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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/10/2025, n. 2307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2307 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
5396/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5396/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
CI e AN RE giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 165
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Suarato ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla Piazza
Spartaco n. 27/B presso il suo studio
RESISTENTE
NONCHÉ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, i difensori delle parti si riportavano alle richieste in atti.
Il P.M., in data 05.05.2025, chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, allegava di aver contratto matrimonio con Parte_1 la resistente in Vico Equense in data 24.08.1986, nel corso del quale sono nate due figlie,
[...]
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), Per_1 Persona_2 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel corso del matrimonio i coniugi avevano acquistato l'immobile sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 90, risultando così comproprietari dello stesso al 50%; che nel corso del tempo il rapporto tra i coniugi si era progressivamente deteriorato rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, chiedeva di dichiarare la separazione senza adottare alcuna ulteriore statuizione, ben potendo i coniugi provvedere in autonomia al proprio sostentamento, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata in data 17.03.2025, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 non si opponeva alla domanda di separazione ma, in ordine ai profili di carattere economico, deduceva di avere nel corso del matrimonio concesso al coniuge prestiti per l'acquisto di beni immobili, pur risultando formalmente comproprietari del solo immobile sito in Castellammare di
Stabia, menzionato in ricorso;
di aver sporto, nel 2022, querela per maltrattamenti subiti dal coniuge nonché per furto, stalking e atti intimidatori;
che il ricorrente, nel momento in cui aveva trasferito la sua residenza in Ceppaloni, si appropriava di molti beni comuni e della fede nunziale della medesima resistente. Dunque, sulla scorta di tali premesse, si associava alla domanda di separazione con riserva di agire in altra sede per la definizione giudiziale di ogni rapporto patrimoniale tra i medesimi.
All'udienza del 16.04.2025, comparsi i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, in assenza di ulteriori richieste, sulle conclusioni rassegnate dai difensori riservava la causa in decisione al collegio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere le conclusioni e onerando le parti di depositare entro 5 giorni l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del comune di celebrazione. Acquisite le conclusioni del P.M. in data 05.05.2025, non risultando in atti la documentazione richiesta, con ordinanza depositata in data 09.05.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di sollecitare le parti in ordine al deposito del certificato di matrimonio. Pertanto, acquisita la documentazione e rassegnate le rispettive conclusioni, la causa veniva nuovamente rimessa al collegio per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
18.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
2 Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, una crisi di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie, risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione nonché dalle accuse mosse dalle parti reciprocamente, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale degli stessi di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
In mancanza di ulteriori domande, null'altro deve essere disposto.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e la non opposizione della resistente, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico Equense per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto 75, parte II, serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986);
c) spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
2) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5396/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Parte_1 C.F._1
CI e AN RE giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 165
RICORRENTE
E
(C.F. rappresentata e difesa giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonio Suarato ed elettivamente domiciliata in Castellammare di Stabia (Na) alla Piazza
Spartaco n. 27/B presso il suo studio
RESISTENTE
NONCHÉ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025, i difensori delle parti si riportavano alle richieste in atti.
Il P.M., in data 05.05.2025, chiedeva di dichiarare la separazione personale dei coniugi.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, allegava di aver contratto matrimonio con Parte_1 la resistente in Vico Equense in data 24.08.1986, nel corso del quale sono nate due figlie,
[...]
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), Per_1 Persona_2 entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che nel corso del matrimonio i coniugi avevano acquistato l'immobile sito in Castellammare di Stabia al Viale Europa n. 90, risultando così comproprietari dello stesso al 50%; che nel corso del tempo il rapporto tra i coniugi si era progressivamente deteriorato rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, chiedeva di dichiarare la separazione senza adottare alcuna ulteriore statuizione, ben potendo i coniugi provvedere in autonomia al proprio sostentamento, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa depositata in data 17.03.2025, si costituiva in giudizio la quale Controparte_1 non si opponeva alla domanda di separazione ma, in ordine ai profili di carattere economico, deduceva di avere nel corso del matrimonio concesso al coniuge prestiti per l'acquisto di beni immobili, pur risultando formalmente comproprietari del solo immobile sito in Castellammare di
Stabia, menzionato in ricorso;
di aver sporto, nel 2022, querela per maltrattamenti subiti dal coniuge nonché per furto, stalking e atti intimidatori;
che il ricorrente, nel momento in cui aveva trasferito la sua residenza in Ceppaloni, si appropriava di molti beni comuni e della fede nunziale della medesima resistente. Dunque, sulla scorta di tali premesse, si associava alla domanda di separazione con riserva di agire in altra sede per la definizione giudiziale di ogni rapporto patrimoniale tra i medesimi.
All'udienza del 16.04.2025, comparsi i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, in assenza di ulteriori richieste, sulle conclusioni rassegnate dai difensori riservava la causa in decisione al collegio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere le conclusioni e onerando le parti di depositare entro 5 giorni l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio del comune di celebrazione. Acquisite le conclusioni del P.M. in data 05.05.2025, non risultando in atti la documentazione richiesta, con ordinanza depositata in data 09.05.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di sollecitare le parti in ordine al deposito del certificato di matrimonio. Pertanto, acquisita la documentazione e rassegnate le rispettive conclusioni, la causa veniva nuovamente rimessa al collegio per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data
18.09.2025 in sostituzione dell'udienza del 17.09.2025.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
2 Risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, una crisi di tale gravità da escludere la verosimile possibilità della ricostruzione di una serena vita coniugale. Nella specie, risulta ormai evidente dal negativo esito del tentativo di conciliazione nonché dalle accuse mosse dalle parti reciprocamente, come si sia concretizzata la fine della comunione spirituale e materiale degli stessi di guisa che una sua restaurazione sembra non più plausibile, con la conseguente pronuncia di separazione coniugale.
In mancanza di ulteriori domande, null'altro deve essere disposto.
Le spese di lite, attesa la natura della controversia e la non opposizione della resistente, possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vico Equense per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto 75, parte II, serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986);
c) spese compensate.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Marianna Lopiano
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