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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 11018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11018 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. ER ON, quale giudice del lavoro, all'udienza del 31
ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6309/2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Bruschi per procura in Parte 1
atti
RICORRENTE
E
Controparte 1 già CP 2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Controparte 3 (contumace),
FATTO E DIRITTO Parte 1 ha convenuto in giudizio Controparte 1 già CP 4 e il Controparte_3 per sentir accogliere nei confronti dei medesimi le seguenti conclusioni:" A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta, per il mancato versamento dei Controparte 1 (già 66
Controparte 4
presso il Fondo di previdenza contributi, nei confronti del sig. Parte 1
",B) Condannare, conseguentemente, la complementare 66 Controparte_3
,in persona del suo convenuta Controparte 1 (già 66
Controparte 4
legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la posizione previdenziale individuale del ricorrente, mediante corresponsione al Controparte_3
terzo litisconsorte necessario, delle somme tutte analiticamente determinate nel corpo dell'atto, sino al 03/02/2025, complessivamente pari ad € 27.670,51, salvo le ulteriori somme, maturate successivamente e sino al momento della decisione, e/o delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia. C) Condannare, altresì, la convenuta 66 Controparte_1 (già Controparte_4 al risarcimento del danno, pari all'importo che sarà calcolato, attribuito e acquisito alla posizione individuale dell'iscritto/ricorrente, da parte del "Fondo Pensione Priamo", al momento del pagamento degli omessi contributi rivendicati, con l'aggiunta delle rivalutazioni, se positive, attribuite alle linee di investimento scelte dall'associato, tempo per tempo vigenti, riferiti ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio".
Controparte_1 non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
non si è costituito e ne è stata analogamente Anche il Controparte_3
dichiarata la contumacia
Infine, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che Parte 1 ha prestato la propria opera lavorativa dal
1.6.2010 sino al 31.7.2023 alle dipendenze della Controparte_4 concessionaria del trasporto pubblico periferico di Roma Capitale, secondo quanto indicato anche all'interno dell'estratto contributivo previdenziale rilasciato dal Fondo ,allegato al ricorso e dalla di previdenza complementare " Controparte_3
stessa certificazione unica 2024.
E' il caso poi di precisare subito che in data 03/02/2025, presso la Camera di
Commercio di CP_4 è stato registrato il mutamento della denominazione in [...] CP 1 e dell'indirizzo pec di detta società, non risultando, per il resto vicende societarie rilevanti ai fini del presente giudizio e rimanendo invariati il codice fiscale, il numero di partita iva e la sede legale (cfr. doc. 1 del ricorrente, Visura camerale storica dalla quale risulta il solo Controparte_1 già 66 Controparte 4
mutamento di denominazione e di indirizzo pec, registrato nei pubblici registri, pagg.
1, 3, 12 e 13).
E' poi noto che in virtù dell'accordo sindacale del 23 aprile 1998, il personale dipendente da imprese che applicano il CCNL del trasporto pubblico locale (già
CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori), come nel caso di specie, ha facoltà di aderire al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini (c.d. “Fondo Pensione
Priamo").
Infatti, per tutto il periodo per cui è causa, il ricorrente è stato iscritto al Fondo
Pensione Priamo, con obblighi di contribuzione a carico della società convenuta (v. estratto contributivo).
Sta di fatto che, durante la vigenza del rapporto di lavoro, la Società convenuta ha operato mensilmente, nei confronti del ricorrente, le trattenute in busta paga per il
,per come risultanti Fondo di previdenza complementare 66 وو Controparte 3
dall'estratto contributivo prodotto, che riporta tutti gli importi trattenuti e non versati dal 01/06/2010 al 31/7/2023, tanto per la "quotaal Controparte_3
lavoratore" quanto per la "quota azienda" e la “quota TFR.
All'esito delle predette trattenute mensili in busta paga, la Società convenuta ha
Controparte 3 i contributi di competenza del omesso poi di versare al 66 " ricorrente, con riferimento alla c.d. "quota lavoratore", alla c.d. "quota azienda"e alla c.d. "quota TFR, per un complessivo importo pari ad € 27.670,51.
****
Tutto ciò premesso in punto fatto, è noto che, a seguito dell'adesione da parte del prestatore di lavoro alla previdenza complementare, le operazioni afferenti al versamento dei contributi a titolo di accantonamento del TFR vengono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare, nell'ambito del quale: il prestatore di lavoro, opera una vera e propria delegazione al datore di lavoro avente per oggetto il pagamento dei contributi ai fini del TFR nei confronti del Fondo di previdenza complementare prescelto e con la finalità di soddisfare i propri bisogni ed interessi presenti e futuri (con funzione migliorativa del tasso di sostituzione.
Il datore di lavoro assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e, successivamente, versarli al fondo di previdenza complementare in osservanza alle clausole contrattuali pattuite.
Il fondo di previdenza complementare, in forza dell'adesione operata dal prestatore di lavoro, quale depositario delle somme, accumula, per conto dell'aderente, i contributi versati dal datore di lavoro ed assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli ed incrementarli nei modi e termini concordati.
Allorquando il datore di lavoro non versa al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, l'interesse al versamento dei contributi previdenziali integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, con relativa facoltà da parte del lavoratore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la sua condanna al versamento dei contributi nei confronti dell'Ente
previdenziale.
L'interesse del lavoratore è connesso infatti al diritto di credito in capo al Fondo previdenziale nascente proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Attesa la carenza di legittimazione attiva dei Fondi di Previdenza Complementare che, in caso di mancato versamento, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs.
252/2005, non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute, è il lavoratore in proprio che deve esperire un'azione giudiziale nei confronti del proprio datore di lavoro e del Fondo di Previdenza Complementare al fine di veder condannare il primo al versamento dei contributi previdenziali omessi nei confronti del Fondo.
Pertanto, proprio a fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e Controparte_5 il ricorrente è obbligato ad agire iure proprio ma in funzione di una condanna a favore di terzo, soggetto, quest'ultimo, che necessariamente deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio.
In effetti, l'omesso versamento dei predetti contributi da parte del datore di lavoro e, per l'effetto, l'omesso accantonamento delle quote di TFR e di pensione complementare da parte del Fondo pensionistico, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, si ripercuote negativamente, in maniera concreta,immediata e diretta, sul lavoratore, unico interessato a beneficiare della prestazione previdenziale.
Per inciso, si osserva che in queste ipotesi si può produrre un danno anche al Fondo non avendo il datore di lavoro trasferito al CP_3 non solo le somme di propria competenza, ma anche quelle di competenza del lavoratore. Queste ultime infatti sono somme del dipendente, che il datore di lavoro ha trattenuto dalla busta paga in ragione del suo obbligo contrattuale di versarle al Fondo, ma che poi ha trattenuto a sè, dunque appropriandosene illegittimamente, con l'effetto ulteriore di trarne un ingiusto vantaggio in termini sia di liquidità che di interessi. Per questa ragione è necessaria la presenza dei Fondi di Previdenza Complementare nel giudizio instaurato dal lavoratore contro il proprio datore giacchè, trattandosi di rapporto triangolare, la condanna al versamento delle quote di TFR (trattenute in busta paga e non versate) emessa a carico del resistente in virtù dell'adesione -
-
dispiega effetti immediati e diretti in favore del Fondo di Previdenza ed effetti solo mediati ed indiretti in favore del ricorrente (il quale, tuttavia, rimane l'unico soggetto titolare della legittimazione ad agire).
Allo stesso modo, in presenza di una omissione contributiva perpetrata dal datore di lavoro, emerge la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore che si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Dunque, l'interesse ad agire del lavoratore (peraltro intimamente connesso alla legittimazione ad agire) si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarità della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, onde potersi garantire ed assicurare il corretto accantonamento delle quote destinate al TFR ed alla pensione integrativa, ai tassi di rendimento pattuiti/accettati.
****
Da quanto esposto emerge l'omesso versamento dei contributi costituisce una violazione negoziale in quanto si sostanzia in un grave inadempimento contrattuale con conseguente insorgenza dell'obbligo e condanna del datore di lavoro a provvedere al versamento dei contributi ripianando l'irregolarità/incapienza presso l'ente di previdenza complementare.
Di questo avviso è anche la giurisprudenza, sia per quanto riguarda l'iniziativa del lavoratore a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione previdenziale, sia per ciò che riguarda la necessaria partecipazione del Fondo al giudizio sia, infine, quanto alla richiesta di una condanna a favore del terzo.
Il quadro sopradelineato è stato confermato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro
(INL) con la nota n. 1436 del 17 febbraio 2020, secondo cui la previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Essa è costituita da una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio degli iscritti e lo valorizzano attraverso dei rendimenti ottenuti sui mercati finanziari. L'istituzione delle forme pensionistiche complementari può avvenire. secondo le modalità indicate all'art. 3 del D.Lgs. n. 252/2005,attraverso contratti e accordi collettivi o regolamenti aziendali. L'INL cita anch'esso la giurisprudenza che ha chiarito la sostanziale differenza tra previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa (ex contractu) individuandola “nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni"
(cfr. Cass. Civ., sez. un.,sent. n. 4684/2015).
La natura privatistica della previdenza integrativa emerge dal meccanismo di adesione del lavoratore, che è libero e volontario e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro.
L'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile (modalità e misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali come previsto dall'art art. 8, D.Lgs. n. 252/2005).
L'ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, allora, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che "dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un
Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo" (Trib.Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016). Viene così ribadito che il lavoratore può agire innanzi al giudice del lavoro per la tutela della propria posizione contrattuale.
****
Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto di accertare l'inadempimento della
Convenuta all'obbligo di corrispondere al Controparte_3 tutti i contributi dovuti, relativi alla sua posizione individuale, destinati alla previdenza complementare. Il CP 3 ha infatti lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio ed è strutturato secondo una gestione multicomparto, differenziata per profilo di rischio e di rendimento, così da poter assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. All'atto dell'adesione, il lavoratore sceglie uno o più comparti in cui fare confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione.
Il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR via via maturato,
la cui misura minima è stabilita dall'accordo istitutivo (e successive modifiche)
Attualmente, la misura minima dei contributi è fissata, secondo quanto previsto dalla
Nota informativa del Fondo CP_3 prodotta dal ricorrente, nella misura del 2% della retribuzione a carico dell'azienda e del 2% della retribuzione a carico del lavoratore,
oltre al 100% degli accantonamenti del Trattamento di fine rapporto (cfr. doc. 10,
Nota informativa del Fondo CP_3 , pag. 12 del documento allegato).
La posizione individuale del lavoratore iscritto consiste, pertanto, nella somma di capitale accumulato e di pertinenza di ciascun aderente, capitale rivalutato poi in base al rendimento del comparto prescelto (cfr. doc. 9, pag. 7-8, art. 9).
In caso di ritardato o mancato versamento dei contributi, il datore di lavoro, secondo lo Statuto del Fondo (cfr. doc. 9, art. 8, comma 11), è tenuto a reintegrare la posizione individuale del lavoratore e a risarcire il danno secondo le modalità definite nel regolamento per la gestione delle irregolarità contributive (cfr. doc. 11, Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive del 22/03/2018).
Secondo l'art. 1 del Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive del adottato dall'Ente in data 22/03/2018, l'azienda ottempera CP 3
correttamente ai propri obblighi contributivi ove: effettui il pagamento dei contributi nel termine stabilito, ossia entro il sedicesimo giorno di ogni mese (lett. a); invii la relativa lista di contribuzione entro il medesimo termine (lett. b); e vi sia una perfetta coincidenza tra il bonifico effettuato e la lista di contribuzione inviata (lett. c).
Come si è detto, le situazioni di irregolarità contributiva, per come definite dall'art. 3 del sopracitato Regolamento, sono idonee a produrre danni nei confronti sia del
Fondo sia del singolo lavoratore.
Difatti, ai sensi del successivo art. 4, lett. a, del Regolamento nel caso di danno individuale, la richiesta di risarcimento può essere effettuata direttamente dal singolo danneggiato in quanto titolare del credito, che viene ripianato mediante la ricostruzione della posizione individuale attraverso il versamento dei contributi individuali a cui si aggiungono le rivalutazioni, se positive», in base al rendimento del comparto prescelto dal lavoratore, «tempo per tempo vigenti, riferiti ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento». Tale importo, conseguentemente, viene attribuito ed acquisito alla posizione individuale dell'iscritto.
In conclusione, la domanda è fondata risultando documentalmente comprovati il rapporto di lavoro alle dipendenze della Convenuta nonché l'adesione del ricorrente al , per tutto il periodo di cui è causa;
dai documenti allegatiControparte_3 al ricorso si evincono senza ombra di dubbio: la data di iscrizione al CP 3 Pensione
CP_3 e gli importi trattenuti e non versati relativi alla posizione individuale dell'iscritto; Per le esposte ragioni, e in questi limiti (risultando infatti palesemente inammissibile, per le ragioni esposte, la richiesta di condannare la società convenuta al risarcimento danni nei confronti proprio del ricorrente di cui al punto C) delle conclusioni del ricorso) il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e la società convenuta e sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo mentre evidenti ragioni impongono di compensare le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e il Fondo
CP 3 .
P.Q.M.
Controparte_1 (già CP 4 dichiara l'inadempimento della società convenuta, 66
per il mancato versamento, sulla posizione individuale del sig.
[...] و و CP_4
,
presso il Fondo di previdenza complementare Controparte_3 Parte 1
[...] ", degli importi dovuti a titolo di contributi;
Controparte 1 (già per l'effetto, condanna la convenuta 66 66 CP 4
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la
,
posizione previdenziale individuale del ricorrente, mediante corresponsione al
"Fondo Pensione Priamo" delle somme analiticamente determinate in ricorso, sino al
03/02/2025, complessivamente pari ad € 27.670,51; respinge ogni altra domanda e condanna Controparte_1 (già66 CP 4
[...] a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 5000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), rimborso contributo unificato, IVA e CPA come per legge, compensando le altre spese.
Roma 31.10.2025 Il Giudice
ER ON
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. ER ON, quale giudice del lavoro, all'udienza del 31
ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6309/2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Flavia Bruschi per procura in Parte 1
atti
RICORRENTE
E
Controparte 1 già CP 2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Controparte 3 (contumace),
FATTO E DIRITTO Parte 1 ha convenuto in giudizio Controparte 1 già CP 4 e il Controparte_3 per sentir accogliere nei confronti dei medesimi le seguenti conclusioni:" A) Accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta, per il mancato versamento dei Controparte 1 (già 66
Controparte 4
presso il Fondo di previdenza contributi, nei confronti del sig. Parte 1
",B) Condannare, conseguentemente, la complementare 66 Controparte_3
,in persona del suo convenuta Controparte 1 (già 66
Controparte 4
legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la posizione previdenziale individuale del ricorrente, mediante corresponsione al Controparte_3
terzo litisconsorte necessario, delle somme tutte analiticamente determinate nel corpo dell'atto, sino al 03/02/2025, complessivamente pari ad € 27.670,51, salvo le ulteriori somme, maturate successivamente e sino al momento della decisione, e/o delle somme maggiori o minori ritenute di giustizia. C) Condannare, altresì, la convenuta 66 Controparte_1 (già Controparte_4 al risarcimento del danno, pari all'importo che sarà calcolato, attribuito e acquisito alla posizione individuale dell'iscritto/ricorrente, da parte del "Fondo Pensione Priamo", al momento del pagamento degli omessi contributi rivendicati, con l'aggiunta delle rivalutazioni, se positive, attribuite alle linee di investimento scelte dall'associato, tempo per tempo vigenti, riferiti ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio".
Controparte_1 non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia.
non si è costituito e ne è stata analogamente Anche il Controparte_3
dichiarata la contumacia
Infine, all'odierna udienza la causa è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che Parte 1 ha prestato la propria opera lavorativa dal
1.6.2010 sino al 31.7.2023 alle dipendenze della Controparte_4 concessionaria del trasporto pubblico periferico di Roma Capitale, secondo quanto indicato anche all'interno dell'estratto contributivo previdenziale rilasciato dal Fondo ,allegato al ricorso e dalla di previdenza complementare " Controparte_3
stessa certificazione unica 2024.
E' il caso poi di precisare subito che in data 03/02/2025, presso la Camera di
Commercio di CP_4 è stato registrato il mutamento della denominazione in [...] CP 1 e dell'indirizzo pec di detta società, non risultando, per il resto vicende societarie rilevanti ai fini del presente giudizio e rimanendo invariati il codice fiscale, il numero di partita iva e la sede legale (cfr. doc. 1 del ricorrente, Visura camerale storica dalla quale risulta il solo Controparte_1 già 66 Controparte 4
mutamento di denominazione e di indirizzo pec, registrato nei pubblici registri, pagg.
1, 3, 12 e 13).
E' poi noto che in virtù dell'accordo sindacale del 23 aprile 1998, il personale dipendente da imprese che applicano il CCNL del trasporto pubblico locale (già
CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori), come nel caso di specie, ha facoltà di aderire al Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini (c.d. “Fondo Pensione
Priamo").
Infatti, per tutto il periodo per cui è causa, il ricorrente è stato iscritto al Fondo
Pensione Priamo, con obblighi di contribuzione a carico della società convenuta (v. estratto contributivo).
Sta di fatto che, durante la vigenza del rapporto di lavoro, la Società convenuta ha operato mensilmente, nei confronti del ricorrente, le trattenute in busta paga per il
,per come risultanti Fondo di previdenza complementare 66 وو Controparte 3
dall'estratto contributivo prodotto, che riporta tutti gli importi trattenuti e non versati dal 01/06/2010 al 31/7/2023, tanto per la "quotaal Controparte_3
lavoratore" quanto per la "quota azienda" e la “quota TFR.
All'esito delle predette trattenute mensili in busta paga, la Società convenuta ha
Controparte 3 i contributi di competenza del omesso poi di versare al 66 " ricorrente, con riferimento alla c.d. "quota lavoratore", alla c.d. "quota azienda"e alla c.d. "quota TFR, per un complessivo importo pari ad € 27.670,51.
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Tutto ciò premesso in punto fatto, è noto che, a seguito dell'adesione da parte del prestatore di lavoro alla previdenza complementare, le operazioni afferenti al versamento dei contributi a titolo di accantonamento del TFR vengono ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare, nell'ambito del quale: il prestatore di lavoro, opera una vera e propria delegazione al datore di lavoro avente per oggetto il pagamento dei contributi ai fini del TFR nei confronti del Fondo di previdenza complementare prescelto e con la finalità di soddisfare i propri bisogni ed interessi presenti e futuri (con funzione migliorativa del tasso di sostituzione.
Il datore di lavoro assume un vero e proprio obbligo di trattenere i contributi dovuti a titolo di TFR e, successivamente, versarli al fondo di previdenza complementare in osservanza alle clausole contrattuali pattuite.
Il fondo di previdenza complementare, in forza dell'adesione operata dal prestatore di lavoro, quale depositario delle somme, accumula, per conto dell'aderente, i contributi versati dal datore di lavoro ed assume l'obbligo di custodirli, gestirli, accantonarli ed incrementarli nei modi e termini concordati.
Allorquando il datore di lavoro non versa al Fondo le quote trattenute dalla retribuzione del lavoratore, l'interesse al versamento dei contributi previdenziali integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, con relativa facoltà da parte del lavoratore di chiedere in giudizio l'accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e la sua condanna al versamento dei contributi nei confronti dell'Ente
previdenziale.
L'interesse del lavoratore è connesso infatti al diritto di credito in capo al Fondo previdenziale nascente proprio dalla sottoscrizione del modulo di adesione e si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Attesa la carenza di legittimazione attiva dei Fondi di Previdenza Complementare che, in caso di mancato versamento, ai sensi della disciplina dettata dal D.Lgs.
252/2005, non sono legittimati a procedere per il recupero delle quote dovute, è il lavoratore in proprio che deve esperire un'azione giudiziale nei confronti del proprio datore di lavoro e del Fondo di Previdenza Complementare al fine di veder condannare il primo al versamento dei contributi previdenziali omessi nei confronti del Fondo.
Pertanto, proprio a fronte della peculiare natura dei rapporti che, a decorrere dall'adesione, insorgono tra datore di lavoro, lavoratore e Controparte_5 il ricorrente è obbligato ad agire iure proprio ma in funzione di una condanna a favore di terzo, soggetto, quest'ultimo, che necessariamente deve essere parte del giudizio e, dunque, del contraddittorio.
In effetti, l'omesso versamento dei predetti contributi da parte del datore di lavoro e, per l'effetto, l'omesso accantonamento delle quote di TFR e di pensione complementare da parte del Fondo pensionistico, in applicazione del principio di corrispettività delle prestazioni, si ripercuote negativamente, in maniera concreta,immediata e diretta, sul lavoratore, unico interessato a beneficiare della prestazione previdenziale.
Per inciso, si osserva che in queste ipotesi si può produrre un danno anche al Fondo non avendo il datore di lavoro trasferito al CP_3 non solo le somme di propria competenza, ma anche quelle di competenza del lavoratore. Queste ultime infatti sono somme del dipendente, che il datore di lavoro ha trattenuto dalla busta paga in ragione del suo obbligo contrattuale di versarle al Fondo, ma che poi ha trattenuto a sè, dunque appropriandosene illegittimamente, con l'effetto ulteriore di trarne un ingiusto vantaggio in termini sia di liquidità che di interessi. Per questa ragione è necessaria la presenza dei Fondi di Previdenza Complementare nel giudizio instaurato dal lavoratore contro il proprio datore giacchè, trattandosi di rapporto triangolare, la condanna al versamento delle quote di TFR (trattenute in busta paga e non versate) emessa a carico del resistente in virtù dell'adesione -
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dispiega effetti immediati e diretti in favore del Fondo di Previdenza ed effetti solo mediati ed indiretti in favore del ricorrente (il quale, tuttavia, rimane l'unico soggetto titolare della legittimazione ad agire).
Allo stesso modo, in presenza di una omissione contributiva perpetrata dal datore di lavoro, emerge la sussistenza dell'interesse ad agire del lavoratore che si concretizza nel diritto dello stesso alla regolarità e capienza della propria posizione contributiva.
Dunque, l'interesse ad agire del lavoratore (peraltro intimamente connesso alla legittimazione ad agire) si sostanzia nel diritto soggettivo alla regolarità della posizione assicurativa e/o contributiva in funzione previdenziale, onde potersi garantire ed assicurare il corretto accantonamento delle quote destinate al TFR ed alla pensione integrativa, ai tassi di rendimento pattuiti/accettati.
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Da quanto esposto emerge l'omesso versamento dei contributi costituisce una violazione negoziale in quanto si sostanzia in un grave inadempimento contrattuale con conseguente insorgenza dell'obbligo e condanna del datore di lavoro a provvedere al versamento dei contributi ripianando l'irregolarità/incapienza presso l'ente di previdenza complementare.
Di questo avviso è anche la giurisprudenza, sia per quanto riguarda l'iniziativa del lavoratore a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione previdenziale, sia per ciò che riguarda la necessaria partecipazione del Fondo al giudizio sia, infine, quanto alla richiesta di una condanna a favore del terzo.
Il quadro sopradelineato è stato confermato all'Ispettorato Nazionale del Lavoro
(INL) con la nota n. 1436 del 17 febbraio 2020, secondo cui la previdenza complementare è il sistema di previdenza privata che consente di integrare la pensione obbligatoria (o pensione di base) con versamenti volontari. Essa è costituita da una molteplicità di forme pensionistiche (fondi pensione) che raccolgono il risparmio degli iscritti e lo valorizzano attraverso dei rendimenti ottenuti sui mercati finanziari. L'istituzione delle forme pensionistiche complementari può avvenire. secondo le modalità indicate all'art. 3 del D.Lgs. n. 252/2005,attraverso contratti e accordi collettivi o regolamenti aziendali. L'INL cita anch'esso la giurisprudenza che ha chiarito la sostanziale differenza tra previdenza obbligatoria (ex lege) e quella integrativa (ex contractu) individuandola “nel carattere generale, necessario e non eludibile delle tutele del primo tipo, a fronte della natura eventuale delle garanzie del secondo, che sono la fonte di prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari e in relazione alla quale non opera il principio dell'automatismo delle prestazioni"
(cfr. Cass. Civ., sez. un.,sent. n. 4684/2015).
La natura privatistica della previdenza integrativa emerge dal meccanismo di adesione del lavoratore, che è libero e volontario e dalle modalità di alimentazione del fondo, al quale contribuiscono i destinatari della prestazione ed il datore di lavoro.
L'adesione del lavoratore alla forma pensionistica complementare determina l'insorgenza, per il datore di lavoro, dell'obbligo contributivo a favore del medesimo fondo, secondo le previsioni della fonte collettiva applicabile (modalità e misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali come previsto dall'art art. 8, D.Lgs. n. 252/2005).
L'ipotesi del mancato versamento di parte dei contributi previsti dalle fonti istitutive del fondo prescelto integra, allora, un inadempimento contrattuale del datore di lavoro che "dopo aver sottoscritto la domanda del lavoratore di adesione ad un
Fondo di previdenza complementare ed aver effettuato le relative trattenute sulla retribuzione dovuta al lavoratore stesso, ometta di versare dette somme in favore del fondo" (Trib.Roma, sez. lavoro, sent. n. 10489/2016). Viene così ribadito che il lavoratore può agire innanzi al giudice del lavoro per la tutela della propria posizione contrattuale.
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Nel caso di specie il ricorrente ha chiesto di accertare l'inadempimento della
Convenuta all'obbligo di corrispondere al Controparte_3 tutti i contributi dovuti, relativi alla sua posizione individuale, destinati alla previdenza complementare. Il CP 3 ha infatti lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio ed è strutturato secondo una gestione multicomparto, differenziata per profilo di rischio e di rendimento, così da poter assicurare agli iscritti una adeguata possibilità di scelta. All'atto dell'adesione, il lavoratore sceglie uno o più comparti in cui fare confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione.
Il finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR via via maturato,
la cui misura minima è stabilita dall'accordo istitutivo (e successive modifiche)
Attualmente, la misura minima dei contributi è fissata, secondo quanto previsto dalla
Nota informativa del Fondo CP_3 prodotta dal ricorrente, nella misura del 2% della retribuzione a carico dell'azienda e del 2% della retribuzione a carico del lavoratore,
oltre al 100% degli accantonamenti del Trattamento di fine rapporto (cfr. doc. 10,
Nota informativa del Fondo CP_3 , pag. 12 del documento allegato).
La posizione individuale del lavoratore iscritto consiste, pertanto, nella somma di capitale accumulato e di pertinenza di ciascun aderente, capitale rivalutato poi in base al rendimento del comparto prescelto (cfr. doc. 9, pag. 7-8, art. 9).
In caso di ritardato o mancato versamento dei contributi, il datore di lavoro, secondo lo Statuto del Fondo (cfr. doc. 9, art. 8, comma 11), è tenuto a reintegrare la posizione individuale del lavoratore e a risarcire il danno secondo le modalità definite nel regolamento per la gestione delle irregolarità contributive (cfr. doc. 11, Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive del 22/03/2018).
Secondo l'art. 1 del Regolamento per la gestione delle irregolarità contributive del adottato dall'Ente in data 22/03/2018, l'azienda ottempera CP 3
correttamente ai propri obblighi contributivi ove: effettui il pagamento dei contributi nel termine stabilito, ossia entro il sedicesimo giorno di ogni mese (lett. a); invii la relativa lista di contribuzione entro il medesimo termine (lett. b); e vi sia una perfetta coincidenza tra il bonifico effettuato e la lista di contribuzione inviata (lett. c).
Come si è detto, le situazioni di irregolarità contributiva, per come definite dall'art. 3 del sopracitato Regolamento, sono idonee a produrre danni nei confronti sia del
Fondo sia del singolo lavoratore.
Difatti, ai sensi del successivo art. 4, lett. a, del Regolamento nel caso di danno individuale, la richiesta di risarcimento può essere effettuata direttamente dal singolo danneggiato in quanto titolare del credito, che viene ripianato mediante la ricostruzione della posizione individuale attraverso il versamento dei contributi individuali a cui si aggiungono le rivalutazioni, se positive», in base al rendimento del comparto prescelto dal lavoratore, «tempo per tempo vigenti, riferiti ai periodi in cui è stato riscontrato il mancato o tardivo versamento». Tale importo, conseguentemente, viene attribuito ed acquisito alla posizione individuale dell'iscritto.
In conclusione, la domanda è fondata risultando documentalmente comprovati il rapporto di lavoro alle dipendenze della Convenuta nonché l'adesione del ricorrente al , per tutto il periodo di cui è causa;
dai documenti allegatiControparte_3 al ricorso si evincono senza ombra di dubbio: la data di iscrizione al CP 3 Pensione
CP_3 e gli importi trattenuti e non versati relativi alla posizione individuale dell'iscritto; Per le esposte ragioni, e in questi limiti (risultando infatti palesemente inammissibile, per le ragioni esposte, la richiesta di condannare la società convenuta al risarcimento danni nei confronti proprio del ricorrente di cui al punto C) delle conclusioni del ricorso) il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e la società convenuta e sono liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo mentre evidenti ragioni impongono di compensare le spese nei rapporti tra la parte ricorrente e il Fondo
CP 3 .
P.Q.M.
Controparte_1 (già CP 4 dichiara l'inadempimento della società convenuta, 66
per il mancato versamento, sulla posizione individuale del sig.
[...] و و CP_4
,
presso il Fondo di previdenza complementare Controparte_3 Parte 1
[...] ", degli importi dovuti a titolo di contributi;
Controparte 1 (già per l'effetto, condanna la convenuta 66 66 CP 4
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a regolarizzare la
,
posizione previdenziale individuale del ricorrente, mediante corresponsione al
"Fondo Pensione Priamo" delle somme analiticamente determinate in ricorso, sino al
03/02/2025, complessivamente pari ad € 27.670,51; respinge ogni altra domanda e condanna Controparte_1 (già66 CP 4
[...] a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in euro 5000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario (15%), rimborso contributo unificato, IVA e CPA come per legge, compensando le altre spese.
Roma 31.10.2025 Il Giudice
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