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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 09/01/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
CH OR, RE
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14625/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Direzione Provinciale Di Viterbo - 01940170564
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249098277051000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Direzione Provinciale Di Viterbo - 01940170564
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520160001984624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520160005140152000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520170003216348000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520170013242657000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520170015963012000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520170016957304000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520180007229883000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190001140285000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190017012658000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200003068810000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200013153242000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01359/2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01011/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00930/2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12327/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento n. 09720249098277051 e sottese cartelle di pagamento: - n. 12520160001984624000 bollo 2013 per Euro 200,94;
- n. 12520160005140152000 bollo 2013 per Euro 519,29;
- n. 12520170003216348000 bollo 2014 per Euro 232,85;
- n. 12520170013242657000 bollo 2015 per Euro 198,62;
- n. 12520170015963012000 bollo 2015 per Euro 32,50;
- n. 12520170016957304000 Irpef 2014 per Euro 590,94;
- n. 12520180007229883000 Irpef 2015 per Euro 536,60;
- n. 12520190001140285000 bollo 2016 per Euro 37,83;
- n. 12520190017012658000 bollo 2017 per Euro 759,13;
- n. 12520200003068810000 Irpef 2016 per Euro 417,01;
- n. 12520200013153242000 bollo 2018 per Euro 314,89;
- Avviso di accertamento n. 1, con cui si richiedono sanzioni pecuniarie, l'Irap 2011 e addizionale comunale all'Irpef 2011 per Euro 49.606,11;
- Avviso di accertamento n. TKL01PF01359/2017, con cui si richiedono sanzioni pecuniarie l'Irpef 2012 e addizionale comunale all'Irpef 2012 per Euro 87.360,71;
- Avviso di accertamento n. TKL01PF01011/2018, con cui si richiedono sanzioni pecuniarie l'Irpef 2013 e addizionale comunale all'Irpef 2013 per Euro 45.385,09;
- Avviso di accertamento n. TKL01PF00930/2019, con cui si richiedono sanzioni pecuniarie l'Irpef 2014 e addizionale comunale all'Irpef 2014 per Euro 50.258,14.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione de tributi stante l'omessa notifica degli atti presupposti ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per l'annullamento degli atti.
Si costituiva in giudizio la Regione Lazio controdeducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla notifica delle cartelle, la regolarità del proprio operato e la conseguente debenza delle imposte ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Viterbo controdeducendo la regolarità delle notifiche degli atti prodromici con conseguente debenza delle imposte e insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeducendo la regolare e tempestiva notifica delle cartelle prodromiche e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, il mancato decorso del termine di prescrizione dei tributi ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio ha depositato copia della notifica di:
- Cartella n. 12520160001984624000 bollo 2013 notificata ex artt. 139-140 c.p.c in data 15.07.2016 con raccomandata informativa
- Cartella n. 12520160005140152000 bollo 2013 notificata ex artt. 139-140 c.p.c in data 21.11.2016 con raccomandata informativa
- Cartella n. 12520170003216348000 bollo 2014 notificata ex artt. 139-140 c.p.c in data 06.12.2017 con raccomandata informativa
- Cartella n. 12520170013242657000 bollo 2015 notificata ex artt. 139-140 c.p.c in data 08.03.2018 con raccomandata informativa
- Cartella n. 12520170015963012000 bollo 2015 notificata erroneamente con deposito nella casa comunale senza successivo invio della raccomandata informativa
- Cartella n. 12520170016957304000 Irpef 2014 notificata erroneamente con deposito nella casa comunale senza successivo invio della raccomandata informativa
- Cartella n. 12520180007229883000 Irpef 2015 notificata ex artt. 139-140 c.p.c in data 05.11.2019 con raccomandata informativa
- Cartella n. 12520190001140285000 bollo 2016 notificata erroneamente con deposito nella casa comunale senza successivo invio della raccomandata informativa
- Cartella n. 12520200003068810000 Irpef 2016 notificata con Pec del 16.09.2021
- Cartella n. 12520200013153242000 bollo 2018 notificata con Pec del 01.06.2022
- Avviso di accertamento n. 1, Irap 2011 e addizionale comunale all'Irpef 2011 notificato erroneamente con deposito nella casa comunale senza successivo invio della raccomandata informativa
- Avviso di accertamento n. TKL01PF01359/2017, Irpef 2012 e addizionale comunale all'Irpef 2012 notificato con Pec del 20.04.2022 contenente l'intimazione di pagamento
- Avviso di accertamento n. TKL01PF01011/2018, Irpef 2013 e addizionale comunale all'Irpef 2013 notificato con Pec del 20.04.2022 contenente l'intimazione di pagamento
- Avviso di accertamento n. TKL01PF00930/2019, Irpef 2014 e addizionale comunale all'Irpef 2014 notificato con Pec del 20.04.2022 contenente l'intimazione di pagamento
La Corte osserva che l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella n.
12520190017012658000 per tassa auto anno 2017; e che rispetto alle cartelle n. 12520170015963012000 per tassa auto anno 2015 - n. 12520170016957304000 per Irpef anno 2014 - n. 12520190001140285000 per tassa auto anno 2016, l'Ufficio ha erroneamente qualificato l'irreperibilità del ricorrente come assoluta anziché relativa con conseguente difetto del processo di notificazione.
Tuttavia, osserva anche che l'Ufficio ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica di almeno tre intimazioni di pagamento successiva, non impugnate, con conseguente cristallizzazione delle pretese tributarie e debenza delle imposte. In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in € 4.600,00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione da distrarsi al suo difensore Avv. Difensore_2 dichiaratasi antistataria, in € 4.600,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Viterbo ed in € 1.000,00 a favore della Regione Lazio.
Roma, 03.12.2025 Il RE Il Presidente Giorgio Torchia Alessandro Clemente
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
CH OR, RE
GARUFI CATERINA, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14625/2024 depositato il 19/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Direzione Provinciale Di Viterbo - 01940170564
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249098277051000 TRIBUTI VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Direzione Provinciale Di Viterbo - 01940170564
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520160001984624000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520160005140152000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520170003216348000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520170013242657000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520170015963012000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520170016957304000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520180007229883000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190001140285000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520190017012658000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200003068810000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520200013153242000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01359/2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF01011/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00930/2019 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 12327/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento n. 09720249098277051 e sottese cartelle di pagamento: - n. 12520160001984624000 bollo 2013 per Euro 200,94;
- n. 12520160005140152000 bollo 2013 per Euro 519,29;
- n. 12520170003216348000 bollo 2014 per Euro 232,85;
- n. 12520170013242657000 bollo 2015 per Euro 198,62;
- n. 12520170015963012000 bollo 2015 per Euro 32,50;
- n. 12520170016957304000 Irpef 2014 per Euro 590,94;
- n. 12520180007229883000 Irpef 2015 per Euro 536,60;
- n. 12520190001140285000 bollo 2016 per Euro 37,83;
- n. 12520190017012658000 bollo 2017 per Euro 759,13;
- n. 12520200003068810000 Irpef 2016 per Euro 417,01;
- n. 12520200013153242000 bollo 2018 per Euro 314,89;
- Avviso di accertamento n. 1, con cui si richiedono sanzioni pecuniarie, l'Irap 2011 e addizionale comunale all'Irpef 2011 per Euro 49.606,11;
- Avviso di accertamento n. TKL01PF01359/2017, con cui si richiedono sanzioni pecuniarie l'Irpef 2012 e addizionale comunale all'Irpef 2012 per Euro 87.360,71;
- Avviso di accertamento n. TKL01PF01011/2018, con cui si richiedono sanzioni pecuniarie l'Irpef 2013 e addizionale comunale all'Irpef 2013 per Euro 45.385,09;
- Avviso di accertamento n. TKL01PF00930/2019, con cui si richiedono sanzioni pecuniarie l'Irpef 2014 e addizionale comunale all'Irpef 2014 per Euro 50.258,14.
Il ricorrente eccepiva l'intervenuto decorso del termine di prescrizione de tributi stante l'omessa notifica degli atti presupposti ed insisteva per la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e per l'annullamento degli atti.
Si costituiva in giudizio la Regione Lazio controdeducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni attinenti alla notifica delle cartelle, la regolarità del proprio operato e la conseguente debenza delle imposte ed insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Viterbo controdeducendo la regolarità delle notifiche degli atti prodromici con conseguente debenza delle imposte e insisteva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione controdeducendo la regolare e tempestiva notifica delle cartelle prodromiche e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, il mancato decorso del termine di prescrizione dei tributi ed insisteva per il rigetto del ricorso.
La causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria osserva che l'Ufficio ha depositato copia della notifica di:
- Cartella n. 12520160001984624000 bollo 2013 notificata ex artt. 139-140 c.p.c in data 15.07.2016 con raccomandata informativa
- Cartella n. 12520160005140152000 bollo 2013 notificata ex artt. 139-140 c.p.c in data 21.11.2016 con raccomandata informativa
- Cartella n. 12520170003216348000 bollo 2014 notificata ex artt. 139-140 c.p.c in data 06.12.2017 con raccomandata informativa
- Cartella n. 12520170013242657000 bollo 2015 notificata ex artt. 139-140 c.p.c in data 08.03.2018 con raccomandata informativa
- Cartella n. 12520170015963012000 bollo 2015 notificata erroneamente con deposito nella casa comunale senza successivo invio della raccomandata informativa
- Cartella n. 12520170016957304000 Irpef 2014 notificata erroneamente con deposito nella casa comunale senza successivo invio della raccomandata informativa
- Cartella n. 12520180007229883000 Irpef 2015 notificata ex artt. 139-140 c.p.c in data 05.11.2019 con raccomandata informativa
- Cartella n. 12520190001140285000 bollo 2016 notificata erroneamente con deposito nella casa comunale senza successivo invio della raccomandata informativa
- Cartella n. 12520200003068810000 Irpef 2016 notificata con Pec del 16.09.2021
- Cartella n. 12520200013153242000 bollo 2018 notificata con Pec del 01.06.2022
- Avviso di accertamento n. 1, Irap 2011 e addizionale comunale all'Irpef 2011 notificato erroneamente con deposito nella casa comunale senza successivo invio della raccomandata informativa
- Avviso di accertamento n. TKL01PF01359/2017, Irpef 2012 e addizionale comunale all'Irpef 2012 notificato con Pec del 20.04.2022 contenente l'intimazione di pagamento
- Avviso di accertamento n. TKL01PF01011/2018, Irpef 2013 e addizionale comunale all'Irpef 2013 notificato con Pec del 20.04.2022 contenente l'intimazione di pagamento
- Avviso di accertamento n. TKL01PF00930/2019, Irpef 2014 e addizionale comunale all'Irpef 2014 notificato con Pec del 20.04.2022 contenente l'intimazione di pagamento
La Corte osserva che l'Ufficio non ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica della cartella n.
12520190017012658000 per tassa auto anno 2017; e che rispetto alle cartelle n. 12520170015963012000 per tassa auto anno 2015 - n. 12520170016957304000 per Irpef anno 2014 - n. 12520190001140285000 per tassa auto anno 2016, l'Ufficio ha erroneamente qualificato l'irreperibilità del ricorrente come assoluta anziché relativa con conseguente difetto del processo di notificazione.
Tuttavia, osserva anche che l'Ufficio ha depositato copia della regolare e tempestiva notifica di almeno tre intimazioni di pagamento successiva, non impugnate, con conseguente cristallizzazione delle pretese tributarie e debenza delle imposte. In conclusione, la Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso, mentre le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di lite che liquida in € 4.600,00 oltre accessori di legge in favore dell'Agenzia Entrate Riscossione da distrarsi al suo difensore Avv. Difensore_2 dichiaratasi antistataria, in € 4.600,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Viterbo ed in € 1.000,00 a favore della Regione Lazio.
Roma, 03.12.2025 Il RE Il Presidente Giorgio Torchia Alessandro Clemente