSIS-) sono pertanto illegittimi e vanno conseguentemente annullati (in accoglimento del primo e del secondo motivo), per essere stata disposta la revoca sulla base di un presupposto spurio (la carenza dei requisiti di affidabilità necessari per consentire il porto delle armi, che come detto non incide però sul possesso della qualifica), senza che siano invece venute a mancare, in capo al ricorrente, le condizioni tassativamente richieste dalla legge per l’attribuzione della qualifica di -OMISSIS--OMISSIS-; egli, infatti, (a) gode “ dei diritti civili e politici ”; (b) non ha subito “condanna a pena detentiva per delitto non colposo” (essendo stato definitivamente prosciolto, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., per intervenuta prescrizione del reato contestatogli) e non è “sottoposto a misura di prevenzione” ; (c) non è stato “espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici” .
10. Nondimeno, resta tuttora impregiudicato l’ulteriore vaglio, da parte dell’Amministrazione, dei medesimi fatti già esaminati e posti a fondamento di entrambi i decreti annullati, ai fini dell’adozione, sempreché ne sussistano i presupposti, di un autonomo provvedimento inibitorio del porto d'armi, che, per le ragioni anzidette, è da ritenere compatibile con il perdurante possesso della qualifica di -OMISSIS--OMISSIS- (vedasi nuovamente Cons. Stato, n. 1270 del 2015).
11. Il ricorso e i motivi aggiunti devono essere quindi accolti nei sensi e nei limiti dianzi precisati.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti in ragione della particolarità della vicenda oggetto di scrutinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nelle camere di consiglio dei giorni 17 giugno 2020 2 dicembre 2020, tenutesi in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo Dallari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.