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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 11008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11008 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 29223/2025
Il Giudice EL SI, a seguito dell'udienza del 29.10.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANDREA MUSACCHIO
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dal funzionario LEONARDO P.IVA_1
AZZARONE resistente
OGGETTO: ratei pensione inabilità civile ex artt. 2 e 12 L. 118/71
Conclusioni: come nei rispettivi scritti difensivi e nell'udienza di discussione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta pacifico e riscontrato documentalmente che:
-con verbale di accertamento del 16.04.2025, ricevuto in data 16.05.2025,
l' abbia riconosciuto la ricorrente come soggetto invalido con totale e CP_2
permanente inabilità lavorativa dal 28.09.2022, data della domanda amministrativa;
-in data 02/05/2025 sia stata liquidata la prestazione n. 07234987 cat.
INVCIV, con decorrenza 1° ottobre 2022 (allegato 1) e gli arretrati siano stati corrisposti con la mensilità di ottobre 2025; il pagamento è stato accettato come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto.
2. Le spese processuali
Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che la corresponsione dei ratei arretrati è stata pacificamente effettuata successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, dall'altra, che l'istituto ha tenuto un comportamento processuale tale da consentire la rapida definizione del giudizio, comunque caratterizzato dall'assenza di particolari questioni giuridiche e connesso ad un mero ritardo nell'adempiere ai pagamenti dovuti, sicchè si ritiene equo porre a carico dell' le spese processuali che CP_2
la controparte ha sostenuto per l'introduzione del giudizio, liquidate come in dispositivo visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio.
Pag. 2 di 3 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_2
complessivi € 982,10, di cui € 128,10 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
30/10/2025 Il Giudice
EL SI
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 3 di 3
SECONDA SEZIONE LAVORO
N.R.G. 29223/2025
Il Giudice EL SI, a seguito dell'udienza del 29.10.2025, sostituita da note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ANDREA MUSACCHIO
ricorrente contro
Controparte_1
( , rappresentato e difeso dal funzionario LEONARDO P.IVA_1
AZZARONE resistente
OGGETTO: ratei pensione inabilità civile ex artt. 2 e 12 L. 118/71
Conclusioni: come nei rispettivi scritti difensivi e nell'udienza di discussione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La cessazione della materia del contendere
Risulta pacifico e riscontrato documentalmente che:
-con verbale di accertamento del 16.04.2025, ricevuto in data 16.05.2025,
l' abbia riconosciuto la ricorrente come soggetto invalido con totale e CP_2
permanente inabilità lavorativa dal 28.09.2022, data della domanda amministrativa;
-in data 02/05/2025 sia stata liquidata la prestazione n. 07234987 cat.
INVCIV, con decorrenza 1° ottobre 2022 (allegato 1) e gli arretrati siano stati corrisposti con la mensilità di ottobre 2025; il pagamento è stato accettato come satisfattivo della pretesa azionata in giudizio, tanto da fondare la richiesta di definizione del procedimento con la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
Tanto premesso, deve essere emessa pronuncia meramente dichiarativa della cessazione della materia del contendere;
tale dichiarazione presuppone infatti che sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto.
2. Le spese processuali
Al fine della liquidazione delle spese processuali, appare necessario valorizzare, da una parte, che la corresponsione dei ratei arretrati è stata pacificamente effettuata successivamente al deposito e alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e, dall'altra, che l'istituto ha tenuto un comportamento processuale tale da consentire la rapida definizione del giudizio, comunque caratterizzato dall'assenza di particolari questioni giuridiche e connesso ad un mero ritardo nell'adempiere ai pagamenti dovuti, sicchè si ritiene equo porre a carico dell' le spese processuali che CP_2
la controparte ha sostenuto per l'introduzione del giudizio, liquidate come in dispositivo visto quanto disposto dal decreto 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dai decreti nn. 37 dell'8/3/2018 e 147 del 13/08/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, caratterizzata dall'assenza di particolari questioni di fatto e diritto, nonché delle fasi del giudizio.
Pag. 2 di 3 Per tali motivi, ritenuta superflua ogni ulteriore considerazione sulle diverse istanze ed eccezioni delle parti, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in CP_2
complessivi € 982,10, di cui € 128,10 a titolo di spese generali, oltre ad
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi.
30/10/2025 Il Giudice
EL SI
(Provvedimento redatto con ausilio dell'Ufficio per il processo – Dott.ssa Mariacarla Marini Misterioso)
Pag. 3 di 3