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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 12/09/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3213/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 3213/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. Gandini Alberta G., presso il Parte_1 C.F._1 cui studio ha eletto domicilio,
e
(C.F. ), con l'Avv. Sala Cristina e l'Avv. Ca- Parte_2 C.F._2 pobianco Antonella, presso il cui studio ha eletto domicilio,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.09.2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e il figlio, come da accordi alle- gati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Il Tribunale: letto il ricorso depositato congiuntamente in data 27.06.2025 dai Sigg.ri e Parte_1
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del man- Parte_2 tenimento di nato a [...] il [...] dal loro rapporto sentimentale;
Per_1 rilevato che le parti sono addivenute al seguente accordo:
“1) il figlio minore è affidato ai genitori in via condivisa, con collocamento pre- Persona_2 valente presso la madre nella dimora della famiglia di origine, sita in Udine, via Parte_1
Colugna, 10 nella quale verrà trasferita la residenza di entrambi.
2) La casa familiare sita in Saronno, via Petrarca n. 7, intestata nella misura del 50% ciascuno, è assegnata al sig. presso la quale terrà il figlio nei giorni stabiliti. Parte_2 Per_1
Il sig. con decorrenza dal mese in cui la sig.ra si trasferirà ad Udine con il fi- Parte_2 Pt_1 glio, si farà carico di tutte le spese condominiali ordinarie e di manutenzione dell'immobile in Sa- ronno via Petrarca n.7 in buono stato e uso e provvederà a intestarsi e corrispondere le utenze. Le spese condominiali straordinarie continueranno ad essere sostenute dalle parti secondo le rispetti- ve quote di proprietà al 50% sino all'eventuale cessione della quota di proprietà di ciascuno all'altro o di vendita della casa familiare.
3) Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di carattere ordinario afferenti al minore quando l'avrà con sé, dovendo invece concordare le decisioni di maggior rilievo, in particolare quelle affe- renti all'educazione /istruzione e alla salute;
permanendo in ogni caso l'onere in capo a ciascun genitore di tenersi reciprocamente informati in ordine a tutte le questioni – esigenze comprese – ri- guardanti il figlio e contattare immediatamente l'altro genitore nei casi di emergenza, soprattutto in caso di problematiche sanitarie, scolastiche e comportamentali.
4) Ciascun genitore darà pronta e immediata comunicazione all'altro di ogni variazione degli indi- rizzi presso cui verranno stabilite le residenze e l'abituale dimora, nonché i relativi recapiti telefo- nici, impegnandosi reciprocamente a mantenere i rispettivi cellulari attivi nei tempi di rispettiva permanenza di presso di sé. Per_1
5) Ciascun genitore favorirà la relazione con l'altro genitore, nonché con parenti e affini, impe- gnandosi a non assumere mai atteggiamenti o proferire parole squalificanti l'altro genitore, né controllare o interferire nelle comunicazioni con il figlio.
6) Ciascun genitore si farà carico e parte diligente per avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio, firmando la documentazione necessaria affinché en- trambi possano avere accesso al registro elettronico e ai documenti medici e scolastici;
il consenso informato per le prestazioni sanitarie verrà sottoscritto da entrambi i genitori;
ciascun genitore do- vrà mantenere un comportamento collaborativo verso l'altro, avendo cura di trasmettere all'altro
2 genitore copia referti medici ad esito di visite specialistiche alle quali abbia accompagnato il figlio, documentazione e segnalazioni degli organi scolastici, qualora non risultassero accessibili e/o tra- smessi ad entrambi i genitori. Ciascun genitore avrà esercizio indipendente della responsabilità genitoriale e potrà liberamente conferire con gli insegnanti e con gli operatori sociosanitari che si occuperanno di , dandone all'esito informativa all'altro genitore. Entrambi i genitori do- Per_1 vranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza, nella chat scolastica e in ogni elenco elet- tronico riguardante . Per_1
7) frequenterà la scuola per l'infanzia presso l'istituto di Saronno fino al termine del cor- Per_1 rente anno scolastico. Poi frequenterà dal 1° settembre 2025 la “Scuola paritaria nostra Signora
" sita in Via Maniago 27, Udine, fruendo del servizio mensa e permanendovi secondo Parte_3 quanto previsto dalla didattica.
8) avrà diritto a partecipare ad almeno un'attività extra scolastica, previamente concordata Per_1 nel rispetto delle attitudini del figlio, a spese condivise tra i genitori nella misura del 50% e ad es- servi accompagnato e ripreso dal genitore collocatario che se ne farà carico. Entrambi i genitori possono iscrivere il figlio ad altre attività facendosi carico dell'onere economico e della gestione.
9) Il sig. avrà diritto di tenere con sé a fine settimana alterni, dal venerdì sera, Parte_2 Per_1 al termine del lavoro e, considerati i tempi di percorrenza Milano-Udine, sino alla domenica sera dopo cena.
In ragione della distanza Milano-Udine, i ricorrenti agevoleranno gli incontri padre/figlio adottan- do le soluzioni concordate migliori in ragione anche degli impegni lavorativi propri e delle esigen- ze scolastiche di , valutando anche in via alternativa di incontrarsi a metà strada o trovando Per_1 soluzioni di alloggio temporaneo a spese condivise e comunque un fine settimana, ogni due week end di spettanza paterna, la sig.ra porterà il figlio a Milano presso l'abitazione paterna e il Pt_1 padre lo riaccompagnerà la domenica sera dopo cena, sino a Vicenza, dove la madre o un suo de- legato preleverà il bambino.
Il sig. avrà diritto in ogni caso, previo avviso, di visitare il figlio quando lo vorrà e di Parte_2 tenere con sé il figlio per periodi più lunghi presso la propria abitazione o in luoghi di vacanza, in accordo tra le parti, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e le esigenze scolastiche del minore.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
Ogni genitore dovrà garantire che il figlio, negli spostamenti, abbia con sé tutto il necessario (ab- bigliamento, effetti personali, materiale scolastico).
10) I genitori per i periodi di vacanze scolastiche divideranno il tempo da trascorrere con il minore equamente e in via alternata come segue:
3 - vacanze natalizie: ad anni alterni, i genitori trascorreranno con il periodo dalla mattina Per_1 del 24/12 alla sera del 30/12 e dalla mattina del 31/12 alla sera del 6/1, alternandosi nel prelievo e accompagnamento del figlio.
- vacanze scolastiche estive: salvo diverso accordo, due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi, quanto al periodo, entro il 31 maggio, se possibile, e in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno. Qualora entrambi i genitori potessero usufruire delle ferie sola- mente durante il mese di agosto, gli stessi alterneranno negli anni il periodo dall'1.8 al 15.8 e dal
16.08 al 31.08. Il padre avrà la facoltà di trascorrere una ulteriore settimana di vacanza con il fi- glio durante i mesi o di giugno o di luglio. Ciascuno dei genitori è autorizzato a portare il figlio in vacanza lontano dal luogo di residenza abituale fornendo comunicazione dell'itinerario di viaggio, destinazione e recapiti;
durante il periodo estivo, fatta esclusione per le settimane di vacanza, i ge- nitori si accorderanno per iscrivere a un centro estivo o concorderanno annualmente come Per_1 gestire il tempo dall'ultimo giorno di scuola fino all'inizio delle vacanze;
- per ogni altra festività (Pasqua, Carnevale e per i ponti infrasettimanali), compreso il complean- no, dovrà essere rispettato il criterio dell'alternanza, suddividendosi, pertanto, i genitori i relativi periodi;
quanto al compleanno varrà il principio dell'alternanza annuale salva la possibilità di tra- scorrerlo insieme;
ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere il giorno del proprio complean- no con il figlio;
- in ogni caso, entrambi i genitori hanno diritto di conoscere il luogo ove trascorrerà la vil- Per_1 leggiatura o i week end, nonché di avere un recapito telefonico ove poterlo contattare.
- sono sempre fatti salvi i migliori accordi che i genitori dovessero raggiungere tra loro nell'interesse esclusivo del figlio e al fine di contemperare le esigenze lavorative di entrambi.
- entrambi i genitori avranno il diritto di partecipare alle recite scolastiche, alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, saggi e gare e ad ogni evento che veda protagonista , quali Comunione e Per_1
Cresima; avrà il diritto di partecipare alle cerimonie di famiglia di entrambi i rami paren- Per_1 tali.
11) Qualora uno dei genitori, per esigenze lavorative, dovesse trascorrere una o più notti fuori ca- sa o avesse impegni lavorativi o personali imprevisti, dovrà interpellare l'altro genitore al fine di richiederne la disponibilità a tenere . In caso di impossibilità, il genitore che ha manifestato Per_1
l'esigenza, potrà rivolgersi a una baby-sitter, di cui provvederà a sostenere il costo o di avvalersi dell'ausilio dei nonni.
12) A ciascun genitore dovrà essere garantita la possibilità di comunicare telefonicamente con il figlio anche attraverso videochiamata, almeno una volta al giorno. Anche ai nonni sarà garantita la possibilità di salutare , telefonicamente o mediante videochiamata, almeno una volta alla Per_1
4 settimana.
13) Ciascun genitore in ragione dell'età e delle esigenze di avrà cura quando è presso di sé Per_1 di valutare le attività ricreative e di svago più consone al minore.
14) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo mensile al Parte_2 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio la somma di € 400,00, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat.
15) L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore;
sono da ritenersi incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze e consumi),
l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica effettuate nel corso dell'anno, i medicinali da banco, le spese per il trasporto urbano da e verso la scuola.
La sig.ra quale genitore collocatario prevalente, percepirà l'assegno unico quale Parte_1 voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento.
16) Le spese straordinarie extra assegno relative al figlio individuate secondo i Protocolli in vigore nel Distretto di Corte d'Appello sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tratta- menti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo speciali- sta;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista an- che se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure mediche urgenti e non dilazionabili.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, orto- dontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche, osteopatiche;
c) trat- tamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività spor- tiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) im- posta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), ovvero connessa alle esigenze di studio (lezioni on line etc); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dal- la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di traspor-
5 to pubblico extra urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pro- lungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); un corso/attività sportiva o ricreativa all'anno non ago- nistica scelta concordemente dai genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatu- re (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittu- ra, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Riguardo alle spese sanitarie per il figlio, poiché entrambi i genitori hanno coperture assicurative per le prestazioni sanitarie che includono anche il figlio, gli stessi usufruiranno del rimborso assi- curativo più conveniente tra le due assicurazioni, dividendosi al 50% l'onere della franchigia e l'importo residuo della prestazione non rimborsato.
Riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, non rimborsabili dall'assicurazione, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un mo- tivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 gg); in difetto il si- lenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
17) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, (a mezzo e-mail o messaggio WhatsApp o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla ri- chiesta.
18) La detrazione delle spese straordinarie, ai fini Irpef, sarà operata da ciascun genitore in pro- porzione alla propria quota di riparto delle spese medesime. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori e a tal fine i genitori si ripartiranno equamente i giustificativi di spesa ai fini della detrazione nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.
19) I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro e per il minore, con la precisazione che in ogni caso i viaggi all'estero dovranno essere comunicati
6 con congruo anticipo, indicando itinerario preciso, luoghi e recapiti.
20) Compensare integralmente tra le parti le spese di assistenza professionale”; rilevato che in data 28.08.2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e reddituale integrativa loro richiesta dal giudice in data 30.06.2025 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.; rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura del figlio Per_1
e che le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo e per la natura della controver- sia;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.;
P.Q.M.
affida il minore (C.F. ad entrambi i genitori con collo- Persona_2 C.F._3 camento prevalente presso la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 3213/2025 congiuntamente promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. Gandini Alberta G., presso il Parte_1 C.F._1 cui studio ha eletto domicilio,
e
(C.F. ), con l'Avv. Sala Cristina e l'Avv. Ca- Parte_2 C.F._2 pobianco Antonella, presso il cui studio ha eletto domicilio,
con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).
CONCLUSIONI
All'udienza del 09.09.2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e il figlio, come da accordi alle- gati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Il Tribunale: letto il ricorso depositato congiuntamente in data 27.06.2025 dai Sigg.ri e Parte_1
diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del man- Parte_2 tenimento di nato a [...] il [...] dal loro rapporto sentimentale;
Per_1 rilevato che le parti sono addivenute al seguente accordo:
“1) il figlio minore è affidato ai genitori in via condivisa, con collocamento pre- Persona_2 valente presso la madre nella dimora della famiglia di origine, sita in Udine, via Parte_1
Colugna, 10 nella quale verrà trasferita la residenza di entrambi.
2) La casa familiare sita in Saronno, via Petrarca n. 7, intestata nella misura del 50% ciascuno, è assegnata al sig. presso la quale terrà il figlio nei giorni stabiliti. Parte_2 Per_1
Il sig. con decorrenza dal mese in cui la sig.ra si trasferirà ad Udine con il fi- Parte_2 Pt_1 glio, si farà carico di tutte le spese condominiali ordinarie e di manutenzione dell'immobile in Sa- ronno via Petrarca n.7 in buono stato e uso e provvederà a intestarsi e corrispondere le utenze. Le spese condominiali straordinarie continueranno ad essere sostenute dalle parti secondo le rispetti- ve quote di proprietà al 50% sino all'eventuale cessione della quota di proprietà di ciascuno all'altro o di vendita della casa familiare.
3) Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di carattere ordinario afferenti al minore quando l'avrà con sé, dovendo invece concordare le decisioni di maggior rilievo, in particolare quelle affe- renti all'educazione /istruzione e alla salute;
permanendo in ogni caso l'onere in capo a ciascun genitore di tenersi reciprocamente informati in ordine a tutte le questioni – esigenze comprese – ri- guardanti il figlio e contattare immediatamente l'altro genitore nei casi di emergenza, soprattutto in caso di problematiche sanitarie, scolastiche e comportamentali.
4) Ciascun genitore darà pronta e immediata comunicazione all'altro di ogni variazione degli indi- rizzi presso cui verranno stabilite le residenze e l'abituale dimora, nonché i relativi recapiti telefo- nici, impegnandosi reciprocamente a mantenere i rispettivi cellulari attivi nei tempi di rispettiva permanenza di presso di sé. Per_1
5) Ciascun genitore favorirà la relazione con l'altro genitore, nonché con parenti e affini, impe- gnandosi a non assumere mai atteggiamenti o proferire parole squalificanti l'altro genitore, né controllare o interferire nelle comunicazioni con il figlio.
6) Ciascun genitore si farà carico e parte diligente per avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio, firmando la documentazione necessaria affinché en- trambi possano avere accesso al registro elettronico e ai documenti medici e scolastici;
il consenso informato per le prestazioni sanitarie verrà sottoscritto da entrambi i genitori;
ciascun genitore do- vrà mantenere un comportamento collaborativo verso l'altro, avendo cura di trasmettere all'altro
2 genitore copia referti medici ad esito di visite specialistiche alle quali abbia accompagnato il figlio, documentazione e segnalazioni degli organi scolastici, qualora non risultassero accessibili e/o tra- smessi ad entrambi i genitori. Ciascun genitore avrà esercizio indipendente della responsabilità genitoriale e potrà liberamente conferire con gli insegnanti e con gli operatori sociosanitari che si occuperanno di , dandone all'esito informativa all'altro genitore. Entrambi i genitori do- Per_1 vranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza, nella chat scolastica e in ogni elenco elet- tronico riguardante . Per_1
7) frequenterà la scuola per l'infanzia presso l'istituto di Saronno fino al termine del cor- Per_1 rente anno scolastico. Poi frequenterà dal 1° settembre 2025 la “Scuola paritaria nostra Signora
" sita in Via Maniago 27, Udine, fruendo del servizio mensa e permanendovi secondo Parte_3 quanto previsto dalla didattica.
8) avrà diritto a partecipare ad almeno un'attività extra scolastica, previamente concordata Per_1 nel rispetto delle attitudini del figlio, a spese condivise tra i genitori nella misura del 50% e ad es- servi accompagnato e ripreso dal genitore collocatario che se ne farà carico. Entrambi i genitori possono iscrivere il figlio ad altre attività facendosi carico dell'onere economico e della gestione.
9) Il sig. avrà diritto di tenere con sé a fine settimana alterni, dal venerdì sera, Parte_2 Per_1 al termine del lavoro e, considerati i tempi di percorrenza Milano-Udine, sino alla domenica sera dopo cena.
In ragione della distanza Milano-Udine, i ricorrenti agevoleranno gli incontri padre/figlio adottan- do le soluzioni concordate migliori in ragione anche degli impegni lavorativi propri e delle esigen- ze scolastiche di , valutando anche in via alternativa di incontrarsi a metà strada o trovando Per_1 soluzioni di alloggio temporaneo a spese condivise e comunque un fine settimana, ogni due week end di spettanza paterna, la sig.ra porterà il figlio a Milano presso l'abitazione paterna e il Pt_1 padre lo riaccompagnerà la domenica sera dopo cena, sino a Vicenza, dove la madre o un suo de- legato preleverà il bambino.
Il sig. avrà diritto in ogni caso, previo avviso, di visitare il figlio quando lo vorrà e di Parte_2 tenere con sé il figlio per periodi più lunghi presso la propria abitazione o in luoghi di vacanza, in accordo tra le parti, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e le esigenze scolastiche del minore.
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
Ogni genitore dovrà garantire che il figlio, negli spostamenti, abbia con sé tutto il necessario (ab- bigliamento, effetti personali, materiale scolastico).
10) I genitori per i periodi di vacanze scolastiche divideranno il tempo da trascorrere con il minore equamente e in via alternata come segue:
3 - vacanze natalizie: ad anni alterni, i genitori trascorreranno con il periodo dalla mattina Per_1 del 24/12 alla sera del 30/12 e dalla mattina del 31/12 alla sera del 6/1, alternandosi nel prelievo e accompagnamento del figlio.
- vacanze scolastiche estive: salvo diverso accordo, due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi, quanto al periodo, entro il 31 maggio, se possibile, e in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno. Qualora entrambi i genitori potessero usufruire delle ferie sola- mente durante il mese di agosto, gli stessi alterneranno negli anni il periodo dall'1.8 al 15.8 e dal
16.08 al 31.08. Il padre avrà la facoltà di trascorrere una ulteriore settimana di vacanza con il fi- glio durante i mesi o di giugno o di luglio. Ciascuno dei genitori è autorizzato a portare il figlio in vacanza lontano dal luogo di residenza abituale fornendo comunicazione dell'itinerario di viaggio, destinazione e recapiti;
durante il periodo estivo, fatta esclusione per le settimane di vacanza, i ge- nitori si accorderanno per iscrivere a un centro estivo o concorderanno annualmente come Per_1 gestire il tempo dall'ultimo giorno di scuola fino all'inizio delle vacanze;
- per ogni altra festività (Pasqua, Carnevale e per i ponti infrasettimanali), compreso il complean- no, dovrà essere rispettato il criterio dell'alternanza, suddividendosi, pertanto, i genitori i relativi periodi;
quanto al compleanno varrà il principio dell'alternanza annuale salva la possibilità di tra- scorrerlo insieme;
ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere il giorno del proprio complean- no con il figlio;
- in ogni caso, entrambi i genitori hanno diritto di conoscere il luogo ove trascorrerà la vil- Per_1 leggiatura o i week end, nonché di avere un recapito telefonico ove poterlo contattare.
- sono sempre fatti salvi i migliori accordi che i genitori dovessero raggiungere tra loro nell'interesse esclusivo del figlio e al fine di contemperare le esigenze lavorative di entrambi.
- entrambi i genitori avranno il diritto di partecipare alle recite scolastiche, alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, saggi e gare e ad ogni evento che veda protagonista , quali Comunione e Per_1
Cresima; avrà il diritto di partecipare alle cerimonie di famiglia di entrambi i rami paren- Per_1 tali.
11) Qualora uno dei genitori, per esigenze lavorative, dovesse trascorrere una o più notti fuori ca- sa o avesse impegni lavorativi o personali imprevisti, dovrà interpellare l'altro genitore al fine di richiederne la disponibilità a tenere . In caso di impossibilità, il genitore che ha manifestato Per_1
l'esigenza, potrà rivolgersi a una baby-sitter, di cui provvederà a sostenere il costo o di avvalersi dell'ausilio dei nonni.
12) A ciascun genitore dovrà essere garantita la possibilità di comunicare telefonicamente con il figlio anche attraverso videochiamata, almeno una volta al giorno. Anche ai nonni sarà garantita la possibilità di salutare , telefonicamente o mediante videochiamata, almeno una volta alla Per_1
4 settimana.
13) Ciascun genitore in ragione dell'età e delle esigenze di avrà cura quando è presso di sé Per_1 di valutare le attività ricreative e di svago più consone al minore.
14) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo mensile al Parte_2 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio la somma di € 400,00, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat.
15) L'assegno di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore;
sono da ritenersi incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze e consumi),
l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica effettuate nel corso dell'anno, i medicinali da banco, le spese per il trasporto urbano da e verso la scuola.
La sig.ra quale genitore collocatario prevalente, percepirà l'assegno unico quale Parte_1 voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento.
16) Le spese straordinarie extra assegno relative al figlio individuate secondo i Protocolli in vigore nel Distretto di Corte d'Appello sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) tratta- menti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo speciali- sta;
f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista an- che se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
cure mediche urgenti e non dilazionabili.
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, orto- dontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali, fisioterapiche, osteopatiche;
c) trat- tamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività spor- tiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) im- posta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES), ovvero connessa alle esigenze di studio (lezioni on line etc); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dal- la scuola;
g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di traspor-
5 to pubblico extra urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo pro- lungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); un corso/attività sportiva o ricreativa all'anno non ago- nistica scelta concordemente dai genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzatu- re (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittu- ra, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
Riguardo alle spese sanitarie per il figlio, poiché entrambi i genitori hanno coperture assicurative per le prestazioni sanitarie che includono anche il figlio, gli stessi usufruiranno del rimborso assi- curativo più conveniente tra le due assicurazioni, dividendosi al 50% l'onere della franchigia e l'importo residuo della prestazione non rimborsato.
Riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, non rimborsabili dall'assicurazione, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un mo- tivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 gg); in difetto il si- lenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
17) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, (a mezzo e-mail o messaggio WhatsApp o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla ri- chiesta.
18) La detrazione delle spese straordinarie, ai fini Irpef, sarà operata da ciascun genitore in pro- porzione alla propria quota di riparto delle spese medesime. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori e a tal fine i genitori si ripartiranno equamente i giustificativi di spesa ai fini della detrazione nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.
19) I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro e per il minore, con la precisazione che in ogni caso i viaggi all'estero dovranno essere comunicati
6 con congruo anticipo, indicando itinerario preciso, luoghi e recapiti.
20) Compensare integralmente tra le parti le spese di assistenza professionale”; rilevato che in data 28.08.2025 le parti depositavano la documentazione patrimoniale e reddituale integrativa loro richiesta dal giudice in data 30.06.2025 ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.; rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura del figlio Per_1
e che le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo e per la natura della controver- sia;
visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.;
P.Q.M.
affida il minore (C.F. ad entrambi i genitori con collo- Persona_2 C.F._3 camento prevalente presso la madre;
dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono rece- pite;
compensa le spese di lite;
manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 10.9.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott. Miro Santangelo
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