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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/07/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 3186/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
2) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
3) Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3186/2024 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale” e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Parete (CE) alla via Cirillo n. 18 presso lo studio dell'avv.
Rosa Di Nardo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in TO NT (CE) alla via Martino n. 29, presso lo studio dell'avv. Rosa Catalano che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'01.08.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in Parete (CE) il 28.09.2012, evidenziando che dalla loro unione erano nati due figli, (il Persona_1
24.11.2013) e (il 16.03.2017). Per_2
I coniugi dichiaravano che tra gli stessi era ormai venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, decidevano di separarsi consensualmente alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza del 28.05.2025, lette le dichiarazioni rese nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui i coniugi dichiaravano di rinunciare alla comparizione all'udienza, confermando la volontà di non riconciliarsi e richiamando le condizioni di separazione riportate in ricorso, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71
c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata.
E difatti, dalle risultanze processuali emerge con evidenza l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza: ricorrono pertanto le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si trascrivono:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
2) i figli e abiteranno con la madre nell'abitazione sita in Persona_1 Per_2
Parete (CE) alla via Marconi n. 187, concessa dai di lei genitori in comodato d'uso gratuito, avendo la medesima già abbandonato di sua libera volontà la casa coniugale;
3) la casa coniugale sita in Parete (CE) alla via della Pace n.17, di proprietà del sig.
resta assegnata al medesimo, avendo la sig. Parte_2 Parte_1 trasferito altrove il suo domicilio;
4) i figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali pag. 2/5 inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) i figli e resteranno collocati prevalentemente presso la Persona_1 Per_2 dimora materna;
il padre potrà vedere i minori secondo le modalità di seguito indicate prelevandoli e riaccompagnandoli, presso il domicilio della madre o altro luogo dalla stessa preventivamente indicato, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore e con quelli di salute e di studio dei figli:
a) il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Parte_2 Persona_1
liberamente tutti i giorni della settimana, e comunque non meno di un giorno a Per_2 settimana, Mercoledì, dalle ore 16:00 e fino alle ore 21:00, e compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo e gli impegni scolastici o di salute dei figli;
inoltre i minori trascorreranno, in via alternata con il padre e la madre un intero fine settimana, nel fine settimana di competenza del sig. si intende dal sabato mattina dopo la Pt_2 scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna, e comunque entro le ore 21:00;
b) durante le festività di Natale, i genitori convengono che i figli minori trascorreranno il giorno 24 dicembre e il 1° gennaio con il padre, il 25 e il 31 dicembre con la madre, con l'impegno di alternarsi di anno in anno nella scelta delle date;
c) durante le festività di Pasqua i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di
Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis successivo con l'altro;
d) durante le vacanze estive, luglio o agosto, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
e) i minori trascorreranno gli altri giorni festivi dell'anno (es. 01/05, 02/06, 25/04), con il padre o con la mamma, alternando una festa per ciascun genitore;
f) i minori trascorreranno con il padre il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo e la festa del papà, ugualmente trascorreranno con la madre il compleanno e l'onomastico di quest'ultima e la festa della mamma;
g) i minori trascorreranno il loro compleanno ad anni alterni con ciascun genitore riservando all'altro la possibilità di trascorrere il pomeriggio del giorno successivo con i bambini per festeggiare anche con questi il compleanno;
pag. 3/5 6) gli arredi presenti nella abitazione familiare, di comune accordo, vengono assegnati e prelevati dalla sig. , unitamente agli effetti personali, ad eccezione Parte_1 del divano, della televisione, dei tendaggi e dei lampadari e di una parte della cabina armadio;
7) i signori e rinunciano, di comune accordo, a Parte_2 Parte_1 qualsiasi forma di mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
8) il signor verserà, a mezzo bonifico bancario su Iban che verrà Parte_2 comunicato dalla sig. anche a mezzo WhatsApp, la somma di € 200,00 Pt_1
(duecento/00) per il mantenimento della figlia e la somma di € 200,00 Persona_1
(duecento/00) per il mantenimento del figlio , con cadenza mensile da erogarsi Per_2 entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, assegno che sarà aggiornato al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, e comunque da concordare e documentare a mezzo fattura. Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore affidatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo scritto tra gli stessi. Rientrano tra quelle per le quali è sufficiente la formale e tempestiva comunicazione all'altro coniuge per chiederne la compartecipazione, le spese scolastiche all'interno di strutture completamente pubbliche, le spese relative all'acquisto di libri di testo, l'acquisto di occhiali da vista, le spese sanitarie e gli interventi chirurgici urgenti e indifferibili non coperti dal servizio pubblico, le spese oculistiche ed odontoiatriche urgenti. Sono considerate, sin d'ora, spese straordinarie per la quali è necessario preventivamente e formalmente concordarle per iscritto tra entrambi i coniugi, quelle relative a rette scolastiche presso istituti privati o parastatali, corsi di lingue, spese per strumenti di alto prezzo (a titolo di esempio computer), spese per ripetizioni scolastiche, spese per cure odontoiatriche non urgenti, acquisto di un apparecchio ortodontico, spese relative ai viaggi di piacere dei minori (escluso le gite scolastiche), le spese voluttuarie. pag. 4/5 9) I coniugi di comune accordo decidono che l'assegno Unico e Universale nell'interesse dei minori e sia corrisposto interamente alla Persona_1 Per_2 signora . Parte_1
10) I coniugi dichiarano entrambi e reciprocamente di non avere null'altro a pretendere”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a [...] il Parte_1
09.02.1984, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parete (CE), (atto n. 49, Parte II,
Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) dichiara compensate le spese di lite tra le parti
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 07.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G.V.G. 3186/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna - Presidente -
2) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. –
3) Dott.ssa Veronica Vernetti - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3186/2024 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale” e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Parete (CE) alla via Cirillo n. 18 presso lo studio dell'avv.
Rosa Di Nardo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in TO NT (CE) alla via Martino n. 29, presso lo studio dell'avv. Rosa Catalano che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato l'01.08.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in Parete (CE) il 28.09.2012, evidenziando che dalla loro unione erano nati due figli, (il Persona_1
24.11.2013) e (il 16.03.2017). Per_2
I coniugi dichiaravano che tra gli stessi era ormai venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, decidevano di separarsi consensualmente alle condizioni indicate in ricorso.
Con ordinanza del 28.05.2025, lette le dichiarazioni rese nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui i coniugi dichiaravano di rinunciare alla comparizione all'udienza, confermando la volontà di non riconciliarsi e richiamando le condizioni di separazione riportate in ricorso, il Giudice riservava la causa al Collegio per la decisione.
Veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex art. 70 e 71
c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata.
E difatti, dalle risultanze processuali emerge con evidenza l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza: ricorrono pertanto le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si trascrivono:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
2) i figli e abiteranno con la madre nell'abitazione sita in Persona_1 Per_2
Parete (CE) alla via Marconi n. 187, concessa dai di lei genitori in comodato d'uso gratuito, avendo la medesima già abbandonato di sua libera volontà la casa coniugale;
3) la casa coniugale sita in Parete (CE) alla via della Pace n.17, di proprietà del sig.
resta assegnata al medesimo, avendo la sig. Parte_2 Parte_1 trasferito altrove il suo domicilio;
4) i figli restano affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali pag. 2/5 inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5) i figli e resteranno collocati prevalentemente presso la Persona_1 Per_2 dimora materna;
il padre potrà vedere i minori secondo le modalità di seguito indicate prelevandoli e riaccompagnandoli, presso il domicilio della madre o altro luogo dalla stessa preventivamente indicato, compatibilmente con gli impegni lavorativi di ciascun genitore e con quelli di salute e di studio dei figli:
a) il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Parte_2 Persona_1
liberamente tutti i giorni della settimana, e comunque non meno di un giorno a Per_2 settimana, Mercoledì, dalle ore 16:00 e fino alle ore 21:00, e compatibilmente con gli impegni lavorativi del medesimo e gli impegni scolastici o di salute dei figli;
inoltre i minori trascorreranno, in via alternata con il padre e la madre un intero fine settimana, nel fine settimana di competenza del sig. si intende dal sabato mattina dopo la Pt_2 scuola fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando li riporterà presso la dimora materna, e comunque entro le ore 21:00;
b) durante le festività di Natale, i genitori convengono che i figli minori trascorreranno il giorno 24 dicembre e il 1° gennaio con il padre, il 25 e il 31 dicembre con la madre, con l'impegno di alternarsi di anno in anno nella scelta delle date;
c) durante le festività di Pasqua i minori trascorreranno ad anni alterni il giorno di
Pasqua con un genitore ed il lunedì in Albis successivo con l'altro;
d) durante le vacanze estive, luglio o agosto, i figli potranno trascorrere con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro e non oltre il mese di maggio di ogni anno;
e) i minori trascorreranno gli altri giorni festivi dell'anno (es. 01/05, 02/06, 25/04), con il padre o con la mamma, alternando una festa per ciascun genitore;
f) i minori trascorreranno con il padre il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo e la festa del papà, ugualmente trascorreranno con la madre il compleanno e l'onomastico di quest'ultima e la festa della mamma;
g) i minori trascorreranno il loro compleanno ad anni alterni con ciascun genitore riservando all'altro la possibilità di trascorrere il pomeriggio del giorno successivo con i bambini per festeggiare anche con questi il compleanno;
pag. 3/5 6) gli arredi presenti nella abitazione familiare, di comune accordo, vengono assegnati e prelevati dalla sig. , unitamente agli effetti personali, ad eccezione Parte_1 del divano, della televisione, dei tendaggi e dei lampadari e di una parte della cabina armadio;
7) i signori e rinunciano, di comune accordo, a Parte_2 Parte_1 qualsiasi forma di mantenimento, essendo entrambi autosufficienti economicamente;
8) il signor verserà, a mezzo bonifico bancario su Iban che verrà Parte_2 comunicato dalla sig. anche a mezzo WhatsApp, la somma di € 200,00 Pt_1
(duecento/00) per il mantenimento della figlia e la somma di € 200,00 Persona_1
(duecento/00) per il mantenimento del figlio , con cadenza mensile da erogarsi Per_2 entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese, assegno che sarà aggiornato al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, e comunque da concordare e documentare a mezzo fattura. Al fine di evitare qualsiasi possibile controversia sulla natura delle spese e sulla loro specifica regolamentazione, sin d'ora, si provvede a distinguere le spese straordinarie per le quali è necessario semplicemente che il genitore affidatario provveda a dare formale comunicazione all'altro coniuge al fine di richiedergliene la compartecipazione, dalle spese straordinarie per le quali, invece, vi è necessità di preventivo e formale accordo scritto tra gli stessi. Rientrano tra quelle per le quali è sufficiente la formale e tempestiva comunicazione all'altro coniuge per chiederne la compartecipazione, le spese scolastiche all'interno di strutture completamente pubbliche, le spese relative all'acquisto di libri di testo, l'acquisto di occhiali da vista, le spese sanitarie e gli interventi chirurgici urgenti e indifferibili non coperti dal servizio pubblico, le spese oculistiche ed odontoiatriche urgenti. Sono considerate, sin d'ora, spese straordinarie per la quali è necessario preventivamente e formalmente concordarle per iscritto tra entrambi i coniugi, quelle relative a rette scolastiche presso istituti privati o parastatali, corsi di lingue, spese per strumenti di alto prezzo (a titolo di esempio computer), spese per ripetizioni scolastiche, spese per cure odontoiatriche non urgenti, acquisto di un apparecchio ortodontico, spese relative ai viaggi di piacere dei minori (escluso le gite scolastiche), le spese voluttuarie. pag. 4/5 9) I coniugi di comune accordo decidono che l'assegno Unico e Universale nell'interesse dei minori e sia corrisposto interamente alla Persona_1 Per_2 signora . Parte_1
10) I coniugi dichiarano entrambi e reciprocamente di non avere null'altro a pretendere”.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a [...] il Parte_1
09.02.1984, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2 condizioni di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Parete (CE), (atto n. 49, Parte II,
Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) dichiara compensate le spese di lite tra le parti
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 07.07.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Eugenio Troisi Nadia Zampogna
pag. 5/5