TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 565
TAR
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Danno da ritardo

    Il Collegio ritiene che manchi la prova della spettanza del bene della vita, in quanto l'istanza è stata successivamente respinta. Inoltre, non è stata fornita prova della colpa delle amministrazioni, considerate le complessità normative, le modifiche legislative e le richieste di sospensione avanzate dalla stessa ricorrente. Viene anche evidenziata l'incertezza normativa e la complessità del progetto.

  • Rigettato
    Danno da mero ritardo

    Il Collegio ritiene il motivo infondato. In primo luogo, manca la prova della colpa delle amministrazioni. In secondo luogo, la ricorrente non ha fornito prova adeguata di affidamento meritevole, avendo essa stessa richiesto la sospensione del procedimento e avendo optato per una soluzione progettuale non conforme alle linee guida regionali. Infine, manca la prova dei danni patiti e del nesso eziologico, essendo i danni prospettati meramente ipotetici o generici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 565
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 565
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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