CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente
LL LE, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 121/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07576202500000579000 VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0752017000138091000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520180002095461000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520180004866962000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010400341/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010400341/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010400341/2014 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010400341/2014 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010400341/2014 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1) dichiarare la nullità e/o inesistenza giuridica delle cartelle di pagamento e dell avviso di accertamento come sopra rappresentate nella espositiva che precede ai numeri 1, 3 Parte, 4, 17 poste a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi contestata...;
2) dichiarare inesorabilmente prescritti i crediti portati nelle cartelle di pagamento e nell avviso di accertamento di cui ai numeri 1, 3 Parte, 4, 17 di cui al capo che precede......;
3) dichiarare la intervenuta decadenza di tutti gli atti oggi impugnati di cui ai numeri 1, 3 Parte, 4, 17 e dei relatavi tributi sottesi,
in via meramente subordinata
3) nella denegata ipotesi di riconoscimento del termine ordinario decennale della prescrizionee dei tributi erariali principali- IVA--IRPEF--IRAP, rimane in caso sempr valida la richiesta di prescrizione dagli interessi e delle sanzioni comminati........, stante il termine di prescrizione quinquennale dei medesimi.
4)) condannare per l'effetto il Concessionario della ON al pagamento delle spese e compensi di lite.
Resistente/Appellato:
A. Dichiarare inammissibile o rigettare le domande sulle cartelle, sugli atti impositivi, sul credito rivendicato;
B. Rigettare il ricorso sulla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
07576202500000579;
C. Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.7.2025 all'Agenzia delle Entrate ON e poi depositato il 12.9.2025 ed iscritto con Rg n.121/2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07576202500000579000 ricevuta a mezzo posta in data successiva al 20.06.2025, fondata su n. 4 cartelle di pagamento, n.12 avvisi di addebito e n.1 avviso di accertamento, contestandola limitatamente ai seguenti atti:
1) cartella n.07520170001380901000, notificata il 08.05.2017 per € 267,25 (n.1 nell'ordine dell'atto impugnato);
2) cartella n.07520180002095461000, notificata il 19.07.2018 per € 7.989,18, limitatamente alla TARI per euro 227,98 (n.3 nell'ordine dell'atto impugnato);
3) cartella n.07520180004866962000, notificata il 10.01.2019 per € 468,29 (n.4 nell'ordine dell'atto impugnato);
4) avviso di accertamento n.TW7010400341/2014, notificato il 10.07.2014 per € 6.375,62 (n.17 nell'ordine dell'atto impugnato);
eccependo l'inesistenza/nullità delle notifiche degli atti presupposti (per mancata effettuazione da parte dei soggetti legittimati ex art. 26 DPR 602/73), la prescrizione quinquennale della TARI, IVA, IRPEF, IRAP, degli interessi e delle sanzioni, e quella triennale del bollo auto, ed infine la decadenza anteriore e successiva all'iscrizione a ruolo, concludendo per l'annullamento dell'atto ed in subordine per l'annullamento di sanzioni e interessi, vinte le spese di lite.
Si costituiva l'8.10.2025 l'AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE producendo tutte le relate delle cartelle ed altri atti interruttivi della prescrizione, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Con memoria integrativa depositata il 27.11.2025 parte ricorrente insisteva nelle eccezioni relative al vizio del procedimento di notifica ed alle altre eccezioni sollevate.
La causa veniva discussa e contestualmente decisa in camera di consiglio in data 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Invero, premesso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata è stata notificata a mezzo posta e ricevuta di persona dalla ricorrente in data 9.6.2025 come da sottoscrizione apposta sull'A/
R di Banca_1 (all.3), la prima cartella n.07520170001380901000 (n.1 nell'ordine dell'atto impugnato) risulta notificata via PEC all'indirizzo della ricorrente Email_3 (non contestato) l'08.05.2017 (all.5 res.); la seconda cartella n.07520180002095461000 (impugnata limitatamente alla TARI per euro 227,98, cfr. n.3 nell'ordine dell'atto impugnato) risulta notificata via pec al medesimo indirizzo il
19.07.2018 (all.6 res.); la terza cartella n.07520180004866962000 (n.4 nell'ordine dell'atto impugnato) risulta notificata via pec il 10.01.2019 ad analogo indirizzo (all.7 res.); l'avviso di accertamento n.
TW7010400341/2014 (n.17 nell'ordine dell'atto impugnato) risulta notificato il 10.07.2014 a mezzo posta ricevuta a mani della ricorrente come da sottoscrizione di A/R in atti (all.9 res.).
La cartella n.07520170001380901000 e l'avviso di accertamento n.TW7010400341/2014 risultano notificati nuovamente mediante l'atto di intimazione di pagamento N.07520189001242178/000 (all.10 res.) notificato il 15.10.2018 via pec all'indirizzo predetto (all.11 res.).
Tutti e quattro gli atti prodromici predetti risultano notificati nuovamente mediante l'atto di intimazione di pagamento n. 075 2022 90005533 04/000 (all.12 res) notificato il 5.10.2022 per compiuta giacenza (completo di deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata) all'indirizzo noto di Indirizzo_1 Indirizzo_1 (all.13 res.).
Tutti e quattro gli atti prodromici predetti risultano, inoltre, notificati nuovamente mediante l'atto di intimazione di pagamento 075 2024 90008047 66/000 (all.14 res), notificato il 16.10.2024 con il rito degli irreperibili (completo di deposito presso la casa comunale) all'indirizzo noto di Indirizzo_1
(all.15 res.).
Ai precedenti atti interruttivi citati fanno poi seguito 3 istanze di rateazione presentate dalla ricorrente rispettivamente in data 12.9.2016 (all.16 res.), 17.5.2017 (all.19 res.) e 17.4.2019 (all.22 res.) e da ultimo 1 istanza di definizione agevolata presentata in data 7.4.2023 (all. 24 res., nella quale, peraltro, si ribadisce che la stessa interessata ha dichiarato di essere ancora domiciliata in Indirizzo_1
a riprova della correttezza delle precedenti notifiche effettuate ex art. 140 e 143 cpc) relativa alle tre cartelle esattoriali in parola, debitamente accolta dall'Ente ON in data 28.7.2023 (all.25 res.).
Così ricostruiti gli atti interruttivi della prescrizione eccepita, l'eccezione è infondata atteso che, con riferimento alle tre cartelle esattoriali in parola, sicuramente le stesse risultavano note alla ricorrente in data 7.4.2023, alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata (equivalente a riconoscimento di debito, interruttivo della prescrizione) e pertanto nessuna prescrizione si era verificata dall'ultima notifica predetta del 7.4.2023 alla notifica dell'atto impugnato in data 20.6.2025, mentre, in ordine alle eventuali prescrizioni o decadenze verificatesi precedentemente, le stesse dovevano essere eccepite tempestivamente all'atto della ricezione del primo atto comunicato dopo il verificarsi del vizio lamentato e sono pertanto inammissibili in questa sede in quanto tardive.
Quanto poi all'avviso di accertamento n.TW7010400341/2014, lo stesso risulta ricompreso negli atti di intimazione di pagamento predetti notificati il 15.10.2018 e poi il 5.10.2022 e pertanto nessuna prescrizione
(né decennale per la sorte, né quinquennale per gli accessori) si era verificata dall'ultima notifica del 5.10.2022 al momento della notifica dell'atto impugnato in data 20.6.2025, mentre gli eventuali vizi precedentemente verificatisi sono inammissibili in questa sede dovendo essere tempestivamente dedotti con il primo atto comunicato alla ricorrente successivamente al loro verificarsi.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore della causa, per le fasi di studio, introduttiva e decisione, tenuto conto anche delle infondate eccezioni sollevate e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
La CGT di AN, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in € 2000,00 oltre accessori in favore di Agenzia Entrate ON.
AN, 18 dicembre 2025 Il relatore Dott. Leopoldo Sciarrillo Il Presidente Dott. Nicola Caschili
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente
LL LE, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 121/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07576202500000579000 VARI
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0752017000138091000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520180002095461000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07520180004866962000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010400341/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010400341/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010400341/2014 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010400341/2014 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW7010400341/2014 IRAP 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1) dichiarare la nullità e/o inesistenza giuridica delle cartelle di pagamento e dell avviso di accertamento come sopra rappresentate nella espositiva che precede ai numeri 1, 3 Parte, 4, 17 poste a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria oggi contestata...;
2) dichiarare inesorabilmente prescritti i crediti portati nelle cartelle di pagamento e nell avviso di accertamento di cui ai numeri 1, 3 Parte, 4, 17 di cui al capo che precede......;
3) dichiarare la intervenuta decadenza di tutti gli atti oggi impugnati di cui ai numeri 1, 3 Parte, 4, 17 e dei relatavi tributi sottesi,
in via meramente subordinata
3) nella denegata ipotesi di riconoscimento del termine ordinario decennale della prescrizionee dei tributi erariali principali- IVA--IRPEF--IRAP, rimane in caso sempr valida la richiesta di prescrizione dagli interessi e delle sanzioni comminati........, stante il termine di prescrizione quinquennale dei medesimi.
4)) condannare per l'effetto il Concessionario della ON al pagamento delle spese e compensi di lite.
Resistente/Appellato:
A. Dichiarare inammissibile o rigettare le domande sulle cartelle, sugli atti impositivi, sul credito rivendicato;
B. Rigettare il ricorso sulla comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.
07576202500000579;
C. Con vittoria di spese e compensi per la prestazione professionale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.7.2025 all'Agenzia delle Entrate ON e poi depositato il 12.9.2025 ed iscritto con Rg n.121/2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07576202500000579000 ricevuta a mezzo posta in data successiva al 20.06.2025, fondata su n. 4 cartelle di pagamento, n.12 avvisi di addebito e n.1 avviso di accertamento, contestandola limitatamente ai seguenti atti:
1) cartella n.07520170001380901000, notificata il 08.05.2017 per € 267,25 (n.1 nell'ordine dell'atto impugnato);
2) cartella n.07520180002095461000, notificata il 19.07.2018 per € 7.989,18, limitatamente alla TARI per euro 227,98 (n.3 nell'ordine dell'atto impugnato);
3) cartella n.07520180004866962000, notificata il 10.01.2019 per € 468,29 (n.4 nell'ordine dell'atto impugnato);
4) avviso di accertamento n.TW7010400341/2014, notificato il 10.07.2014 per € 6.375,62 (n.17 nell'ordine dell'atto impugnato);
eccependo l'inesistenza/nullità delle notifiche degli atti presupposti (per mancata effettuazione da parte dei soggetti legittimati ex art. 26 DPR 602/73), la prescrizione quinquennale della TARI, IVA, IRPEF, IRAP, degli interessi e delle sanzioni, e quella triennale del bollo auto, ed infine la decadenza anteriore e successiva all'iscrizione a ruolo, concludendo per l'annullamento dell'atto ed in subordine per l'annullamento di sanzioni e interessi, vinte le spese di lite.
Si costituiva l'8.10.2025 l'AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE producendo tutte le relate delle cartelle ed altri atti interruttivi della prescrizione, concludendo per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso, vinte le spese.
Con memoria integrativa depositata il 27.11.2025 parte ricorrente insisteva nelle eccezioni relative al vizio del procedimento di notifica ed alle altre eccezioni sollevate.
La causa veniva discussa e contestualmente decisa in camera di consiglio in data 18.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Invero, premesso che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata è stata notificata a mezzo posta e ricevuta di persona dalla ricorrente in data 9.6.2025 come da sottoscrizione apposta sull'A/
R di Banca_1 (all.3), la prima cartella n.07520170001380901000 (n.1 nell'ordine dell'atto impugnato) risulta notificata via PEC all'indirizzo della ricorrente Email_3 (non contestato) l'08.05.2017 (all.5 res.); la seconda cartella n.07520180002095461000 (impugnata limitatamente alla TARI per euro 227,98, cfr. n.3 nell'ordine dell'atto impugnato) risulta notificata via pec al medesimo indirizzo il
19.07.2018 (all.6 res.); la terza cartella n.07520180004866962000 (n.4 nell'ordine dell'atto impugnato) risulta notificata via pec il 10.01.2019 ad analogo indirizzo (all.7 res.); l'avviso di accertamento n.
TW7010400341/2014 (n.17 nell'ordine dell'atto impugnato) risulta notificato il 10.07.2014 a mezzo posta ricevuta a mani della ricorrente come da sottoscrizione di A/R in atti (all.9 res.).
La cartella n.07520170001380901000 e l'avviso di accertamento n.TW7010400341/2014 risultano notificati nuovamente mediante l'atto di intimazione di pagamento N.07520189001242178/000 (all.10 res.) notificato il 15.10.2018 via pec all'indirizzo predetto (all.11 res.).
Tutti e quattro gli atti prodromici predetti risultano notificati nuovamente mediante l'atto di intimazione di pagamento n. 075 2022 90005533 04/000 (all.12 res) notificato il 5.10.2022 per compiuta giacenza (completo di deposito presso la casa comunale e spedizione della raccomandata) all'indirizzo noto di Indirizzo_1 Indirizzo_1 (all.13 res.).
Tutti e quattro gli atti prodromici predetti risultano, inoltre, notificati nuovamente mediante l'atto di intimazione di pagamento 075 2024 90008047 66/000 (all.14 res), notificato il 16.10.2024 con il rito degli irreperibili (completo di deposito presso la casa comunale) all'indirizzo noto di Indirizzo_1
(all.15 res.).
Ai precedenti atti interruttivi citati fanno poi seguito 3 istanze di rateazione presentate dalla ricorrente rispettivamente in data 12.9.2016 (all.16 res.), 17.5.2017 (all.19 res.) e 17.4.2019 (all.22 res.) e da ultimo 1 istanza di definizione agevolata presentata in data 7.4.2023 (all. 24 res., nella quale, peraltro, si ribadisce che la stessa interessata ha dichiarato di essere ancora domiciliata in Indirizzo_1
a riprova della correttezza delle precedenti notifiche effettuate ex art. 140 e 143 cpc) relativa alle tre cartelle esattoriali in parola, debitamente accolta dall'Ente ON in data 28.7.2023 (all.25 res.).
Così ricostruiti gli atti interruttivi della prescrizione eccepita, l'eccezione è infondata atteso che, con riferimento alle tre cartelle esattoriali in parola, sicuramente le stesse risultavano note alla ricorrente in data 7.4.2023, alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata (equivalente a riconoscimento di debito, interruttivo della prescrizione) e pertanto nessuna prescrizione si era verificata dall'ultima notifica predetta del 7.4.2023 alla notifica dell'atto impugnato in data 20.6.2025, mentre, in ordine alle eventuali prescrizioni o decadenze verificatesi precedentemente, le stesse dovevano essere eccepite tempestivamente all'atto della ricezione del primo atto comunicato dopo il verificarsi del vizio lamentato e sono pertanto inammissibili in questa sede in quanto tardive.
Quanto poi all'avviso di accertamento n.TW7010400341/2014, lo stesso risulta ricompreso negli atti di intimazione di pagamento predetti notificati il 15.10.2018 e poi il 5.10.2022 e pertanto nessuna prescrizione
(né decennale per la sorte, né quinquennale per gli accessori) si era verificata dall'ultima notifica del 5.10.2022 al momento della notifica dell'atto impugnato in data 20.6.2025, mentre gli eventuali vizi precedentemente verificatisi sono inammissibili in questa sede dovendo essere tempestivamente dedotti con il primo atto comunicato alla ricorrente successivamente al loro verificarsi.
Ne deriva che il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore della causa, per le fasi di studio, introduttiva e decisione, tenuto conto anche delle infondate eccezioni sollevate e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
La CGT di AN, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in € 2000,00 oltre accessori in favore di Agenzia Entrate ON.
AN, 18 dicembre 2025 Il relatore Dott. Leopoldo Sciarrillo Il Presidente Dott. Nicola Caschili