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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione Europea
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati
Liborio AZ Presidente
AN SA LU GI
AL AR GI rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 598/2025 R.G.A.C., promossa da:
nato a Uzairue, in [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), codice CUI , Id. EN0000395, C.F._1 C.F._2 Pt_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Pasquale Costantino del Foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Reggio Calabria (RC), via Santa Caterina 42/a;
- ricorrente -
contro
:
, in persona del pro tempore - Controparte_1 CP_2
, in persona del Questore pro-tempore, Controparte_3 rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici, in Reggio Calabria (RC), alla Via Plebiscito, n. 15 è domiciliato ope legis;
- resistente costituita -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: ricorso avverso diniego di rinnovo della protezione speciale.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 11.03.2025, cittadino Parte_1 nigeriano nato in data [...], ha impugnato il provvedimento n. cat. A12/2025Imm/IV° sez. (Nr. 3) - emesso dalla Questura di Reggio Calabria il 28.02.2025 e notificato all'odierno ricorrente brevi manu in pari data c/o l'Ufficio Immigrazione della Questura di Reggio Calabria - con il quale è stata respinta l'istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in Italia per protezione speciale presentata in data 28.06.2024, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato, di:
“- annullare la decisione del di Reggio Calabria cat. A12/2025Imm/IV° sez. CP_3 (nr 3), notificato all'odierno ricorrente in data 28.02.2025 che ha rigettato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- riconoscere al sig. il diritto alla protezione speciale, ai sensi dell'art. 32 Parte_1 c. 3 del Dlgs 25/08 e 19 c. 1 e 1.1 Dlgs. 286/98, e di conseguenza ordinare alla Questura competente il rilascio del relativo permesso di soggiorno”.
Il Tribunale, con provvedimento del 29.03.2025, ha accolto l'istanza di sospensione considerato che “sussistono sia il fumus boni iuris relativa alla sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, avendo l'istante fornito elementi per far supporre la sua integrazione socio-lavorativa, sia il periculum in mora, poiché, in caso di rigetto dell'istanza di sospensione al ricorrente, questo vedrebbe compromesse le sue condizioni di vita privata e/o lavorativa”.
Si è costituito in giudizio il , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 mediante la difesa tecnica dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, depositando in data 27.09.2025 la comparsa di costituzione e risposta, contestando le domande proposte dalla controparte di cui ha chiesto il rigetto.
All'udienza del 22.10.2025 la causa veniva riservata in decisione collegiale.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile, eccependo preliminarmente l'illegittimità dello stesso in quanto la parte motiva risulterebbe “del tutto insufficiente” ed avrebbe “omesso di considerare l'esistenza di una serie di elementi di fatto che integrano i presupposti per il rilascio del permesso per protezione speciale” limitandosi “a richiamare il parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Siracusa, senza riportarne le motivazioni, e a dichiarare acriticamente l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 19 TU Immigrazione”.
Nel merito, fondava la domanda di protezione speciale rappresentando da un lato, la grave e sistematica violazione dei diritti umani attualmente presente in Nigeria, offrendo in visione una serie di reports di organizzazioni internazionali, dall'altro il positivo processo di integrazione socio-lavorativa avviato in Italia, dove giungeva il 10.10.2015 insieme alla moglie e poco dopo nasceva in Italia sua figlia, sempre nel 2015, recidendo ogni legame col Paese di origine, rappresentando, altresì, la sproporzione tra i due contesti di vita: l'eventuale rimpatrio vanificherebbe, pertanto, il suo percorso di integrazione con grave violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art 8 CEDU.
Orbene, sulle questioni preliminari, giova ricordare che l'eventuale illegittimità rilevata per i motivi sopra esposti non costituisce oggetto di pronuncia del giudice della
2 protezione internazionale che, come ampiamente ribadito dalla Suprema Corte1 , è chiamato a pronunciarsi sul diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata e non anche sulla legittimità del provvedimento amministrativo, salvo che l'eventuale nullità rilevata non impatti sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa.
Sennonché, tale diritto non appare essere stato compromesso nel caso in esame, tenuto conto che il ricorrente ha potuto ritualmente esercitarlo mediante la tempestiva proposizione del ricorso con il quale si è difeso nel merito della richiesta di tutela giurisdizionale avanzata.
Le ragioni poste a fondamento del ricorso dovranno, dunque, essere esaminate al solo fine di valutare la sussistenza o meno in capo al ricorrente del diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Sotto questo profilo il ricorso è fondato.
Ciò posto, appare opportuno, in via preliminare, effettuare un sintetico excursus del quadro normativo che viene in rilievo nel caso in esame.
Sul punto, la materia è disciplinata dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
La novella legislativa ha modificato in particolare l'art. 19 che nella nuova formulazione l'art. 19 D.lgs. 286/98, tra l'altro prevede al comma 1.1. «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura
o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
3 d'origine.»
Il nuovo comma 1.2. prevede: «Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»
Va evidenziato che con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle nuove previsioni dell'articolo 19.1.1. T.U.I., il giudice è chiamato a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
L'istituto della protezione speciale è stato ulteriormente rivisitato con la riforma del 2023 contenuta nel d.l. 20/2023 (c.d. Decreto Cutro) e nella sua legge di conversione n. 50/23, che ha di fatto eliminato le modifiche apportate nel 2020 all'articolo 19, restringendone nuovamente le ipotesi di divieto di espulsione e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. In particolare, viene espunto il terzo e quarto periodo dell'articolo 19, comma 1, e nello specifico il divieto di respingimento e espulsione di uno straniero in ragione del rispetto della sua vita privato o familiare, rimane invece nella norma il rinvio all'art. 5 co. 6 TUI il quale impone, attuandoli nel nostro ordinamento, il rispetto dei vincoli convenzionali e costituzionali.
In sintesi, il d.l. 20/2023:
• Ha rimodulato le ipotesi di riconoscimento del permesso per protezione speciale di cui all'art. 19 TUI;
• restringe il divieto di espulsione in caso di “gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie”, al caso solo caso in cui le condizioni di salute derivino da “patologie di particolare gravità non adeguatamente curabili nel Paese di origine” ed elimina la possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato per cure mediche in permesso di lavoro;
• limita il permesso per calamità (art. 20 bis TUI) alle situazioni “contingenti ed eccezionali” e non più alla sola situazione di “grave calamità”, rendendolo rinnovabile per soli 6 mesi ed escludendo la possibilità di convertirlo in permesso per motivi di lavoro;
• prevede che i permessi di protezione speciale già rilasciati e in corso di validità siano rinnovati una sola volta con durata annuale, salva la facoltà di conversione in permessi per motivi di lavoro;
• inserisce un nuovo caso rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica anche le vittime del delitto di “costrizione o induzione al matrimonio” (art. 558 bis c.p.).
4 Anche se non esplicitato nella riforma del 2020, il diritto al rispetto della vita privata e familiare afferisce all'art. 8 CEDU, con la particolarità che il dl n. 130 indicava alle pubbliche autorità italiane i criteri per il suo accertamento, da bilanciare con elementi in parte diversi da quelli indicati nella norma convenzionale. Diritto pacificamente riferibile in modo autonomo e disgiunto alla vita privata o alla vita familiare, rilevando, con riguardo alla prima, la verifica dell'integrazione sociale della persona straniera, derivante non solo da attività lavorativa ma in ragione di tutte le relazioni intessute sul territorio nazionale (Cass., sez. unite, n. 24413/2021, con ampi riferimenti alla giurisprudenza CEDU).
Ne discende che, attraverso l'art. 5, comma 6, TUI – sia nella collocazione autonoma che all'interno dell'art. 19, comma 1.1, TUI 286/98 – il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU sia ancora parte dell'ordinamento italiano e tutt'oggi pienamente riconoscibile. Tanto premesso, devono quindi individuarsi i criteri di valutazione che dovranno essere utilizzati per l'accertamento di questo diritto, posto che quelli esplicitati dal legislatore del 2020 (durata della presenza sul territorio nazionale, effettività dei vincoli familiari, effettivo inserimento sociale, esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese d'origine) sono stati oggi espunti dalla norma. Quei criteri, tuttavia, sono gli stessi elaborati dalla Corte di Strasburgo, per cui continueranno a dover essere utilizzati nell'opera di bilanciamento tra le esigenze dello Stato e la tutela del diritto in esame.
Quanto agli elementi afferenti alle esigenze dello Stato, con i quali bilanciare detti criteri soggettivi, saranno tutti quelli previsti dall'art. 8 CEDU, cioè più ampi rispetto a quelli indicati nel quarto periodo oggi espunto dal comma 1.1 dell'art. 19 TUI, poiché ai motivi pertinenti alla sicurezza e all'ordine pubblico e alla salute pubblica si aggiungeranno quelli indicati nell'art. 8 CEDU, cioè anche il benessere economico del Paese, la protezione della morale o dei diritti e delle libertà altrui, fermo restando il dovere di applicazione del principio di proporzionalità, che trova indiretta espressione anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023. Ancora oggi, dunque, è il rimpatrio in sé che può rappresentare rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare nella misura in cui sradica la persona straniera dalla vita di relazione costruita nella comunità italiana.
In una recentissima pronuncia2 relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione, la Corte offre un importante punto di motivazione sulla persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI: «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U., 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria».
La protezione speciale si traduce, dunque, in una «modalità di valutazione con parametri vincolati, a rilevanza diretta, in cui acquistano particolare pregnanza alcune specificazioni, segnatamente la specificazione che si valuta non solo la natura ed effettività dei vincoli familiari, ma anche l'inserimento sociale – nozione questa più ampia della sola integrazione lavorativa – e assume rilievo anche l'esistenza di legami 2 Cassazione civile, sez. I, 06/10/2023, n. 28162.
5 familiari culturali o sociali con il paese d'origine» (Cass. 8400/2023), con un richiamo all'art. 5, co. 6, d.lgs. 286/1998, disposizione che attua il principio di non refoulement. Se tale è il ruolo originario dell'art. 5 comma 6 d. lgs. n. 25/2008, assume maggior pregnanza, oggi, a seguito delle radicali modifiche normative, il richiamo al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali (di diretta applicazione laddove siano self- executing come avviene per gli obblighi negativi e, per certo, per il principio di non refoulement).
Va evidenziato che il decreto de quo, entrato in vigore l'11 marzo 2023, è applicabile al procedimento in oggetto essendo stata presentata la richiesta volta al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale in epoca successiva – segnatamente in data 28.06.2024 - all'entrata in vigore della legge.
Tutto ciò premesso, questo Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di
“protezione speciale” del ricorrente ex art. 19 co.
1.1 TUI, in quanto norma che, attraverso il richiamo all'art. 5, co. 6, TUI (che pone il limite del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali dello Stato italiano) recepisce nel nostro ordinamento il diritto sancito dall'art. 8 CEDU al rispetto della vita privata e familiare.
Giova ricordare che l'art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, per la pubblica sicurezza, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui”. (Cass. Civ. Sez. I – 28/10/2020, n. 23720).
A sostegno della suddetta richiesta l'istante, difatti, ha fornito prova documentale a dimostrazione dell'impegno che lo ha portato ad intraprendere un lodevole percorso di integrazione nel tessuto socioeconomico italiano, dove vive ormai da dieci anni insieme alla sua famiglia.
In particolare, sotto il profilo lavorativo il ricorrente ha fornito prova di svolgere regolare attività lavorativa con contratto a tempo determinato stagionale con decorrenza dal 14.05.2025 al 27.09.2025 alle dipendenze del con CP_4 sede in Siracusa (SR), con la qualifica professionale di “plongeur”, versando in atti, a prova di retribuzione e contribuzione, anche le buste paga relative alle mensilità di maggio, giugno, agosto, settembre e ottobre per l'anno 2024; di maggio, giugno, luglio e agosto per l'anno 2025; l'e/c previdenziale emesso in data 06.03.2025 (cfr. doc. in atti). A ciò si aggiunga che il ricorrente aveva già instaurato un precedente rapporto lavorativo con la suddetta società nel 2024 sempre con la medesima qualifica (cfr. assunzione dal 20.05.2024 al 30.09.2024 poi prorogata al 09.10.2024).
Il ricorrente ha prodotto, altresì, un contratto di locazione abitativa della durata di tre anni più due con decorrenza dal 01.02.2024 al 31.01.2027, per un immobile sito in Reggio Calabria (RC), regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
Anche sotto il profilo dell'inserimento sociale, è stata prodotta documentazione attestante l'impegno del ricorrente nel voler apprendere la lingua del territorio che lo ospita attraverso l'ottenimento della certificazione delle competenze linguistiche di livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, acquisite al termine
6 del percorso di alfabetizzazione nel giugno 2015 (cfr. certificazione in atti). Ha, inoltre, partecipato a diversi corsi di formazione, acquisendo i relativi attestati e competenze. Sono stati all'uopo prodotti: partecipazione al Corso formativo laboratoriale Agricoltura naturale e Tradizione, promosso nell'ambito del Progetto
“Trazzere” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
[...]
e del Servizio Nazionale, della durata di 60 ore nel periodo maggio- CP_5 CP_6 giugno 2015; tirocinio formativo promosso da c/o l'azienda Parte_3 ERGON;
attestato di formazione del personale Alimentarista organizzato da ALTER EGO Consulting Soc. coop, della durata di 12 ore nei giorni del 28 e 29 settembre 2015.
Si rileva, inoltre, che il ricorrente ha formato una famiglia in Italia, con la quale risiede stabilmente a Reggio Calabria, come si evince dalla documentazione allegata agli atti (cfr. certificati di nascita dei figli). La famiglia è composta, oltre che dal ricorrente, dalla moglie e dai figli CP_7 Persona_1 nata il [...] a [...] e nato il [...] a Parte_1 Reggio Calabria (RC).
Alla luce delle circostanze appena esposte, pertanto, deve ritenersi che il rimpatrio del ricorrente, presente in Italia dal 10.10.2015, comporterebbe una grave violazione della sua vita privata e familiare, impedendogli prima di ogni altra cosa di poter crescere ed accudire i propri figli, ancora in tenera età, che rimarrebbero in Italia insieme alla madre. Non risulta, infatti, conforme alla ratio normativa sul punto, la disgregazione del nucleo familiare e l'allontanamento di uno dei membri della famiglia dagli altri.
L'allontanamento dal territorio nazionale, dunque, provocherebbe lo scadimento delle sue attuali condizioni di vita in maniera tale da recare un “vulnus” al diritto riconosciuto dall'art. 8 della CEDU che tutela la vita privata e familiare.
Per le ragioni esposte deve riconoscersi il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi degli artt. 5, c.6, e 19 del d.lgs. 286/1998.
Quanto alle spese, nulla si dispone in ragione del fatto che il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio e la controparte è una Pubblica Amministrazione.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce a la Parte_1 protezione speciale ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 286/98;
- ordina alla Questura di Reggio Calabria il rilascio del relativo permesso di soggiorno;
- nulla sulle spese
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Reggio Calabria, 1.12.25
Il presidente La giudice relatrice
Liborio AZ AL AR
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tra tutte si veda Cass. Civ., n. 18538/2020: “invero la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il semplice annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. 26480/11). Ne discende che l'eventuale nullità del provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo, non esonera il Tribunale dall'obbligo di pronunciarsi in merito, né consente una pronuncia di annullamento”. Si veda anche Cass. Civ. ord. n. 18788/2020: “…al giudice investito dell'impugnazione del provvedimento di espulsione non è invece consentita alcuna valutazione sulla legittimità del provvedimento del questore che abbia rifiutato, revocato, annullato il permesso di soggiorno ovvero ne abbia negato il rinnovo, poiché tale sindacato spetta unicamente al giudice amministrativo, la cui decisione non costituisce in alcun modo un antecedente logico della decisione sul decreto di espulsione”.