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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS LA, AT
FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2660/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11865/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 28/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6747 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti sono presenti e si riportano agli atti depositati.
E' presente ai fini della pratica forense Nominativo_1, estremi riconoscimento Carta_identità_1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale, in persona del Direttore della Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate
Fiscali, ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 11865/22, depositata il 28.10.2022, che ha accolto il ricorso (con condanna alle spese) presentato da Resistente_1, quale società di gestione del Fondo comune d'investimento di tipo chiuso denominato “Patrimonio Uno”, avverso l'avviso di accertamento n. 6747, relativo a omesso versamento imposta TASI per l'anno 2016, di importo pari ad € 93.626,02, di cui: euro 71.291,64 a titolo di
TASI asseritamente non versata;
euro 21.387,49 a titolo di sanzioni;
euro 938,14 a titolo di interessi;
euro
8,75 per spese di notifica, notificato il 02/11/2021, rilevando che l'imposta era stata versata e, per l'effetto, non sussisteva l'omesso versamento indicato nell'accertamento, e che non si ravvisava alcuna oggettiva, conclamata difficoltà dell'imputazione a ciascun cespite dell'imposta versata, ritenuta dal Comune quale elemento ostativo al riscontro dei versamenti e al doveroso controllo della congruità delle somme incassate.
L'appellante Roma Capitale censura la sentenza impugnata per:
1. Illegittimità della sentenza in merito all'imposta versata;
invero, proprio a cagione dell'ingente patrimonio immobiliare gestito dalla SGR, non riconducibile al solo Associazione_2, risulta assai difficile una corretta imputazione a ciascun cespite posseduto della relativa imposta versata. Né ad avvalorare la fondatezza dell'eccezione può considerarsi sufficiente il modello di pagamento F24 prodotto in giudizio dalla Resistente_1
poiché tale documento riporta in termini assoluti quanto versato dalla ricorrente per gli immobili posseduti sul territorio del Comune di Roma Capitale senza ulteriori specifiche.
2. Infondatezza della condanna alle spese. Quanto disposto dal giudice di prime cure non considera che Roma Capitale esercita, come avvenuto nel caso di specie, un'attività orientata a realizzare un pubblico interesse, svolta in virtù di un potere/dovere, privo di discrezionalità.
L'appellata Resistente_1 si è costituita in giudizio ed ha depositato controdeduzioni con cui, premesso che il Fondo, Patrimonio Associazione_3, quale organismo di investimento collettivo del risparmio, ha un patrimonio costituito da una pluralità di immobili “messi a reddito” mediante concessione in locazione eccepisce che nell'anno 2016, detto Fondo era titolare nel comune di Roma di 29 immobili, locati, e per tale ragione ha versato, ai fini TASI, per il tramite della Resistente_1 SGR, la quota dell'80% dell'imposta dovuta dal proprietario ai sensi dell'art. 1, comma 681, della L. n. 147/2013 e di quanto disposto dalla delibera n. 38 del 2014 di Roma Capitale per complessivi euro 77.239,00, come emerge dalle quietanze di pagamento (già Allegato n. 2 al ricorso di primo grado). Con l'avviso di accertamento in questione il Comune ha richiesto il pagamento della TASI in relazione ad immobili per i quali l'imposta è stata già regolarmente versata. Roma Capitale si limita a contestare genericamente la prova del pagamento fornita dalla contribuente senza però controdedurre e provare a quale diverso credito dovrebbe invece imputarsi il versamento effettuato dalla SGR per l'anno d'imposta 2016. La Resistente_1, di contro, al fine di dimostrare che il Fondo Immobiliare, ha correttamente versato quanto dovuto per l'anno 2016, ha allegato già in primo grado, la ricevuta di versamento (Allegato n. 2 al ricorso in primo grado) da cui emerge il pagamento di complessivi euro 77.239,00 per le 29 unità immobiliari accertate. Controparte non ha fornito né nel primo grado di giudizio né in appello alcuna documentazione volta a smentire la ricostruzione operata dalla
Resistente_1, limitandosi ad affermazioni generiche e prive di riscontro circa la presunta difficoltà a ricostruire i versamenti. Il tutto in evidente violazione dell'art. 6, comma 4, della L. n. 212/2000 laddove è previsto espressamente che “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria”. La pretesa avanzata dal Comune con l'avviso di accertamento già annullato dalla sentenza di primo grado non può che risultare frutto di un evidente errore e palesemente illegittima per la parte relativa all'imposta già percepita oltre alle relative sanzioni e agli interessi applicati. In caso contrario, infatti, si configurerebbe una illegittima ed ingiustificata duplicazione dell'imposta ed un ingiustificato arricchimento per l'Ente come correttamente evidenziato dai giudici di primo grado. Di conseguenza, la condanna del Comune alle spese di lite è stata emessa in conformità con quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92 (come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015).
Parte appellata ha depositato memorie.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'appellante ripropone le stesse argomentazioni già esposte nel precedente grado di giudizio affermando che, in ragione dell'asserito ingente patrimonio immobiliare gestito dalla SGR, non è possibile “una corretta imputazione a ciascun cespite posseduto della relativa imposta versata” e, inoltre, che il modello di pagamento F24 non risulta sufficiente a provare l'avvenuto pagamento della TASI accertata per l'anno 2016.
La Contribuente, come ritenuto dal giudice di prime cure, ha documentato che l'imposta oggi richiesta per euro 71.291,64 è stata già corrisposta nell'ambito del versamento di euro 77.239,00 effettuato in data 16 giugno 2016 e 16 dicembre 2016 (Allegato n. 2 al ricorso di primo grado). Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante con riferimento alle difficoltà di imputazione dei pagamenti, negli F24 allegati in atti è correttamente riportato: il soggetto che ha effettuato il versamento;
il codice dell'Ente beneficiario del versamento ovvero “H501” relativo al Comune di Roma;
il numero di immobili per i quali si è effettuato il versamento ovvero “29” (comprensivo di tutti gli immobili di cui era proprietario nell'anno 2016 il Associazione_2 nel Comune di Roma, ovvero 28 unità immobiliari accertate e 1 immobile sito in Indirizzo_1
accatastato al foglio 405, particella 146 non oggetto dell'avviso di accertamento impugnato); il codice tributo “3961” per la TASI. Per contro il Comune di Roma reitera nell'atto di appello generiche difficoltà senza confutare la documentazione prodotta dalla Contribuente circa il versamento già effettuato. Nulla si rileva nell'atto di appello con riferimento a quanto esposto nelle tabelle concernenti la dettagliata ricostruzione degli importi versati, imputati per ciascun immobile, depositata dall'appellata in primo grado e riprodotta nell'atto di costituzione nel presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono le doglianze relative alla condanna alle spese, intervenuta in primo grado, non risultano fondate.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Respinge l'appello;
b) condanna l'appellante alle spese, liquidate in € 8.000,00 oltre accessori.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 5, riunita in udienza il 15/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
REALI ROBERTO, Presidente
DE MASELLIS LA, AT
FIMMANO' FRANCESCO, Giudice
in data 15/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2660/2023 depositato il 17/05/2023
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
CF_Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11865/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
29 e pubblicata il 28/10/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6747 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Le parti sono presenti e si riportano agli atti depositati.
E' presente ai fini della pratica forense Nominativo_1, estremi riconoscimento Carta_identità_1.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Roma Capitale, in persona del Direttore della Direzione Gestione dei Procedimenti connessi alle Entrate
Fiscali, ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 11865/22, depositata il 28.10.2022, che ha accolto il ricorso (con condanna alle spese) presentato da Resistente_1, quale società di gestione del Fondo comune d'investimento di tipo chiuso denominato “Patrimonio Uno”, avverso l'avviso di accertamento n. 6747, relativo a omesso versamento imposta TASI per l'anno 2016, di importo pari ad € 93.626,02, di cui: euro 71.291,64 a titolo di
TASI asseritamente non versata;
euro 21.387,49 a titolo di sanzioni;
euro 938,14 a titolo di interessi;
euro
8,75 per spese di notifica, notificato il 02/11/2021, rilevando che l'imposta era stata versata e, per l'effetto, non sussisteva l'omesso versamento indicato nell'accertamento, e che non si ravvisava alcuna oggettiva, conclamata difficoltà dell'imputazione a ciascun cespite dell'imposta versata, ritenuta dal Comune quale elemento ostativo al riscontro dei versamenti e al doveroso controllo della congruità delle somme incassate.
L'appellante Roma Capitale censura la sentenza impugnata per:
1. Illegittimità della sentenza in merito all'imposta versata;
invero, proprio a cagione dell'ingente patrimonio immobiliare gestito dalla SGR, non riconducibile al solo Associazione_2, risulta assai difficile una corretta imputazione a ciascun cespite posseduto della relativa imposta versata. Né ad avvalorare la fondatezza dell'eccezione può considerarsi sufficiente il modello di pagamento F24 prodotto in giudizio dalla Resistente_1
poiché tale documento riporta in termini assoluti quanto versato dalla ricorrente per gli immobili posseduti sul territorio del Comune di Roma Capitale senza ulteriori specifiche.
2. Infondatezza della condanna alle spese. Quanto disposto dal giudice di prime cure non considera che Roma Capitale esercita, come avvenuto nel caso di specie, un'attività orientata a realizzare un pubblico interesse, svolta in virtù di un potere/dovere, privo di discrezionalità.
L'appellata Resistente_1 si è costituita in giudizio ed ha depositato controdeduzioni con cui, premesso che il Fondo, Patrimonio Associazione_3, quale organismo di investimento collettivo del risparmio, ha un patrimonio costituito da una pluralità di immobili “messi a reddito” mediante concessione in locazione eccepisce che nell'anno 2016, detto Fondo era titolare nel comune di Roma di 29 immobili, locati, e per tale ragione ha versato, ai fini TASI, per il tramite della Resistente_1 SGR, la quota dell'80% dell'imposta dovuta dal proprietario ai sensi dell'art. 1, comma 681, della L. n. 147/2013 e di quanto disposto dalla delibera n. 38 del 2014 di Roma Capitale per complessivi euro 77.239,00, come emerge dalle quietanze di pagamento (già Allegato n. 2 al ricorso di primo grado). Con l'avviso di accertamento in questione il Comune ha richiesto il pagamento della TASI in relazione ad immobili per i quali l'imposta è stata già regolarmente versata. Roma Capitale si limita a contestare genericamente la prova del pagamento fornita dalla contribuente senza però controdedurre e provare a quale diverso credito dovrebbe invece imputarsi il versamento effettuato dalla SGR per l'anno d'imposta 2016. La Resistente_1, di contro, al fine di dimostrare che il Fondo Immobiliare, ha correttamente versato quanto dovuto per l'anno 2016, ha allegato già in primo grado, la ricevuta di versamento (Allegato n. 2 al ricorso in primo grado) da cui emerge il pagamento di complessivi euro 77.239,00 per le 29 unità immobiliari accertate. Controparte non ha fornito né nel primo grado di giudizio né in appello alcuna documentazione volta a smentire la ricostruzione operata dalla
Resistente_1, limitandosi ad affermazioni generiche e prive di riscontro circa la presunta difficoltà a ricostruire i versamenti. Il tutto in evidente violazione dell'art. 6, comma 4, della L. n. 212/2000 laddove è previsto espressamente che “Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione finanziaria”. La pretesa avanzata dal Comune con l'avviso di accertamento già annullato dalla sentenza di primo grado non può che risultare frutto di un evidente errore e palesemente illegittima per la parte relativa all'imposta già percepita oltre alle relative sanzioni e agli interessi applicati. In caso contrario, infatti, si configurerebbe una illegittima ed ingiustificata duplicazione dell'imposta ed un ingiustificato arricchimento per l'Ente come correttamente evidenziato dai giudici di primo grado. Di conseguenza, la condanna del Comune alle spese di lite è stata emessa in conformità con quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. n. 546/92 (come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015).
Parte appellata ha depositato memorie.
In data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento.
L'appellante ripropone le stesse argomentazioni già esposte nel precedente grado di giudizio affermando che, in ragione dell'asserito ingente patrimonio immobiliare gestito dalla SGR, non è possibile “una corretta imputazione a ciascun cespite posseduto della relativa imposta versata” e, inoltre, che il modello di pagamento F24 non risulta sufficiente a provare l'avvenuto pagamento della TASI accertata per l'anno 2016.
La Contribuente, come ritenuto dal giudice di prime cure, ha documentato che l'imposta oggi richiesta per euro 71.291,64 è stata già corrisposta nell'ambito del versamento di euro 77.239,00 effettuato in data 16 giugno 2016 e 16 dicembre 2016 (Allegato n. 2 al ricorso di primo grado). Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante con riferimento alle difficoltà di imputazione dei pagamenti, negli F24 allegati in atti è correttamente riportato: il soggetto che ha effettuato il versamento;
il codice dell'Ente beneficiario del versamento ovvero “H501” relativo al Comune di Roma;
il numero di immobili per i quali si è effettuato il versamento ovvero “29” (comprensivo di tutti gli immobili di cui era proprietario nell'anno 2016 il Associazione_2 nel Comune di Roma, ovvero 28 unità immobiliari accertate e 1 immobile sito in Indirizzo_1
accatastato al foglio 405, particella 146 non oggetto dell'avviso di accertamento impugnato); il codice tributo “3961” per la TASI. Per contro il Comune di Roma reitera nell'atto di appello generiche difficoltà senza confutare la documentazione prodotta dalla Contribuente circa il versamento già effettuato. Nulla si rileva nell'atto di appello con riferimento a quanto esposto nelle tabelle concernenti la dettagliata ricostruzione degli importi versati, imputati per ciascun immobile, depositata dall'appellata in primo grado e riprodotta nell'atto di costituzione nel presente giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono le doglianze relative alla condanna alle spese, intervenuta in primo grado, non risultano fondate.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Respinge l'appello;
b) condanna l'appellante alle spese, liquidate in € 8.000,00 oltre accessori.