Articolo 4 della Legge 8 ottobre 1998, n. 354
Articolo 3
Versione
29 ottobre 1998
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Versione
31 dicembre 1999
Art. 4. 1. Al fine di consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari, esistenti ed in corso di realizzazione, con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa, con riferimento alle linee di collegamento con Milano, Novara e la Svizzera, sia della rete della "Ferrovie dello Stato S.p.a." che della rete della " ((Ferrovie Nord Milano Esercizio spa)) ", nonche' per urgenti e limitati interventi relativi alla viabilita' stradale, e' autorizzata la spesa di lire 3,305 miliardi per l'anno 1998, di lire 224,105 miliardi per l'anno 1999 e di lire 78,683 miliardi per l'anno 2000. Al relativo onere, pari a lire 3,305 miliardi per l'anno 1998, a lire 224,105 miliardi per l'anno 1999 e a lire 78,683 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1999
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