Versione
30 giugno 1970
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6 gennaio 2002
6 gennaio 2002
Art. 50.
Per tutto cio' che non e' disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ((nonche', per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero))
Per tutto cio' che non e' disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ((nonche', per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero))
Commentario • 1
- 1. Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'esteroAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 8 gennaio 2002 · 0.64525807
Giurisprudenza • 8
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/1978, n. 6028Provvedimento: Nel computo dei tre giorni di ferie retribuiti spettanti, a norma dell'art 119 tu delle leggi elettorali approvato con DPR 30 marzo 1957 n 361, richiamato dall'art 50 legge 25 maggio 1970 n 352, sul referendum, ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore, non si deve tener conto delle domeniche o delle festivita infrasettimanali cadute nel periodo delle operazioni elettorali. ( Conf 310/62, mass n 250475).*Leggi di più...
- sezioni ed uffici elettorali·
- giorni di ferie retribuiti ex art 119 del tu approvato con dpr n 361 del 1957·
- funzioni esercitate da lavoratori·
- computo·
- elezioni