Articolo 50 della Legge 25 maggio 1970, n. 352
Articolo 49Articolo 51
Versione
30 giugno 1970
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Versione
6 gennaio 2002
Art. 50.
Per tutto cio' che non e' disciplinato nella presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 ((nonche', per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero))
Entrata in vigore il 6 gennaio 2002
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