Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 558 milioni, sara' fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno finanziario 1979 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 558 milioni, sara' fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per l'anno finanziario 1979 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.