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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4482/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4482/2024 V.G. posta in decisione il 19.12.2024 e promossa dai coniugi
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...] (avv. IS Fabbri)
e
, nata ad [...] il [...], C.F. , ivi Controparte_1 C.F._2
residente in[...] (avv. IS Fabbri)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 23.10.2024; preso atto che l'udienza del 10.12.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano le figlie , in data 05.05.1998, Persona_1
, in data 19.09.2001, e , in data 11.10.2005; Persona_2 Persona_3 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato ad Parte_1
LF (RA) il 20.01.1967 (C.F. ), e , nata ad C.F._1 Controparte_1
LF (RA) il 24.12.1967 (C.F. ), celebrato con rito concordatario in C.F._2
LF (RA) il 6 luglio 1996, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 1996, n.8, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di LF (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“- Le figlie , IS e , tutte maggiorenni, continueranno a convivere con la madre nel Per_1 Per_3
rispetto della loro volontà.
- Il Signor , a titolo di contributo nel mantenimento della figlia e fino Parte_1 Per_3
all'indipendenza economica di quest'ultima, verserà alla IG in via anticipata Controparte_1
entro i primi 5 (cinque) giorni di ogni mese, la somma di € 500,00 (Cinquecento/00). Tale somma
sarà rivalutata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T a far tempo dal gennaio di ogni anno e con
decorrenza gennaio 2025;
- Il Signor contribuirà inoltre, in ragione del 70%, alle spese di carattere Parte_1
straordinario che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della figlia , concordate e Per_3
documentate come per legge e come specificate nel Protocollo 16.07.15 concordato fra il Tribunale
di Ravenna ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna. - La IG.ra , lavora con contratto a tempo indeterminato partime presso Natural Controparte_1
Salumi S.r.l. e percepisce in media € 1.000,00 al mese, come risulta dalle buste paga che si allegano
(doc. 4);
- Il IG. a titolo di contributo al mantenimento della IG.ra , Parte_1 Controparte_1
provvederà a corrisponderle un assegno pari ad € 700,00 (settecento/00). Tale somma sarà rivalutata
annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T a far tempo dal Gennaio di ogni anno e con decorrenza
Gennaio 2025;
- La casa coniugale sita in LF (RA), Via Sandro Pertini, n. 9, di proprietà del IG. Parte_1
resterà nel pieno godimento della IG che vi abiterà insieme alle
[...] Controparte_1
figlie;
- Il IG. , proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in LF Parte_1
(RA) Via Sandro Pertini, n. 9, distinto al catasto urbano del Comune di LF (RA) al Foglio 113,
Particella 1227, Sub. 1, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le
parti ed ai fini del componimento della crisi coniugale, ai sensi dell'art. 1022 C.c., costituisce in
favore della IG.ra il diritto di abitazione della suddetta casa, diritto che verrà Controparte_1
a cessare qualora la IG.ra si trasferisca altrove;
CP_1
- Le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e
finanziari, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.”
Ravenna, 27/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 4482/2024 V.G. posta in decisione il 19.12.2024 e promossa dai coniugi
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente a [...] (avv. IS Fabbri)
e
, nata ad [...] il [...], C.F. , ivi Controparte_1 C.F._2
residente in[...] (avv. IS Fabbri)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 23.10.2024; preso atto che l'udienza del 10.12.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano le figlie , in data 05.05.1998, Persona_1
, in data 19.09.2001, e , in data 11.10.2005; Persona_2 Persona_3 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato ad Parte_1
LF (RA) il 20.01.1967 (C.F. ), e , nata ad C.F._1 Controparte_1
LF (RA) il 24.12.1967 (C.F. ), celebrato con rito concordatario in C.F._2
LF (RA) il 6 luglio 1996, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 1996, n.8, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di LF (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“- Le figlie , IS e , tutte maggiorenni, continueranno a convivere con la madre nel Per_1 Per_3
rispetto della loro volontà.
- Il Signor , a titolo di contributo nel mantenimento della figlia e fino Parte_1 Per_3
all'indipendenza economica di quest'ultima, verserà alla IG in via anticipata Controparte_1
entro i primi 5 (cinque) giorni di ogni mese, la somma di € 500,00 (Cinquecento/00). Tale somma
sarà rivalutata annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T a far tempo dal gennaio di ogni anno e con
decorrenza gennaio 2025;
- Il Signor contribuirà inoltre, in ragione del 70%, alle spese di carattere Parte_1
straordinario che si dovessero rendere necessarie nell'interesse della figlia , concordate e Per_3
documentate come per legge e come specificate nel Protocollo 16.07.15 concordato fra il Tribunale
di Ravenna ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna. - La IG.ra , lavora con contratto a tempo indeterminato partime presso Natural Controparte_1
Salumi S.r.l. e percepisce in media € 1.000,00 al mese, come risulta dalle buste paga che si allegano
(doc. 4);
- Il IG. a titolo di contributo al mantenimento della IG.ra , Parte_1 Controparte_1
provvederà a corrisponderle un assegno pari ad € 700,00 (settecento/00). Tale somma sarà rivalutata
annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T a far tempo dal Gennaio di ogni anno e con decorrenza
Gennaio 2025;
- La casa coniugale sita in LF (RA), Via Sandro Pertini, n. 9, di proprietà del IG. Parte_1
resterà nel pieno godimento della IG che vi abiterà insieme alle
[...] Controparte_1
figlie;
- Il IG. , proprietario dell'immobile adibito a casa coniugale e sito in LF Parte_1
(RA) Via Sandro Pertini, n. 9, distinto al catasto urbano del Comune di LF (RA) al Foglio 113,
Particella 1227, Sub. 1, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali esistenti tra le
parti ed ai fini del componimento della crisi coniugale, ai sensi dell'art. 1022 C.c., costituisce in
favore della IG.ra il diritto di abitazione della suddetta casa, diritto che verrà Controparte_1
a cessare qualora la IG.ra si trasferisca altrove;
CP_1
- Le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione degli estratti conto dei rapporti bancari e
finanziari, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale.”
Ravenna, 27/12/2024
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi