Art. 33. Distinte di carico e di spedizione dei titoli di pagamento emessi e altri elaborati a fini di riscontro 1. Per ogni lavorazione, i centri interregionali di elaborazione compilano automaticamente e trasmettono a ciascuna direzione provinciale del tesoro la distinta, per numero progressivo, dei titoli di pagamento emessi di cui al comma 1 dell'art. 27, con l'indicazione del numero di carico delle partite di stipendio cui essi si riferiscono, dell'importo e, ove necessario, di eventuali altri dati.
2. Sulla distinta di cui al comma 1 del presente articolo le direzioni provinciali del tesoro evidenziano i titoli annullati per qualsiasi causa.
3. I centri interregionali di elaborazione compilano in duplice copia e trasmettono le distinte di spedizione degli ordini di pagamento, ad ogni ufficio pagatore, o degli assegni speciali di Stato, ad ogni ufficio di appartenenza degli impiegati. Gli uffici predetti inviano alla competente direzione provinciale del tesoro, per ricevuta dei titoli, una copia delle distinte loro pervenute.
4. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' disporre che i centri compilino, a fini di riscontro, estratti conto dei pagamenti effettuati sulle partite di stipendio amministrate da una o piu' direzioni provinciali del tesoro. Detti estratti, a seconda delle esigenze, possono riguardare tutte le partite in carico ovvero una parte di esse e riferirsi all'intero anno finanziario o soltanto ad alcune rate.
5. Gli ispettori incaricati di una inchiesta o di una verifica possono richiedere, informandone la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che i centri allestiscano e facciano loro pervenire in via riservata estratti conto analoghi a quelli contemplati nel comma 4 o elaborati di altro genere, riguardanti partite di stipendio in carico alla direzione provinciale del tesoro ispezionata.
2. Sulla distinta di cui al comma 1 del presente articolo le direzioni provinciali del tesoro evidenziano i titoli annullati per qualsiasi causa.
3. I centri interregionali di elaborazione compilano in duplice copia e trasmettono le distinte di spedizione degli ordini di pagamento, ad ogni ufficio pagatore, o degli assegni speciali di Stato, ad ogni ufficio di appartenenza degli impiegati. Gli uffici predetti inviano alla competente direzione provinciale del tesoro, per ricevuta dei titoli, una copia delle distinte loro pervenute.
4. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro puo' disporre che i centri compilino, a fini di riscontro, estratti conto dei pagamenti effettuati sulle partite di stipendio amministrate da una o piu' direzioni provinciali del tesoro. Detti estratti, a seconda delle esigenze, possono riguardare tutte le partite in carico ovvero una parte di esse e riferirsi all'intero anno finanziario o soltanto ad alcune rate.
5. Gli ispettori incaricati di una inchiesta o di una verifica possono richiedere, informandone la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che i centri allestiscano e facciano loro pervenire in via riservata estratti conto analoghi a quelli contemplati nel comma 4 o elaborati di altro genere, riguardanti partite di stipendio in carico alla direzione provinciale del tesoro ispezionata.