Art. 29-bis. (( Per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 miliardi da inscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1978 e di lire 150 miliardi nell'anno finanziario 1979.
All'onere di lire 100 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le spese per gli studi e le rilevazioni indicate nell'articolo 3-bis della presente legge, quelle per il funzionamento della commissione centrale per l'impiego, delle commissioni regionali per la mobilita' e delle segreterie tecniche indicate nello stesso articolo gravano, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sui fondi di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.
Le spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati dal FORMEZ ai sensi dei precedenti articoli 24-bis e 26-bis gravano nel limite annuo di lire 2 miliardi, sull'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo.
E' autorizzata l'assunzione di impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al presente articolo, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.))
All'onere di lire 100 miliardi relativo all'anno finanziario 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le spese per gli studi e le rilevazioni indicate nell'articolo 3-bis della presente legge, quelle per il funzionamento della commissione centrale per l'impiego, delle commissioni regionali per la mobilita' e delle segreterie tecniche indicate nello stesso articolo gravano, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29 della legge 1 giugno 1977, n. 285 e, in ragione di lire 1 miliardo annuo, sui fondi di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.
Le spese relative ai programmi di assistenza tecnica organizzati dal FORMEZ ai sensi dei precedenti articoli 24-bis e 26-bis gravano nel limite annuo di lire 2 miliardi, sull'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo.
E' autorizzata l'assunzione di impegni fino alla concorrenza delle autorizzazioni di spesa, di cui al presente articolo, fermo restando che i relativi pagamenti debbono essere contenuti nei limiti annuali stabiliti.))