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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/05/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio d'appello iscritto al R.G. n. 3847/2020 promosso da:
(C.F. e P. IVA ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Miotto (C.F. CP_2 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Vicolo C.F._1
XX Settembre n. 1, giusta mandato in atti;
- appellante principale -
Contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._2
27.7.1989 e residente a [...]G int. 2, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piero Barolo (C.F. ) e Nicolò Barolo (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Treviso, C.F._4
Calmaggiore n. 44;
- appellato e appellante incidentale -
e nei confronti di:
, residente a [...]; CP_4
- appellata contumace -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante principale ( : Controparte_1
"nel merito: ogni contraria o diversa istanza reietta, voglia il Tribunale Ill.mo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, rideterminandosi pertanto il risarcimento attribuito dalla sentenza di primo grado all'appellato OR nella misura Controparte_3 che risulterà di giustizia in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione proposta da Controparte_1 condannare l'appellato OR a restituire ad Controparte_3 [...]
le somme tutte da questa corrispostegli che risulteranno Controparte_1 non dovute per effetto della postulata riforma della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal dì del loro pagamento a quello della loro restituzione;
rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellato OR
[...]
, in quanto inammissibile ed infondato;
CP_3
con vittoria delle spese del grado d'appello.
Per l'appellato e appellante incidentale ( ): Controparte_3
"Nel merito in principalità
Rigettarsi il proposto appello;
Con vittoria di spese e competenze di lite. Nel merito in via d'appello incidentale
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi che all'appellante incidentale sig. spetta l'integrale rimborso Controparte_3 dell'importo di € 915,00 sostenuto per l'assistenza in causa del proprio consulente tecnico di parte, e conseguentemente condannarsi l'appellante principale al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante incidentale, di detto importo;
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi l'appellante principale a rifondere integralmente le spese Controparte_1 legali sostenute dall'appellante incidentale per il giudizio di primo grado, che ammontano ad € 1.205,00 oltre al 15% per rimborso forfettario, c.p.a. ed iva, oltre ad € 140,90 per spese non imponibili ed ad € 352,00 per rimborso delle spese sostenute per la CTU;
con vittoria di spese e competenze del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 38/2020 del Giudice di Pace di Treviso, depositata il
14 gennaio 2020, la quale l'aveva condannata, in solido con , al CP_4 pagamento in favore di della somma di € 2.817,87 a titolo di Controparte_3 danno biologico non patrimoniale e di € 1.127,65 a titolo di danno patrimoniale, al netto di un acconto di € 2.600,00, oltre accessori e con parziale compensazione delle spese di lite, a seguito di un sinistro stradale occorso il 21.11.2017.
L'appellante principale lamentava l'erroneità della sentenza di prime cure per aver riconosciuto il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente
(quantificato nella misura del 2% ) in assenza di un accertamento strumentale obiettivo delle lesioni, ritenuto indispensabile ai sensi dell'art. 139, comma 2, del
D.Lgs. 209/2005, come modificato dalla L. 124/2017. Chiedeva, pertanto, la riforma parziale della sentenza con rigetto di tale voce di danno e la condanna alla restituzione delle somme versate in eccedenza.
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza dell'appello Controparte_3 principale e chiedendone il rigetto. Proponeva altresì appello incidentale, dolendosi della parziale compensazione delle spese di lite e della riduzione del rimborso per le spese del proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP), chiedendo la riforma della sentenza su tali punti con condanna di alla refusione integrale. CP_1
2 La sig.ra , pur ritualmente citata, non si costituiva e ne veniva CP_4 dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante il deposito di note scritte e, all'udienza del 4 luglio 2024, svoltasi con trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica[cite:1 393].
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto da e l'appello incidentale Controparte_1 proposto da sono entrambi infondati e devono, pertanto, essere Controparte_3 respinti.
1. Sull'appello principale: la risarcibilità del danno biologico permanente in assenza di accertamento strumentale.
Il fulcro del gravame principale attiene alla corretta interpretazione dell'art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), come modificato dall'art. 1, comma 19, della L. 4 agosto 2017, n. 124. La norma dispone che "In ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".
L'appellante sostiene che tale disposizione imponga inderogabilmente, per le lesioni non apprezzabili "visivamente", un accertamento strumentale (come radiografie, risonanze, ecc.) che fornisca prova oggettiva della lesione, pena l'irrisarcibilità del danno permanente. Rileva che nel caso di specie, l'unico esame strumentale eseguito (radiografia) ebbe esito negativo e che, pertanto, il Giudice di Pace avrebbe errato nel riconoscere il 2% di invalidità permanente, basandosi sulla CTU che avrebbe privilegiato il criterio clinico.
Tale interpretazione, seppur formalmente ancorata a una lettura restrittiva della norma, non può essere condivisa alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nonché dei principi generali che governano l'accertamento medico-legale.
Come già affermato da questo Tribunale in precedenti occasioni, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 31072/2019; Cass. n. 7753/2020; Cass. n. 37477/2022; Cass. n. 26985/2023), le modifiche apportate all'art. 139, pur introducendo un requisito di "rigore" nell'accertamento, non hanno inteso stravolgere i principi fondamentali della medicina legale né instaurare una gerarchia probatoria rigida tra i diversi criteri di accertamento (visivo, clinico, strumentale). Tali criteri devono intendersi come "fungibili ed alternativi tra loro e non già cumulativi".
Il legislatore ha inteso contrastare il risarcimento di danni basati unicamente sulla sintomatologia soggettiva del danneggiato, esigendo un "accertamento obiettivo".
Tuttavia, l'oggettività non deriva esclusivamente dall'esame strumentale.
È l'"accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica", a stabilire se la lesione sussista e quale sia la sua entità. L'esame strumentale è uno degli strumenti a disposizione del medico legale, indispensabile in alcune patologie, ma non l'unico né sempre necessario. Imporre un vincolo esclusivo al referto strumentale apparirebbe "non conforme a criteri di ragionevolezza, in rapporto alla tutela del diritto alla salute quale diritto fondamentale garantito dalla Costituzione".
3 Anche la formulazione introdotta nel 2017, riferendosi all'accertamento "clinico strumentale obiettivo", deve essere letta come un richiamo alla totalità dei criteri medico-legali applicati con rigore ("leges artis"), non come una contrapposizione tra un accertamento "solo clinico" e uno "solo strumentale".
La norma mira a garantire un'obiettività dell'accertamento, che può essere raggiunta anche attraverso un esame clinico approfondito e scientificamente fondato, specialmente quando la patologia, come il trauma distorsivo cervicale, pur avendo un substrato organico, non sempre produce alterazioni visibili agli esami strumentali standard.
Nel caso di specie, il CTU ha operato una valutazione basata "dalla analisi congiunta dei dati clinici e strumentali". Ha precisato che, per la diagnosi di trauma distorsivo cervicale, "è dirimente il criterio clinico", mentre "il riscontro strumentale rappresenta invece un elemento sussidiario". Il consulente ha riscontrato la compatibilità tra le lesioni e la dinamica, basandosi su criteri medico-legali rigorosi e non meramente sulle dichiarazioni dell'attore. Ha ritenuto che si trattasse di una "patologia verificabile sulla base dell'accertamento medicolegale e clinico e non suscettibile di riscontro oggettivo solo attraverso l'esame strumentale".
Il Giudice di Pace, pertanto, ha correttamente ritenuto di poter fondare la propria decisione sulle conclusioni del CTU, il quale ha eseguito un accertamento conforme ai principi sopra esposti. La mancata evidenza strumentale, a fronte di un accertamento clinico-obiettivo ritenuto attendibile e rigoroso dal CTU, non osta, in base all'interpretazione giurisprudenziale dominante, al riconoscimento di un danno biologico permanente di lieve entità. L'appello principale deve quindi essere rigettato.
2. Sull'appello incidentale: la compensazione delle spese e la liquidazione dei costi CTP.
L'appellante incidentale si duole della decisione del Giudice di Pace di compensare per il 50% le spese di lite e di ridurre il rimborso delle spese CTP. Sostiene che, essendo soccombente, avrebbe dovuto farsi carico integralmente delle CP_1 spese.
Anche tale gravame è infondato.
La regolamentazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., può disporre la compensazione parziale o totale delle spese in caso di soccombenza reciproca ovvero in presenza di altre "gravi ed eccezionali ragioni", tra cui rientra pacificamente l'accoglimento solo parziale della domanda.
Nel caso in esame, come correttamente osservato dalla difesa dell'appellante principale, sussistevano plurime ragioni a sostegno della compensazione. In primo luogo, vi è stata una "rilevante differenza fra quanto richiesto in domanda e quanto riconosciuto". L'attore aveva richiesto in citazione un risarcimento complessivo di € 7.627,31, mentre la sentenza gli ha riconosciuto € 3.945,52 (€ 2.817,87 + € 1.127,65), importo quasi dimezzato. Tale significativa riduzione della pretesa originaria integra, secondo costante giurisprudenza, un'ipotesi di soccombenza parziale che giustifica ampiamente la compensazione delle spese.
Inoltre, alcune voci di danno richieste dall'attore non sono state riconosciute, come l'aumento per "sofferenza soggettiva" (danno morale autonomo) e le spese per
"viaggi e varie", configurando un'ulteriore ipotesi di soccombenza parziale.
4 Quanto alla riduzione delle spese CTP (€ 915,00 richiesti, € 300,00 liquidati ), anche tale decisione rientra nel potere discrezionale del giudice di valutare la congruità delle spese ripetibili. Il Giudice di Pace ha motivato la riduzione evidenziando l'eccessività della richiesta rispetto alla valutazione del CTU e alla complessità del caso. Tale valutazione appare condivisibile, considerando che l'importo richiesto (€ 915,00) era significativamente superiore a quello liquidato al CTU (€ 300,00), a fronte di un'attività (partecipazione a una riunione, stesura di osservazioni - peraltro non prodotte ) oggettivamente meno onerosa di quella del consulente d'ufficio e per un caso di modesta complessità. La liquidazione effettuata dal Giudice (€ 300,00 + accessori ) appare, pertanto, equa e non censurabile.
L'appello incidentale deve quindi essere rigettato.
3. Sulle spese del presente grado. Il rigetto sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale configura una soccombenza reciproca in questo grado di giudizio. Sussistono pertanto giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 38/2020 del Giudice di Pace di Treviso:
1. Respinge l'appello principale proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 38/2020 del Giudice di Pace di Treviso.
2. Respinge l'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_3 medesima sentenza.
3. Per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 38/2020 del Giudice di
Pace di Treviso, pubblicata il 14 gennaio 2020.
4. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Il Giudice
Dott. Luca Deli
Treviso, 26/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio d'appello iscritto al R.G. n. 3847/2020 promosso da:
(C.F. e P. IVA ), con sede legale Controparte_1 P.IVA_1 in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giampaolo Miotto (C.F. CP_2 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Treviso, Vicolo C.F._1
XX Settembre n. 1, giusta mandato in atti;
- appellante principale -
Contro
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_3 C.F._2
27.7.1989 e residente a [...]G int. 2, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piero Barolo (C.F. ) e Nicolò Barolo (C.F. C.F._3
), ed elettivamente domiciliato presso il loro Studio in Treviso, C.F._4
Calmaggiore n. 44;
- appellato e appellante incidentale -
e nei confronti di:
, residente a [...]; CP_4
- appellata contumace -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante principale ( : Controparte_1
"nel merito: ogni contraria o diversa istanza reietta, voglia il Tribunale Ill.mo
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, rideterminandosi pertanto il risarcimento attribuito dalla sentenza di primo grado all'appellato OR nella misura Controparte_3 che risulterà di giustizia in conseguenza dell'accoglimento dell'impugnazione proposta da Controparte_1 condannare l'appellato OR a restituire ad Controparte_3 [...]
le somme tutte da questa corrispostegli che risulteranno Controparte_1 non dovute per effetto della postulata riforma della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal dì del loro pagamento a quello della loro restituzione;
rigettare l'appello incidentale proposto dall'appellato OR
[...]
, in quanto inammissibile ed infondato;
CP_3
con vittoria delle spese del grado d'appello.
Per l'appellato e appellante incidentale ( ): Controparte_3
"Nel merito in principalità
Rigettarsi il proposto appello;
Con vittoria di spese e competenze di lite. Nel merito in via d'appello incidentale
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertarsi e dichiararsi che all'appellante incidentale sig. spetta l'integrale rimborso Controparte_3 dell'importo di € 915,00 sostenuto per l'assistenza in causa del proprio consulente tecnico di parte, e conseguentemente condannarsi l'appellante principale al pagamento, in favore Controparte_1 dell'appellante incidentale, di detto importo;
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannarsi l'appellante principale a rifondere integralmente le spese Controparte_1 legali sostenute dall'appellante incidentale per il giudizio di primo grado, che ammontano ad € 1.205,00 oltre al 15% per rimborso forfettario, c.p.a. ed iva, oltre ad € 140,90 per spese non imponibili ed ad € 352,00 per rimborso delle spese sostenute per la CTU;
con vittoria di spese e competenze del grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 38/2020 del Giudice di Pace di Treviso, depositata il
14 gennaio 2020, la quale l'aveva condannata, in solido con , al CP_4 pagamento in favore di della somma di € 2.817,87 a titolo di Controparte_3 danno biologico non patrimoniale e di € 1.127,65 a titolo di danno patrimoniale, al netto di un acconto di € 2.600,00, oltre accessori e con parziale compensazione delle spese di lite, a seguito di un sinistro stradale occorso il 21.11.2017.
L'appellante principale lamentava l'erroneità della sentenza di prime cure per aver riconosciuto il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente
(quantificato nella misura del 2% ) in assenza di un accertamento strumentale obiettivo delle lesioni, ritenuto indispensabile ai sensi dell'art. 139, comma 2, del
D.Lgs. 209/2005, come modificato dalla L. 124/2017. Chiedeva, pertanto, la riforma parziale della sentenza con rigetto di tale voce di danno e la condanna alla restituzione delle somme versate in eccedenza.
Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza dell'appello Controparte_3 principale e chiedendone il rigetto. Proponeva altresì appello incidentale, dolendosi della parziale compensazione delle spese di lite e della riduzione del rimborso per le spese del proprio Consulente Tecnico di Parte (CTP), chiedendo la riforma della sentenza su tali punti con condanna di alla refusione integrale. CP_1
2 La sig.ra , pur ritualmente citata, non si costituiva e ne veniva CP_4 dichiarata la contumacia.
La causa veniva istruita mediante il deposito di note scritte e, all'udienza del 4 luglio 2024, svoltasi con trattazione scritta, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica[cite:1 393].
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto da e l'appello incidentale Controparte_1 proposto da sono entrambi infondati e devono, pertanto, essere Controparte_3 respinti.
1. Sull'appello principale: la risarcibilità del danno biologico permanente in assenza di accertamento strumentale.
Il fulcro del gravame principale attiene alla corretta interpretazione dell'art. 139, comma 2, del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), come modificato dall'art. 1, comma 19, della L. 4 agosto 2017, n. 124. La norma dispone che "In ogni caso, le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".
L'appellante sostiene che tale disposizione imponga inderogabilmente, per le lesioni non apprezzabili "visivamente", un accertamento strumentale (come radiografie, risonanze, ecc.) che fornisca prova oggettiva della lesione, pena l'irrisarcibilità del danno permanente. Rileva che nel caso di specie, l'unico esame strumentale eseguito (radiografia) ebbe esito negativo e che, pertanto, il Giudice di Pace avrebbe errato nel riconoscere il 2% di invalidità permanente, basandosi sulla CTU che avrebbe privilegiato il criterio clinico.
Tale interpretazione, seppur formalmente ancorata a una lettura restrittiva della norma, non può essere condivisa alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nonché dei principi generali che governano l'accertamento medico-legale.
Come già affermato da questo Tribunale in precedenti occasioni, conformemente all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. n. 31072/2019; Cass. n. 7753/2020; Cass. n. 37477/2022; Cass. n. 26985/2023), le modifiche apportate all'art. 139, pur introducendo un requisito di "rigore" nell'accertamento, non hanno inteso stravolgere i principi fondamentali della medicina legale né instaurare una gerarchia probatoria rigida tra i diversi criteri di accertamento (visivo, clinico, strumentale). Tali criteri devono intendersi come "fungibili ed alternativi tra loro e non già cumulativi".
Il legislatore ha inteso contrastare il risarcimento di danni basati unicamente sulla sintomatologia soggettiva del danneggiato, esigendo un "accertamento obiettivo".
Tuttavia, l'oggettività non deriva esclusivamente dall'esame strumentale.
È l'"accertamento medico legale corretto, riconosciuto dalla scienza medica", a stabilire se la lesione sussista e quale sia la sua entità. L'esame strumentale è uno degli strumenti a disposizione del medico legale, indispensabile in alcune patologie, ma non l'unico né sempre necessario. Imporre un vincolo esclusivo al referto strumentale apparirebbe "non conforme a criteri di ragionevolezza, in rapporto alla tutela del diritto alla salute quale diritto fondamentale garantito dalla Costituzione".
3 Anche la formulazione introdotta nel 2017, riferendosi all'accertamento "clinico strumentale obiettivo", deve essere letta come un richiamo alla totalità dei criteri medico-legali applicati con rigore ("leges artis"), non come una contrapposizione tra un accertamento "solo clinico" e uno "solo strumentale".
La norma mira a garantire un'obiettività dell'accertamento, che può essere raggiunta anche attraverso un esame clinico approfondito e scientificamente fondato, specialmente quando la patologia, come il trauma distorsivo cervicale, pur avendo un substrato organico, non sempre produce alterazioni visibili agli esami strumentali standard.
Nel caso di specie, il CTU ha operato una valutazione basata "dalla analisi congiunta dei dati clinici e strumentali". Ha precisato che, per la diagnosi di trauma distorsivo cervicale, "è dirimente il criterio clinico", mentre "il riscontro strumentale rappresenta invece un elemento sussidiario". Il consulente ha riscontrato la compatibilità tra le lesioni e la dinamica, basandosi su criteri medico-legali rigorosi e non meramente sulle dichiarazioni dell'attore. Ha ritenuto che si trattasse di una "patologia verificabile sulla base dell'accertamento medicolegale e clinico e non suscettibile di riscontro oggettivo solo attraverso l'esame strumentale".
Il Giudice di Pace, pertanto, ha correttamente ritenuto di poter fondare la propria decisione sulle conclusioni del CTU, il quale ha eseguito un accertamento conforme ai principi sopra esposti. La mancata evidenza strumentale, a fronte di un accertamento clinico-obiettivo ritenuto attendibile e rigoroso dal CTU, non osta, in base all'interpretazione giurisprudenziale dominante, al riconoscimento di un danno biologico permanente di lieve entità. L'appello principale deve quindi essere rigettato.
2. Sull'appello incidentale: la compensazione delle spese e la liquidazione dei costi CTP.
L'appellante incidentale si duole della decisione del Giudice di Pace di compensare per il 50% le spese di lite e di ridurre il rimborso delle spese CTP. Sostiene che, essendo soccombente, avrebbe dovuto farsi carico integralmente delle CP_1 spese.
Anche tale gravame è infondato.
La regolamentazione delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., può disporre la compensazione parziale o totale delle spese in caso di soccombenza reciproca ovvero in presenza di altre "gravi ed eccezionali ragioni", tra cui rientra pacificamente l'accoglimento solo parziale della domanda.
Nel caso in esame, come correttamente osservato dalla difesa dell'appellante principale, sussistevano plurime ragioni a sostegno della compensazione. In primo luogo, vi è stata una "rilevante differenza fra quanto richiesto in domanda e quanto riconosciuto". L'attore aveva richiesto in citazione un risarcimento complessivo di € 7.627,31, mentre la sentenza gli ha riconosciuto € 3.945,52 (€ 2.817,87 + € 1.127,65), importo quasi dimezzato. Tale significativa riduzione della pretesa originaria integra, secondo costante giurisprudenza, un'ipotesi di soccombenza parziale che giustifica ampiamente la compensazione delle spese.
Inoltre, alcune voci di danno richieste dall'attore non sono state riconosciute, come l'aumento per "sofferenza soggettiva" (danno morale autonomo) e le spese per
"viaggi e varie", configurando un'ulteriore ipotesi di soccombenza parziale.
4 Quanto alla riduzione delle spese CTP (€ 915,00 richiesti, € 300,00 liquidati ), anche tale decisione rientra nel potere discrezionale del giudice di valutare la congruità delle spese ripetibili. Il Giudice di Pace ha motivato la riduzione evidenziando l'eccessività della richiesta rispetto alla valutazione del CTU e alla complessità del caso. Tale valutazione appare condivisibile, considerando che l'importo richiesto (€ 915,00) era significativamente superiore a quello liquidato al CTU (€ 300,00), a fronte di un'attività (partecipazione a una riunione, stesura di osservazioni - peraltro non prodotte ) oggettivamente meno onerosa di quella del consulente d'ufficio e per un caso di modesta complessità. La liquidazione effettuata dal Giudice (€ 300,00 + accessori ) appare, pertanto, equa e non censurabile.
L'appello incidentale deve quindi essere rigettato.
3. Sulle spese del presente grado. Il rigetto sia dell'appello principale sia dell'appello incidentale configura una soccombenza reciproca in questo grado di giudizio. Sussistono pertanto giusti motivi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese legali del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti avverso la sentenza n. 38/2020 del Giudice di Pace di Treviso:
1. Respinge l'appello principale proposto da Controparte_1 avverso la sentenza n. 38/2020 del Giudice di Pace di Treviso.
2. Respinge l'appello incidentale proposto da avverso la Controparte_3 medesima sentenza.
3. Per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 38/2020 del Giudice di
Pace di Treviso, pubblicata il 14 gennaio 2020.
4. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Il Giudice
Dott. Luca Deli
Treviso, 26/05/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
5