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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/07/2025, n. 1160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1160 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 651/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 651 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno
2025
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in via Falcone e Borsellino n. 79, presso lo studio dell'avv. Catalano
Vincenza, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
; Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: separazione consensuale conclusioni delle parti: come da ricorso e note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
10 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La e premesso di aver contratto matrimonio a Termini Imerese il 31 Parte_1 Parte_2 marzo 2007 e che dalla suddetta unione sono nati due figli, hanno chiesto al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 14 aprile 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nel ricorso. Quindi la causa è stata posta in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che i coniugi hanno compiutamente indicato nel ricorso e ribadito nelle note a cui espressamente si rinvia, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere omologate (punti 1-2-3).
Stante la natura del procedimento, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, iscritto in data 14 aprile 2025;
- dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D. P. R. 3 novembre
2000, n. 396 (matrimonio celebrato il 31 marzo 2007, trascritto nel registro di stato civile del comune di Termini Imerese (PA) al n. 4, parte 1, anno 2007;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Federica Bonsangue Dott. Giuseppe Rini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Giuseppe Rini Presidente dott.ssa Rossana Musumeci Giudice dott.ssa Federica Bonsangue Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 651 del ruolo generale degli affari civili di volontaria giurisdizione dell'anno
2025
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in via Falcone e Borsellino n. 79, presso lo studio dell'avv. Catalano
Vincenza, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
; Email_1
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: separazione consensuale conclusioni delle parti: come da ricorso e note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del
10 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La e premesso di aver contratto matrimonio a Termini Imerese il 31 Parte_1 Parte_2 marzo 2007 e che dalla suddetta unione sono nati due figli, hanno chiesto al Tribunale adito di pronunciare la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 14 aprile 2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insistito nel ricorso. Quindi la causa è stata posta in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che i coniugi hanno compiutamente indicato nel ricorso e ribadito nelle note a cui espressamente si rinvia, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere omologate (punti 1-2-3).
Stante la natura del procedimento, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, iscritto in data 14 aprile 2025;
- dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D. P. R. 3 novembre
2000, n. 396 (matrimonio celebrato il 31 marzo 2007, trascritto nel registro di stato civile del comune di Termini Imerese (PA) al n. 4, parte 1, anno 2007;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Federica Bonsangue Dott. Giuseppe Rini