Decreto cautelare 20 dicembre 2025
Decreto cautelare 22 dicembre 2025
Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 20/01/2026, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01193/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15603/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15603 del 2025, proposto da IO ON, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianni Venditti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
previa adozione delle opportune misure cautelari
1) dell’esito della prova scritta, per come pubblicato il 22.10.2025 e nelle parti ritenute lesive, svoltasi il 20.10.2025, del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, o, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP);
2) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 22.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per questa parte ricorrente;
3) della prova stessa di questa parte ricorrente nella parte in cui si prevedono i gravati quesiti indicati di seguito in narrativa;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di quelli di seguito elencati:
a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui di seguito in narrativa ove e per quanto occorra ed ove adottati;
b) i verbali di correzione della prova scritta di questa parte ricorrente ove e per quanto occorra ed ove adottati;
c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio ove e per quanto occorra ed ove adottata;
d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio;
e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio ove e per quanto occorra ed ove adottati;
f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso di questa parte ricorrente;
g) l’avviso recante: “ Aggiornamento del 22.10.2025: Sono stati pubblicati sulla piattaforma ‘concorsi smart’ gli esiti delle prove scritte profilo funzionario cod. 01. Gli esiti delle prove scritte del profilo assistenti cod. 02 saranno visibili a partire dal 28 ottobre 2025 ” limitatamente al risultato di questa parte ricorrente;
h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove e per quanto occorra;
i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025, ove e per quanto occorra ed ove adottata;
l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove e per quanto occorra ed ove adottata;
m) l’avviso inerente alle modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive e/o contrarie a questa parte ricorrente;
n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove e per quanto occorra ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive di questa parte ricorrente;
o) gli aggiornamenti del 03.12 e del 04.12 pubblicati sul portale InPA, ove considerativi lesivi per questa parte ricorrente;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riesame del punteggio conseguito nei gravati quesiti della prova scritta del concorso, con la rettifica in positivo del punteggio raggiunto e la conseguente dichiarazione di idoneità ed ammissione alla fase successiva;
con la condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di loro competenza, a riesaminare in melius il punteggio della ricorrente per i motivi esposti di seguito in narrativa, incrementando, per l’effetto, il punteggio della prova scritta, con conseguente ammissione alla fase successiva, e riserva di ulteriori richieste istruttorie con vittoria di spese e competenze difensive come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. LU BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Rilevato che la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (che è quanto rileva nel presente giudizio, avendo la parte ricorrente presentato domanda per tale profilo), non essendo risultata idonea per aver conseguito un punteggio pari a 20/30, inferiore a quello minimo stabilito dal bando, pari a 21/30;
Considerato che:
- la parte ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato ad un unico motivo, ha contestato la legittimità dei quesiti nn. 29 e 30 della prova scritta della testé menzionata procedura concorsuale ad essa somministrata in data 20 ottobre 2025, asserendo che la stessa fosse inficiata per “ Violazione degli articoli 3, 51 e 97 cost- in uno con l’eccesso di potere per violazione della par condicio concorsorum, irragionevolezza ed illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere, inconferenza ed irragionevolezza nell’assegnazione del punteggio ai quesiti della prova scritta della ricorrente, ingiustizia manifesta ”;
- più in dettaglio, con le censure articolate con l’unico motivo di ricorso proposto è stata innanzitutto prospettata l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto alla formulazione del quesito n. 30, recante “ Find the sentence which is closest in meaning to the following one: If I had more free time, I would start a language course ” e rispetto al quale le tre possibili risposte predisposte dall’amministrazione sono “ A) I would have started a language course if I had time; B) I might start a language course if I get some time; C) I don’t have much free time now, but I’d start a course if I did ”, di cui quella sub c) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Ad avviso della ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub b) , l’operato delle Amministrazioni intimate risulterebbe illegittimo in quanto la risposta sub c) non sarebbe correttamente formulata da un punto di vista semantico, in ragione dell’omesso riferimento al “ language course ”, ritenuto parte essenziale del significato della frase riportata all’interno del quesito n. 30. Oltretutto, l’unica risposta corretta risulterebbe essere quella sub b) selezionata dalla ricorrente, in quanto nella frase in essa contenuta viene utilizzato un periodo ipotetico che esprime una intenzione o una possibilità di iniziare qualcosa, spesso con un senso di incertezza o una probabilità non altissima, e può essere completata con ciò che si intende fare, nel caso di specie un corso di lingua straniera;
- la parte ricorrente ha anche lamentato l’illegittimità del quesito n. 29, recante “ In base al regio decreto 12/1941 e s.m.i. (Ordinamento giudiziario), quale dei seguenti uffici possono assumere i magistrati? ” e rispetto al quale le tre possibili risposte predisposte dall’Amministrazione sono “ a) Presidente della Repubblica; b) Senatore; c) Ministro ”, di cui quella sub b) corrispondente alla risposta ritenuta corretta. Secondo la tesi della parte ricorrente, che a tale quesito non ha fornito alcuna risposta, due risulterebbero essere le principali criticità che affliggono la legittimità dello stesso, date dalla presenza di: i) un errore grammaticale (soggetto indicato al singolare e verbo coniugato al plurale) suscettibile di creare una ambiguità immediata, rendendo il senso del quesito non chiaramente intellegibile per i candidati, che non sarebbero stati posti in condizione di comprendere se vi fosse oppur no un’unica risposta esatta; ii) una criticità di natura giuridica, data dal fatto che il riferimento al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 risulterebbe incompleto e potenzialmente fuorviante, essendo stato nel tempo oggetto di molteplici modifiche e integrazioni da parte del legislatore; ciò non avrebbe consentito ai candidati di comprendere se, per fornire la risposta esatta, fosse necessario valutare la possibilità di assumere l’incarico da parte dei magistrati in servizio collocati in fuori ruolo oppure dimissionari, circostanza questa che avrebbe reso il quesito strutturalmente ambiguo, essendo plurime le risposte potenzialmente corrette a seconda di come venga decifrata la domanda formulata dall’Amministrazione;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, nonché l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione;
Dato atto che all’udienza camerale del 12 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto il Ministero della Giustizia è l’Ente con il quale i vincitori sono destinati ad instaurare il rapporto di servizio e, come tale, non può ritenersi estraneo al procedimento, indipendentemente dall’imputazione degli effetti degli atti censurati;
Ritenuto nel merito che il ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto;
Considerato, in via generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025);
Considerato altresì che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che le censure articolate dalla ricorrente per contestare la legittimità del quesito n. 30 non siano meritevoli di accoglimento. In proposito, è sufficiente evidenziare che sebbene anche nella frase contenuta nella risposta selezionata dalla ricorrente ( sub b ) venga impiegato un periodo ipotetico di tipo II al pari della frase contenuta nel contestato quesito, l’unica risposta corretta resta comunque quella individuata come tale dall’Amministrazione (sub c) per presentare, tra le tre possibili risposte, il significato che più si avvicina a quello della frase scelta come parametro di riferimento per saggiare le conoscenze linguistiche dei candidati del concorso per cui è causa. In particolare, milita in tal senso il fatto che a differenza del periodo ipotetico utilizzato nella frase contenuta nel quesito n. 30, nel periodo ipotetico impiegato nella frase recata nella risposta sub b) viene utilizzato un verbo modale (“ might ”) che serve ad esprimere una mera possibilità che una determinata azione venga compiuta o uno specifico evento si verifichi, peraltro minore e più remota rispetto alla possibilità che può essere espressa con “ may ”. Tale circostanza, peraltro espressamente riconosciuta dalla parte ricorrente – alla quale non sfugge che l’utilizzo del verbo modale “ might ” serve ad esprimere la mera intenzione o possibilità di iniziare qualcosa, spesso con un senso di incertezza o con una probabilità non altissima (cfr. pag. 9 del ricorso) – distanzia il significato della frase contenuta nella risposta sub b) da quello recato dalla frase contenuta nel quesito n. 30 che, di contro, descrive in maniera ipotetica ma realizzabile la situazione presa in considerazione (ossia, l’inizio di un corso di lingua straniera), al pari di quanto avviene con la frase sub c) . Nella frase contenuta nella risposta sub b) , invece, pur essendo descritta in maniera ipotetica la medesima situazione, la probabilità che la stessa possa effettivamente accadere risulta di gran lunga più remota, stante l’utilizzo del verbo modale “ might ”. Per tale ragione, la risposta sub b) , lungi dal poter essere considerata corretta al pari di quella individuata come tale dall’Amministrazione, costituisce un mero “distrattore” la cui funzione risulta, appunto, quella di saggiare le conoscenze dei candidati offrendo ad essi alternative abbastanza attrattive e plausibili rispetto all’unica risposta corretta da individuare, in relazione alla quale possono legittimamente distanziarsi in maniera più o meno marcata, nel rispetto del limite della attendibilità obiettiva (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenze 29 marzo 2022, n. 2296 e 2302, nonché 26 gennaio 2022, n. 531) che nel caso in esame non risulta superato;
Ritenuto che le censure articolate dalla ricorrente per contestare la legittimità del quesito n. 29 non siano meritevoli di pregio. A riguardo, è sufficiente rilevare come la formulazione della risposta individuata come corretta dall’Amministrazione si basi sul disposto di cui all’articolo 16, comma 1, del regio decreto n. 12/1941, a mente del quale “ I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza ”. Tale circostanza, peraltro, è stata anche precipuamente valorizzata dalla Commissione esaminatrice in sede di validazione dei quesiti contenuti nelle prove scritte del concorso somministrate ai candidati, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio dalle Amministrazioni resistenti;
Ritenuto, inoltre, che per confortare la legittimità del contestato quesito n. 29 si possa richiamare un precedente di questa Sezione, con il quale è stato affermato che “ in relazione alle prove concorsuali scritte a risposta multipla o ‘a quiz’ in materie giuridiche, allorché lo sviluppo del quesito sia preceduto da formule quali ‘a norma di’, ‘secondo l’articolo’, ‘dispone l’articolo’ e simili, la risposta esatta non può che essere sempre quella congruente con il diritto positivo vigente. Tali prove, caratterizzate da un taglio maggiormente nozionistico, si distinguono radicalmente da quelle definite generalmente ‘critiche’ – quali, ad esempio, la redazione di un parere ovvero di una dissertazione problematica su di una questione giuridica – non soltanto perché è la stessa formulazione dei quesiti a fare riferimento, di regola, al testo di una particolare disposizione normativa, ma anche perché la scelta del legislatore o dell’amministrazione, nell’ambito di una particolare procedura di reclutamento del personale, di prevedere siffatte modalità di svolgimento risponde ad una precisa volontà di soddisfare fondamentali esigenze riconducibili al principio di buon andamento dell’amministrazione tutelato dall’art. 97, secondo comma della Costituzione. Infatti, esse favoriscono una particolare celerità nei tempi di correzione e di instaurazione del rapporto di servizio con i vincitori, assicurata anche da una limitazione della discrezionalità in sede di valutazione, per mezzo della quale viene garantita anche una maggiore par condicio tra i concorrenti, essendo preclusa tanto al candidato, quanto all’amministrazione, qualsivoglia operazione di tipo interpretativo/manipolativo, con l’ulteriore effetto (auspicato) di deflazionare il contenzioso ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 16089 del 4 settembre 2024, passata in giudicato). “Tali considerazioni, ad avviso del Collegio, valgono anche nel caso in cui il quesito richiami una fonte normativa in generale senza indicarne l’articolo (con formule quali “in base alla legge n. ...” o “in base al regolamento n. ...”): tale tecnica di formulazione, pur presentando un tasso di difficoltà maggiore, è da ritenersi corretta, fermo il principio in base al quale la risposta esatta deve essere congruente con il diritto positivo vigente” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n..7774 del 18 aprile 2025). Il Collegio, in particolare, ritiene che le considerazioni giuridiche ivi esposte ben si attaglino alla fattispecie in esame, in quanto il quesito n. 29, non solo è inserito all’interno di una prova concorsuale che si caratterizza per un taglio prevalentemente nozionistico, ma è anche formulato in maniera tale da rendere edotti i candidati, in maniera chiara ed immediata, in ordine a quale sia il corpo normativo di riferimento da considerare per l’individuazione della risposta esatta, come si evince dall’inequivocabile incipit del quesito in parola “ In base al regio decreto 12/1941 e s.m.i. (Ordinamento giudiziario) ”. Atteso, quindi, che l’Amministrazione ha chiaramente e puntualmente circoscritto l’ambito normativo che i candidati avrebbero dovuto considerare per individuare la risposta corretta, risultano del tutto destituite di fondamento le doglianze mosse dalla parte ricorrente, non avendo l’Amministrazione richiesto – né essendo necessario ai fini della individuazione della risposta corretta, stante il taglio principalmente nozionistico della prova concorsuale in questione – lo svolgimento di una sofisticata valutazione giuridica che prendesse in considerazione anche le sopravvenienze normative medio tempore intervenute;
Ritenuto, altresì, che la formulazione grammaticale del quesito n. 29 non presenti alcun tratto di decettività in quanto i candidati erano necessariamente tenuti a selezionare una sola risposta per ogni singolo quesito. Nel caso di specie, ciascuna delle tre possibili risposte predisposte dall’Amministrazione prendeva in considerazione un unico “Ufficio”, sicché va radicalmente escluso che la formulazione impiegata fosse tale non consentire alla parte ricorrente di comprendere il significato e la portata del quesito n. 29;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in esame sia infondato e, quindi, meriti di essere respinto;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA CA, Presidente
LU BI, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU BI | TA CA |
IL SEGRETARIO