CASS
Sentenza 28 marzo 2024
Sentenza 28 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2024, n. 13060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13060 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SI NT, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 07/03/2023 della Corte di cassazione. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Celestino Gentile, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13060 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il difensore di NT SI ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 28 aprile 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio (capo G). Il ricorso per cassazione, proposto per il profilo della diversa qualificazione del delitto di riciclaggio in quello di favoreggiamento di cui all'art. 379 cod. pen. nonché (con motivi nuovi) in relazione alla configurabilità del riciclaggio avendo SI concorso nel reato presupposto di appropriazione indebita e all'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648-bis, comma terzo, cod. pen. a seguito 2 della riqualificazione del reato presupposto (originariamente peculato) in quello di cui all'art. 646 cod. pen., è stato dichiarato inammissibile dalla Seconda sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 25121 del 7 marzo 2023. Con riguardo ai motivi nuovi la Corte di legittimità rappresentava che gli stessi non erano stati proposti in appello e pertanto non erano deducibili con il ricorso per cassazione. Avverso detta sentenza il difensore di SI ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo che la fattispecie delittuosa originariamente contestata e ritenuta nella sentenza di primo grado era quella di peculato, oggetto di riqualificazione soltanto in sede di appello. Detto reato non consentiva l'applicazione della invocata attenuante obbligatoria di cui all'art. 648-bis cod. pen., concretizzata solo in seguito alla avvenuta riqualificazione della condotta in quella di appropriazione indebita. La Difesa da un lato r non aveva la facoltà di chiedere la diversa qualificazione di un reato ascritto ad altri, dall'altro,non poteva fin da allora chiedere il riconoscimento dell'attenuante non ricorrendone i presupposti in ragione della cornice edittale del peculato. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per errore di diritto (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062), ossia di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà (Sez. 3 n. 31754 del 16/09/2020, Ferrari, Rv. 280023). 3. Nel caso in esame, la Corte ha esaminato il motivo di ricorso attinente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante correlata ad un reato presupposto avente pena edittale inferiore a cinque anni, valutando la questione inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. 4. Nell'ambito di tali considerazioni che hanno determinato la pronuncia di inammissibilità, non è riscontrabile alcun fraintendimento in ordine alla dinamica processuale del giudizio di cognizione ed ai limiti del sindacato di legittimità esercitabile sullo stesso, né la Corte di cassazione avrebbe potuto determinarsi diversamente. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/02/2024
udita la relazione svolta dal consigliere Maria Silvia Giorgi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, Avv. Celestino Gentile, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 6 Num. 13060 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: GIORGI MARIA SILVIA Data Udienza: 27/02/2024 RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il difensore di NT SI ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 28 aprile 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio (capo G). Il ricorso per cassazione, proposto per il profilo della diversa qualificazione del delitto di riciclaggio in quello di favoreggiamento di cui all'art. 379 cod. pen. nonché (con motivi nuovi) in relazione alla configurabilità del riciclaggio avendo SI concorso nel reato presupposto di appropriazione indebita e all'omesso riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 648-bis, comma terzo, cod. pen. a seguito 2 della riqualificazione del reato presupposto (originariamente peculato) in quello di cui all'art. 646 cod. pen., è stato dichiarato inammissibile dalla Seconda sezione della Corte di cassazione con sentenza n. 25121 del 7 marzo 2023. Con riguardo ai motivi nuovi la Corte di legittimità rappresentava che gli stessi non erano stati proposti in appello e pertanto non erano deducibili con il ricorso per cassazione. Avverso detta sentenza il difensore di SI ha presentato ricorso straordinario per errore di fatto, deducendo che la fattispecie delittuosa originariamente contestata e ritenuta nella sentenza di primo grado era quella di peculato, oggetto di riqualificazione soltanto in sede di appello. Detto reato non consentiva l'applicazione della invocata attenuante obbligatoria di cui all'art. 648-bis cod. pen., concretizzata solo in seguito alla avvenuta riqualificazione della condotta in quella di appropriazione indebita. La Difesa da un lato r non aveva la facoltà di chiedere la diversa qualificazione di un reato ascritto ad altri, dall'altro,non poteva fin da allora chiedere il riconoscimento dell'attenuante non ricorrendone i presupposti in ragione della cornice edittale del peculato. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo nel caso di errore materiale o di fatto e non per errore di diritto (Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280; Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018, D'Agostino, Rv. 273062), ossia di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà (Sez. 3 n. 31754 del 16/09/2020, Ferrari, Rv. 280023). 3. Nel caso in esame, la Corte ha esaminato il motivo di ricorso attinente al mancato riconoscimento della circostanza attenuante correlata ad un reato presupposto avente pena edittale inferiore a cinque anni, valutando la questione inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3 cod. proc. pen. 4. Nell'ambito di tali considerazioni che hanno determinato la pronuncia di inammissibilità, non è riscontrabile alcun fraintendimento in ordine alla dinamica processuale del giudizio di cognizione ed ai limiti del sindacato di legittimità esercitabile sullo stesso, né la Corte di cassazione avrebbe potuto determinarsi diversamente. 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/02/2024