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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/05/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
3992/2023 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3992/2023
All'udienza del 15/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito telematico di note scritte: per parte opponente l'Avv. ALFONSO LANDI;
per parte opposta il funzionario Dott.ssa ANNA MARIA STILE.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori delle parti, stante l'acquiescenza da essi prestata alla modalità di trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3992/2023, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
Parte_1 Parte_2
(P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante ed accomandatario p.t., e in Parte_2
proprio (C.F.: ) rappresentati e difesi, giusta C.F._1
procura allegata al ricorso, dall'Avv. Alfonso Landi, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via Generale Gonzaga n. 81, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
, in persona del Dirigente p.t., rappresentato e
[...]
difeso, giusta delega in atti, dal funzionario delegato;
- PARTE OPPOSTA
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/5/2023 la Parte_1 [...]
nonché il sig. Parte_2
in proprio hanno proposto opposizione avverso le Parte_2
ordinanze ingiunzione emanate dall' Controparte_1
DI in data 17/03/2023 e rubricate ai nn.
[...] CP_1
4491/3357A e 4491/3357B – notificate loro in data 19/4/2023, deducendo, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, di complessivi € 6.520,00 a titolo di sanzione amministrativa.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, omessa che l'opposta non avrebbe notificato loro gli atti posti alla base dell'ingiunzione di pagamento, riportando le medesime l'espressione “… visti gli atti di contestazione (parola cancellata con linea trasversale orizzontale) NOTIFICAZIONE che si hanno qui richiamati e constatatone la ritualità …”; che, infatti, poiché la parola “CONTESTAZIONE” è stata cancellata con una riga orizzontale si deve ritenere che la sanzione di €.
6.520,00 sarebbe stata comminata sulla scorta della disamina della sola relata di notifica e, comunque, senza consentire all'esponente di verificare la regolarità di detta notificazione;
quale secondo motivo di opposizione, che gli atti impugnati sarebbero privi di motivazione, non essendo possibile evincere quali norme sarebbero state violate dalla
, impedendo, di fatto, all'ingiunto di far valere le sue ragioni, non Pt_1
mettendolo in condizione di conoscere le motivazioni sottese alla sanzione ed al Giudice di esercitare eventualmente il controllo giurisdizionale sulla contestazione mossa;
quale terzo motivo di opposizione, che l'ordinanza ingiunzione sarebbe inammissibile, per avere la società impugnato il verbale redatto dagli ispettori e Pt_1
posto a fondamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione innanzi al
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, giudizio recante N.R.G.
4633/2021 ed in cui l' si costituiva Controparte_1
ritualmente; quale quarto motivo di opposizione, l'infondatezza nel merito dell'ordinanza ingiunzione poiché, in relazione alla dedotta infondatezza, pende già Giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, iscritto al n. 2459/2022 di R.G., Giudice Dott.ssa D'Ambrosio, che verrà trattato alla prossima udienza del 27/12/2023, in ottemperanza al divieto del ne bis in idem, si rende necessario chiedere la riunione del presente giudizio a quello iscritto al N.R.G. 2459/2022.
In virtù di quanto innanzi esposto la Parte_1 [...]
nonché il sig. Parte_2
in proprio hanno formulato le seguenti Parte_2
conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare le ordinanze ingiunzione impugnate;
in via subordinata, disposta la riunione del presente giudizio a quello iscritto al N.R.G. 2459/2022, G.I.
Dott.ssa D'Ambrosio, che verrà trattato alla prossima udienza del
27/12/2023, annullare gli atti impugnati perché del tutto destituiti di fondamento nel merito;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l
[...]
, Controparte_1
deducendo: che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti o compiuti in sua presenza, nonché della provenienza del documento dallo stesso p.u. e delle dichiarazioni delle parti;
che il motivo di opposizione relativo all'omessa notifica degli atti posti a fondamento dell'ordinanza di ingiunzione risulta infondato, in quanto, come risulta dalla documentazione
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza allegata, il verbale unico di accertamento e notificazione n.P
Z0002/2020-0056-01 prot. n. 26336, costituente atto presupposto delle ordinanze impugnate è stato regolarmente notificato al trasgressore in data 11/11/2020 ed alla società in qualità di responsabile in solido;
che l'eccezione inerente l'assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata relative ai criteri di comminazione della sanzione risulta priva di pregio, poiché la stessa indica analiticamente gli atti che ne costituiscono il presupposto, i fatti esaminati, le norme violate e quelle costituenti fonte delle sanzioni applicate riprendendo l'arresto giurisprudenziale che ritiene assolto l'obbligo della motivazione quando è indicata nella motivazione la norma violata, la condotta illecita e gli elementi probatori posti a fondamento degli accertamenti;
che, quanto all'eccezione sulla inammissibilità dell'ordinanza di ingiunzione per la pendenza di altro giudizio dinnanzi al Tribunale di Salerno N.R.G. avverso il verbale unico di accertamento e notificazione .PZ0002/2020-0056-01.SA00002/2020-
861-01 prot. n. 26336 esso risulta definito in data 15/03/2024 con sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso;
che in ordine al motivo dell'infondatezza dell'ordinanza di ingiunzione l'Amministrazione richiama la documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed in particolare il verbale di primo accesso ispettivo, il verbale unico di accertamento e quanto emerso dalle dichiarazioni acquisite.
In virtù di quanto innanzi dedotto l'
[...]
ha formulato Controparte_1
le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare le ordinanze ingiunzione impugnate;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza La causa veniva quindi rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'articolo 429 c.p.c. senza attività istruttoria.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 – Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che le ordinanze ingiunzione impugnate sarebbero affette da illegittimità, poiché non precedute dalla notificazione nei confronti degli opponenti degli atti su cui esse si fondano.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, Come risulta dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. all. 4) il verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ0002/2020-0056-01 prot. n. 26336, del 21/10/2020, costituente atto presupposto delle ordinanze impugnate, veniva regolarmente notificato al trasgressore sig. , in Parte_2
qualità di legale rappresentante p.t. della , nonché alla società Pt_1
medesima presso la sede legale in data 11/11/2020 quale responsabile in solido;
né assume rilevanza la circostanza dedotta dall'opponente circa la presenza, nelle ordinanze ingiunzioni impugnate, della cancellatura con linea orizzontale della parola “CONTESTAZIONE”, atteso che risulta comprovato che essa ha avuto luogo correttamente, tramite la notificazione dei verbali di accertamento dell'infrazione al sig.
ed alla . Parte_2 Pt_1
2 – Con il secondo motivo di doglianza parte opponente lamenta che le ordinanze ingiunzione sarebbero nulle in quanto prive di motivazione, non essendo da esse possibile evincere quali norme sarebbero state violate, così impedendo, di fatto, alle parti ingiunte di far valere le proprie ragioni.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata – da cui non vi è ragione per discostarsi - allorquando l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione. In particolare non occorre che la motivazione illustri anche
l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione. E' a tal fine sufficiente anche una motivazione succintam purché indichi le ragioni di fatto della decisione che ben possono essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione con evidenza espressa dell'esame dei rilievi difensivi (“ex multis” Cass. civ., n.
16316/2020); inoltre i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non rilevano ex se, ma solo in quanto abbiano impedito alla parte di esercitare il diritto inviolabile di difesa e la stessa parte ne abbia dato specifica prova con espressa indicazione del nesso di causalità tra vizio e impedimento.
Nel caso di specie, al contrario, dalla lettura delle ordinanze ingiunzione
(cfr. all.ti 1 e 2 della produzione di parte opposta) è possibile desumere tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la sanzione amministrativa comminata a parte opponente, di talché non è ravvisabile alcun vulnus al diritto di difesa della stessa.
3 – Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti lamentano che l'ordinanza ingiunzione sarebbe inammissibile, per avere la società
impugnato il verbale redatto dagli ispettori posto a fondamento Pt_1
dell'impugnata ordinanza ingiunzione innanzi al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Salerno, procedimento recante N.R.G. 4633/2021, in cui l'odierna parte opposta si costituiva.
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza Il motivo di doglianza è infondato e va respinto.
La pendenza della lite innanzi al Tribunale di Salerno in funzione di
Giudice del Lavoro in relazione al verbale di accertamento dell'infrazione presupposto dell'ordinanza ingiunzione, infatti, non preclude in alcun modo la possibilità per l di emettere Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione, specie in assenza di un provvedimento di annullamento del verbale stesso, della cui emissione non è stata fornita prova dall'opponente.
4 – Con il quarto motivo di opposizione, l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione poiché, in relazione alla dedotta infondatezza, pende già un procedimento davanti al Tribunale di Salerno, iscritto al N.R.G.
2459/2022, Giudice Dott.ssa D'Ambrosio, che verrà trattato alla prossima udienza del 27/12/2023, in ottemperanza al divieto del ne bis in idem, si rende necessario chiedere la riunione del presente giudizio a quello iscritto al N.R.G. 2459/2022.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento: infatti, nel caso di specie non vi è prova di quale sia l'oggetto del procedimento N.R.G. 2459/2022, ragion per cui non è possibile in alcun modo valutare la sussistenza del lamentato “bis in idem” tra le parti.
Quanto alla contestazione circa la sussistenza nel merito delle ordinanze ingiunzione, si tratta di doglianza del tutto generica, come tale da considerare “tamquam non esset”; né tanto meno può tenersi conto delle allegazioni e contestazioni formulate nelle note di trattazione scritta del
17/4/2024 (cfr.) poiché tardive e, come tali, inammissibili, essendo il presente giudizio soggetto al rito lavoro ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.
150/2011, di talché tutte le allegazioni e le richieste istruttorie andavano formulate nel ricorso introduttivo.
Alla luce di quanto rilevato consegue che la formulata opposizione alle
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza ordinanze ingiunzione di che trattasi è infondata ed il Ricorso, pertanto, va rigettato.
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico della Parte_1 [...]
in solido tra Parte_3
loro, considerata la natura, il valore (€ 6.520,00) e la complessità
(minima) delle questioni, che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 1.700,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00 per la fase decisionale € 851,00), ridotti del 20% in applicazione dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c. relativo alle Amministrazioni difese in giudizio da propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c., oltre accessori, se dovuti, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma le impugnate ordinanze ingiunzione nn. 4491/3357A e 4491/3357B
2) Condanna la Parte_1 Parte_2
ed il sig. alla
[...] Parte_2
refusione, in solido tra loro, in favore dell'
[...]
Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza 1.360,00 (al netto della riduzione del 20%) a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Così deciso in Salerno il 15/5/2025, con sentenza resa ex articolo
429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presentare – stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. da essi prestata, avendo richiesto la celebrazione dell'udienza con tale modalità – ed allegazione al verbale.
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3992/2023
All'udienza del 15/5/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi mediante deposito telematico di note scritte: per parte opponente l'Avv. ALFONSO LANDI;
per parte opposta il funzionario Dott.ssa ANNA MARIA STILE.
I difensori delle parti concludono come da atti introduttivi e scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
I difensori delle parti, stante l'acquiescenza da essi prestata alla modalità di trattazione scritta, non essendosi opposti alla stessa ai sensi dell'art. 127 ter, co. 2, c.p.c., rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 429
c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 3992/2023, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
Parte_1 Parte_2
(P.IVA: ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante ed accomandatario p.t., e in Parte_2
proprio (C.F.: ) rappresentati e difesi, giusta C.F._1
procura allegata al ricorso, dall'Avv. Alfonso Landi, presso il cui studio, sito in Battipaglia alla via Generale Gonzaga n. 81, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1
, in persona del Dirigente p.t., rappresentato e
[...]
difeso, giusta delega in atti, dal funzionario delegato;
- PARTE OPPOSTA
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/5/2023 la Parte_1 [...]
nonché il sig. Parte_2
in proprio hanno proposto opposizione avverso le Parte_2
ordinanze ingiunzione emanate dall' Controparte_1
DI in data 17/03/2023 e rubricate ai nn.
[...] CP_1
4491/3357A e 4491/3357B – notificate loro in data 19/4/2023, deducendo, con cui sono stati ingiunti al pagamento, in solido tra loro, di complessivi € 6.520,00 a titolo di sanzione amministrativa.
Parte opponente ha dedotto: quale primo motivo di opposizione, omessa che l'opposta non avrebbe notificato loro gli atti posti alla base dell'ingiunzione di pagamento, riportando le medesime l'espressione “… visti gli atti di contestazione (parola cancellata con linea trasversale orizzontale) NOTIFICAZIONE che si hanno qui richiamati e constatatone la ritualità …”; che, infatti, poiché la parola “CONTESTAZIONE” è stata cancellata con una riga orizzontale si deve ritenere che la sanzione di €.
6.520,00 sarebbe stata comminata sulla scorta della disamina della sola relata di notifica e, comunque, senza consentire all'esponente di verificare la regolarità di detta notificazione;
quale secondo motivo di opposizione, che gli atti impugnati sarebbero privi di motivazione, non essendo possibile evincere quali norme sarebbero state violate dalla
, impedendo, di fatto, all'ingiunto di far valere le sue ragioni, non Pt_1
mettendolo in condizione di conoscere le motivazioni sottese alla sanzione ed al Giudice di esercitare eventualmente il controllo giurisdizionale sulla contestazione mossa;
quale terzo motivo di opposizione, che l'ordinanza ingiunzione sarebbe inammissibile, per avere la società impugnato il verbale redatto dagli ispettori e Pt_1
posto a fondamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione innanzi al
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza Giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno, giudizio recante N.R.G.
4633/2021 ed in cui l' si costituiva Controparte_1
ritualmente; quale quarto motivo di opposizione, l'infondatezza nel merito dell'ordinanza ingiunzione poiché, in relazione alla dedotta infondatezza, pende già Giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno, iscritto al n. 2459/2022 di R.G., Giudice Dott.ssa D'Ambrosio, che verrà trattato alla prossima udienza del 27/12/2023, in ottemperanza al divieto del ne bis in idem, si rende necessario chiedere la riunione del presente giudizio a quello iscritto al N.R.G. 2459/2022.
In virtù di quanto innanzi esposto la Parte_1 [...]
nonché il sig. Parte_2
in proprio hanno formulato le seguenti Parte_2
conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare le ordinanze ingiunzione impugnate;
in via subordinata, disposta la riunione del presente giudizio a quello iscritto al N.R.G. 2459/2022, G.I.
Dott.ssa D'Ambrosio, che verrà trattato alla prossima udienza del
27/12/2023, annullare gli atti impugnati perché del tutto destituiti di fondamento nel merito;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l
[...]
, Controparte_1
deducendo: che il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come da lui compiuti o compiuti in sua presenza, nonché della provenienza del documento dallo stesso p.u. e delle dichiarazioni delle parti;
che il motivo di opposizione relativo all'omessa notifica degli atti posti a fondamento dell'ordinanza di ingiunzione risulta infondato, in quanto, come risulta dalla documentazione
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza allegata, il verbale unico di accertamento e notificazione n.P
Z0002/2020-0056-01 prot. n. 26336, costituente atto presupposto delle ordinanze impugnate è stato regolarmente notificato al trasgressore in data 11/11/2020 ed alla società in qualità di responsabile in solido;
che l'eccezione inerente l'assenza di motivazione dell'ordinanza impugnata relative ai criteri di comminazione della sanzione risulta priva di pregio, poiché la stessa indica analiticamente gli atti che ne costituiscono il presupposto, i fatti esaminati, le norme violate e quelle costituenti fonte delle sanzioni applicate riprendendo l'arresto giurisprudenziale che ritiene assolto l'obbligo della motivazione quando è indicata nella motivazione la norma violata, la condotta illecita e gli elementi probatori posti a fondamento degli accertamenti;
che, quanto all'eccezione sulla inammissibilità dell'ordinanza di ingiunzione per la pendenza di altro giudizio dinnanzi al Tribunale di Salerno N.R.G. avverso il verbale unico di accertamento e notificazione .PZ0002/2020-0056-01.SA00002/2020-
861-01 prot. n. 26336 esso risulta definito in data 15/03/2024 con sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso;
che in ordine al motivo dell'infondatezza dell'ordinanza di ingiunzione l'Amministrazione richiama la documentazione prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed in particolare il verbale di primo accesso ispettivo, il verbale unico di accertamento e quanto emerso dalle dichiarazioni acquisite.
In virtù di quanto innanzi dedotto l'
[...]
ha formulato Controparte_1
le seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare le ordinanze ingiunzione impugnate;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza La causa veniva quindi rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'articolo 429 c.p.c. senza attività istruttoria.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
1 – Con il primo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che le ordinanze ingiunzione impugnate sarebbero affette da illegittimità, poiché non precedute dalla notificazione nei confronti degli opponenti degli atti su cui esse si fondano.
Il motivo di opposizione è infondato e va rigettato.
Invero, Come risulta dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta (cfr. all. 4) il verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ0002/2020-0056-01 prot. n. 26336, del 21/10/2020, costituente atto presupposto delle ordinanze impugnate, veniva regolarmente notificato al trasgressore sig. , in Parte_2
qualità di legale rappresentante p.t. della , nonché alla società Pt_1
medesima presso la sede legale in data 11/11/2020 quale responsabile in solido;
né assume rilevanza la circostanza dedotta dall'opponente circa la presenza, nelle ordinanze ingiunzioni impugnate, della cancellatura con linea orizzontale della parola “CONTESTAZIONE”, atteso che risulta comprovato che essa ha avuto luogo correttamente, tramite la notificazione dei verbali di accertamento dell'infrazione al sig.
ed alla . Parte_2 Pt_1
2 – Con il secondo motivo di doglianza parte opponente lamenta che le ordinanze ingiunzione sarebbero nulle in quanto prive di motivazione, non essendo da esse possibile evincere quali norme sarebbero state violate, così impedendo, di fatto, alle parti ingiunte di far valere le proprie ragioni.
Anche questo motivo di opposizione è infondato e va respinto.
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata – da cui non vi è ragione per discostarsi - allorquando l'ordinanza rechi la dettagliata indicazione della normativa violata, della condotta contestata nonché degli estremi del verbale di accertamento di illecito amministrativo presupposto, regolarmente notificato, deve ritenersi soddisfatto l'obbligo di motivazione. In particolare non occorre che la motivazione illustri anche
l'iter logico giuridico seguito per giustificare l'an ed il quantum della sanzione irrogata, ben potendo tale iter essere esposto in sede di giudizio di opposizione. E' a tal fine sufficiente anche una motivazione succintam purché indichi le ragioni di fatto della decisione che ben possono essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione con evidenza espressa dell'esame dei rilievi difensivi (“ex multis” Cass. civ., n.
16316/2020); inoltre i vizi formali del provvedimento sanzionatorio non rilevano ex se, ma solo in quanto abbiano impedito alla parte di esercitare il diritto inviolabile di difesa e la stessa parte ne abbia dato specifica prova con espressa indicazione del nesso di causalità tra vizio e impedimento.
Nel caso di specie, al contrario, dalla lettura delle ordinanze ingiunzione
(cfr. all.ti 1 e 2 della produzione di parte opposta) è possibile desumere tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la sanzione amministrativa comminata a parte opponente, di talché non è ravvisabile alcun vulnus al diritto di difesa della stessa.
3 – Con il terzo motivo di opposizione gli opponenti lamentano che l'ordinanza ingiunzione sarebbe inammissibile, per avere la società
impugnato il verbale redatto dagli ispettori posto a fondamento Pt_1
dell'impugnata ordinanza ingiunzione innanzi al Giudice del Lavoro del
Tribunale di Salerno, procedimento recante N.R.G. 4633/2021, in cui l'odierna parte opposta si costituiva.
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza Il motivo di doglianza è infondato e va respinto.
La pendenza della lite innanzi al Tribunale di Salerno in funzione di
Giudice del Lavoro in relazione al verbale di accertamento dell'infrazione presupposto dell'ordinanza ingiunzione, infatti, non preclude in alcun modo la possibilità per l di emettere Controparte_1
l'ordinanza ingiunzione, specie in assenza di un provvedimento di annullamento del verbale stesso, della cui emissione non è stata fornita prova dall'opponente.
4 – Con il quarto motivo di opposizione, l'infondatezza dell'ordinanza ingiunzione poiché, in relazione alla dedotta infondatezza, pende già un procedimento davanti al Tribunale di Salerno, iscritto al N.R.G.
2459/2022, Giudice Dott.ssa D'Ambrosio, che verrà trattato alla prossima udienza del 27/12/2023, in ottemperanza al divieto del ne bis in idem, si rende necessario chiedere la riunione del presente giudizio a quello iscritto al N.R.G. 2459/2022.
Il motivo di opposizione è infondato e non può trovare accoglimento: infatti, nel caso di specie non vi è prova di quale sia l'oggetto del procedimento N.R.G. 2459/2022, ragion per cui non è possibile in alcun modo valutare la sussistenza del lamentato “bis in idem” tra le parti.
Quanto alla contestazione circa la sussistenza nel merito delle ordinanze ingiunzione, si tratta di doglianza del tutto generica, come tale da considerare “tamquam non esset”; né tanto meno può tenersi conto delle allegazioni e contestazioni formulate nelle note di trattazione scritta del
17/4/2024 (cfr.) poiché tardive e, come tali, inammissibili, essendo il presente giudizio soggetto al rito lavoro ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.
150/2011, di talché tutte le allegazioni e le richieste istruttorie andavano formulate nel ricorso introduttivo.
Alla luce di quanto rilevato consegue che la formulata opposizione alle
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza ordinanze ingiunzione di che trattasi è infondata ed il Ricorso, pertanto, va rigettato.
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese del giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, considerato che l'opposizione è stata rigettata, sono poste a carico della Parte_1 [...]
in solido tra Parte_3
loro, considerata la natura, il valore (€ 6.520,00) e la complessità
(minima) delle questioni, che non si è svolta la fase istruttoria/trattazione, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 1.700,00 (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 851,00 per la fase decisionale € 851,00), ridotti del 20% in applicazione dell'art. 152 bis disp.att. c.p.c. relativo alle Amministrazioni difese in giudizio da propri funzionari ex art. 417 bis c.p.c., oltre accessori, se dovuti, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma le impugnate ordinanze ingiunzione nn. 4491/3357A e 4491/3357B
2) Condanna la Parte_1 Parte_2
ed il sig. alla
[...] Parte_2
refusione, in solido tra loro, in favore dell'
[...]
Controparte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €
[...]
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza 1.360,00 (al netto della riduzione del 20%) a titolo di compensi professionali, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Così deciso in Salerno il 15/5/2025, con sentenza resa ex articolo
429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presentare – stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. da essi prestata, avendo richiesto la celebrazione dell'udienza con tale modalità – ed allegazione al verbale.
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 3993/2023 - Sentenza