Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/11/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. ssa AN Rita PASCA -Presidente
2) Dott. Riccardo MELE -Consigliere
3) Dott. Maurizio PETRELLI -Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 517/2020 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 26.02.2025, promossa da:
“, in persona del legale rappresentante pro NTroparte_1 tempore, (,P.I.: rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele P.IVA_1
LLAN e US LLAN Misurale;
-APPELLANTE-
NTro
(P.I. ), NTroparte_2 P.IVA_2 in persona del curatore dott. , rappresentato e difeso dall' avv. NTroparte_3
IO CC;
- APPELLATO –
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 26.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di citazione notificato in data
30.04.2015, la curatela del Fallimento “ NTroparte_2
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di
[...]
Lecce la – Capogruppo NTroparte_4 del (d'ora in poi NTroparte_5 NTroparte_1 CP_6 al fine di far accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità e/o
l'inefficacia di talune clausole relative al contratto di conto corrente
n. 3131 nonché ai conti ad esso collegati.
Premetteva che nel 1988, al fine di soddisfare le temporanee esigenze di elasticità di cassa, la società in bonis aveva ottenuto dalla banca convenuta un'apertura di credito con affidamento mediante scopertura su c/c n. 3131, cui erano collegati altri conti satelliti (n.
1020, n.3892, n. 3886, n.3523, n. 4321, n. 4127, n. 5164, n. 5163, n.
5487, n.5684, n. 3497 nonché il c/c anticipi n. 3496) le cui competenze venivano periodicamente girocontate sul conto ordinario.
Precisava che con sentenza n. 2683 del 21.11.2012, resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da nei confronti CP_6 dell'odierno attore (R.G. 3682/2009), il Tribunale di Lecce, pur dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla curatela, aveva riscontrato come l'istituto bancario avesse, nel corso del complesso rapporto con la illegittimamente CP_2 addebitato interessi e oneri mai pattuiti, da cui era scaturito
l'accertamento dell'esistenza di un credito a favore della curatela per complessivi Euro 2.680.823,32. Peraltro, già con raccomandata a/r del 10.5.2010 l'attrice aveva invano richiesto la restituzione delle somme indebitamente versate.
Tanto premesso, allegava la non veridicità della somma riportata negli estratti conto, mai avendo peraltro la consegnato al CP_1 correntista copia di alcun modulo contrattuale, limitandosi alla consegna del solo modulo ABI contenente le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi”, privo dell'indicazione di qualsiasi condizione economica, eccezion fatta per
l'interesse a debito del correntista indicato per il c/c ordinario n. 3131
e per il conto anticipi n. 3496.
Precisava di avere, la convenuta, regolato i rapporti con la s.a.s. applicando la clausola cd. uso piazza, la clausola anatocistica sugli interessi debitori, la c.m.s., i giorni cd. di valuta e le spese indeterminate e indeterminabili.
Con riferimento al c/c ordinario n. 3131 e al c/c anticipi n. 3496, sosteneva inoltre che la avesse proceduto all'unilaterale CP_6 modifica in peius delle condizioni economiche applicando, in costanza di rapporto, interessi debitori ad un tasso superiore rispetto a quello convenuto, violando il disposto del co. 3 dell'art. 1284 c.c., donde la nullità della clausola cd. uso piazza. Deduceva, per l'effetto, che si dovesse applicare l'interesse annuale tempo per tempo vigente sia sui saldi attivi che passivi, non apparendo giustificato il pagamento di interessi ultralegali, legittimante peraltro la rettifica del saldo contabile.
Eccepiva inoltre la nullità e l'improduttività della pratica anatocistica perpetrata dall'istituto di credito relativa all'uso della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché, per altro verso, l'illegittimità delle voci di costo relative all'applicazione delle
c.m.s., dei giorni di valuta e delle spese a qualsiasi titolo addebitate.
Deduceva che l'applicazione di tutti i costi suesposti non pattuiti avesse di fatto generato un tasso effettivo superiore al tasso soglia, donde la necessità di eliminazione di qualsiasi interesse perché non dovuto.
Concludeva pertanto chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare, con riferimento a tutti i conti, l'inesistenza di pattuizioni scritte delle condizioni economiche rideterminando, per l'effetto, il saldo in estratto conto con l'applicazione dei soli interessi debitori e creditori al tasso legale tempo per tempo vigente, al netto della capitalizzazione degli interessi debitori, delle c.m.s. e delle spese;
chiedeva inoltre di accertare e dichiarare, con riguardo ai soli conti
n. 3131 e 3496, la nullità della clausola di cui all'art. 15 delle condizioni generali di contratto, dichiarando per l'effetto l'inefficacia delle variazioni contrattuali effettuate in peius;
di accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della capitalizzazione anatocistica di interessi, degli addebiti per non convenute c.m.s. e per interessi ultralegali, rideterminando il saldo in estratto conto così come riscontrato dal CTU in sede di opposizione allo stato passivo e NT condannando la al pagamento della somma di Euro
2.680.823,32, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.10.2015, si costituiva in giudizio la che impugnava e contestava NTroparte_1 ogni avversaria deduzione.
In via preliminare eccepiva la sussistenza del giudicato in relazione ai
c/c già riclassificati nel giudizio di opposizione allo stato passivo conclusosi con sentenza passata in giudicato del Tribunale di Lecce n.
2683/2012, donde la violazione del principio del ne bis in idem.
In secondo luogo, premessa la chiusura da circa 20 anni di 12 dei 13 rapporti di c/c azionati con la citazione, eccepiva la prescrizione del diritto di ripetizione con riferimento ai versamenti a carattere solutorio verificatisi antecedentemente al 30.4.2015, su tutti i conti oggetto di analisi per decorrenza del termine decennale.
Eccepiva ancora, ai sensi dell'art. 56 l.f., la compensazione del credito della curatela con il proprio controcredito già accertato nella sentenza sopra richiamata per Euro 791.877,05 in chirografo ed Euro
309.250,54 in privilegio.
Quanto all'illegittimità degli addebiti per interessi passivi in misura ultralegale pretesa da controparte, l'istituto di credito rilevava che ogni rapporto fosse stato regolato da apposite convenzioni scritte contenenti indicazione specifica del tasso di interesse che la banca avrebbe potuto applicare.
Sosteneva poi l'infondatezza dell'eccezione di nullità relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi sulla base della circostanza della reciprocità del periodo di capitalizzazione.
Deduceva infatti che l'art. 25 d.lgs. 342/1999, combinato all'art. 2 della delibera CICR del 9.2.2000, aveva attribuito agli istituti di credito la facoltà di applicare la capitalizzazione se decorrente con periodicità uguale (trimestrale o annuale) sia su base attiva che su base passiva. Evidenziava a tal riguardo, peraltro, che, in caso di ricorso a consulenza tecnica, si fosse dovuto procedere ad eseguire il ricalcolo prevedendo l'esclusione di ogni forma di capitalizzazione in ossequio alla regola dell'art. 1194 c.c..
Quanto all'illegittimità dell'applicazione delle c.m.s., dei giorni valuta a sfavore della s.a.s. e delle spese e commissioni varie, ribadiva che tutti i rapporti fossero stati regolati da contratti che prevedevano tutte le condizioni economiche, ivi comprese le c.m.s., i giorni valuta
e le spese.
Negava altresì la veridicità dell'assunto di controparte in ordine alla violazione della normativa anti-usura riferita al c/c, sia poiché la normativa de qua era postuma rispetto alla sottoscrizione dei contratti in questo giudizio impugnati, sia avendo riguardo al momento di pattuizione degli interessi ai fini dell'accertamento del reato di usura.
In subordine, qualora si fosse ritenuto che il caso in esame riguardasse un'ipotesi di usura cd. sopravvenuta, la sosteneva CP_1 che il c.t.u. avrebbe dovuto rialzare al limite della soglia il tasso divenuto usurario per effetto delle fluttuazioni del mercato. NT Infine, la riteneva la consulenza tecnica espletata nel giudizio
R.G. 3682/2009 del tutto inadatta a fornire dati fattuali di supporto posto che in tale giudizio la non aveva proposto di fatto alcuna CP_1 eccezione, oggi invece proposta.
Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile e, in subordine, di rigettare ogni domanda attorea, accogliendo invece le proprie richieste, con condanna della curatela alle spese di giudizio e di difesa”.
La causa istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio è stata definita con sentenza n.762.2020 con la quale il Tribunale in accoglimento della domanda attrice ha dichiarato la nullità parziale del modulo contrattuale regolante i rapporti bancari intercorsi tra le parti oggetto di esame, ha accertato la illegittimità degli addebiti effettuati in assenza di pattuizione scritta e ha rideterminato il saldo nella somma di euro 1.674.521,67 a credito del correntista, condannando la banca convenuta al pagamento, in favore del fallimento attore, di tale somma oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo nonché al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice e ponendo le spese di c.t.u. a carico di parte convenuta.
Preliminarmente il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione, sollevata dalla banca convenuta, di violazione del ne bis in idem in relazione ai c/c già riclassificati nel giudizio di opposizione allo stato passivo conclusosi con sentenza passata in giudicato del Tribunale di
Lecce n. 2683/2012, in quanto ha ritenuto che il Tribunale in tale pronuncia non avesse proceduto alla verifica e alla valutazione dei conti oggetto della presente domanda avendo dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale relativa agli stessi.
La pronuncia gravata ha di converso ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione limitatamente alle rimesse solutorie anteriori al decennio precedente l'atto interruttivo dei termini prescrizionali, rappresentato, nella specie, dalla lettera raccomandata datata 10/05/2010 inviata dall'Avv. IO CC alla . NTroparte_1
In ordine alla compensazione eccepita dalla il Tribunale ha CP_6 escluso l'applicazione alla fattispecie del disposto di cui all' 56 legge fall. rilevando che, ai sensi dell'art. 1243 c.c., la compensazione si potesse verificare solo tra due debiti che fossero ugualmente liquidi ed esigibili, laddove nella specie il credito della curatela, dovendosi accertare nell'ambito del presente giudizio, non era né certo né liquido al momento della dichiarazione di fallimento.
Circa il merito del giudizio il giudice di prime cure, con riferimento al conto corrente nr. 3131 con collegati conti n. 1020, n. 3892, n. 3886,
n. 3523, n. 4321, n. 4127, n. 5164, n. 5163, n. 5487, n. 5684, 3497 nonché il c/c anticipi n. 3496 e a tutti gli ulteriori conti collegati ai suddetti, ha rideterminato in euro 1.674.521,67 il saldo in estratto conto con l'applicazione dei soli interessi debitori e creditori al tasso legale tempo per tempo vigente, con capitalizzazione annuale degli interessi attivi senza capitalizzazione degli interessi debitori, con eliminazione delle c.m.s., delle spese, essendo nulle ed inefficaci, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1282 c.c., dell'art. 7, commi 2 e 3, le condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente contenute nelle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi", regolanti i rapporti bancari intercorsi tra la società NTroparte_2 in bonis, e l'istituto di credito, relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi debitori, competenze, spese ed oneri applicata nel corso del predetto rapporto.
Avverso la prefata sentenza interponeva appello la
[...]
instando, in via preliminare, per la NTroparte_4 declaratoria di inammissibilità della domanda per violazione del giudicato, in via gradata per l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione e per la conseguente riduzione del credito della società attrice in misura pari all'importo delle rimesse prescritte, per l'accoglimento dell'eccezione di compensazione formulata dalla banca in relazione al suo credito accertato con sentenza passata in giudicato n.2683/2012; per la condanna della banca al pagamento dei soli saldi dei conti dalla data di chiusura degli stessi con interessi solo dalla domanda giudiziale e per la condanna ad un ricalcolo del rapporto con il tasso legale a credito del cliente per tutta la durata dei rapporti e con il .criterio di imputazione di cui all'art.1194 cod.civ.; il tutto con condanna dell'istituto di credito al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si costituiva in giudizio la curatela del NTroparte_2
, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall'istituto di credito
[...]
e proponendo appello incidentale.
All'udienza collegiale del 26.02.2025, svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il
Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
NT Con il primo motivo di gravame impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure, partendo dalla premessa secondo cui la sentenza del Tribunale nr.2683/201 non fosse pervenuta ad un accertamento giudiziale in grado di fare stato nei confronti di in ordine ai conti oggetto del presente giudizio, CP_6 stante la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale relativa a tali conti, aveva concluso per l'insussistenza della violazione del giudicato rispetto alla pronuncia nr.2683/2012.
In particolare l'istituto di Credito evidenzia come il Tribunale,
“nell'ambito dell'accertamento della domanda proposta dalla CP_1 in sede di opposizione allo stato passivo (e non dunque in riferimento alla riconvenzionale), aveva ritenuto di dovere computare, al fine di stabilire il saldo del conto corrente azionato dalla in sede di CP_1 istanza di insinuazione al passivo, anche i saldi ricalcolati di alcuni conti corrente oggetto della domanda giudiziale proposta” (cfr. pag.
11 dell'atto di appello) e come di conseguenza la pronuncia gravata contrasti con il divieto del ne bis in idem.
Il motivo è infondato.
Ed invero, condividendo sul punto la decisione del giudice di prime cure, la Corte ritiene che non ricorra nel caso in esame alcuna violazione di giudicato, atteso che il Tribunale, nella sentenza n.
n.2683 del 21 novembre 2012, avendo dichiarato la inammissibilità della domanda riconvenzionale, non ha proceduto giudizialmente alla verifica e alla valutazione dei conti oggetto del presente giudizio ( nr.
3131, a cui risultano collegati i conti n. 1020, n. 3892, n 3886, n. 3523,
n. 4321, n. 4127, n. 5164, n. 5163, n. 5487, n. 5684, 3497, nonché il c/c anticipi n. 3496).
Tanto si ricava dalla lettura della prefata pronuncia: “ Ora, poiché i conti 3131 e 3496 restano esclusi dalla riquantificazione del debito complessivo (a cagione della inammissibilità della domanda riconvenzionale), non è possibile convalidare il saldo per capitale fornito dalla Ctu in relazione ai conti 1027890 e 1001097, poiché così facendo si genererebbe una perdita secca per il correntista, in corrispondenza ad ogni accredito eliminato (cui corrisponderebbe un addebito ormai definitivo e non recuperabile sul conto di contropartita) e per la banca, in corrispondenza ad ogni addebito eliminato (cui corrisponde un accredito definitivamente acquisito dal correntista sul conto di contropartita). Occorre quindi riesaminare la lista dei movimenti sui quali sono state rielaborate le competenze e il saldo finale in sede di repliche, al fine di reintrodurre le partite di giro
a debito o a credito, in origine eliminate in relazione a competenze liquidate in conto. L'operazione compiuta sul conto 1027890 ha comportato la reintroduzione di accrediti e addebiti riferibili a giroconti verso e dai conti 3131 e 3496 ed ha fornito un saldo finale in linea capitale pari a - € 552.996,02 ed uno sbilancio per competenze pari a - € 198.504,89. L'operazione compiuta sul conto 1001097 ha comportato la reintroduzione di accrediti e addebiti riferibili a giroconti verso e dai conti 3131 ed ha fornito un saldo finale in linea capitale pari a € 11.371,99 ed uno sbilancio per competenze pari a -
15.442,14”.
Orbene, stante la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale il Tribunale in relazione ai suddetti conti oggetto del presente giudizio non è pervenuto ad un accertamento giudiziale in grado di fare stato nei confronti dell'istituto di credito ma ha solo effettuato degli accertamenti e delle rettifiche in relazione ai conti
1027890 e 1001097, in quanto collegati ai due conti oggetto della domanda riconvenzionale.
Del resto, ciò spiega il motivo per cui il fallimento ha introdotto la presente causa per far accertare la scorrettezza e l'illegittimità NT dell'operato della sui conti nr. n. 3496 e 3131, a cui risultano collegati i conti n. 1020, n. 3892, n 3886, n. 3523, n. 4321, n. 4127, n.
5164, n. 5163, n. 5487, n. 5684, 3497. La domanda proposta dal fallimento va dunque ritenuta ammissibile anche considerando che una conclusione di segno contrario renderebbe totalmente impossibile una pronuncia giurisdizionale sui due conti principali (3131 e 3496) e comporterebbe di conseguenza un evidente diniego di tutela.
Con il secondo motivo di gravame si censura la sentenza di primo grado in punto di prescrizione sotto un duplice profilo, e precisamente per aver il giudice, facendo proprio il ragionamento seguito dal CTU, considerato prescritti i soli interessi maturati sul fuori fido e non anche, più in generale, tutti gli interessi maturati sul conto e pagati dalle rimesse solutorie e per aver disatteso l'eccezione di prescrizione con riferimento ai conti collegati chiusi nei 10 anni precedenti il primo atto interruttivo (nota del 10-19/5/2010). NT Sotto il primo profilo la lamenta che il giudice di prime cure attenendosi al criterio affermato dalla Suprema Corte secondo cui non sarebbe solutorio il versamento effettuato intrafido “avrebbe adoperato un criterio prettamente quantitativo di raffronto tra il valore dell'affidamento e lo scorporo di conto, e non un criterio qualitativo che tenesse conto del titolo, ovvero della causa di ciascuna voce di indebitamento confluita nello sconfinamento”.
Sotto il secondo profilo l'appellante si duole dell'asserita contraddizione tra l'affermazione della sentenza secondo cui “Se la banca concede una linea di credito per anticipazione su fatture, fissando il c.d. castelletto di sconto, il termine di prescrizione per
l'azione di ripetizione di addebiti nulli decorre dalla data del pagamento, ergo dell'incasso o dell'addebito in conto corrente “ , e l'asserita circostanza che la stessa non abbia' “invece disposto che la prescrizione fosse valutata quanto ai conti anticipi con decorrenza del termine di prescrizione dalla data del pagamento, ergo dell'incasso o dell'addebito in conto corrente”.
Il motivo di appello va rigettato in quanto infondato.
Va preliminarmente rilevato che secondo l'orientamento più che consolidato della Suprema Corte (Cfr. Sez. U, Sentenza n. 24418 del
02/12/2010; Ordinanza n. 18144 del 10/07/2018) l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati.
Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens”.
In sintesi, ha spiegato la Suprema Corte, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca: e questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora disporre.
Tanto premesso, va rilevato in punto di fatto che, con riferimento al c/c ordinario nr. 3131, la curatela ha richiesto in data 10/5/2010 la restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalla banca;
di conseguenza, con ciò, come ha correttamente affermato il giudice di prime cure, deve ritenersi interrotto ogni termine prescrizionale. Deve parimenti condividersi la pronuncia gravata nella parte in cui applicando i principi suesposti e facendo proprie le risultanze della c.t.u. del prof. ha considerato solutori i soli versamenti Pt_1 effettuati oltre il limite dell'affidamento concesso al cliente e tra questi ha considerato prescritti solo quelli effettuati nel periodo antecedente al decennio precedente l'atto interruttivo dei termini prescrizionali
(lettera raccomandata datata 10/05/2010 inviata dall'Avv. IO
CC alla e ricevuta in data 19/05/2010). NTroparte_1
Va quindi disatteso l'assunto della banca appellante secondo cui andrebbero considerati prescritti in generale tutti gli interessi maturati sul conto e non solo gli interessi maturati e pagati sul fuori fido nel periodo antecedente al decennio suindicato.
In conclusione, deve ritenersi fondata l'eccezione di prescrizione limitatamente alle rimesse solutorie anteriori al suddetto decennio, come tale correttamente presa in considerazione nella consulenza tecnica d'ufficio, contrariamente a quanto asserito dall'istituto di credito.
Sul punto va altresì precisato che i conti oggetto del presente giudizio vanno considerati legati da un vincolo di continuità e ritenuti dunque un unico rapporto che è continuato nel tempo.
Tali rilievi riguardano anche il c.d. conto anticipi in relazione al quale correttamente il Tribunale ha ravvisato un'unitaria operazione economica di finanziamento ed un unico rapporto creditizio, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di prescrizione.
Di conseguenza deve condividersi l'affermazione del giudice di prime cure secondo cui “Se la banca infatti concede una linea di credito per anticipazione su fatture, fissando il c.d. castelletto di sconto, il termine di prescrizione per l'azione di ripetizione di addebiti nulli decorre dalla data del pagamento, ergo dell'incasso o dell'addebito in conto corrente” e deve rilevarsi che la sentenza di primo grado, aderendo alle risultanze della CTU abbia applicato correttamente tali principi, contrariamente all'assunto della banca appellante.
Con il terzo motivo la banca censura la sentenza di primo grado NT laddove ha rigettato l'eccezione di compensazione proposta dalla sul presupposto che il credito della curatela, dovendosi accertare nell'ambito del presente giudizio, non fosse né certo né liquido al momento della dichiarazione di fallimento.
Evidenzia la banca come il giudice di prime cure acceda ad un'erronea interpretazione della disciplina in materia di compensazione, ritendo che nel caso di specie all'applicazione dell'art. 56 legge fall. osti la circostanza che, ai sensi dell'art. 1243 c.c., la compensazione si verifichi solo tra due debiti ugualmente liquidi ed esigibili.
In particolare, secondo l'appellante il 1243 c.c. si riferirebbe alla non liquidità del credito opposto in compensazione e non di quello rispetto al quale l'eccezione è proposta, e, di conseguenza, non impedirebbe la compensazione nel caso di specie, atteso che la certezza e la liquidità NT del credito di si fonderebbero sulla sentenza resa nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
Il motivo è fondato per le ragioni di seguito espresse.
Preliminarmente si rileva che secondo l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione ai fini dell'operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito, prevista dall'art. 56 L. fall. (vigente ratione temporis, ora confluito nell'art. 155 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza – CCII) quello che conta è che il fatto genetico dei reciproci crediti sia avvenuto prima dell'apertura della procedura, mentre è irrilevante il momento in cui il debito del terzo verso il fallito divenga esigibile (in tal senso si vedano le sentenze n. 3280/2008, n. 21784/2015, n. 42008/2021, che a loro volta si rifanno alle SS.UU n. 775/1999).
Al riguardo si è altresì chiarito che ai fini della compensabilità delle opposte posizioni di debito/credito non rileva il momento in cui l'effetto compensativo si produce (Cfr. ordinanza cass.1047/2021), essendo necessaria la sola anteriorità al fallimento del fatto genetico della situazione giuridica estintiva delle obbligazioni contrapposte.
Orbene, deve ritenersi che nella fattispecie la preesistenza del fatto genetico dei reciproci crediti rispetto alla dichiarazione di fallimento sia pacifica, posto che si tratta di poste di credito/debito reciproche scaturenti da vari rapporti di conto corrente sorti anteriormente alla stessa.
Circa i requisiti di liquidità ed esigibilità, richiesti dall'art. 1243 c.c. per entrambe le obbligazioni, si evidenzia che secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cfr. sentenza n. 3280/2008) gli stessi devono ricorrere al momento della pronuncia giudiziale.
Ebbene la Corte li reputa sussistenti nel caso di specie.
Ed invero il debito del fallito verso la banca, oltre ad essere esigibile dal momento del fallimento in quanto, ai sensi del precedente art. 55
L. fall. e dell'art. 1186 c.c., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento, va ritenuto accertato dalla sentenza, passata in giudicato, che ha definito il giudizio di opposizione allo stato passivo;
di converso il debito dell'istituto di credito deve ritenersi certo, esigile e liquido nella misura di cui appresso in virtù della presente pronuncia.
Occorre inoltre osservare che a favore della compensabilità dei due crediti depone altresì l'orientamento della Suprema Corte (Cfr. Cass.
n. 13345/2024) secondo cui, nel giudizio come nella specie promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto ben può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il , atteso che tale eccezione CP_2
è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, e in tale ipotesi non opera il rito speciale per l'accertamento del passivo, previsto dagli artt. 93 ss. l. fall..
Va infine ritenuto privo di rilievo l'argomento speso dalla difesa della curatela circa un possibile effetto paralizzante l'eccezione di compensazione da parte della banca, per essere intervenuto il
“giudicato” a causa della definitività dello stato passivo.
A sostegno della tesi, viene citato un precedente ( Cass. n. 4097 del
2007) secondo cui «qualora il creditore del fallito abbia insinuato il suo credito al passivo, senza dedurre la compensazione, e il controcredito del fallito abbia costituito oggetto di accertamento innanzi al giudice competente, sul primo credito si è formata una preclusione endofallimentare e sul secondo una preclusione da giudicato, con la conseguenza che il creditore del fallito non può far valere la compensazione successivamente, con ricorso al giudice delegato, al di fuori del procedimento per l'insinuazione dei crediti al passivo».
Orbene il riferimento va considerato inconferente, atteso che, nel caso di cui si è occupata la prefata pronuncia, su entrambi i crediti che si sarebbero voluti opporre in compensazione si era formato il giudicato.
Non è questo il caso di specie in cui, al contrario, il credito della curatela è ancora sub judice ed è in questo giudizio che la banca propone eccezione di compensazione.
Pertanto, va accolta l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto e vanno dichiarati compensati i reciproci crediti tra le parti.
Con il quarto motivo si censura l'errore in cui sarebbe incorso il
Giudice a quo il quale, “ancora una volta, per un verso ha enunciato correttamente un principio di diritto e per l'altro verso ha adottato una ipotesi di ricalcolo dei rapporti che non teneva conto della regola dettata dall'art. 2033 cod. civ. in tema di interessi sulle somme da restituire.
Precisamente secondo l'appellante l'errore commesso dal Giudice consisterebbe “nel fatto che la ipotesi delineata dal CTU con il risultato di un credito per la società correntista di € 1.674.521,67 comprendeva gli interessi calcolati a credito del cliente sui saldi dei conti chiusi fino alla data della dichiarazione di fallimento e ciò” sarebbe “in aperta contraddizione con il principio di diritto sancito dallo stesso Giudice secondo cui gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal giorno della domanda giudiziale se l'accipiens era in buona fede e da quello del pagamento se era in mala fede. Nel caso di specie, il principio di diritto sancito dallo stesso Giudice secondo cui gli interessi sulle somme da restituire decorrono dal giorno della domanda giudiziale se l'accipiens era in buona fede”.
In particolare deduce l'istituto di credito che il giudice di primo grado, recependo le istanze della banca, aveva disposto un'integrazione della
C.T.U affinchè effettuasse un nuovo calcolo con conteggio degli interessi solo fino alla data di chiusura dei singoli conti senza conteggio di ulteriori interessi fino alla domanda giudiziale e che la relazione peritale integrativa, depositata in data 3 ottobre 2018, per il solo fatto di scorporare gli interessi non dovuti dalla chiusura dei conti fino alla data del fallimento, aveva portato ad una riduzione del credito della curatela da €.1.674.521,67 ad €.551.035,15, ma il primo giudice non avrebbe tenuto alcun conto di tale rettifica.
Il motivo va accolto nei termini di cui appresso.
Ed invero la Corte ritiene di dover recepire l'ipotesi di ricalcolo dei rapporti indicata nella relazione integrativa depositata nel presente grado di giudizio che comprende gli interessi calcolati a credito del cliente sui saldi dei singoli conti fino alla data della chiusura degli stessi;
per converso va disattesa ogni ipotesi di calcolo che includa gli interessi a credito del fallimento sui saldi dei conti chiusi fino alla data della dichiarazione di fallimento.
Al contempo, in applicazione della regola sancita dall'art.2033 c.c. vanno riconosciuti al fallimento gli interessi sulla somma dovuta da NT a partire dal giorno della domanda giudiziale, atteso che non si ravvisa nè risulta provata la malafede della banca.
Con il quinto motivo di gravame si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe ritenuto applicabile il tasso sostitutivo ex
L.17.02.1992, n.154, art.4, poi trasfuso nel D.Lgs 1.9.1983, n.385, art.117, pur in presenza di un rapporto sorto in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della legge.
Tale scelta, secondo l'istituto di credito, si desumerebbe dalla circostanza che il Tribunale nel comminare la condanna avrebbe utilizzato “la ipotesi contenuta nella perizia che prevedeva tale opzione”.
Viene dedotto che tale soluzione risulterebbe contrastante con il principio di irretroattività della legge.
Il motivo è fondato.
Ed invero in base all'art. 161, comma 6, t.u.b., i contratti già conclusi alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 385/1993 restano regolati dalle norme anteriori. Secondo quanto ritenuto in più occasioni dalla Suprema Corte le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi, introdotte con l'art. 4 della l. n.
154/1992, poi trasfuso nell'art. 117 t.u.b. non sono retroattive, al pari della disciplina in materia di usura, e l'irretroattività opera anche per la previsione della sostituzione della clausola nulla con la diversa disciplina legale all'uopo dettata dal legislatore (Cass. 31 dicembre
2019, n. 34740; Cass. 1 marzo 2007, n. 4853; Cass. 21 dicembre
2005,n. 28302; cfr. pure, più di recente, Cass. 13 giugno 2022, n.
23872, e Cass. 19 luglio 2021, n. 20625, non massimate in CED)., al pari della disciplina in materia di usura.
Orbene in applicazione del suesposto principio la Corte ritiene che per tutti i conti per i quali sia stata riscontrata la totale assenza di pattuizione del tasso di interesse non debba applicarsi retroattivamente il tasso sostitutivo ex L.17.02.1992, n.154, art.4, poi trasfuso nel D.Lgs
1.9.1983, n.385, art.117 ma al contrario gli interessi sia a credito che a debito al tasso legale vigente pro tempore ai sensi dell'art. 1284 c.c.
Pertanto la Corte condivide e fa propria la soluzione adottata dal CTU nella relazione integrativa resa nel presente grado di giudizio ritenendola esente da errori e vizi logici e conforme ai suesposti principi di diritto in quanto nella stessa per “Per tutti i conti per i quali
è stata riscontrata la totale assenza di pattuizione del tasso di interesse debitore e creditore, la rielaborazione dei conti correnti oggetto di
CTU è stata operata applicando gli interessi sia a credito che a debito al tasso legale vigente pro tempore ai sensi dell'art. 1284 c.c., partendo dal saldo contabile derivante da estratto conto”.
Con il sesto motivo di gravame l'istituto di credito ha censurato la sentenza gravata per non aver applicato in sostituzione di qualsiasi forma di capitalizzazione la regola di cui all'art.1194 c.c..
Il motivo va accolto nei termini di seguito espressi.
Si rileva preliminarmente che l'orientamento recente della Suprema
Corte (Cfr. cass. sez. 1, 15.02.2021 n.3858; cass. civ. del 26 maggio
2016, n.10941) che questa Corte condivide afferma che: “Nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito, il meccanismo di imputazione del pagamento agli interessi, di cui all'art. 1194 comma 2° cod. civ., trova applicazione solo ove sia configurabile un pagamento in senso tecnico-giuridico, ovvero in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento; ne consegue che non può mai configurarsi un'imputazione ad interessi ex art. 1194 comma 2° cod. civ., non essendo questi immediatamente esigibili, ove l'annotazione di tali interessi avvenga su un conto che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, avendo la successiva rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista”).
Orbene nel presente grado di giudizio, questa Corte ha disposto l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio già espletata in primo grado, ed il CTU ha eseguito correttamente l'incarico di procedere al ricalcolo del saldo del conto corrente attenendosi al principio sopra richiamato e quindi “applicando alle rimesse solutorie il criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c.” .
In particolare, il prof. ha applicato il criterio di imputazione ex Pt_1 art. 1194 c.c. alle sole rimesse solutorie, accertando l'eventuale intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle competenze addebitate sul conto corrente, in quanto pagate alla banca, con effetti solutori, nel periodo antecedente al decennio precedente l'atto interruttivo dei termini prescrizionali.
Ebbene la Corte fa proprie le risultanze della consulenza integrativa, in quanto esenti da errori o vizi logici, e in tal modo recepisce il suindicato principio di diritto.
Con unico motivo di appello incidentale la curatela censura la sentenza impugnata per aver disposto il riconoscimento degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale e non già dalla data dell'atto di costituzione in mora.
A sostegno della doglianza la curatela cita la recentissima sentenza nr.
15895/2019 con la quale le Sezioni Unite, muovendo dal tenore letterale dell'art. 2033 c.c., hanno affermato che “l'obbligo di corresponsione di interessi da parte dell'accipiens in buona fede può decorrere anche da una data antecedente a quella di instaurazione del giudizio e segnatamente da un precedente atto con valore di costituzione in mora. E così, in caso di ripetizione di indebito, ai fini del decorso degli interessi, il termine “domanda” contemplato dalla norma non deve dunque riferirsi esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende anche atti stragiudiziali di costituzione in mora”.
Deduce altresì l'appellato che gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale, dovrebbero essere liquidati ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. trattandosi di procedimento avviato in data 30/4/2015 e quindi successivamente all'11/12/2014 secondo il disposto dell'art.17, co. 2, del C.L. nr. 132/2014.
L'appello incidentale va ritenuto inammissibile ostandovi il disposto dell'art.345 c.p.c. che com'è noto sancisce il divieto di "nova" per il giudizio d'appello in relazione alle domande ed alle eccezioni in senso stretto, poiché l'ammissione delle stesse in secondo grado trasformerebbe il giudizio d'appello da mera "revisio prioris instantiae" in "iudicium novum", modello quest'ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale.(Cfr. Corte di Cassazione, Sez. 3 -
Ordinanza n. 9211 del 22/03/2022)
Ebbene, la domanda dell'appellante incidentale è tesa ad ottenere il riconoscimento degli interessi legali non già dalla data della domanda giudiziale come statuito dal primo giudice ma dalla lettera di messa in mora del 10/5/2010; inoltre essa è volta a conseguire una modifica del tasso legale adeguandolo a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Come innanzi rilevato entrambe le domande vanno ritenute inammissibili in quanto proposte per la prima volta nel presente grado di giudizio.
Ed invero a pagina 13 dell'atto di citazione del 27 aprile 2015 si legge:
“condannando la banca al pagamento della somma pari ad
€.2.680.823,32 ovvero al diverso maggiore o minore importo, oltre interessi legali creditori capitalizzati trimestralmente e rivalutazione monetaria dalla data della domanda”.
Alla luce dei rilievi innanzi espressi ed in accoglimento delle censure che per le ragioni indicate si ritengono fondate, la Corte fa proprie le risultanze della consulenza integrativa del 13.01.2025 in quanto la reputa esente da errori o vizi logici ed applicativa dei seguenti criteri conformi al diritto vivente e quindi da condividersi.
In particolare, con riferimento al tasso di interesse applicato, per tutti i conti per i quali è stata riscontrata la totale assenza di pattuizione del tasso di interesse debitore e creditore, la rielaborazione è stata operata applicando gli interessi sia a credito che a debito al tasso legale vigente pro tempore ai sensi dell'art. 1284 c.c., partendo dal saldo contabile derivante da estratto conto, come innanzi rilevato.
Quanto alla capitalizzazione, non essendo prevista per i conti in oggetto alcuna pattuizione contrattuale di capitalizzazione delle competenze, né, per i rapporti protratti oltre il 2000, alcuna comunicazione delle variazioni contrattuali ai sensi dell'art. 7 comma
2 della delibera CICR del 09.02.2000, si è proceduto alla capitalizzazione semplice degli interessi debitori e alla capitalizzazione annuale degli interessi creditori.
In relazione a cms, spese e valute nella rielaborazione peritale dei rapporti di conto corrente sono stati esclusi gli addebiti operati dalla banca a qualsiasi titolo non essendo previsti da pattuizioni contrattuali, fatto salvo il riconoscimento di giorni valuta per gli assegni in relazione ai rapporti di c/c n. 3131 e 3496, in quanto per questi è stata riscontrata la presenza della pattuizione delle valute con riferimento agli assegni stessi.
Si è proceduto quindi alla determinazione dei saldi in linea capitale di tutti i conti oggetto d'esame sino alla data di chiusura, con relativa determinazione del saldo degli interessi alla data di chiusura dei singoli conti.
Con riferimento alle rimesse solutorie, il CTU, come innanzi rilevato, ha applicato il criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c., accertando l'eventuale intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione delle competenze addebitate sul conto corrente, in quanto pagate alla banca, con effetti solutori, nel periodo antecedente al decennio precedente l'atto interruttivo dei termini prescrizionali.
Il c.t.u., in definitiva, ha concluso pervenendo ad un risultato di credito del correntista pari ad € 664.746,37, che la Corte recepisce ed a cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla data della domanda e sino al soddisfo in applicazione della regola generale di cui all'art. 2033 c.c., come innanzi rilevato.
Chiarito che il credito del fallimento va ricalcolato in € 664.746,37, in accoglimento dell'eccezione di compensazione proposta dalla banca, il cui controcredito ammonta ad euro 791.877,05, va dichiarata l'estinzione del primo credito, a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito, con il conseguente rigetto della domanda (Cass. n.
23924/2024; Cass. Sez. Un. n. 23225/2016).
In conclusione, l'appello principale va parzialmente accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio si ritiene di compensarle integralmente stante il parziale accoglimento della domanda proposta dal , limitatamente all'accertamento del CP_2 credito, e l'accoglimento dell'eccezione di compensazione, tenuto conto altresì dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Le spese delle CTU espletate nei due gradi vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50%.
PQM
La Corte così provvede: NT 1) In parziale accoglimento dell'appello principale proposto da ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'estinzione per compensazione del credito di euro € 664.746,37 del e, per l'effetto, rigetta la domanda;
CP_2
2) Dichiara l'inammissibilità dell'appello incidentale;
3) Spese processuali di entrambi i gradi compensate integralmente e spese di CTU dei due gradi poste a carico delle parti nella misura del 50%;
4) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante incidentale di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 17.11.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
(Dott. Maurizio Petrelli) ( Dott.ssa ANrita Pasca)