Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 1
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità/inesistenza delle notifiche

    La Corte ha ritenuto che tutti gli atti prodromici fossero stati notificati correttamente, anche tramite intimazioni di pagamento successive, e che le eccezioni relative a vizi precedenti dovessero essere sollevate tempestivamente.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha ritenuto che le istanze di rateazione e definizione agevolata presentate dalla ricorrente abbiano interrotto la prescrizione. Inoltre, le eccezioni di prescrizione relative a vizi precedenti sono state considerate tardive.

  • Rigettato
    Decadenza anteriore e successiva all'iscrizione a ruolo

    La Corte ha ritenuto che le eccezioni di decadenza relative a vizi precedenti dovessero essere sollevate tempestivamente con il primo atto comunicato alla ricorrente successivamente al loro verificarsi, considerandole quindi inammissibili in questa sede.

  • Rigettato
    Condanna alle spese

    Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano
    Numero : 1
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo