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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 19/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3643/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giuseppe Amoroso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3643 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
(Registro delle Imprese di Roma: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Roma e per essa, quale procuratrice e mandataria, (c.f. con sede Parte_2 P.IVA_2
legale in Roma ed elettivamente domiciliata in Asti, presso lo studio dell'avv. Massimo
Nebiolo che la rappresenta e la difende, unitamente all'avv. Andrea C. Grosso, in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
(c.f. ), residente in [...]e ivi elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Garrone che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
nonché
(c.f. residente in [...]e ivi elettivamente Controparte_2 C.F._2
pagina 1 di 16 domiciliata presso lo studio dell'avv. Erika Morino che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse di come da comparsa conclusionale depositata in data Parte_1
23.12.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale,
disattesa ogni contraria eccezione, istanza e deduzione:
- revocare ex art. 2901, primo comma, c.c., dichiarandoli inefficaci nei confronti di Parte_1
[...]
a. gli accordi di separazione consensuale tra i coniugi e CP_1 CP_2
indicati nel verbale 9 giugno 2016, omologato dal Tribunale di Asti il 19
[...]
ottobre 2016, R.G. n. 2730/2016, Cron. 11438/2016;
b. l'atto pubblico ricevuto in data 16 novembre 2016 dal notaio di Persona_1
Bra, rep. 55221/13907 (trascritto presso la Conservatoria di Alba il 1° dicembre
2016 ai nn. 9163/6978), con cui ha trasferito alla moglie CP_1 [...]
l'intera piena proprietà dei seguenti immobili, siti nel fabbricato CP_2
denominato "Condominio Teresina" in Bra, Via Crimea n. 5, e precisamente:
1. alloggio al primo piano (secondo fuori terra) individuato nel locale Catasto
Fabbricati al foglio 48, particella 4203, subalterno 8, Cat. A/2;
2. autorimessa al piano primo sotterraneo individuata nel locale Catasto Fabbricati al
foglio 48, particella 4203, subalterno 15, Cat. C/6.
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Alba la formalità di cui all'art. 2655
pagina 2 di 16 c.c.
- Compenso professionale rifuso, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA”.
nell'interesse di come da comparsa conclusionale depositata in data CP_1
02.12.2024:“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
avversaria
nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate dall'attrice e mandare
assolta la conchiudente da qualsiasi avversaria pretesa, siccome infondata, sia in fatto che
in diritto, per i motivi sopra esposti;
Col favore delle spese di lite, oltre al 15% sulle somme imponibili a titolo di rimborso delle
spese forfetarie (come previsto dall'art. 2 comma 2 D.M. 10/03/2014, n. 55), ad I.V.A. (in
quanto dovuta) e C.P.A. e successive occorrende”;
Con distrazione delle spese legali”
nell'interesse di come da comparsa conclusionale depositata in data Controparte_2
26.11.2024:“Voglia l'Ill.mo Tribunale, Preso atto che vi è piena adesione, da parte della
conchiudente alla domanda attorea chiede che il Giudice voglia disporre la compensazione
delle spese di causa o, in subordine, la liquidazione in percentuale e non in solido con
l'altro convenuto sig. ”. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2021 ha convenuto, Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, e promuovendo azione CP_1 Controparte_2
revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. al fine di veder dichiarata l'inefficacia dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Asti il 19 ottobre 2016, R.G. n.
pagina 3 di 16 2730/2016, Cron. 11438/2016 e del successivo contratto di compravendita concluso in data
16 novembre 2016 a rogito del Notaio di Bra, rep. 55221/13907 (trascritto Persona_1
presso la Conservatoria di Alba il 1° dicembre 2016 ai nn. 9163/6978), con cui
[...]
aveva trasferito alla moglie l'intera quota della piena proprietà CP_1 Controparte_2
dei seguenti immobili, siti nel fabbricato denominato "Condominio Teresina" in Bra, Via
Crimea n. 5, e così identificati:
1. alloggio al primo piano (secondo fuori terra) individuato nel locale Catasto Fabbricati
al foglio 48, particella 4203, subalterno 8, Cat. A/2;
2. autorimessa al piano primo sotterraneo individuata nel locale Catasto Fabbricati al foglio 48, particella 4203, subalterno 15, Cat. C/6.
A sostegno delle proprie ragioni, la società attrice ha esposto:
1) che era cessionaria di tutti i rapporti di credito in precedenza Parte_1
appartenenti a Banco BPM s.p.a. (già Banco Popolare Società Cooperativa);
2) che, tra i suddetti crediti, era presente quello verso la debitrice principale CP_3
società dichiarata fallita dal Tribunale di Asti con sentenza emessa in data 24
novembre 2017 (doc. 1 delle produzioni di parte attrice);
3) che si era insinuata nel passivo fallimentare ed aveva visto il Parte_1
proprio credito riconosciuto in misura pari ad euro 895.184,38 (docc. 2, 3, 4 delle produzioni di parte attrice);
4) che tale credito era assistito da due distinte garanzie reali costitute, nello specifico:
- da una fideiussione omnibus di Euro 2.100.000 rilasciata in data 16 ottobre 2015 da
, e in favore del Banco Popolare Controparte_4 CP_5 CP_1
(doc. 5 delle produzioni di parte attrice);
- da una fideiussione specifica di Euro 300.000 rilasciata in data 4 dicembre 2015 da
, e in favore del Banco Popolare a Controparte_4 CP_5 CP_1
pagina 4 di 16 garanzia di finanziamento di pari importo concesso nella medesima data (doc. 6 delle produzioni di parte attrice);
5) che, pertanto, tra i garanti del credito figurava, in veste di fideiussore, il convenuto
; CP_1
6) che, in adempimento degli impegni assunti con il verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Asti il 19 ottobre 2016, R.G. n. 2730/2016, Cron.
11438/2016, con atto di compravendita stipulato in data concluso in data 16
novembre 2016 a rogito del Notaio di Bra, rep. 55221/13907 Persona_1
(trascritto presso la Conservatoria di Alba il 1° dicembre 2016 ai nn. 9163/6978), il fideiussore aveva trasferito alla moglie il suo CP_1 Controparte_2
intero patrimonio immobiliare, formato dagli immobili siti nel fabbricato denominato
"Condominio Teresina" in Bra, Via Crimea n. 5, e così identificati:
- alloggio al primo piano (secondo fuori terra) individuato nel locale Catasto
Fabbricati al foglio 48, particella 4203, subalterno 8, Cat. A/2;
- autorimessa al piano primo sotterraneo individuata nel locale Catasto Fabbricati al foglio 48, particella 4203, subalterno 15, Cat. C/6;
7) che non aveva adempiuto all'intimazione inoltrata in data 14 aprile CP_1
2017 dalla cessionaria Banco BPM s.p.a.;
8) che la condotta con cui aveva trasferito a gli CP_1 Controparte_2
immobili sopra indicati aveva compromesso le ragioni creditorie dell'attrice, CP_6
costituendo una chiara manovra diretta a ridurre la garanzia patrimoniale e la solvibilità del convenuto e, come tale, revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
9) che sussisteva sia l'elemento dell'eventus damni – in quanto i beni alienati costituivano gli unici immobili di proprietà del fideiussore – sia quello della scientia
damni, in quanto entrambi i convenuti e (stante CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 16 anche il loro precedente rapporto di matrimoniale) erano consapevoli sia della sussistenza del debito sia dell'idoneità del trasferimento a ledere le ragioni di credito della società attrice.
Su tali basi, ha domandato di dichiarare inefficaci, nei propri Parte_1
confronti, l'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Asti il 19 ottobre
2016, R.G. n. 2730/2016, Cron. 11438/2016 e il contratto di compravendita stipulato dai convenuti in data 16 novembre 2016 a rogito del Notaio di Bra, rep. Persona_1
55221/13907 (trascritto presso la Conservatoria di Alba il 1° dicembre 2016 ai nn.
9163/6978).
In data 29.03.2022 si è costituito in giudizio il quale ha contestato, in fatto e CP_1
in diritto, le argomentazioni di parte attrice, domandando il rigetto delle relative domande e deducendo la non configurabilità dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., attesa la natura onerosa del trasferimento e l'assenza di scientia damni.
In data 26.03.2022 si è costituita in giudizio che ha dedotto, in via Controparte_2
preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione contestando, nel merito, le argomentazioni di parte attrice, domandando il rigetto delle domande avanzate da
(“Voglia l'Ill.mo Tribunale, Respinta ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e deduzione;
Riservati ogni più opportuno diritto, azione, eccezione e difesa.
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Previe le più opportune
declaratorie del caso;
Previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi deducende
nei termini di cui all'art.183 c.p.c. (con riserva di integrazione delle circostanze già esposte
e di indicazione successiva di testimoni in materia diretta e contraria); In via preliminare
dichiarare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione stante l'indeterminatezza delle
conclusioni relative alla richiesta di inefficacia degli accordi di separazione consensuale tra
i coniugi e . Nel merito, respingere tutte le domande CP_1 Controparte_2
pagina 6 di 16 avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
Con
vittoria di spese ed onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre IVA e CPA, nonché rimborso
forfettario di legge”)
All'atto del deposito delle comparse conclusionali, la convenuta ha Controparte_2
modificato le proprie conclusioni, dichiarando di aderire alle domande di parte attrice e domandando la compensazione integrale delle spese di lite relativamente alla propria posizione processuale.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali e viene ora a decisione – previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
1. In via preliminare deve osservarsi che è assoggettabile ad azione revocatoria non solo l'atto di compravendita con cui viene disposta l'alienazione di uno o più immobili in pregiudizio alle ragioni creditorie, ma anche le pattuizioni, contenute nel verbale di separazione consensuale, con cui viene previsto il futuro trasferimento dei suddetti beni.
Sul punto è sufficiente richiamare l'opinione recentemente espressa dalla Suprema Corte
secondo cui: “L'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, anche
nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie
impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato
della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa,
come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo”
(Cassazione civile sez. III - 07/10/2024, n. 26127).
2. Nel merito, la domanda proposta dall'attrice è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Secondo la previsione di cui all'art. 2901 c.c., il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli pagina 7 di 16 atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni,
quando concorrono le seguenti condizioni:
a. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o – trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito – l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
b. che, qualora si tratti di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole – al momento del trasferimento – del pregiudizio arrecato e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Non è soggetto a revoca, tuttavia l'adempimento di un debito scaduto (art. 2901, comma 3°,
c.c.).
Deve, altresì, essere condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al
sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del
debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di
quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al
credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di
prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a
presunzioni, con un apprezzamento, riservato al Giudice del merito, incensurabile in sede di
legittimità, se adeguatamente motivato” (Cass. Civ., Sez. III, 18.9.2015, n. 18315).
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie comprovano la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.
3. Risulta, innanzitutto, documentata in atti la situazione di credito della società attrice che legittima quest'ultima all'esercizio dell'azione di riduzione.
In proposito, è bene precisare che la presenza di altri fideiussori di (debitrice CP_3
principale) non influenza il diritto di di proporre l'azione ex art. 2901 Parte_1
pagina 8 di 16 c.c., atteso il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Qualora
uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è
facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. —
ricorrendone i presupposti — nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri
coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento” (Cassazione civile sez. II - 22/03/2011, n. 6486).
4. Risulta, altresì, provato il requisito dell'eventus damni.
Sul punto, è opportuno richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: “In
tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone
una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo
la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di
una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore”
(Cass. Civ., sez. III, sent. 29.09.2021, n. 26310).
Nel caso di specie, non può ragionevolmente dubitarsi della sussistenza dell'eventus damni:
la difesa dei convenuti non ha, infatti, provato – in alcun modo – l'esistenza, nel patrimonio di (fideiussore di e, come tale, condebitore), di immobili ulteriori CP_1 CP_3
rispetto a quelli oggetto di trasferimento o di una liquidità idonea a garantire il soddisfacimento del credito di parte attrice.
Prive di rilievo, in tale prospettiva, risultano le affermazioni di parte convenuta secondo cui il credito vantato dall'attrice sarebbe relativo all'attività professionale prestata dall'esponente e, come tale, estraneo al c.d. “menage familiare”: l'avvenuta sottoscrizione di una fideiussione rende tale profilo irrilevante ai fini della decisone della controversia.
Nello specifico, lo scrivente ritiene di dover aderire all'opinione, assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'azione revocatoria ordinaria
presuppone, per la sua esperibilità, l'esistenza di un debito e non anche la sua concreta
pagina 9 di 16 esigibilità. Quindi, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore
principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in
pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima
parte, c.c. alla predetta azione, in base al requisito soggettivo della consapevolezza del
fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. L'acquisto della qualità di
debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente si deve far risalire al
momento della nascita del credito, infatti, a tale momento necessita far riferimento per
determinare se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo alla nascita del credito”
(Cassazione civile sez. III - 05/07/2023, n. 19012).
Deve, pertanto, ritenersi accertato che l'atto dispositivo posto in essere dal convenuto
[...]
abbia inciso, in modo effettivo e rilevante, sull'estensione della garanzia CP_1
patrimoniale generica, limitando, di fatto, l'attuazione del principio della responsabilità del debitore con tutti i suoi beni.
5. Risulta provata anche la sussistenza del requisito della scientia damni.
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che: “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è
sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della
diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del
primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da
parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora
quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”
(Cass. Civ., sez. III, sent. 15.10.2021, n. 28423).
Il requisito della scientia damni può, inoltre, essere provato per presunzioni – ricavabili dalle modalità con cui, in concreto, è avvenuta la fuoriuscita dal bene dal patrimonio del debitore–
trattandosi di un atteggiamento soggettivo, difficilmente acquisibile attraverso una prova diretta (Tribunale sez. I - Verbania, 12/04/2022, n. 160; Tribunale sez. I - Siena, 11/04/2022,
pagina 10 di 16 n. 301).
Sul punto, è bene precisare che, in ordine alla valutazione degli elementi da porre a fondamento delle presunzioni, la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di prova per
presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella
ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a
base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a
seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo
luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli
intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente,
presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria.
Successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi
isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di
fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza
considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Deriva da quanto precede, pertanto, che
deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a
negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi,
quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla
ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre
vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. Civ., sez. III, sent.
13/05/2020, n. 8892).
Gli elementi indiziari su cui fondare la presunzione devono, pertanto, risultare gravi, precisi e concordanti ed essere in grado – nella loro considerazione unitaria – di consentire di dedurre, a partire da un insieme di circostanze note, un fatto ignoto, secondo un canone di ragionevole certezza processuale ispirato al principio dell'id quod plerumque accidit.
Nel caso di specie, tali condizioni risultano sussistere.
pagina 11 di 16 La difesa di afferma che il fideiussore aveva cessato di prestare la propria CP_1
attività lavorativa presso in data 03.06.2016 e che, come tale, non era CP_3
consapevole della situazione economica della debitrice principale.
L'argomentazione è generica e, nel merito, infondata.
Le fideiussioni sottoscritte dal convenuto risalgono, infatti, al 16.1.2015 e al 4.12.2015 e,
quindi, ad un periodo precedente a quello della fuoriuscita di dall'organico CP_1
societario.
La fideiussione sottoscritta in data 4.12.2015, in particolare, aveva carattere “specifico” e riguardava una relazione di credito - debito specifica, sorta nel periodo in cui CP_1
prestava la propria attività presso (e, pertanto, conosciuta dal convenuto). CP_3
Il convenuto svolgeva, inoltre, presso la debitrice principale, la funzione di amministratore ed era, come tale, pienamente consapevole della situazione patrimoniale della società.
Non può, quindi, ritenersi che fosse inconsapevole della condizione di debito CP_1
in cui versava la società garantita.
Tale aspetto, unito alla data della dichiarazione di fallimento della debitrice principale –
disposta dal Tribunale in giorno 24.11.2017 – e alla presumibile sussistenza (in assenza di qualsiasi allegazione o prova contraria) di una pregressa e perdurante situazione di insolvenza, non può che portare a ritenere che fosse, al momento della CP_1
separazione consensuale, pienamente consapevole che il trasferimento a terzi del suo intero patrimonio immobiliare avrebbe arrecato un effettivo pregiudizio alle ragioni di credito di specie nell'ottica di una futura esecuzione (e stante, altresì, Parte_1
l'inesistenza di qualsiasi somma di danaro versata a titolo di corrispettivo).
5. Deve, infine, ritenersi sussistente – attesa la natura onerosa del trasferimento – il requisito della partecipatio fraudis.
Sul punto, è necessario precisare che, essendo l'atto di alienazione dei beni successivo al pagina 12 di 16 sorgere del credito, il requisito della partecipatio fraudis si limita alla consapevolezza, in capo al terzo acquirente, dell'idoneità dell'atto di alienazione a ledere le ragioni del credito:
non è richiesta, pertanto, la dolosa preordinazione dell'operazione negoziale al fine di ledere le aspettative del creditore (necessaria, invece, qualora l'atto di disposizione preceda il sorgere del credito cfr. Cassazione civile sez. I - 14/05/2024, n. 13265).
In proposito la Suprema Corte ha costantemente ribadito che: “Ai fini dell'azione revocatoria
ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della
diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del
primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da
parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora
quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”
(Cass. Civ., sez. III, sent. 15.10.2021, n. 28423).
Tale forma di partecipazione soggettiva, secondo l'opinione maggioritaria, può, al pari della
scientia damni, essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (“In tema di azione revocatoria, la vicinanza determinata dalla convivenza e dal
rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento ex se sufficiente a fondare la
prova presuntiva finanche della participatio fraudis, laddove tale vincolo renda
estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria
gravante sul disponente” (Cass. Civ., sez. III, sent. 08.01.2021, n. 161).
Nel caso in esame non soltanto è stata, sino al momento della Controparte_2
separazione (cioè sino al momento della stipula dell'impegno a trasferire gli immobili per cui è causa) moglie e convivente di , ma la convenuta, in sede di memorie CP_1
conclusionali, ha mutato le proprie conclusioni, aderendo alla domanda di revocazione pagina 13 di 16 avanzata dall'attrice.
Stante la sussistenza di una situazione di rilevante prossimità giuridica con CP_1
non può ragionevolmente dubitarsi che avesse una conoscenza Controparte_2
effettiva e concreta dell'esposizione debitoria del marito e della possibilità che quest'ultimo fosse chiamato ad adempiere – in qualità di garante e con una consistente porzione del proprio patrimonio – alle obbligazione di pagamento della debitrice principale CP_3
In tale prospettiva, deve ritenersi provato che – stante anche le Controparte_2
esigenze familiari esposte negli atti difensivi – fosse pienamente consapevole che il trasferimento dei beni di cui è causa avrebbe, inevitabilmente, leso le aspettative di credito della società attrice, sottraendo gli immobili ad una possibile esecuzione.
Alla luce di quanto affermato anche il requisito della participatio fraudis deve, pertanto,
ritenersi provato.
6. Deve, quindi, essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti dell'attrice, dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Asti il 19 ottobre 2016, R.G. n.
2730/2016, Cron. 11438/2016 e del successivo contratto di compravendita concluso in data
16 novembre 2016 a rogito del Notaio di Bra, rep. 55221/13907 (trascritto Persona_1
presso la Conservatoria di Alba il 1° dicembre 2016 ai nn. 9163/6978), con cui
[...]
ha trasferito alla moglie l'intera quota della piena proprietà CP_1 Controparte_2
dei seguenti immobili, siti nel fabbricato denominato "Condominio Teresina" in Bra, Via
Crimea n. 5, e così identificati:
I. alloggio al primo piano (secondo fuori terra) individuato nel locale Catasto Fabbricati
al foglio 48, particella 4203, subalterno 8, Cat. A/2;
II. autorimessa al piano primo sotterraneo individuata nel locale Catasto Fabbricati al foglio 48, particella 4203, subalterno 15, Cat. C/6.
7. Non risulta, infine, meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice diretta ad pagina 14 di 16 ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza, trattandosi di un atto dovuto in forza della legge e che non richiede alcun pronunciamento da parte del Giudice.
In applicazione del principio della ragione più liquida, e attesa la valenza dirimente dei profili analizzati, ogni ulteriore domanda, difesa o eccezione deve ritenersi assorbita.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione da euro 520.001 a euro 1.000.000 (essendo in tale scaglione l'ammontare del credito di parte attrice, ex art. 5, comma 1 D.M. n. 55/14 ) ai valori minimi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale;
nulla è dovuto per la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, trattandosi di controversia documentale.
L'adesione della convenuta alle domande di parte attrice non Controparte_2
determina alcuna modifica nella ripartizione delle spese di lite, essendo avvenuta soltanto all'atto del deposito della prima comparsa conclusionale.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi respinta ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
1. dichiara inefficace nei confronti di l'accordo di separazione Parte_1
consensuale omologato dal Tribunale di Asti il 19 ottobre 2016, R.G. n. 2730/2016,
Cron. 11438/2016 e il successivo contratto di compravendita concluso in data 16
novembre 2016 a rogito del Notaio di Bra, rep. 55221/13907 Persona_1
(trascritto presso la Conservatoria di Alba il 1° dicembre 2016 ai nn. 9163/6978), con cui aveva trasferito alla moglie l'intera quota CP_1 Controparte_2
della piena proprietà dei seguenti immobili, siti nel fabbricato denominato
"Condominio Teresina" in Bra, Via Crimea n. 5, e così identificati:
pagina 15 di 16 - alloggio al primo piano (secondo fuori terra) individuato nel locale Catasto
Fabbricati al foglio 48, particella 4203, subalterno 8, Cat. A/2;
- autorimessa al piano primo sotterraneo individuata nel locale Catasto Fabbricati al foglio 48, particella 4203, subalterno 15, Cat. C/6.
2. Rigetta ogni altra domanda di parte attrice.
3. Condanna il convenuto alla rifusione, nei confronti dell'attrice CP_1
delle spese della presente lite, che si liquidano in euro Parte_1
8.687,50 di cui euro 7.831,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
4. Condanna la convenuta alla rifusione, nei confronti dell'attrice Controparte_2
delle spese della presente lite, che si liquidano in euro Parte_1
8.687,50 di cui euro 7.831,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Asti in data. 17.03.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giuseppe Amoroso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 3643 del Ruolo Generale dell'anno 2021 promossa da:
(Registro delle Imprese di Roma: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
rappresentante legale pro tempore, con sede legale in Roma e per essa, quale procuratrice e mandataria, (c.f. con sede Parte_2 P.IVA_2
legale in Roma ed elettivamente domiciliata in Asti, presso lo studio dell'avv. Massimo
Nebiolo che la rappresenta e la difende, unitamente all'avv. Andrea C. Grosso, in virtù di procura speciale alle liti allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
(c.f. ), residente in [...]e ivi elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Garrone che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
nonché
(c.f. residente in [...]e ivi elettivamente Controparte_2 C.F._2
pagina 1 di 16 domiciliata presso lo studio dell'avv. Erika Morino che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
nell'interesse di come da comparsa conclusionale depositata in data Parte_1
23.12.2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale,
disattesa ogni contraria eccezione, istanza e deduzione:
- revocare ex art. 2901, primo comma, c.c., dichiarandoli inefficaci nei confronti di Parte_1
[...]
a. gli accordi di separazione consensuale tra i coniugi e CP_1 CP_2
indicati nel verbale 9 giugno 2016, omologato dal Tribunale di Asti il 19
[...]
ottobre 2016, R.G. n. 2730/2016, Cron. 11438/2016;
b. l'atto pubblico ricevuto in data 16 novembre 2016 dal notaio di Persona_1
Bra, rep. 55221/13907 (trascritto presso la Conservatoria di Alba il 1° dicembre
2016 ai nn. 9163/6978), con cui ha trasferito alla moglie CP_1 [...]
l'intera piena proprietà dei seguenti immobili, siti nel fabbricato CP_2
denominato "Condominio Teresina" in Bra, Via Crimea n. 5, e precisamente:
1. alloggio al primo piano (secondo fuori terra) individuato nel locale Catasto
Fabbricati al foglio 48, particella 4203, subalterno 8, Cat. A/2;
2. autorimessa al piano primo sotterraneo individuata nel locale Catasto Fabbricati al
foglio 48, particella 4203, subalterno 15, Cat. C/6.
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Alba la formalità di cui all'art. 2655
pagina 2 di 16 c.c.
- Compenso professionale rifuso, oltre al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA”.
nell'interesse di come da comparsa conclusionale depositata in data CP_1
02.12.2024:“Voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
avversaria
nel merito, in via principale: respingere tutte le domande formulate dall'attrice e mandare
assolta la conchiudente da qualsiasi avversaria pretesa, siccome infondata, sia in fatto che
in diritto, per i motivi sopra esposti;
Col favore delle spese di lite, oltre al 15% sulle somme imponibili a titolo di rimborso delle
spese forfetarie (come previsto dall'art. 2 comma 2 D.M. 10/03/2014, n. 55), ad I.V.A. (in
quanto dovuta) e C.P.A. e successive occorrende”;
Con distrazione delle spese legali”
nell'interesse di come da comparsa conclusionale depositata in data Controparte_2
26.11.2024:“Voglia l'Ill.mo Tribunale, Preso atto che vi è piena adesione, da parte della
conchiudente alla domanda attorea chiede che il Giudice voglia disporre la compensazione
delle spese di causa o, in subordine, la liquidazione in percentuale e non in solido con
l'altro convenuto sig. ”. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2021 ha convenuto, Parte_1
davanti all'intestato Tribunale, e promuovendo azione CP_1 Controparte_2
revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. al fine di veder dichiarata l'inefficacia dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Asti il 19 ottobre 2016, R.G. n.
pagina 3 di 16 2730/2016, Cron. 11438/2016 e del successivo contratto di compravendita concluso in data
16 novembre 2016 a rogito del Notaio di Bra, rep. 55221/13907 (trascritto Persona_1
presso la Conservatoria di Alba il 1° dicembre 2016 ai nn. 9163/6978), con cui
[...]
aveva trasferito alla moglie l'intera quota della piena proprietà CP_1 Controparte_2
dei seguenti immobili, siti nel fabbricato denominato "Condominio Teresina" in Bra, Via
Crimea n. 5, e così identificati:
1. alloggio al primo piano (secondo fuori terra) individuato nel locale Catasto Fabbricati
al foglio 48, particella 4203, subalterno 8, Cat. A/2;
2. autorimessa al piano primo sotterraneo individuata nel locale Catasto Fabbricati al foglio 48, particella 4203, subalterno 15, Cat. C/6.
A sostegno delle proprie ragioni, la società attrice ha esposto:
1) che era cessionaria di tutti i rapporti di credito in precedenza Parte_1
appartenenti a Banco BPM s.p.a. (già Banco Popolare Società Cooperativa);
2) che, tra i suddetti crediti, era presente quello verso la debitrice principale CP_3
società dichiarata fallita dal Tribunale di Asti con sentenza emessa in data 24
novembre 2017 (doc. 1 delle produzioni di parte attrice);
3) che si era insinuata nel passivo fallimentare ed aveva visto il Parte_1
proprio credito riconosciuto in misura pari ad euro 895.184,38 (docc. 2, 3, 4 delle produzioni di parte attrice);
4) che tale credito era assistito da due distinte garanzie reali costitute, nello specifico:
- da una fideiussione omnibus di Euro 2.100.000 rilasciata in data 16 ottobre 2015 da
, e in favore del Banco Popolare Controparte_4 CP_5 CP_1
(doc. 5 delle produzioni di parte attrice);
- da una fideiussione specifica di Euro 300.000 rilasciata in data 4 dicembre 2015 da
, e in favore del Banco Popolare a Controparte_4 CP_5 CP_1
pagina 4 di 16 garanzia di finanziamento di pari importo concesso nella medesima data (doc. 6 delle produzioni di parte attrice);
5) che, pertanto, tra i garanti del credito figurava, in veste di fideiussore, il convenuto
; CP_1
6) che, in adempimento degli impegni assunti con il verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Asti il 19 ottobre 2016, R.G. n. 2730/2016, Cron.
11438/2016, con atto di compravendita stipulato in data concluso in data 16
novembre 2016 a rogito del Notaio di Bra, rep. 55221/13907 Persona_1
(trascritto presso la Conservatoria di Alba il 1° dicembre 2016 ai nn. 9163/6978), il fideiussore aveva trasferito alla moglie il suo CP_1 Controparte_2
intero patrimonio immobiliare, formato dagli immobili siti nel fabbricato denominato
"Condominio Teresina" in Bra, Via Crimea n. 5, e così identificati:
- alloggio al primo piano (secondo fuori terra) individuato nel locale Catasto
Fabbricati al foglio 48, particella 4203, subalterno 8, Cat. A/2;
- autorimessa al piano primo sotterraneo individuata nel locale Catasto Fabbricati al foglio 48, particella 4203, subalterno 15, Cat. C/6;
7) che non aveva adempiuto all'intimazione inoltrata in data 14 aprile CP_1
2017 dalla cessionaria Banco BPM s.p.a.;
8) che la condotta con cui aveva trasferito a gli CP_1 Controparte_2
immobili sopra indicati aveva compromesso le ragioni creditorie dell'attrice, CP_6
costituendo una chiara manovra diretta a ridurre la garanzia patrimoniale e la solvibilità del convenuto e, come tale, revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.;
9) che sussisteva sia l'elemento dell'eventus damni – in quanto i beni alienati costituivano gli unici immobili di proprietà del fideiussore – sia quello della scientia
damni, in quanto entrambi i convenuti e (stante CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 16 anche il loro precedente rapporto di matrimoniale) erano consapevoli sia della sussistenza del debito sia dell'idoneità del trasferimento a ledere le ragioni di credito della società attrice.
Su tali basi, ha domandato di dichiarare inefficaci, nei propri Parte_1
confronti, l'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Asti il 19 ottobre
2016, R.G. n. 2730/2016, Cron. 11438/2016 e il contratto di compravendita stipulato dai convenuti in data 16 novembre 2016 a rogito del Notaio di Bra, rep. Persona_1
55221/13907 (trascritto presso la Conservatoria di Alba il 1° dicembre 2016 ai nn.
9163/6978).
In data 29.03.2022 si è costituito in giudizio il quale ha contestato, in fatto e CP_1
in diritto, le argomentazioni di parte attrice, domandando il rigetto delle relative domande e deducendo la non configurabilità dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., attesa la natura onerosa del trasferimento e l'assenza di scientia damni.
In data 26.03.2022 si è costituita in giudizio che ha dedotto, in via Controparte_2
preliminare, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione contestando, nel merito, le argomentazioni di parte attrice, domandando il rigetto delle domande avanzate da
(“Voglia l'Ill.mo Tribunale, Respinta ogni contraria istanza, Parte_1
eccezione e deduzione;
Riservati ogni più opportuno diritto, azione, eccezione e difesa.
Riservato il diritto di ulteriormente dedurre e produrre;
Previe le più opportune
declaratorie del caso;
Previa ammissione delle prove per interrogatorio e testi deducende
nei termini di cui all'art.183 c.p.c. (con riserva di integrazione delle circostanze già esposte
e di indicazione successiva di testimoni in materia diretta e contraria); In via preliminare
dichiarare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione stante l'indeterminatezza delle
conclusioni relative alla richiesta di inefficacia degli accordi di separazione consensuale tra
i coniugi e . Nel merito, respingere tutte le domande CP_1 Controparte_2
pagina 6 di 16 avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti;
Con
vittoria di spese ed onorari tutti di giudizio e patrocinio, oltre IVA e CPA, nonché rimborso
forfettario di legge”)
All'atto del deposito delle comparse conclusionali, la convenuta ha Controparte_2
modificato le proprie conclusioni, dichiarando di aderire alle domande di parte attrice e domandando la compensazione integrale delle spese di lite relativamente alla propria posizione processuale.
La causa è stata istruita esclusivamente attraverso produzioni documentali e viene ora a decisione – previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. – sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
1. In via preliminare deve osservarsi che è assoggettabile ad azione revocatoria non solo l'atto di compravendita con cui viene disposta l'alienazione di uno o più immobili in pregiudizio alle ragioni creditorie, ma anche le pattuizioni, contenute nel verbale di separazione consensuale, con cui viene previsto il futuro trasferimento dei suddetti beni.
Sul punto è sufficiente richiamare l'opinione recentemente espressa dalla Suprema Corte
secondo cui: “L'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, anche
nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, è soggetto alle ordinarie
impugnative negoziali a tutela delle parti e dei terzi, anche dopo il passaggio in giudicato
della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa,
come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo”
(Cassazione civile sez. III - 07/10/2024, n. 26127).
2. Nel merito, la domanda proposta dall'attrice è fondata e, come tale, deve essere accolta.
Secondo la previsione di cui all'art. 2901 c.c., il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli pagina 7 di 16 atti di disposizione del patrimonio con cui il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni,
quando concorrono le seguenti condizioni:
a. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o – trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito – l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
b. che, qualora si tratti di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole – al momento del trasferimento – del pregiudizio arrecato e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Non è soggetto a revoca, tuttavia l'adempimento di un debito scaduto (art. 2901, comma 3°,
c.c.).
Deve, altresì, essere condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale “In tema di revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia anteriore al
sorgere del credito la condizione per l'esercizio dell'azione è, oltre al "consilium fraudis" del
debitore, la "participatio fraudis" del terzo acquirente, cioè la conoscenza da parte di
quest'ultimo della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al
credito futuro;
tale elemento psicologico, ex art. 2901, comma 1, n. 2, c.c., quale oggetto di
prova a carico del soggetto che lo allega, può essere accertato anche mediante il ricorso a
presunzioni, con un apprezzamento, riservato al Giudice del merito, incensurabile in sede di
legittimità, se adeguatamente motivato” (Cass. Civ., Sez. III, 18.9.2015, n. 18315).
Nel caso di specie, le risultanze istruttorie comprovano la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c.
3. Risulta, innanzitutto, documentata in atti la situazione di credito della società attrice che legittima quest'ultima all'esercizio dell'azione di riduzione.
In proposito, è bene precisare che la presenza di altri fideiussori di (debitrice CP_3
principale) non influenza il diritto di di proporre l'azione ex art. 2901 Parte_1
pagina 8 di 16 c.c., atteso il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “Qualora
uno solo tra più coobbligati solidali compia atti di disposizione del proprio patrimonio, è
facoltà del creditore promuovere l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901 c.c. —
ricorrendone i presupposti — nei suoi confronti, a nulla rilevando che i patrimoni degli altri
coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento” (Cassazione civile sez. II - 22/03/2011, n. 6486).
4. Risulta, altresì, provato il requisito dell'eventus damni.
Sul punto, è opportuno richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui: “In
tema di azione revocatoria ordinaria, l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone
una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo
la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di
una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore”
(Cass. Civ., sez. III, sent. 29.09.2021, n. 26310).
Nel caso di specie, non può ragionevolmente dubitarsi della sussistenza dell'eventus damni:
la difesa dei convenuti non ha, infatti, provato – in alcun modo – l'esistenza, nel patrimonio di (fideiussore di e, come tale, condebitore), di immobili ulteriori CP_1 CP_3
rispetto a quelli oggetto di trasferimento o di una liquidità idonea a garantire il soddisfacimento del credito di parte attrice.
Prive di rilievo, in tale prospettiva, risultano le affermazioni di parte convenuta secondo cui il credito vantato dall'attrice sarebbe relativo all'attività professionale prestata dall'esponente e, come tale, estraneo al c.d. “menage familiare”: l'avvenuta sottoscrizione di una fideiussione rende tale profilo irrilevante ai fini della decisone della controversia.
Nello specifico, lo scrivente ritiene di dover aderire all'opinione, assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “L'azione revocatoria ordinaria
presuppone, per la sua esperibilità, l'esistenza di un debito e non anche la sua concreta
pagina 9 di 16 esigibilità. Quindi, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore
principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in
pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima
parte, c.c. alla predetta azione, in base al requisito soggettivo della consapevolezza del
fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. L'acquisto della qualità di
debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente si deve far risalire al
momento della nascita del credito, infatti, a tale momento necessita far riferimento per
determinare se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo alla nascita del credito”
(Cassazione civile sez. III - 05/07/2023, n. 19012).
Deve, pertanto, ritenersi accertato che l'atto dispositivo posto in essere dal convenuto
[...]
abbia inciso, in modo effettivo e rilevante, sull'estensione della garanzia CP_1
patrimoniale generica, limitando, di fatto, l'attuazione del principio della responsabilità del debitore con tutti i suoi beni.
5. Risulta provata anche la sussistenza del requisito della scientia damni.
Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che: “Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è
sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della
diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del
primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da
parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora
quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”
(Cass. Civ., sez. III, sent. 15.10.2021, n. 28423).
Il requisito della scientia damni può, inoltre, essere provato per presunzioni – ricavabili dalle modalità con cui, in concreto, è avvenuta la fuoriuscita dal bene dal patrimonio del debitore–
trattandosi di un atteggiamento soggettivo, difficilmente acquisibile attraverso una prova diretta (Tribunale sez. I - Verbania, 12/04/2022, n. 160; Tribunale sez. I - Siena, 11/04/2022,
pagina 10 di 16 n. 301).
Sul punto, è bene precisare che, in ordine alla valutazione degli elementi da porre a fondamento delle presunzioni, la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di prova per
presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella
ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a
base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a
seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo
luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli
intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente,
presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria.
Successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi
isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di
fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza
considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Deriva da quanto precede, pertanto, che
deve ritenersi censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a
negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi,
quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla
ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare e trarre
vigore dall'altro in un rapporto di vicendevole completamento” (Cass. Civ., sez. III, sent.
13/05/2020, n. 8892).
Gli elementi indiziari su cui fondare la presunzione devono, pertanto, risultare gravi, precisi e concordanti ed essere in grado – nella loro considerazione unitaria – di consentire di dedurre, a partire da un insieme di circostanze note, un fatto ignoto, secondo un canone di ragionevole certezza processuale ispirato al principio dell'id quod plerumque accidit.
Nel caso di specie, tali condizioni risultano sussistere.
pagina 11 di 16 La difesa di afferma che il fideiussore aveva cessato di prestare la propria CP_1
attività lavorativa presso in data 03.06.2016 e che, come tale, non era CP_3
consapevole della situazione economica della debitrice principale.
L'argomentazione è generica e, nel merito, infondata.
Le fideiussioni sottoscritte dal convenuto risalgono, infatti, al 16.1.2015 e al 4.12.2015 e,
quindi, ad un periodo precedente a quello della fuoriuscita di dall'organico CP_1
societario.
La fideiussione sottoscritta in data 4.12.2015, in particolare, aveva carattere “specifico” e riguardava una relazione di credito - debito specifica, sorta nel periodo in cui CP_1
prestava la propria attività presso (e, pertanto, conosciuta dal convenuto). CP_3
Il convenuto svolgeva, inoltre, presso la debitrice principale, la funzione di amministratore ed era, come tale, pienamente consapevole della situazione patrimoniale della società.
Non può, quindi, ritenersi che fosse inconsapevole della condizione di debito CP_1
in cui versava la società garantita.
Tale aspetto, unito alla data della dichiarazione di fallimento della debitrice principale –
disposta dal Tribunale in giorno 24.11.2017 – e alla presumibile sussistenza (in assenza di qualsiasi allegazione o prova contraria) di una pregressa e perdurante situazione di insolvenza, non può che portare a ritenere che fosse, al momento della CP_1
separazione consensuale, pienamente consapevole che il trasferimento a terzi del suo intero patrimonio immobiliare avrebbe arrecato un effettivo pregiudizio alle ragioni di credito di specie nell'ottica di una futura esecuzione (e stante, altresì, Parte_1
l'inesistenza di qualsiasi somma di danaro versata a titolo di corrispettivo).
5. Deve, infine, ritenersi sussistente – attesa la natura onerosa del trasferimento – il requisito della partecipatio fraudis.
Sul punto, è necessario precisare che, essendo l'atto di alienazione dei beni successivo al pagina 12 di 16 sorgere del credito, il requisito della partecipatio fraudis si limita alla consapevolezza, in capo al terzo acquirente, dell'idoneità dell'atto di alienazione a ledere le ragioni del credito:
non è richiesta, pertanto, la dolosa preordinazione dell'operazione negoziale al fine di ledere le aspettative del creditore (necessaria, invece, qualora l'atto di disposizione preceda il sorgere del credito cfr. Cassazione civile sez. I - 14/05/2024, n. 13265).
In proposito la Suprema Corte ha costantemente ribadito che: “Ai fini dell'azione revocatoria
ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della
diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del
primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da
parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora
quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito”
(Cass. Civ., sez. III, sent. 15.10.2021, n. 28423).
Tale forma di partecipazione soggettiva, secondo l'opinione maggioritaria, può, al pari della
scientia damni, essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (“In tema di azione revocatoria, la vicinanza determinata dalla convivenza e dal
rapporto familiare tra il disponente e l'acquirente è elemento ex se sufficiente a fondare la
prova presuntiva finanche della participatio fraudis, laddove tale vincolo renda
estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria
gravante sul disponente” (Cass. Civ., sez. III, sent. 08.01.2021, n. 161).
Nel caso in esame non soltanto è stata, sino al momento della Controparte_2
separazione (cioè sino al momento della stipula dell'impegno a trasferire gli immobili per cui è causa) moglie e convivente di , ma la convenuta, in sede di memorie CP_1
conclusionali, ha mutato le proprie conclusioni, aderendo alla domanda di revocazione pagina 13 di 16 avanzata dall'attrice.
Stante la sussistenza di una situazione di rilevante prossimità giuridica con CP_1
non può ragionevolmente dubitarsi che avesse una conoscenza Controparte_2
effettiva e concreta dell'esposizione debitoria del marito e della possibilità che quest'ultimo fosse chiamato ad adempiere – in qualità di garante e con una consistente porzione del proprio patrimonio – alle obbligazione di pagamento della debitrice principale CP_3
In tale prospettiva, deve ritenersi provato che – stante anche le Controparte_2
esigenze familiari esposte negli atti difensivi – fosse pienamente consapevole che il trasferimento dei beni di cui è causa avrebbe, inevitabilmente, leso le aspettative di credito della società attrice, sottraendo gli immobili ad una possibile esecuzione.
Alla luce di quanto affermato anche il requisito della participatio fraudis deve, pertanto,
ritenersi provato.
6. Deve, quindi, essere dichiarata l'inefficacia, nei confronti dell'attrice, dell'accordo di separazione consensuale omologato dal Tribunale di Asti il 19 ottobre 2016, R.G. n.
2730/2016, Cron. 11438/2016 e del successivo contratto di compravendita concluso in data
16 novembre 2016 a rogito del Notaio di Bra, rep. 55221/13907 (trascritto Persona_1
presso la Conservatoria di Alba il 1° dicembre 2016 ai nn. 9163/6978), con cui
[...]
ha trasferito alla moglie l'intera quota della piena proprietà CP_1 Controparte_2
dei seguenti immobili, siti nel fabbricato denominato "Condominio Teresina" in Bra, Via
Crimea n. 5, e così identificati:
I. alloggio al primo piano (secondo fuori terra) individuato nel locale Catasto Fabbricati
al foglio 48, particella 4203, subalterno 8, Cat. A/2;
II. autorimessa al piano primo sotterraneo individuata nel locale Catasto Fabbricati al foglio 48, particella 4203, subalterno 15, Cat. C/6.
7. Non risulta, infine, meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice diretta ad pagina 14 di 16 ordinare al competente conservatore dei registri immobiliari la trascrizione della presente sentenza, trattandosi di un atto dovuto in forza della legge e che non richiede alcun pronunciamento da parte del Giudice.
In applicazione del principio della ragione più liquida, e attesa la valenza dirimente dei profili analizzati, ogni ulteriore domanda, difesa o eccezione deve ritenersi assorbita.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/14, così come modificato dal D.M. n. 37/18, con applicazione dello scaglione da euro 520.001 a euro 1.000.000 (essendo in tale scaglione l'ammontare del credito di parte attrice, ex art. 5, comma 1 D.M. n. 55/14 ) ai valori minimi per le fasi introduttiva, di studio e decisionale;
nulla è dovuto per la fase istruttoria, che non ha avuto luogo, trattandosi di controversia documentale.
L'adesione della convenuta alle domande di parte attrice non Controparte_2
determina alcuna modifica nella ripartizione delle spese di lite, essendo avvenuta soltanto all'atto del deposito della prima comparsa conclusionale.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi respinta ogni contraria istanza, difesa o eccezione:
1. dichiara inefficace nei confronti di l'accordo di separazione Parte_1
consensuale omologato dal Tribunale di Asti il 19 ottobre 2016, R.G. n. 2730/2016,
Cron. 11438/2016 e il successivo contratto di compravendita concluso in data 16
novembre 2016 a rogito del Notaio di Bra, rep. 55221/13907 Persona_1
(trascritto presso la Conservatoria di Alba il 1° dicembre 2016 ai nn. 9163/6978), con cui aveva trasferito alla moglie l'intera quota CP_1 Controparte_2
della piena proprietà dei seguenti immobili, siti nel fabbricato denominato
"Condominio Teresina" in Bra, Via Crimea n. 5, e così identificati:
pagina 15 di 16 - alloggio al primo piano (secondo fuori terra) individuato nel locale Catasto
Fabbricati al foglio 48, particella 4203, subalterno 8, Cat. A/2;
- autorimessa al piano primo sotterraneo individuata nel locale Catasto Fabbricati al foglio 48, particella 4203, subalterno 15, Cat. C/6.
2. Rigetta ogni altra domanda di parte attrice.
3. Condanna il convenuto alla rifusione, nei confronti dell'attrice CP_1
delle spese della presente lite, che si liquidano in euro Parte_1
8.687,50 di cui euro 7.831,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
4. Condanna la convenuta alla rifusione, nei confronti dell'attrice Controparte_2
delle spese della presente lite, che si liquidano in euro Parte_1
8.687,50 di cui euro 7.831,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Asti in data. 17.03.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Amoroso
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