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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/02/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 921/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
in composizione collegiale, nella persona di:
dott. Antonio Masone – Presidente dott. Gaetano Negro - Giudice rel. dott.ssa Laura Gigante – Giudice dott.ssa Simonetta Dario – Esperto dott.ssa Anna Tocci - Esperto
ha emesso, mediante pubblicazione a seguito dell'udienza di discussione orale ex art. 429 cpc del
26.2.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 921 R.G. cont. 2023
TRA
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Fondi, Corso Appio Claudio 35, presso gli avv.ti Paolo Giuseppe e Davide
Sotis, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Monte San Biagio, viale Europa 134, presso l'avv. Massimo Basile, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti pagina 1 di 6
RESISTENTE E RICORRENTE RICONVENZIONALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.2.2023, iscritto al numero di ruolo generale 921 del 2023,
[...]
quale proprietaria del fondo rustico sito in Fondi , contraddistinto al catasto terreni al f.g 86, Parte_1
part. 944 – derivante da frazionamento della particella 420 C - ha richiesto il rilascio da parte della affittuaria, odierna resistente, Ha allegato che, in origine , il fondo in esame Controparte_1
costituiva quota parte di una più estesa colonia parziaria poi trasformata in affitto agrario, per via della concessione eseguita dal padre della ricorrente in favore del dante causa della odierna resistente. Ha ancora precisato che, a seguito della sentenza n. 1063\04, passata in giudicato, emessa dalla Sezione
Specializzata Agraria dell'intestato tribunale (cfr. allegato al ricorso), il rapporto di affitto sul fondo in esame si è tacitamente prorogato fino al 10.11.2022. Ha allegato che, con successivi atti di disdetta notificati alla resistente in data 19.10.2021 e 5.11.2021, la è stata invitata a rilasciare il fondo CP_1 ed, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 11 d.lg 150\11, è stata introdotta la presente domanda.
Con comparsa di costituzione la resistente ha eccepito come la colonia parziaria adombrata dalla ricorrente non si è mai estinta, non essendo mai stato avviato il procedimento previsto dall'art. 25 legge
203\82.
Ha inoltre documentato di essere stata diffidata dal a corrispondere un canone di Controparte_2 illecita occupazione del fondo di causa in quanto di proprietà dell'ente territoriale e gravato da usi civici. Ha, infine, in via subordinata, dedotto di aver acquistato a titolo originario il fondo in esame ai sensi dell'art. 1159 bis cc.
Il giudizio è stato istruito a mezzo di prova testimoniale, quindi, all'udienza del 26.2.2025, le parti hanno discusso oralmente la causa.
1. Così esposte le reciproche prospettazioni delle parti, per ragioni di ordine logico, deve essere preliminarmente esaminata la legittimazione attiva della odierna ricorrente.
E' infatti stato prodotto dalla resistente un atto del di Fondi avente ad oggetto credito per CP_2
illecito arricchimento per occupazione indebita di terreni soggetti ad uso civico – anno 2010 e 2011.
pagina 2 di 6 Leggesi nell'atto in esame che il fondo oggetto di causa rientra tra i terreni comunali ad uso civico per i quali gli occupanti sono tenuti a indennizzare l'ente proprietario per l'occupazione abusiva (cfr. scheda n. 1284 allegata alla memoria di costituzione del resistente).
Tale atto ricognitivo unilaterale sembra, dunque, attestare la titolarità dominicale del fondo di causa in capo al assoggettato tuttavia ad uso civico. Come noto, gli usi civici sono diritti Controparte_2
reali sui generis inalienabili e imprescrittibili consistenti nella utilizzazione di fondi da parte di una determinata comunità. Sono pertanto preordinati a soddisfare l'interesse collettivo dei soggetti ammessi a godere delle utilità proprie dei fondi gravati. Tali usi civici, tuttavia, possono essere liquidati mediante la corresponsione di un canone tutte le volte in cui le terre in esame sono migliorate con opere sostanziali e permanenti.
Con sentenza del 17.6.2021 il competente Commissariato per la liquidazione degli usi civici ha accertato che il fondo di causa (fg. 86, part. 944) è di natura privata e non demaniale ( cfr. allegato al deposito della ricorrente del 3.3.2023)
A tanto consegue il definitivo accertamento della legittimazione attiva della odierna ricorrente.
2. Venendo all'esame della eccezione di merito relativa alla mancata estinzione della preesistente colonia insistente nel fondo in esame, deve osservarsi quanto segue.
La sentenza n. 1063\04 emessa dall'intestato tribunale ha accertato definitivamente tra le parti del presente giudizio che “il rapporto agrario relativo al fondo de quo era già in corso [omissis] almeno dagli anni 1938\1940 tra la e l'allora proprietario (padre e dante Parte_2 CP_3 causa dell'odierna attrice) e che da quell'epoca il terreno era sempre stato occupato e coltivato dalla
e dalla sua famiglia ed indi, senza soluzione di continuità, dai suoi “parenti e discendenti” CP_1
con le rispettive famiglie [omissis] ciascuna poi sistemata – “verso la fine degli anni '70” su distinte e frazionate porzioni dell'originario fondo, in base a singoli contratti di affitto intercorsi con il proprietario ”. ( cfr. pag. 3).. CP_3
È dunque stato definitivamente accertato che l'originario rapporto agrario risalente agli anni '40 si
è trasformato, per volontà delle parti, in separati contratti di affitto tra i discendenti di e Parte_2
i discendenti di su specifiche porzioni del fondo originario. CP_3
Tale incontrovertibile accertamento (dal 1940 alla fine degli anni Settanta) consente di rigettare la deduzione della resistente sulla persistenza di colonie ad meliorandum nel caso in esame.
3. Venendo al merito della domanda riconvenzionale per usucapione, come rilevato con ordinanza del 24.5.2023, la domanda è improcedibile per violazione dell'art. 418 c.p.c.
pagina 3 di 6
Cionondimeno la circostanza del possesso ultra-quindicennale uti dominus del fondo di causa va valutato come fatto estintivo della pretesa attorea.
Sul punto, le testimonianze acquisite, nella parte in cui si riferiscono agli accertamenti incontrovertibili prima citati nella sentenza del 2004 (anno 1973 e anni successivi fino alla data esaminata dalla predetta sentenza) sono inutilizzabili ex art. 2909 c.c.
Per i periodi successivi a quelli esaminati dalla sentenza del 2004, il coniuge della resistente, escusso come teste, si è limitato a dichiarare che coltiva il fondo di causa anche tramite l'ausilio di un
contro
-terzista pagato tra i 1.000 e i 2.000 euro l'anno. Ha infine dichiarato che è intestatario di utenze elettriche necessarie alla coltivazione e che utilizza l'acqua dei pozzi. La manodopera del
contro
- terzista è stata confermata personalmente dal teste . Testimone_1
A fronte di tale quadro probatorio non emerge la interversione nel possesso del fondo in esame in capo alla resistente né una relazione giuridica con il fondo tale da inverare la previsione di legge ex. art. 1159 bis c.c.
Occorre quindi concludere che, anche se una qualche coltivazione o manutenzione del fondo vi è stata dopo il 1980, trattasi di attività comunque effettuata a fronte del pagamento di corrispettivo accertato dalla sentenza del 2004 rispetto al quale alcun elemento interruttivo è stato acclarato nel presente giudizio. Non ricorrono quindi, non essendo stata dimostrata la interversione del possesso per il periodo successivo alla sentenza del 2004, i requisiti necessari per l'usucapione ai sensi dell'art. 1159 bis c.c.
4. Venendo alla domanda principale, occorre in conclusione accertare se sia tempestiva la missiva documentata dalla ricorrente datata 19.10.2021 con la quale la ricorrente ha comunicato la mancata proroga del rapporto di affitto di fondo rustico.
Come noto, qualora il giudice, adito con un'intimazione di sfratto per finita locazione, accerti che il contratto non è ancora scaduto, una volta negata l'ordinanza di convalida o quella provvisoria di rilascio e trasformato il procedimento in un ordinario giudizio di cognizione (sebbene da trattarsi nelle forme del rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c.), ben può all'esito pronunciare la cessazione della locazione per una scadenza successiva a quella intimata, essendo il giudizio volto ad accertare se la domanda di rilascio, comunque contenuta nell'istanza di intimazione, sia o meno fondata, senza che,
pagina 4 di 6 perciò, si verifichi la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ( cfr.
Cass. 16120/06; Cass. 23694/04).
Tornando alla sentenza 1063\04 prima citata, è stato definitivamente accertato che tra le parti di causa l'affitto del fondo in esame è scaduto il 10.11.1992, quindi prorogato fino al 10.11.2007 (cfr art. 4 legge 203\82).
A tanto consegue che a fronte della proroga legale fino al 10.11.2022 la disdetta comunicata alla resistente in data 3.11.2021 appare tempestiva.
Venendo alle spese di giudizio, alla soccombenza della resistente consegue la condanna secondo valori medi. Visto l'art. 39, Legge 203/82,
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, così decide:
• dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione del fondo di causa e di indennità ex art. 17 legge 203\82;
• accoglie la domanda principale e accerta che tra le parti sussiste un rapporto di affitto di fondo agricolo scaduto il 10.11.2022 e per l'effetto condanna parte resistente al rilascio del fondo identificato al catasto terreni del Comune di Fondi al foglio 86 part. 944 esteso per mq 1300 circa, in favore della ricorrente, entro e non oltre il 10 novembre 2025;
• condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi euro
7.000, oltre spese documentate pari ad euro 54,77 oltre iva, cpa e le altre occorrende di legge.
Il Presidente
Antonio Masone
Il giudice estensore
Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del
26.2.2025
pagina 5 di 6
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
in composizione collegiale, nella persona di:
dott. Antonio Masone – Presidente dott. Gaetano Negro - Giudice rel. dott.ssa Laura Gigante – Giudice dott.ssa Simonetta Dario – Esperto dott.ssa Anna Tocci - Esperto
ha emesso, mediante pubblicazione a seguito dell'udienza di discussione orale ex art. 429 cpc del
26.2.2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 921 R.G. cont. 2023
TRA
, C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliata in Fondi, Corso Appio Claudio 35, presso gli avv.ti Paolo Giuseppe e Davide
Sotis, da cui è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
, C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in Monte San Biagio, viale Europa 134, presso l'avv. Massimo Basile, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti pagina 1 di 6
RESISTENTE E RICORRENTE RICONVENZIONALE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.2.2023, iscritto al numero di ruolo generale 921 del 2023,
[...]
quale proprietaria del fondo rustico sito in Fondi , contraddistinto al catasto terreni al f.g 86, Parte_1
part. 944 – derivante da frazionamento della particella 420 C - ha richiesto il rilascio da parte della affittuaria, odierna resistente, Ha allegato che, in origine , il fondo in esame Controparte_1
costituiva quota parte di una più estesa colonia parziaria poi trasformata in affitto agrario, per via della concessione eseguita dal padre della ricorrente in favore del dante causa della odierna resistente. Ha ancora precisato che, a seguito della sentenza n. 1063\04, passata in giudicato, emessa dalla Sezione
Specializzata Agraria dell'intestato tribunale (cfr. allegato al ricorso), il rapporto di affitto sul fondo in esame si è tacitamente prorogato fino al 10.11.2022. Ha allegato che, con successivi atti di disdetta notificati alla resistente in data 19.10.2021 e 5.11.2021, la è stata invitata a rilasciare il fondo CP_1 ed, inutilmente esperito il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 11 d.lg 150\11, è stata introdotta la presente domanda.
Con comparsa di costituzione la resistente ha eccepito come la colonia parziaria adombrata dalla ricorrente non si è mai estinta, non essendo mai stato avviato il procedimento previsto dall'art. 25 legge
203\82.
Ha inoltre documentato di essere stata diffidata dal a corrispondere un canone di Controparte_2 illecita occupazione del fondo di causa in quanto di proprietà dell'ente territoriale e gravato da usi civici. Ha, infine, in via subordinata, dedotto di aver acquistato a titolo originario il fondo in esame ai sensi dell'art. 1159 bis cc.
Il giudizio è stato istruito a mezzo di prova testimoniale, quindi, all'udienza del 26.2.2025, le parti hanno discusso oralmente la causa.
1. Così esposte le reciproche prospettazioni delle parti, per ragioni di ordine logico, deve essere preliminarmente esaminata la legittimazione attiva della odierna ricorrente.
E' infatti stato prodotto dalla resistente un atto del di Fondi avente ad oggetto credito per CP_2
illecito arricchimento per occupazione indebita di terreni soggetti ad uso civico – anno 2010 e 2011.
pagina 2 di 6 Leggesi nell'atto in esame che il fondo oggetto di causa rientra tra i terreni comunali ad uso civico per i quali gli occupanti sono tenuti a indennizzare l'ente proprietario per l'occupazione abusiva (cfr. scheda n. 1284 allegata alla memoria di costituzione del resistente).
Tale atto ricognitivo unilaterale sembra, dunque, attestare la titolarità dominicale del fondo di causa in capo al assoggettato tuttavia ad uso civico. Come noto, gli usi civici sono diritti Controparte_2
reali sui generis inalienabili e imprescrittibili consistenti nella utilizzazione di fondi da parte di una determinata comunità. Sono pertanto preordinati a soddisfare l'interesse collettivo dei soggetti ammessi a godere delle utilità proprie dei fondi gravati. Tali usi civici, tuttavia, possono essere liquidati mediante la corresponsione di un canone tutte le volte in cui le terre in esame sono migliorate con opere sostanziali e permanenti.
Con sentenza del 17.6.2021 il competente Commissariato per la liquidazione degli usi civici ha accertato che il fondo di causa (fg. 86, part. 944) è di natura privata e non demaniale ( cfr. allegato al deposito della ricorrente del 3.3.2023)
A tanto consegue il definitivo accertamento della legittimazione attiva della odierna ricorrente.
2. Venendo all'esame della eccezione di merito relativa alla mancata estinzione della preesistente colonia insistente nel fondo in esame, deve osservarsi quanto segue.
La sentenza n. 1063\04 emessa dall'intestato tribunale ha accertato definitivamente tra le parti del presente giudizio che “il rapporto agrario relativo al fondo de quo era già in corso [omissis] almeno dagli anni 1938\1940 tra la e l'allora proprietario (padre e dante Parte_2 CP_3 causa dell'odierna attrice) e che da quell'epoca il terreno era sempre stato occupato e coltivato dalla
e dalla sua famiglia ed indi, senza soluzione di continuità, dai suoi “parenti e discendenti” CP_1
con le rispettive famiglie [omissis] ciascuna poi sistemata – “verso la fine degli anni '70” su distinte e frazionate porzioni dell'originario fondo, in base a singoli contratti di affitto intercorsi con il proprietario ”. ( cfr. pag. 3).. CP_3
È dunque stato definitivamente accertato che l'originario rapporto agrario risalente agli anni '40 si
è trasformato, per volontà delle parti, in separati contratti di affitto tra i discendenti di e Parte_2
i discendenti di su specifiche porzioni del fondo originario. CP_3
Tale incontrovertibile accertamento (dal 1940 alla fine degli anni Settanta) consente di rigettare la deduzione della resistente sulla persistenza di colonie ad meliorandum nel caso in esame.
3. Venendo al merito della domanda riconvenzionale per usucapione, come rilevato con ordinanza del 24.5.2023, la domanda è improcedibile per violazione dell'art. 418 c.p.c.
pagina 3 di 6
Cionondimeno la circostanza del possesso ultra-quindicennale uti dominus del fondo di causa va valutato come fatto estintivo della pretesa attorea.
Sul punto, le testimonianze acquisite, nella parte in cui si riferiscono agli accertamenti incontrovertibili prima citati nella sentenza del 2004 (anno 1973 e anni successivi fino alla data esaminata dalla predetta sentenza) sono inutilizzabili ex art. 2909 c.c.
Per i periodi successivi a quelli esaminati dalla sentenza del 2004, il coniuge della resistente, escusso come teste, si è limitato a dichiarare che coltiva il fondo di causa anche tramite l'ausilio di un
contro
-terzista pagato tra i 1.000 e i 2.000 euro l'anno. Ha infine dichiarato che è intestatario di utenze elettriche necessarie alla coltivazione e che utilizza l'acqua dei pozzi. La manodopera del
contro
- terzista è stata confermata personalmente dal teste . Testimone_1
A fronte di tale quadro probatorio non emerge la interversione nel possesso del fondo in esame in capo alla resistente né una relazione giuridica con il fondo tale da inverare la previsione di legge ex. art. 1159 bis c.c.
Occorre quindi concludere che, anche se una qualche coltivazione o manutenzione del fondo vi è stata dopo il 1980, trattasi di attività comunque effettuata a fronte del pagamento di corrispettivo accertato dalla sentenza del 2004 rispetto al quale alcun elemento interruttivo è stato acclarato nel presente giudizio. Non ricorrono quindi, non essendo stata dimostrata la interversione del possesso per il periodo successivo alla sentenza del 2004, i requisiti necessari per l'usucapione ai sensi dell'art. 1159 bis c.c.
4. Venendo alla domanda principale, occorre in conclusione accertare se sia tempestiva la missiva documentata dalla ricorrente datata 19.10.2021 con la quale la ricorrente ha comunicato la mancata proroga del rapporto di affitto di fondo rustico.
Come noto, qualora il giudice, adito con un'intimazione di sfratto per finita locazione, accerti che il contratto non è ancora scaduto, una volta negata l'ordinanza di convalida o quella provvisoria di rilascio e trasformato il procedimento in un ordinario giudizio di cognizione (sebbene da trattarsi nelle forme del rito speciale di cui all'art. 447 bis c.p.c.), ben può all'esito pronunciare la cessazione della locazione per una scadenza successiva a quella intimata, essendo il giudizio volto ad accertare se la domanda di rilascio, comunque contenuta nell'istanza di intimazione, sia o meno fondata, senza che,
pagina 4 di 6 perciò, si verifichi la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ( cfr.
Cass. 16120/06; Cass. 23694/04).
Tornando alla sentenza 1063\04 prima citata, è stato definitivamente accertato che tra le parti di causa l'affitto del fondo in esame è scaduto il 10.11.1992, quindi prorogato fino al 10.11.2007 (cfr art. 4 legge 203\82).
A tanto consegue che a fronte della proroga legale fino al 10.11.2022 la disdetta comunicata alla resistente in data 3.11.2021 appare tempestiva.
Venendo alle spese di giudizio, alla soccombenza della resistente consegue la condanna secondo valori medi. Visto l'art. 39, Legge 203/82,
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione specializzata agraria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigettata, così decide:
• dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di usucapione del fondo di causa e di indennità ex art. 17 legge 203\82;
• accoglie la domanda principale e accerta che tra le parti sussiste un rapporto di affitto di fondo agricolo scaduto il 10.11.2022 e per l'effetto condanna parte resistente al rilascio del fondo identificato al catasto terreni del Comune di Fondi al foglio 86 part. 944 esteso per mq 1300 circa, in favore della ricorrente, entro e non oltre il 10 novembre 2025;
• condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi euro
7.000, oltre spese documentate pari ad euro 54,77 oltre iva, cpa e le altre occorrende di legge.
Il Presidente
Antonio Masone
Il giudice estensore
Gaetano Negro
Sentenza emessa ai sensi dell'art. 429 cpc all'esito della discussione orale tenuta all'udienza del
26.2.2025
pagina 5 di 6
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