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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1552/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
IN RA, RE
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 7956/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2255/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 9 e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010604611 2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al sig. Ricorrente 1, in data 26 luglio 2021, l'avviso di accertamento n. TF9010604611/2020 relativo all'anno di imposta 2015. Con tale atto, l'Ufficio aveva contestato un maggior imponibile ai fini IRPEF, IVA e IRAP, derivante dalla presunta qualifica di “master” del contribuente nell'ambito di una rete di raccolta scommesse per conto della società maltese “Società_1”. Sebbene il contribuente avesse inizialmente attivato un'istanza di accertamento con adesione, egli non aveva dato seguito all'impugnazione giudiziale del provvedimento impositivo, il quale era dunque divenuto definitivo in data 24 gennaio 2022.
Successivamente, il contribuente aveva inoltrato, in data 15 aprile 2022, un'istanza di autotutela e di accesso agli atti, sostenendo che la pretesa fiscale fosse basata su un errore di persona e sulla mancata allegazione di documenti fondamentali del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Luogo 1. A fronte del silenzio serbato dall'Amministrazione, il sig. Ricorrente 1 aveva adito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, impugnando il cosiddetto "diniego tacito". Tuttavia, i giudici di prime cure, con la sentenza n.
1438/05/2023, avevano dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che l'autotutela costituiva un potere discrezionale e che il silenzio su un atto definitivo non poteva essere considerato un atto autonomamente impugnabile per interessi puramente privati.
Avverso la suddetta decisione, il contribuente proponeva appello lamentando l'ingiustizia della sentenza e l'omessa valutazione dell'interesse generale alla rimozione di un atto inficiato da errore di persona. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con la sentenza n. 2255/09/2025 (oggetto del presente ricorso per revocazione), rigettava il gravame. La Corte osservava che il contribuente tentava surrettiziamente di rimettere in discussione il merito di una pretesa ormai inoppugnabile attraverso l'impugnazione del silenzio- rifiuto, ribadendo che l'Amministrazione non aveva l'obbligo di rispondere a istanze tardive su atti definitivi.
In data 20 ottobre 2025, il sig. Ricorrente 1 notificava ricorso per revocazione ordinaria ex artt. 64 D.Lgs. 546/92 e 395 n. 4 c.p.c.. L'appellante sosteneva che la sentenza di secondo grado risultava viziata da un errore di fatto percettivo, in quanto i giudici avrebbero travisato l'oggetto del ricorso, qualificandolo come impugnazione dell'atto impositivo anziché del silenzio sull'autotutela. Egli insisteva inoltre sulla circostanza che la Corte aveva ignorato la mancata allegazione dei documenti presupposti all'accertamento. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo l'inammissibilità del gravame, evidenziando che i punti sollevati costituivano questioni ampiamente controverse già decise nei precedenti gradi e non meri errori materiali di percezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione la Corte ritiene il ricorso per revocazione inammissibile.
Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., la revocazione è ammessa se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti, che ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale errore deve riguardare la percezione materiale di un dato e non può consistere in una valutazione giuridica o in un apprezzamento di prove.
Nel caso di specie, non sussiste alcun errore revocatorio. La doglianza dell'appellante, secondo cui la Corte avrebbe "confuso" l'oggetto del ricorso, attiene in realtà alla valutazione giuridica compiuta dai giudici di secondo grado. La sentenza impugnata n. 2255/2025 ha espressamente esaminato la natura dell'impugnazione del silenzio-rifiuto, giungendo alla conclusione motivata che tale strumento non fosse esperibile per aggirare la definitività dell'accertamento.
Inoltre, il fatto che l'avviso di accertamento fosse definitivo e che l'autotutela fosse stata richiesta tardivamente ha costituito un punto centrale del contraddittorio e della discussione tra le parti. Per costante giurisprudenza,
l'errore di fatto non è configurabile se il punto è stato oggetto di pronuncia o di controversia. Le censure relative alla mancata allegazione del PVC o all'errore di persona rappresentano critiche alla fondatezza della pretesa tributaria, questioni che non possono essere recuperate in sede di revocazione.
In conclusione il ricorso per revocazione non mira a correggere una "svista" percettiva, ma a ottenere un terzo grado di merito su questioni già definitive ed ulteriormente vagliate e respinte. Esso è pertanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
IN RA, RE
DI FLORIO VINCENZO, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 7956/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2255/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CAMPANIA sez. 9 e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010604611 2020 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato al sig. Ricorrente 1, in data 26 luglio 2021, l'avviso di accertamento n. TF9010604611/2020 relativo all'anno di imposta 2015. Con tale atto, l'Ufficio aveva contestato un maggior imponibile ai fini IRPEF, IVA e IRAP, derivante dalla presunta qualifica di “master” del contribuente nell'ambito di una rete di raccolta scommesse per conto della società maltese “Società_1”. Sebbene il contribuente avesse inizialmente attivato un'istanza di accertamento con adesione, egli non aveva dato seguito all'impugnazione giudiziale del provvedimento impositivo, il quale era dunque divenuto definitivo in data 24 gennaio 2022.
Successivamente, il contribuente aveva inoltrato, in data 15 aprile 2022, un'istanza di autotutela e di accesso agli atti, sostenendo che la pretesa fiscale fosse basata su un errore di persona e sulla mancata allegazione di documenti fondamentali del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Luogo 1. A fronte del silenzio serbato dall'Amministrazione, il sig. Ricorrente 1 aveva adito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, impugnando il cosiddetto "diniego tacito". Tuttavia, i giudici di prime cure, con la sentenza n.
1438/05/2023, avevano dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che l'autotutela costituiva un potere discrezionale e che il silenzio su un atto definitivo non poteva essere considerato un atto autonomamente impugnabile per interessi puramente privati.
Avverso la suddetta decisione, il contribuente proponeva appello lamentando l'ingiustizia della sentenza e l'omessa valutazione dell'interesse generale alla rimozione di un atto inficiato da errore di persona. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, con la sentenza n. 2255/09/2025 (oggetto del presente ricorso per revocazione), rigettava il gravame. La Corte osservava che il contribuente tentava surrettiziamente di rimettere in discussione il merito di una pretesa ormai inoppugnabile attraverso l'impugnazione del silenzio- rifiuto, ribadendo che l'Amministrazione non aveva l'obbligo di rispondere a istanze tardive su atti definitivi.
In data 20 ottobre 2025, il sig. Ricorrente 1 notificava ricorso per revocazione ordinaria ex artt. 64 D.Lgs. 546/92 e 395 n. 4 c.p.c.. L'appellante sosteneva che la sentenza di secondo grado risultava viziata da un errore di fatto percettivo, in quanto i giudici avrebbero travisato l'oggetto del ricorso, qualificandolo come impugnazione dell'atto impositivo anziché del silenzio sull'autotutela. Egli insisteva inoltre sulla circostanza che la Corte aveva ignorato la mancata allegazione dei documenti presupposti all'accertamento. L'Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo l'inammissibilità del gravame, evidenziando che i punti sollevati costituivano questioni ampiamente controverse già decise nei precedenti gradi e non meri errori materiali di percezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione la Corte ritiene il ricorso per revocazione inammissibile.
Ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., la revocazione è ammessa se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti, che ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa o l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. Tale errore deve riguardare la percezione materiale di un dato e non può consistere in una valutazione giuridica o in un apprezzamento di prove.
Nel caso di specie, non sussiste alcun errore revocatorio. La doglianza dell'appellante, secondo cui la Corte avrebbe "confuso" l'oggetto del ricorso, attiene in realtà alla valutazione giuridica compiuta dai giudici di secondo grado. La sentenza impugnata n. 2255/2025 ha espressamente esaminato la natura dell'impugnazione del silenzio-rifiuto, giungendo alla conclusione motivata che tale strumento non fosse esperibile per aggirare la definitività dell'accertamento.
Inoltre, il fatto che l'avviso di accertamento fosse definitivo e che l'autotutela fosse stata richiesta tardivamente ha costituito un punto centrale del contraddittorio e della discussione tra le parti. Per costante giurisprudenza,
l'errore di fatto non è configurabile se il punto è stato oggetto di pronuncia o di controversia. Le censure relative alla mancata allegazione del PVC o all'errore di persona rappresentano critiche alla fondatezza della pretesa tributaria, questioni che non possono essere recuperate in sede di revocazione.
In conclusione il ricorso per revocazione non mira a correggere una "svista" percettiva, ma a ottenere un terzo grado di merito su questioni già definitive ed ulteriormente vagliate e respinte. Esso è pertanto inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti.