Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 05/05/2026, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02853/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01866/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2024, proposto da
LE LL UR, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Drago, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
degli atti con i quali ha calcolato al ricorrente il trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990
e per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6-bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. CC VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
Con il ricorso all’esame, notificato il 16 aprile 2024 e depositato in data 17 aprile 2024, la persona fisica in epigrafe individuata – premesso di essere ex appartenente alla Polizia di Stato, e di essere stato collocato a riposo a domanda avendo compiuto il 55° anno di età e avendo prestato servizio per 35 anni – denuncia che illegittimamente l’INPS, nel corrispondere il trattamento di fine servizio, non gli ha riconosciuto il beneficio previsto dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui: a) “ al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ” (comma 1); b) “ le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ” (comma 2).
Si costituiva in giudizio l’Inps, eccependo preliminarmente la decadenza e, comunque, la prescrizione della pretesa creditoria. L’Istituto resistente, in ogni caso, instava nel merito per la reiezione del ricorso, comechè infondato.
La causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 18 marzo 2026.
Il ricorso non è fondato, in accoglimento della eccezione di prescrizione sollevata da Inps.
Non sono accoglibili, in limine, le eccezioni sollevata dall’INPS, di nessuna decadenza essendo a parlarsi nella fattispecie che ne occupa, siccome reiteratamente affermato, anche da questo TAR, per cui l’inosservanza del termine del 30 giugno, di cui al citato art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, non comporta alcuna conseguenza decadenziale.
Fondata, come sopra preannunziato, è la sollevata eccezione di prescrizione.
Come sopra anticipato, il Collegio condivide l'orientamento maggioritario del Consiglio di Stato secondo cui il termine di prescrizione per le azioni di riliquidazione del TFS decorre dalla data di emanazione dell'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, atto che interrompe la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c..
Tuttavia, l'applicazione di tale principio al caso di specie è preclusa dalla condotta processuale del ricorrente. La prescrizione è un'eccezione in senso stretto che, una volta sollevata dalla parte convenuta, impone all'attore l'onere di provare i fatti che ne paralizzano l'efficacia.
Nel caso di specie, a fronte dell'eccezione dell'INPS, era onere del ricorrente allegare e provare una diversa e successiva decorrenza del termine prescrizionale, fornendo al giudice gli elementi necessari per la relativa verifica, quale la data di ricezione del prospetto di liquidazione o, in aderenza all'orientamento giurisprudenziale più favorevole, la data di corresponsione dell'ultima rata del TFS.
Dall'esame degli atti di causa, emerge che il ricorrente si è limitato a dedurre il proprio diritto nel merito, allegando, ma non provando, di avere interrotto il decorso del termine prescrizionale per effetto di atti stragiudiziali.
Come affermato dalla giurisprudenza, "a fronte dell’eccezione di prescrizione è onere del creditore dare la prova, in sede processuale, dell’avvenuta interruzione della prescrizione medesima" e tale prova deve essere "idonea, solitamente documentale, non essendo sufficienti generiche affermazioni" (TAR per la Lombardia - Milano num. 2664/2022).
L'art. 64, comma 1, c.p.a. pone a carico delle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano "nella loro disponibilità", e la prova della data di un pagamento ricevuto è certamente nella disponibilità del creditore.
D’altronde, la costante giurisprudenza di legittimità è consolidata nell’affermare che l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte. L'eccezione di prescrizione, difatti, proposta anche senza l'indicazione del dies a quo, non è generica né impedisce di farne valere gli effetti in giudizio poiché, una volta sollevata la questione dell'estinzione del diritto per il protrarsi dell'inattività del suo titolare, l'intera fattispecie resta devoluta al giudice, il quale ha il potere di valutare d'ufficio, in base agli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, mentre la determinazione della relativa durata si configura come quaestio iuris connessa all'identificazione di questo e del regime prescrizionale delineato dalla legge (Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/08/2025, n. 23352).
Nella specie, in assenza di qualsiasi elemento probatorio offerto dalla parte onerata, il Collegio non può che basare la propria decisione sulle uniche date certe risultanti dagli atti (collocamento in quiescenza e data degli ordinativi di pagamento siccome risultante dal prospetto versato in atti). Non potendo il giudice sopperire d'ufficio alla carenza probatoria della parte, in ossequio al principio dispositivo, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS deve trovare accoglimento.
Essendo il ricorso stato notificato solo in data 16 aprile 2024, e in mancanza di prova di un dies a quo successivo, il diritto azionato deve ritenersi irrimediabilmente estinto per prescrizione, essendo il ricorrente cessato dal servizio nel maggio 2012.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
TI ER, Presidente
CC VA, Primo Referendario, Estensore
Mara SP, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CC VA | TI ER |
IL SEGRETARIO