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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 20/11/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Monica SGARRO - Consigliere-
3) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore- ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 87 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2016, avverso la sentenza n. 303/2021(RG 7336/2018) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di cassa integrazione e indennità di mobilità, promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. F. DEL VECCHIO
- Appellante - contro
, in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv. A. ANDRIULLI, F. CERTOMA' e A. BRANCACCIO
-Appellato-
OGGETTO: “Indennità di mobilità ”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 19/3/2021 ha impugnato la sentenza con Parte_1 cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro, ha dichiarato inammissibile la domanda di riliquidazione delle indennità di cassa integrazione per il periodo 2002-2012 e di indennità di CP_ mobilità per il periodo dal 2013 al 2017, già corrisposte dall' ma in misura inferiore a dire del ricorrente, dichiarando la intervenuta decadenza annuale. Il Tribunale ha invece accolto la domanda di computo dei suddetti periodi nella retribuzione pensionabile, secondo le modalità di calcolo emerse nella ctu espletata in primo grado(ossia computando gli emolumenti extramensili nella base di calcolo). Ha assunto l'appellante l'erroneità della decisione per aver applicato la disciplina della decadenza, che non si applica alle prestazioni liquidate prima della sua entrata in vigore e non si applica alle riliquidazioni di prestazioni già liquidate, sebbene in misura inferiore al dovuto. Rilevava poi di avere già superato la decadenza promuovendo analogo giudizio nel 2002 con riferimento al periodo di cassa integrazione goduto dal 1998 al 30/09/2001, giudizio conclusosi con sentenza di accoglimento n. 2246/2008.
Ha concluso pertanto chiedendo l'accoglimento della domanda proposta in primo grado.
L'appellato costituendosi, si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
L'appello è infondato. La disciplina della decadenza si applica pacificamente anche alle prestazioni temporanee, come l'indennità di cassa integrazione e di mobilità, sia con riferimento alla prima CP_ domanda amministrativa di concessione, rigettata dall' sia anche con riferimento alle richieste CP_ di riliquidazione dei trattamenti erogati dall' Al fine del computo della decadenza ciascun periodo per il quale sia stato richiesto ed ottenuto un provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale - ancorché sotto forma di proroga di quello già in atto - è distinto e separato dai periodi successivi, e ognuno dei medesimi periodi ha rilevanza giuridica autonoma rispetto agli altri per quanto attiene ai diritti ed obblighi connessi al godimento del beneficio. E ciò spiega effetto anche con riferimento alla decadenza, il cui termine relativamente ai giudizi promossi per la riliquidazione del trattamento già erogato, decorre dalla liquidazione stessa. In tal senso di recente la Cassazione ha ribadito che “La decadenza ex art. 47 DPR nr. 639 del 1970, di natura sostanziale e di ordine pubblico, perché dettata a protezione della certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici (Cass. nr. 17792 del 2020), è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato- in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (ex plurimis, Cass. nr. 3990 del 2016). La Corte, occupandosi in particolare della richiesta di «adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute», ha osservato come la decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte sia stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento in misura ridotta della prestazione), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, affatto necessaria. Si è precisato che, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo che prende il via con la domanda amministrativa, diversamente accade per ottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione della prestazione: nel caso di richiesta di una prestazione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata per ottenere l'originario diritto è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misura spettante per legge. In altre parole, a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023). L'orientamento espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn. 17813 e 31153 del 2022.
L'art. 47, comma 6, D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del medesimo art. 47. La decorrenza della decadenza «dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte», senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto
(prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica) dedotta in lite e, pertanto, l'adempimento incompleto da parte dell'Ente è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto all'assicurato/accipiens. Deve, quindi, affermarsi il principio secondo cui dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell'art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l'anno -per le prestazioni temporanee o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall'Ente”1.
Insomma nel caso di specie il termine annuale decorreva da ciascun provvedimento di riconoscimento o proroga del diritto e comunque dalla liquidazione della prestazione in misura inferiore. Nessun effetto sulla decadenza spiega la sentenza ottenuta nel 2008, poiché riferita ad un periodo ben delimitato già dal ricorrente in ricorso e ribadito in sentenza, ossia limitata alla cassa integrazioni ricevuta fino al 30/9/2001. Per i successivi periodi egli avrebbe dovuto promuovere dei nuovi giudizi, non essendo estensibile l'ordine giudiziale contenuto nella stessa sentenza né il principio, posto che ogni periodo di cassa integrazione o mobilità è soggetto alla disciplina vigente in quel momento, che negli anni è cambiata, sia per il diritto che per le modalità di calcolo.
Si appalesa tardivo allora il giudizio promosso solo nel settembre 2018, oltre un anno dopo la percezione dell'ultimo rateo di mobilità(riferito al marzo 2017).
La sentenza deve essere confermata. La natura della causa giustifica la compensazione delle spese del giudizio. Trattandosi di ricorso depositato dopo il 31/1/2013, deve dichiararsi l'obbligo del pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Spese compensate. Dichiara ai sensi del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13
Taranto, 12/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez L, senn.n. 12400/2024