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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 6 marzo 2025, promossa in questo grado
DA
, nata a [...] ( AG ) il 6 agosto 1947 ( C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo, via Goethe n. 44 presso lo studio dell'avv. Giovanna Carlo Milano e rappresentato e difeso dagli avv. ti Vincenzo Caponetto e Sonia Vella, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
Controparte_1
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_1
APPELLATO-CONTUMACE 2
CONCLUSIONI PER L' APPELLANTE: come in atti;
3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 1 luglio 2019, il Tribunale di Agrigento pronunciando sull'opposizione ad ingiunzione proposta da contro l' di Parte_1 Controparte_2
,così provvedeva: CP_1
“ Rigetta la domanda proposta dal ricorrente /attore con il dispiegato ricorso nei confronti della
Direzione dell' di perché la domanda è infondata in fatto Controparte_2 CP_1
ed in diritto.
Compensa le spese di giudizio “.
Esponeva il primo giudice che nei confronti di l' Parte_1 Controparte_3
aveva emesso ingiunzione dell'importo di euro 166,66 per avere violato le
[...]
disposizioni di cui all'art. 9 bis, comma 2 del decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510 (convertito con
Legge 28 novembre 1996 n. 608, come sostituito dall'art. I comma 1180 della Legge 27/12/2006 n.
296 (finanziaria 2007), perché in qualità dì responsabile di un Istituto Scolastico non aveva provveduto ad inviare telematicamente al Centro per l'Impiego competente entro il decimo giorno successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro la comunicazione contenente i dati anagrafici del docente , la sua data di assunzione, la data di cessazione (qualora il rapporto Persona_1
non fosse a tempo indeterminato), la tipologia contrattuale e la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato al docente.
La aveva notificato al il 2 agosto 2013 Parte_2 Pt_1
verbale di accertamento a seguito del quale aveva fatto pervenire in data 5/8/2013 uno scritto difensivo con cui contestava l'applicabilità della sanzione per erronea applicazione della norma, ma, in data 10/3/2017 ( a distanza di quattro anni), aveva ricevuto una comunicazione con raccomandata
Prot. 5468 del 7/3/2017, con la quale veniva invitato a presentarsi il 3/4/2017 presso gli Uffici
Affari Generali — Depenalizzazioni. Aveva reso all'Ufficio puntuali giustificazioni in merito e sostenuto la sua corretta condotta, ma nonostante ciò l'Ufficio aveva provvedeva alla notifica della ordinanza-ingiunzione di euro 166,66 ed euro 32,40 per notifica, per complessivi euro 199,06.
Il ricorrente aveva sostenuto la violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981 e dell' art. 97 della
Costituzione e la decadenza del potere sanzionatorio. La violazione e falsa applicazione dell' art. 10 bis, secondo comma della Legge 241/1990 nonché la violazione dell'art. 18 comma 1 della Legge
689/81 e l'infondatezza della contestazione asserendo che tempestivamente, in data 30/7/2009, era stata comunicata la prosecuzione proroga del contratto di lavoro avendone ricevuto comunicazione il 4
29/7/2009 da parte dell'Istituto Nicolò Gallo di dell'avvenuta nomina a commissario negli CP_1
esami di stato del prof. e dell'effettivo svolgimento dell'incarico conferito Persona_1
e,quindi nessuna omissione era stata compiuta .
L' aveva contestato l'opposizione assumendo che la Controparte_3
comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro del prof. era stata effettuata l'1 Per_1
luglio 2008, e cioè venti giorni dopo l'assunzione ed oltre il termine di legge di gg. 10, come era provato dalla comunicazione del 30 luglio 2009.
Affermava il primo giudice che l'opposizione non era fondata e pertanto andava rigettata in quanto la ricostruzione dei fatti avanzato con l'atto introduttivo era sconfessata dalla produzione documentale.
Esponeva che nessuna decadenza si era registrata, stante gli atti interruttivi praticati dall'Ufficio
e la corretta disamina degli atti praticati sino alla emissione dell' ordinanza ingiunzione. Era provato che il ricorrente era incorso nella violazione della normativa per avere avanzato le comunicazioni oltre il termine che disciplinava la materia.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello nei confronti dell' Parte_1 [...]
, Controparte_1
esponendo che il Giudice di prime cure, in violazione dell'art. 14 Legge 689/81 e all'art. 97 Cost., aveva operato una errata valutazione dei fatti di causa.
Invero era emerso dagli atti di causa che era venuto a conoscenza della violazione commessa soltanto il 26/3/2013 con l'acquisizione presso il sistema informativo di invio delle comunicazioni obbligatorie, e quindi ben 4 anni dopo dalla commissione della violazione.
L'art. 14 della legge n. 689 del 1981 prevedeva espressamente che “la violazione quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di giorni novanta…” .
Se era vero che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 cominciava a decorrere dalla conclusione dell'accertamento e non dal verificarsi della violazione, tuttavia tale accertamento non poteva protrarsi nel tempo. 5
Era principio giurisprudenziale che andava esclusa l'applicabilità dell'art. 2 della L. 241/90 ai procedimenti amministrativi sanzionatori in virtù del rapporto di specialità tra le norme generali sul procedimento amministrativo e le disposizioni contenute nella Legge 689/81, ma, tuttavia,
l'ordinanza-ingiunzione doveva essere notificata entro il termine di prescrizione di 5 anni dal verificarsi della violazione.
Nella fattispecie in esame, il termine prescrizionale quinquennale era stato ampiamente superato, in violazione della normativa vigente.
La giurisprudenza, aveva pure ritenuto che la durata del procedimento amministrativo doveva essere valutata in relazione al caso concreto, alla complessità delle indagini volte a riscontrare la sussistenza della infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita in modo da poter formulare la contestazione.
A tale riguardo, soccorreva l'applicazione dei principi di "congruità e/o ragionevolezza" del termine preordinato alla "raccolta" del materiale rilevante ai fini della configurabilità dell'illecito, onde determinare, con decorrenza dalla data in cui era stato acquisito un grado compiuto ed esaustivo di conoscenza in ordine agli elementi caratterizzanti una fattispecie suscettibile di applicazione sanzionatoria, il rispetto o meno della previsione di cui all'art. 14, l. n. 689 del 1981.
Nel caso in esame non era ragionevole, né ammissibile, che l'attività di accertamento svolta dalla parte appellata fosse stata posta in essere ben 4 anni dopo da commissione della violazione stante che l'attività in questione consisteva solo nella lettura del modulo UN, lettura che tra l'altro veniva effettuata tramite l'accesso a sistemi informatici.
In corso di causa non erano emersi elementi di sorta tali da far ritenere complesse le indagini svolte dall'Amministrazione e giustificare un intervallo di tempo di quattro anni tra l'invio della comunicazione obbligatoria e la redazione del processo verbale di accertamento.
Nel caso di specie, l'inerzia perpetuata dall'Amministrazione nell'esame dei moduli UN in contestazione, non poteva quindi ritenersi giustificata, posto che la stessa era nelle condizioni di valutare l'idoneità del fatto ad integrare gli estremi di un illecito amministrativo già a partire dalla estate del 2009, nel momento in cui gli stessi moduli erano stati presentati al competente Ufficio e come tali erano immediatamente conoscibili dalla P.A.
Dette circostanze erano state ignorate dal Giudice di primo grado non facendone cenno alcuno nello sviluppo della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata ( primo motivo ).
Esponeva che la sentenza impugnata era nulla per carenza di motivazione. 6
L'articolo 132, comma 2, n. 4 c.p.c. stabiliva che, in materia di processo civile ordinario, la sentenza deve avere determinati contenuti, quali la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Aveva depositato nel giudizio di primo grado una articolata memoria difensiva, con la quale aveva replicato alla contestazione degli addebiti. L'Amministrazione resistente avrebbe dovuto indicare nel provvedimento ingiunto, almeno sinteticamente, le ragioni per le quali le osservazioni dedotte dal ricorrente non potevano essere condivise. Ed invece, nel provvedimento che è stato impugnato in primo grado non vi era alcun riferimento e/o valutazione sul punto.
Invero la l. 241/1990, nel disciplinare la partecipazione dei cittadini al procedimento, sanciva l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di indicare nella motivazione del provvedimento le ragioni che l'avevano indotta a respingere le argomentazioni esposte negli scritti difensivi prodotti a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
L'art. 10 bis, secondo comma della suddetta legge recitava infatti: “Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”.
Alla luce delle superiori argomentazioni la sentenza impugnata andava dichiarata nulla, nella parte in cui aveva trascurato de plano le articolate difese dallo stesso spiegate, senza alcuna esplicita motivazione ( secondo motivo ).
Esponeva inoltre che il giudice di primo grado, nello sviluppo della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata, aveva ignorato altresì le disposizioni previste dalla circolare CP_4
prodotta in atti, secondo cui l'onere della proroga del contratto di un docente nominato quale membro di commissione di stato era in capo alla scuola dove il lavoratore aveva prestato servizio fino al 30 giugno, solo dal momento che la scuola ne era venuta a conoscenza.
Nella fattispecie, l' aveva comunicato tempestivamente in data Controparte_5
30/7/2009 la prosecuzione-proroga del contratto di lavoro avendone ricevuto comunicazione in data
29/7/2009 da parte dell' di dell'avvenuta nomina a commissario Parte_3 CP_1
negli esami di Stato del Prof. e dell'effettivo svolgimento dell'incarico conferito. Persona_1
Nessuna omissione era stata quindi compiuta dall' che, il giorno dopo aver ricevuto Controparte_5
la comunicazione della nomina del docente a Commissario di esame e dello svolgimento dell'incarico, aveva trasmesso la relativa prosecuzione del rapporto all'UN.
Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata andava dichiarata nulla perché carente di motivazione ( terzo motivo ). 7
Con ordinanza in data 2 marzo 2022, la Corte dichiarava la nullità della notifica dell'atto di appello non effettuata all'Avvocatura distrettuale del Stato e ne disponeva la rinnovazione presso quest'ultima che veniva ritualmente effettata.
Il 6 marzo 2025, la causa veniva posta in decisione, con la concessione all'appellante del termine di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'
[...]
ritualmente citato e non costituitosi Controparte_1
in giudizio.
Si osserva, in punto di fatto che il verbale unico di accertamento e notificazione n. 25 del 30 luglio
2013 notificato al Fallea, così dispone:
In base agli accertamenti effettuati è emerso che il trasgressore qualità di Parte_4
rappresentante legale ha violato le disposizioni normative in materia di lavoro di seguito descritte:
“Art. 9 bis, comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 1180 della le gge 296/06 - legge
28/11/1996, n. 608 di conversione del decreto legge 01/10/1996 n. 510.
Poiché: non ha inviato al Servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, ovvero di tirocinio di formazione e di orientamento o di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad esso assimilato, la comunicazione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, contenente dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 bis, comma 2 bis. A far data dall'1/03/2008 la trasmissione dei dati va fatta per via telematica ai servizi informatici competenti con i modelli predisposti come da D.M. del 30/10/2007. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3 deI D.lgs. 276 del 10.9.2003, nell'importo da E. 100,00 a E. 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. E. 166,66 per ogni lavoratore interessato)”.
Si espone che l'assunzione di avvenuta l'1 luglio 2009 è stata comunicata il 30 luglio Persona_1
2009 .
L'attività dell' era nella specie limitata solo alla lettura del modulo UN ed alla CP_2
constatazione del tempo trascorso tra l'inizio del rapporto di lavoro comunicato e il termine di cui all'art. 9 bis del D.L. n.510/1996. 8
E' pacifico, in diritto, che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. n. 27702 del 29/10/2019) .
Tanto premesso, in fatto ed in diritto, appare evidente che la data del 30/07/2013 indicata nel verbale di accertamento, quale data di conclusione dell'accertamento del presunto illecito amministrativo, non appare giustificata in quanto sarebbe stato invece possibile accertare la violazione già al momento della comunicazione del modulo UN avvenuta del predetta data del 30 luglio 2009 ed effettuare , quindi, la notifica della contestazione entro 90 giorni dalla data di asserita consumazione dell'illecito.
In definitiva, nel caso di specie, l'inerzia perpetuata dall'Amministrazione nell'esame del modulo
UN in contestazione, non può ritenersi giustificata, posto che la stessa era nelle condizioni di valutare l'idoneità del fatto ad integrare gli estremi di un illecito amministrativo nel momento in cui il modulo era pervenuto al competente Ufficio.
La circostanza esposta dall'Amministrazione che gli accertamenti erano iniziati in data 26 marzo
2013 con l'acquisizione presso il sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie e che si erano conclusi in data 30 luglio 2013 non vale quindi certamente a giustificare il ritardo dell'Amministrazione che già alla data del 30 luglio 2019 ( data di comunicazione effettuata all'UN ) avrebbe potuto iniziare gli accertamenti in oggetto.
Va quindi accolto il primo motivo di appello, con conseguente annullamento dell'ordinanza- ingiunzione impugnata.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello. 9
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado del giudizio in Euro 388,00, di cui euro 315,00 per compenso professionale di avvocato ed euro 73,00 per spese vive e, per questo grado del giudizio, in euro 427,00, di cui euro 335,50 per compenso professionale di avvocato ed euro 91,50 per spese vive, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 1 luglio 2019 dal Tribunale di Agrigento, appellata da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, annulla l'ordinanza-ingiunzione
[...]
impugnata.
Condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore di
[...]
che liquida per il primo grado del giudizio in Euro 388,00, di cui euro 315,00 per Parte_1
compenso professionale di avvocato e, per questo grado del giudizio, in euro 427,00 di cui euro
335,50 per compenso professionale di avvocato, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Angelo Piraino Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 9/2020 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 6 marzo 2025, promossa in questo grado
DA
, nata a [...] ( AG ) il 6 agosto 1947 ( C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Palermo, via Goethe n. 44 presso lo studio dell'avv. Giovanna Carlo Milano e rappresentato e difeso dagli avv. ti Vincenzo Caponetto e Sonia Vella, per procura in atti
APPELLANTE
C O N T R O
Controparte_1
(C.F ), in persona del legale rappresentante pro-tempore
[...] P.IVA_1
APPELLATO-CONTUMACE 2
CONCLUSIONI PER L' APPELLANTE: come in atti;
3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 1 luglio 2019, il Tribunale di Agrigento pronunciando sull'opposizione ad ingiunzione proposta da contro l' di Parte_1 Controparte_2
,così provvedeva: CP_1
“ Rigetta la domanda proposta dal ricorrente /attore con il dispiegato ricorso nei confronti della
Direzione dell' di perché la domanda è infondata in fatto Controparte_2 CP_1
ed in diritto.
Compensa le spese di giudizio “.
Esponeva il primo giudice che nei confronti di l' Parte_1 Controparte_3
aveva emesso ingiunzione dell'importo di euro 166,66 per avere violato le
[...]
disposizioni di cui all'art. 9 bis, comma 2 del decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510 (convertito con
Legge 28 novembre 1996 n. 608, come sostituito dall'art. I comma 1180 della Legge 27/12/2006 n.
296 (finanziaria 2007), perché in qualità dì responsabile di un Istituto Scolastico non aveva provveduto ad inviare telematicamente al Centro per l'Impiego competente entro il decimo giorno successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro la comunicazione contenente i dati anagrafici del docente , la sua data di assunzione, la data di cessazione (qualora il rapporto Persona_1
non fosse a tempo indeterminato), la tipologia contrattuale e la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato al docente.
La aveva notificato al il 2 agosto 2013 Parte_2 Pt_1
verbale di accertamento a seguito del quale aveva fatto pervenire in data 5/8/2013 uno scritto difensivo con cui contestava l'applicabilità della sanzione per erronea applicazione della norma, ma, in data 10/3/2017 ( a distanza di quattro anni), aveva ricevuto una comunicazione con raccomandata
Prot. 5468 del 7/3/2017, con la quale veniva invitato a presentarsi il 3/4/2017 presso gli Uffici
Affari Generali — Depenalizzazioni. Aveva reso all'Ufficio puntuali giustificazioni in merito e sostenuto la sua corretta condotta, ma nonostante ciò l'Ufficio aveva provvedeva alla notifica della ordinanza-ingiunzione di euro 166,66 ed euro 32,40 per notifica, per complessivi euro 199,06.
Il ricorrente aveva sostenuto la violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981 e dell' art. 97 della
Costituzione e la decadenza del potere sanzionatorio. La violazione e falsa applicazione dell' art. 10 bis, secondo comma della Legge 241/1990 nonché la violazione dell'art. 18 comma 1 della Legge
689/81 e l'infondatezza della contestazione asserendo che tempestivamente, in data 30/7/2009, era stata comunicata la prosecuzione proroga del contratto di lavoro avendone ricevuto comunicazione il 4
29/7/2009 da parte dell'Istituto Nicolò Gallo di dell'avvenuta nomina a commissario negli CP_1
esami di stato del prof. e dell'effettivo svolgimento dell'incarico conferito Persona_1
e,quindi nessuna omissione era stata compiuta .
L' aveva contestato l'opposizione assumendo che la Controparte_3
comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro del prof. era stata effettuata l'1 Per_1
luglio 2008, e cioè venti giorni dopo l'assunzione ed oltre il termine di legge di gg. 10, come era provato dalla comunicazione del 30 luglio 2009.
Affermava il primo giudice che l'opposizione non era fondata e pertanto andava rigettata in quanto la ricostruzione dei fatti avanzato con l'atto introduttivo era sconfessata dalla produzione documentale.
Esponeva che nessuna decadenza si era registrata, stante gli atti interruttivi praticati dall'Ufficio
e la corretta disamina degli atti praticati sino alla emissione dell' ordinanza ingiunzione. Era provato che il ricorrente era incorso nella violazione della normativa per avere avanzato le comunicazioni oltre il termine che disciplinava la materia.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello nei confronti dell' Parte_1 [...]
, Controparte_1
esponendo che il Giudice di prime cure, in violazione dell'art. 14 Legge 689/81 e all'art. 97 Cost., aveva operato una errata valutazione dei fatti di causa.
Invero era emerso dagli atti di causa che era venuto a conoscenza della violazione commessa soltanto il 26/3/2013 con l'acquisizione presso il sistema informativo di invio delle comunicazioni obbligatorie, e quindi ben 4 anni dopo dalla commissione della violazione.
L'art. 14 della legge n. 689 del 1981 prevedeva espressamente che “la violazione quando è possibile deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di giorni novanta…” .
Se era vero che il termine di 90 giorni previsto dall'art. 14 cominciava a decorrere dalla conclusione dell'accertamento e non dal verificarsi della violazione, tuttavia tale accertamento non poteva protrarsi nel tempo. 5
Era principio giurisprudenziale che andava esclusa l'applicabilità dell'art. 2 della L. 241/90 ai procedimenti amministrativi sanzionatori in virtù del rapporto di specialità tra le norme generali sul procedimento amministrativo e le disposizioni contenute nella Legge 689/81, ma, tuttavia,
l'ordinanza-ingiunzione doveva essere notificata entro il termine di prescrizione di 5 anni dal verificarsi della violazione.
Nella fattispecie in esame, il termine prescrizionale quinquennale era stato ampiamente superato, in violazione della normativa vigente.
La giurisprudenza, aveva pure ritenuto che la durata del procedimento amministrativo doveva essere valutata in relazione al caso concreto, alla complessità delle indagini volte a riscontrare la sussistenza della infrazione e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita in modo da poter formulare la contestazione.
A tale riguardo, soccorreva l'applicazione dei principi di "congruità e/o ragionevolezza" del termine preordinato alla "raccolta" del materiale rilevante ai fini della configurabilità dell'illecito, onde determinare, con decorrenza dalla data in cui era stato acquisito un grado compiuto ed esaustivo di conoscenza in ordine agli elementi caratterizzanti una fattispecie suscettibile di applicazione sanzionatoria, il rispetto o meno della previsione di cui all'art. 14, l. n. 689 del 1981.
Nel caso in esame non era ragionevole, né ammissibile, che l'attività di accertamento svolta dalla parte appellata fosse stata posta in essere ben 4 anni dopo da commissione della violazione stante che l'attività in questione consisteva solo nella lettura del modulo UN, lettura che tra l'altro veniva effettuata tramite l'accesso a sistemi informatici.
In corso di causa non erano emersi elementi di sorta tali da far ritenere complesse le indagini svolte dall'Amministrazione e giustificare un intervallo di tempo di quattro anni tra l'invio della comunicazione obbligatoria e la redazione del processo verbale di accertamento.
Nel caso di specie, l'inerzia perpetuata dall'Amministrazione nell'esame dei moduli UN in contestazione, non poteva quindi ritenersi giustificata, posto che la stessa era nelle condizioni di valutare l'idoneità del fatto ad integrare gli estremi di un illecito amministrativo già a partire dalla estate del 2009, nel momento in cui gli stessi moduli erano stati presentati al competente Ufficio e come tali erano immediatamente conoscibili dalla P.A.
Dette circostanze erano state ignorate dal Giudice di primo grado non facendone cenno alcuno nello sviluppo della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata ( primo motivo ).
Esponeva che la sentenza impugnata era nulla per carenza di motivazione. 6
L'articolo 132, comma 2, n. 4 c.p.c. stabiliva che, in materia di processo civile ordinario, la sentenza deve avere determinati contenuti, quali la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Aveva depositato nel giudizio di primo grado una articolata memoria difensiva, con la quale aveva replicato alla contestazione degli addebiti. L'Amministrazione resistente avrebbe dovuto indicare nel provvedimento ingiunto, almeno sinteticamente, le ragioni per le quali le osservazioni dedotte dal ricorrente non potevano essere condivise. Ed invece, nel provvedimento che è stato impugnato in primo grado non vi era alcun riferimento e/o valutazione sul punto.
Invero la l. 241/1990, nel disciplinare la partecipazione dei cittadini al procedimento, sanciva l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di indicare nella motivazione del provvedimento le ragioni che l'avevano indotta a respingere le argomentazioni esposte negli scritti difensivi prodotti a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
L'art. 10 bis, secondo comma della suddetta legge recitava infatti: “Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”.
Alla luce delle superiori argomentazioni la sentenza impugnata andava dichiarata nulla, nella parte in cui aveva trascurato de plano le articolate difese dallo stesso spiegate, senza alcuna esplicita motivazione ( secondo motivo ).
Esponeva inoltre che il giudice di primo grado, nello sviluppo della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata, aveva ignorato altresì le disposizioni previste dalla circolare CP_4
prodotta in atti, secondo cui l'onere della proroga del contratto di un docente nominato quale membro di commissione di stato era in capo alla scuola dove il lavoratore aveva prestato servizio fino al 30 giugno, solo dal momento che la scuola ne era venuta a conoscenza.
Nella fattispecie, l' aveva comunicato tempestivamente in data Controparte_5
30/7/2009 la prosecuzione-proroga del contratto di lavoro avendone ricevuto comunicazione in data
29/7/2009 da parte dell' di dell'avvenuta nomina a commissario Parte_3 CP_1
negli esami di Stato del Prof. e dell'effettivo svolgimento dell'incarico conferito. Persona_1
Nessuna omissione era stata quindi compiuta dall' che, il giorno dopo aver ricevuto Controparte_5
la comunicazione della nomina del docente a Commissario di esame e dello svolgimento dell'incarico, aveva trasmesso la relativa prosecuzione del rapporto all'UN.
Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza impugnata andava dichiarata nulla perché carente di motivazione ( terzo motivo ). 7
Con ordinanza in data 2 marzo 2022, la Corte dichiarava la nullità della notifica dell'atto di appello non effettuata all'Avvocatura distrettuale del Stato e ne disponeva la rinnovazione presso quest'ultima che veniva ritualmente effettata.
Il 6 marzo 2025, la causa veniva posta in decisione, con la concessione all'appellante del termine di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'
[...]
ritualmente citato e non costituitosi Controparte_1
in giudizio.
Si osserva, in punto di fatto che il verbale unico di accertamento e notificazione n. 25 del 30 luglio
2013 notificato al Fallea, così dispone:
In base agli accertamenti effettuati è emerso che il trasgressore qualità di Parte_4
rappresentante legale ha violato le disposizioni normative in materia di lavoro di seguito descritte:
“Art. 9 bis, comma 2, come sostituito dall'art. 1, comma 1180 della le gge 296/06 - legge
28/11/1996, n. 608 di conversione del decreto legge 01/10/1996 n. 510.
Poiché: non ha inviato al Servizio competente, nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, ovvero di tirocinio di formazione e di orientamento o di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad esso assimilato, la comunicazione, mediante documentazione avente data certa di trasmissione, contenente dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale ed il trattamento economico e normativo applicato, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 bis, comma 2 bis. A far data dall'1/03/2008 la trasmissione dei dati va fatta per via telematica ai servizi informatici competenti con i modelli predisposti come da D.M. del 30/10/2007. La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 19, comma 3 deI D.lgs. 276 del 10.9.2003, nell'importo da E. 100,00 a E. 500,00 per ogni lavoratore interessato (S.A.R. E. 166,66 per ogni lavoratore interessato)”.
Si espone che l'assunzione di avvenuta l'1 luglio 2009 è stata comunicata il 30 luglio Persona_1
2009 .
L'attività dell' era nella specie limitata solo alla lettura del modulo UN ed alla CP_2
constatazione del tempo trascorso tra l'inizio del rapporto di lavoro comunicato e il termine di cui all'art. 9 bis del D.L. n.510/1996. 8
E' pacifico, in diritto, che, in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il "dies a quo" del termine previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi di tale violazione - non coincide con quello in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (Cass. n. 27702 del 29/10/2019) .
Tanto premesso, in fatto ed in diritto, appare evidente che la data del 30/07/2013 indicata nel verbale di accertamento, quale data di conclusione dell'accertamento del presunto illecito amministrativo, non appare giustificata in quanto sarebbe stato invece possibile accertare la violazione già al momento della comunicazione del modulo UN avvenuta del predetta data del 30 luglio 2009 ed effettuare , quindi, la notifica della contestazione entro 90 giorni dalla data di asserita consumazione dell'illecito.
In definitiva, nel caso di specie, l'inerzia perpetuata dall'Amministrazione nell'esame del modulo
UN in contestazione, non può ritenersi giustificata, posto che la stessa era nelle condizioni di valutare l'idoneità del fatto ad integrare gli estremi di un illecito amministrativo nel momento in cui il modulo era pervenuto al competente Ufficio.
La circostanza esposta dall'Amministrazione che gli accertamenti erano iniziati in data 26 marzo
2013 con l'acquisizione presso il sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie e che si erano conclusi in data 30 luglio 2013 non vale quindi certamente a giustificare il ritardo dell'Amministrazione che già alla data del 30 luglio 2019 ( data di comunicazione effettuata all'UN ) avrebbe potuto iniziare gli accertamenti in oggetto.
Va quindi accolto il primo motivo di appello, con conseguente annullamento dell'ordinanza- ingiunzione impugnata.
Restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello. 9
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano per il primo grado del giudizio in Euro 388,00, di cui euro 315,00 per compenso professionale di avvocato ed euro 73,00 per spese vive e, per questo grado del giudizio, in euro 427,00, di cui euro 335,50 per compenso professionale di avvocato ed euro 91,50 per spese vive, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza resa in data 1 luglio 2019 dal Tribunale di Agrigento, appellata da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, annulla l'ordinanza-ingiunzione
[...]
impugnata.
Condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore di
[...]
che liquida per il primo grado del giudizio in Euro 388,00, di cui euro 315,00 per Parte_1
compenso professionale di avvocato e, per questo grado del giudizio, in euro 427,00 di cui euro
335,50 per compenso professionale di avvocato, da distrarsi in favore dei procuratori dell'appellante dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2025 della I sezione Civile della
Corte di Appello.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE