Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Germana Maffei Giudice rel.
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 223 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 21 maggio 2025, vertente
TRA
, nata a [...] l'[...] , residente in [...]
Sant'Agostino n.6, (c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Rossella Porto C.F._1
RICORRENTE
E nato a [...] il [...], residente in [...]
Sant'Agostino n.6, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosa Patrizia C.F._2
Altomare,
RESISTENTE
Con l'intervento del PM.
Oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Cosenza il 08.08.2018 Parte_1 con unione da cui è nato in data [...] il figlio , deduceva che CP_1 Per_1
questi, comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in data 24 maggio 2023 si erano separati, come da provvedimento di omologa emesso dal Tribunale di Cosenza in data 21 luglio 2023, e
300,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie e decretare, altresì, che l'assegno unico corrisposto dall continui ad essere erogato interamente alla madre. CP_2
Si costituiva in giudizio il resistente, il quale aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestando il quantum del chiesto assegno di mantenimento in favore del figlio, dichiarandosi disponibile al versamento di € 200,00 mensili.
All'udienza del 21 maggio 2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate a verbale.
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
È pacifica l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge. Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Quanto alle condizioni accessorie, devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi del figlio minore, quelle previste di comune accordo tra le parti all'udienza del 21 maggio 2025, concernenti l'affidamento condiviso del figlio minore, il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, il versamento da parte di CP_1
della somma di € 300,00 mensili, senza rivalutazione annuale, per il mantenimento di
, tenuto conto delle condizioni economiche dell'obbligato, con decorrenza Per_1
dell'assegno di mantenimento per il figlio minore dal mese di maggio corrente anno, per come concordato, oltre al 50% delle spese straordinarie, con facoltà del padre di vedere il figlio in base al calendario di visita previsto nel ricorso introduttivo del giudizio.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Cosenza in data 08.08.2018 e trascritto negli atti di matrimonio del Comune di Cosenza, alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Cosenza di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21.05.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Germana Maffei Andrea Palma