Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/03/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
n. 4922/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.r.g. 4922/2018 promossa da: nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletti C.F._1
Teresa (C.F. ) ed elett.te dom.ta presso lo studio C.F._2
sito in Sparanise alla Via B. Gaetani, n. 10;
-appellante- contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Iacono Alessandra (C.F.
), ed elett.te dom.to presso lo studio sito in C.F._3
Sparanise (CE) alla Via Fabbrica delle Armi Bianche s.n.c.;
-appellato-
1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha Parte_1
chiesto la riforma della sentenza n° 3650/17 resa dal Giudice di Pace di Santa Maria C.V., nella persona del dott. D' Ursio, pubblicata il
23/11/2017, per violazione dell'art 116 c.p.c. contraddittorietà nelle motivazioni ed errata valutazione delle risultanze istruttorie.
Ai predetti fini l'appellante rappresentava di aver introdotto con atto di citazione domanda rubricata al nr. di R.G. 7975/2016 innanzi al
Giudice di Pace di Santa Maria C.V. il risarcimento per le lesioni subite in conseguenza del sinistro avvenuto in data 19/06/2015 alle ore
09:00 circa in località Sparanise alla Via De Gasperi e, nel percorrere tale Via rovinava a terra, a causa di una disconnessione del manto stradale presente sul marciapiede, dovuta al rigonfiamento delle radici dell'albero ivi presente.
Veniva allertata la Polizia Locale che interveniva prontamente, accertando lo stato dei luoghi, rilevando i nominativi dei testi e facendo intervenire il 118 che provvedevano al trasporto dell'infortunata signora presso il P.S. di Sessa Aurunca, ove i Pt_1
2 sanitari riscontravano “trauma contusivo femore e ginocchio sx”, cui seguiva un periodo di degenza, come documentato in atti.
Il giudice di pace rigettava la domanda attorea ritenendo discordanti le dichiarazioni dei testi escussi sulle condizioni di percorribilità del marciapiede, pur rilevando che dalle foto prodotte dall'attrice, era evidente la disconnessione del marciapiede e che lo stesso pericolo poteva sfuggire ad una signora anziana portatrice di occhiali.
L'appellante si duole della ricostruzione così operata, deducendo un'erronea interpretazione del materiale probatorio raccolto ed avrebbe desunto elementi di segno contrario al pieno riconoscimento del danno tramite una personale deduzione non basata su documenti o elementi di prova acquisiti in atti.
Resisteva all'appello il eccependo Controparte_1
l'inammissibilità del gravame, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea, vinte le spese di giudizio.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, all'udienza del 22 ottobre 2024 veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
In via preliminare, va rilevata la proponibilità dell'appello tempestivamente spiegato entro il termine di rito dal deposito della sentenza impugnata.
L'appello va dichiarato ammissibile anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. essendo compiutamente delineati nell'atto di appello i capi di sentenza oggetto di gravame e gli specifici motivi di impugnazione.
3 Sempre, in via preliminare va chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr art. 346 c.p.c.), né ancora dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
L'appello come proposto è parzialmente fondato pertanto va accolto per quanto di ragione e nei limiti di seguito evidenziati.
Si rileva invero, sulla base degli atti di causa che, per quanto concerne la valutazione circa la responsabilità, così come argomentata, dal
Giudice di prime cure, non sia corretta. Orbene, scorrendo la motivazione della sentenza di primo grado, appare evidente la genericità con la quale il Giudice di primo grado ha individuato i motivi per i quali disattendere integralmente la domanda attorea, senza effettivamente valutare congiuntamente tutti gli atti di causa, il cui ragionamento appare fondarsi su valutazioni di carattere generico, inducendo, pertanto, questo Giudicante a discostarsene e, sotto tale profilo, la sentenza impugnata va parzialmente riformata.
Nel caso di specie, le motivazioni addotte da parte appellante circa la necessità di una rigorosa lettura degli atti di causa appaiono corrette.
Va premesso ed evidenziato che in merito al risarcimento richiesto, la
Suprema Corte di Cassazione, seguita dalla Giurisprudenza di merito, ritiene che non possa ravvisarsi responsabilità in capo al proprietario e/o custode del bene ogni qualvolta ci si trovi al cospetto di un danno subito dall'utente della strada che presenti anomalie.
4 Gli ermellini hanno infatti statuito che, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste quando egli abbia usato un bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo) può, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso casuale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1127, comma 1, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno, integrando gli estremi del caso fortuito a norma dell'art. 2051 cod. civ. “Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.
Dal compendio probatorio acquisito in atti e, da un'accurata valutazione degli atti, in particolare dalla lettura congiunta sia del rapporto di incidente redatto dalla Polizia Municipale intervenuta nell'immediatezza dei fatti, suoi luoghi del sinistro con tanto di foto dello stato dei luoghi allegata al rapporto, che delle deposizione testimoniali, è emerso una evidente sconnessione del marciapiede dovuto a causa della crescita della radice dell'albero, nel quale l'appellante è finita con l'inciampare.
Ai sensi dell'art.2051 c.c., onere dell'istante è fornire la prova della pericolosità della res, essendo la stessa inerte, il giudice di prime cure
5 ha ritenuto non sufficientemente provato la responsabilità dell'Ente essendo l'insidia stradale visibile e quindi evitabile con una condotta più diligente. Invero, in ipotesi di cosa inerte, infatti, il danneggiato è onerato di fornire prova della potenziale pericolosità della stessa, in particolare, nella fattispecie, a dedurre come lo stato di pericolo potenziale non fosse assolutamente percepibile all'utente mediamente diligente.
Il custode, invece, per andare esente da responsabilità è tenuto, ai fini della prova del caso fortuito, a dimostrare che il danno non sia strutturale ed intrinseco al bene, ma sia derivato da comportamenti estemporanei di terzi, non da lui conoscibili ed eliminabili, neppure con la più diligente attività di manutenzione.
Nel caso in esame, è provato il fatto storico per avere l'appellante dimostrato, con testi, fotografie scattate subito dopo l'evento, la caduta, le modalità del sinistro e il nesso causale, A questo già completo quadro probatorio non può certamente essere escluso, il rapporto di incidente, dove gli agenti, oltre a rilevare l'evento, verbalizzavano i nominativi dei testi presenti, nonché l'intervento del medico curante della stessa signora che, all'epoca dei fratti, Pt_1
ricopriva la carica sindaco p.t. del Controparte_1
Di contro, il non ha fornito alcuna prova in ordine alla CP_1
sussistenza di fatti impeditivi idonei ad escludere la propria responsabilità, in particolare, dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, di aver provveduto alla manutenzione del marciapiedi, nonché di aver segnalato la situazione di pericolo.
6 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, grava sul danneggiato l'onere della prova di un'anomalia dello stato dei luoghi, se non necessariamente integrante gli estremi della c.d. insidia o trabocchetto, comunque, idonea a prefigurare una condotta colposa (o dolosa) della parte convenuta, fornendo, quindi, almeno implicitamente la prova dell'elemento soggettivo ex art. 2043 cod. civ., comunque necessaria.
Inoltre, tanto in ipotesi di responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., il comportamento colposo del danneggiato (che sussiste anche quando egli abbia percorso il tragitto senza la normale diligenza) può, in base ad un ordine crescente di gravità, o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.) e a maggior ragione ove si inquadri la fattispecie del danno nella previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.
In particolare, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Ma l'applicazione della già menzionata normativa anziché quella di cui all'art. 2043 c.c. non conduce pienamente al risultato invocato dalla
7 Zona, in quanto resta in ogni caso a carico del danneggiato l'onere della prova della relazione causale tra la res oggetto di custodia e l'evento, cioè che l'evento si è verificato proprio a causa della disconnessione stradale e non già per caso fortuito, ovvero a causa della condotta di terzi o dello stesso soggetto danneggiato. Tuttavia,
Contrariamente all'assunto di parte appellante, dalla documentazione fotografica allegata in atti e ritraente i luoghi di causa si evince che il dissesto, è comunque situato su un percorso rettilineo è comunque ben visibile, atteso anche l'ora dell'accadimento (09:00). A questo si aggiunge la circostanza che la signora conoscesse la strada su cui Pt_1
era caduta, dovendosi in ogni caso rilevare che la stessa abita nel
Comune Sparanise a pochi metri dal luogo dell'evento.
Parimente va considerato che la responsabilità della Pubblica
Amministrazione per omessa o cattiva manutenzione delle pubbliche strade, discende da disposizioni normative che impongono agli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) obblighi di manutenzione e sicurezza delle stesse oltre che di tutte le altre aree urbane calpestabili
(piazze, marciapiedi…).
L'Ente proprietario della strada non può sottrarsi alla propria responsabilità quale custode della stessa ai sensi dell'art. 2051 c.c. affermando che lo stato di cattiva manutenzione della strada era manifesto o comunque conosciuto dal pedone danneggiato, in quanto ciò rende ancor più evidente la situazione di potenziale pericolo per gli utenti e la necessità di porvi rimedio prima del verificarsi di eventi dannosi;
d'altro canto è anche vero che il pedone, essendo manifesto il cattivo stato di manutenzione della strada, ha il dovere di adottare un
8 comportamento più diligente e cauto (Tribunale La Spezia sez. I,
16/02/2022, n.113).
In applicazione delle coordinate ermeneutiche illustrate ed alla luce delle emergenze processuali, va dichiarata la corresponsabilità dell'istante nella produzione del sinistro valutabile nella misura del
20% (venti) e del restante 80% (ottanta) in capo all'Ente.
In merito al quantum, non può che essere recepita la documentazione agli atti, non rilevandosi particolarmente copiosa ed in assenza di ogni esame strumentale, si ritiene equo quantificare il danno in euro
2.000,00. Nulla per le spese in assenza di documentazione fiscale.
Da tale importo va defalcata la percentuale del 20% (venti) di responsabilità riconosciuta in capo all'appallante per cui a Pt_1
quest'ultima andrà riconosciuta la somma arrotondata in eccesso, di euro 1.600,00.
Su tale somme divenuta per effetto della liquidazione giudiziale debito di valuta sono dovuti ulteriori interessi al saggio legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le osservazioni finora svolte conducono, pertanto, all'accoglimento parziale della domanda di condanna formulata nei confronti dell'appellato e nei limiti di cui sopra.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con compensazione delle stesse nella misura del 20%
(venti) quale percentuale di corresponsabilità riconosciuta in capo all'appellante e dell'80% (ottanta) quale percentuale di Parte_1
corresponsabilità riconosciuta in capo all'appellato CP_1
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[...]
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P.Q.M.
Il Tribunale, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunziando nella causa civile di secondo grado, promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata n°
3650/17 resa dal Giudice di Pace di Santa Maria C.V., nella persona del dott. D' Ursio, dichiara la concorrente responsabilità dell'appellante nella causazione del sinistro per cui è Parte_1
procedimento nella misura del 20% e del restante 80% in capo all'appellato Controparte_1
- condanna per l'effetto, l'appellato al Controparte_1
pagamento, in favore dell'appellante della somma di € Parte_1
1.600,00 per le lesioni subite, oltre interessi legali come da parte motiva;
- condanna il a rimborsare all'appellante le spese Controparte_1
di lite del doppio grado di giudizio, nella misura dell'80% (restando l'ulteriore 20% a carico dell'appellante) che si liquidano in € 1.485,00 oltre spese, i.v.a. e c.p.a. come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% con attribuzione al procuratore antistatario;
Lì, 11/03/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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