Sentenza 24 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01436/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01124/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1124 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Granara, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
il Comune della Spezia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Carrabba, Fabrizio Dellepiane e Marina Mauriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di -OMISSIS- non costituito in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua del provvedimento del Comune della Spezia, prot. -OMISSIS-, notificato in pari data, avente ad oggetto “ Riscontro alle istanze di accesso agli atti ex artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Dott.-OMISSIS- ”, nella parte in cui ha differito l’esercizio del diritto di accesso agli atti del-OMISSIS- in relazione “ alle registrazioni audio e ai verbali della riunione della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia -OMISSIS- ”,
e per l’accertamento
del diritto del dott.-OMISSIS- di prendere immediata visione ed estrarre copia delle registrazioni audio e dei verbali della riunione della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia -OMISSIS-, senza differimento alcuno,
e per la condanna
dell’intimata Amministrazione a consentire immediatamente e senza differimento alcuno al dott.-OMISSIS- di poter prendere in visione ed estrarre copia delle registrazioni audio e dei verbali della riunione della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia -OMISSIS-
e, in difetto, per la nomina, fin d’ora, di un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione inadempienti a consentire al dott.-OMISSIS- l’esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, in relazione alle registrazioni audio e ai verbali della riunione della Commissione Consiliare di Controllo e Garanzia -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di La Spezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 il dott. NI TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 29 settembre 2025 e depositato il successivo 1° ottobre 2025 il nominato in epigrafe ha esposto quanto segue.
Il ricorrente, che è coinvolto in alcune vertenze con il Comune di La Spezia, ha chiesto l’ostensione dei verbali delle registrazioni della Commissione di Controllo e Garanzia -OMISSIS-, avente ad oggetto lo stato del contenzioso.
Il Comune ha disposto il differimento temporaneo dell’accesso facendo riferimento all’esigenza di preservare l’efficacia della strategia difensiva del Comune con riferimento ai giudizi in corso.
Impugnando il suddetto provvedimento, il ricorrente ha dedotto che l’istanza di accesso è sorretta da esigenze difensive e che l’esclusione è illegittima ai sensi dell’art. 38, co. 7 del T.U.E.L.
Si è costituito in giudizio il Comune, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso, in quanto i documenti richiesti sono stati ostesi.
Alla camera di consiglio del 5 dicembre 2025 la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
Al Collegio non rimane che prendere atto della cessata materia del contendere, essendo stata soddisfatta la pretesa del ricorrente.
Quanto alle spese, il Collegio osserva che l’Amministrazione ha motivato il differimento con riguardo all’esigenza di tutela della propria strategia difensiva nei contenziosi in corso, richiamando in particolare gli artt. 24 e 27 del proprio regolamento sull’accesso. Pertanto, le stesse possono essere compensate ad eccezione del contributo unificato, che rimane a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate, ad eccezione del contributo unificato, che rimane a carico del Comune.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'arti. 52, co. 1 e 2 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IU SO, Presidente
AN FE, Primo Referendario
NI TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI TI | IU SO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.