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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NE IC EU, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3000/2024 R.G.,
tra
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Antonio MA e Raffaele Parte_1
MA
RICORRENTE
e
, e per esso Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.to e difeso dalla dott.ssa Maria Elena Burgello ex art.417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.11.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, rappresentava di essere stata docente precaria nell'anno scolastico 2023/2024, assunta alle dipendenze del in forza di un contratto a termine fino al 31.08.2024 (supplenza annuale). CP_1
Lamentava, in particolare, la mancata percezione, per i mesi di luglio e agosto 2024, della retribuzione professionale docenti, negata dal per effetto della Circolare CP_1 ministeriale n.118/2000 e della successiva Nota del 17.12.12 in virtù delle quali il compenso viene riconosciuto “dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… Per quanto concerne i docenti di religione senza diritto alla progressione di carriera, per i quali, come è noto, è prevista la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i Dipartimenti provinciali del Tesoro procederanno all'esatta attribuzione del compenso dalla data di preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei contratti inviati dalle istituzioni scolastiche”.
1 Ritenendo illegittimo e immotivato il comportamento tenuto dall'amministrazione resistente, perché in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla Clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sia con gli artt. 45 D.lgs.
165/2001 e 77 CCNL Scuola 2006/2009 che disciplinano la struttura della retribuzione del personale docente educativo ed Ata, legando la corresponsione della R.P.D. allo stipendio tabellare, senza alcuna discriminazione nei confronti dei docenti di religione senza progressione di carriera, rassegnava le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro: - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione ai mesi di Luglio e Agosto 2024 in forza del contratto di supplenza annuale stipulato con il e per l'effetto; - Controparte_3
Condannare il al pagamento dell'importo di € 369,00 (settecentodiciotto/00) Controparte_1
a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo”, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contradditorio, parte resistente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito e contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 25 del d.lgs. 81/2015 prevede che “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.” Tale disposizione applica (come avveniva con il precedente art. 6 del d.lgs. 368/2001) la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva CE 70/1999, che stabilisce che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro- rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi
a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”
2 Con una giurisprudenza da tempo consolidata (fra le tante si fa rinvio alle sentenze del
20.6.2019, del 5.6.2018, del 18.10.2012, Persona_1 Persona_2 Per_3 dell'8.9.2011, del 22.12.2010 e del Persona_4 Persona_5 Persona_6
13.9.2007, ), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che: Persona_7
1) il principio di non discriminazione stabilito dalla clausola 4 è espressione di un precetto preciso e incondizionato e quindi immediatamente invocabile;
2) che trova applicazione anche ai rapporti di lavoro pubblico;
3) che il solo fatto di intrattenere una relazione lavorativa a tempo determinato, valorizzato da astratte disposizioni di legge o di CCNL in assenza di presupposti concreti e specifici valutabili in modo trasparente non costituisce una valida “ragione oggettiva” idonea ad autorizzare un trattamento derogatorio in pejus rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.
In attuazione di tali canoni comportamentali, limitandosi all'ambito di specifico interesse, il S.C. ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (Cass., sez. lavoro
20015/2018; cfr anche Cass., sez. lavoro, 6293/2020).
Ciò posto, è pacifico fra le parti che il , sulla base del disposto di una propria CP_1 circolare – atto sprovvisto di valore normativo ed idoneo solo ad uniformare la prassi amministrativa delle articolazioni di un dicastero o di una determinata P.A. – ha unilateralmente deciso di erogare l'emolumento oggetto di lite per i mesi estivi di luglio ed agosto ai soli docenti reclutati a termine che abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto alla ricostruzione di carriera.
Tale determinazione, tuttavia, viola il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e si pone in contrasto altresì con l'art. 45 D.Lgs. 165/2001 e con l'art. 77 CCNL Scuola 2006/2009 che disciplina la struttura della retribuzione del personale docente educativo ed ATA, legando la corresponsione della R.P.D. allo stipendio tabellare, senza alcuna discriminazione nei confronti dei docenti di religione senza progressione di carriera;
sicché, in assenza di ragioni ostative e in virtù del principio di non discriminazione, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a
3 percepire la retribuzione professionale docenti in relazione ai mesi di Luglio e Agosto
2024.
Tanto premesso, venendo alla quantificazione del compenso rivendicato, l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 disponeva che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…”.
Quest'ultima disposizione, come già esposto, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Invero, ai sensi della Tabella 4 allegata al CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, denominata “AUMENTI RETRIBUZIONI PROFESSIONALE DOCENTI”
l'emolumento in questione, per i docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni al 1.1.2004 era pari ad euro 154,82, aumentata poi di 9,18 euro al 01.01.2006 e dunque al 01.01.2006 pari ad euro 164,00 fino al 28.02.2018; successivamente a tale data con l'entrata in vigore del CCNL Scuola 2016/2018, per i docenti con la medesima anzianità di servizio (tra cui la ricorrente) l'incremento della retribuzione professionale docente è stato incrementato di euro 10,50, passando ad euro 174,50 euro mensili;
con il CCNL Scuola 06.12.2022 ad €
184,30 mensili.
Alla ricorrente quindi, in relazione ai mesi di luglio e agosto 2024, ed in forza del contratto di supplenza annuale stipulato con l'amministrazione, spetta una indennità pari ad euro €
€ 369,00 come da conteggi in atti, elaborati nel rispetto della contrattazione collettiva e di settore richiamata, peraltro non specificatamente contestati dal convenuto. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
4 - accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell'odierna ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
31.08.1999, in relazione ai servizi prestati in favore del convenuto nei mesi di CP_1
Luglio e Agosto 2024 in forza del contratto di supplenza annuale stipulato con il;
CP_1
- per l'effetto, condanna il convenuto alla corresponsione in favore della CP_1 ricorrente della somma pari a € 369,00 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna altresì il alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 321,00 CP_1 oltre spese generali 15%, IVA, CPA ed accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Catanzaro, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NE IC EU
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. NE IC EU, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 16.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3000/2024 R.G.,
tra
rapp.ta e difesa dagli avv.ti Antonio MA e Raffaele Parte_1
MA
RICORRENTE
e
, e per esso Controparte_1 [...]
, in persona del legale rapp.te Controparte_2
p.t., rapp.to e difeso dalla dott.ssa Maria Elena Burgello ex art.417 bis c.p.c.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.11.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, rappresentava di essere stata docente precaria nell'anno scolastico 2023/2024, assunta alle dipendenze del in forza di un contratto a termine fino al 31.08.2024 (supplenza annuale). CP_1
Lamentava, in particolare, la mancata percezione, per i mesi di luglio e agosto 2024, della retribuzione professionale docenti, negata dal per effetto della Circolare CP_1 ministeriale n.118/2000 e della successiva Nota del 17.12.12 in virtù delle quali il compenso viene riconosciuto “dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed ATA con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale… Per quanto concerne i docenti di religione senza diritto alla progressione di carriera, per i quali, come è noto, è prevista la prosecuzione dei pagamenti anche dopo la scadenza del contratto, i Dipartimenti provinciali del Tesoro procederanno all'esatta attribuzione del compenso dalla data di preso servizio fino al 30 giugno, sulla base dei contratti inviati dalle istituzioni scolastiche”.
1 Ritenendo illegittimo e immotivato il comportamento tenuto dall'amministrazione resistente, perché in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla Clausola
4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE sia con gli artt. 45 D.lgs.
165/2001 e 77 CCNL Scuola 2006/2009 che disciplinano la struttura della retribuzione del personale docente educativo ed Ata, legando la corresponsione della R.P.D. allo stipendio tabellare, senza alcuna discriminazione nei confronti dei docenti di religione senza progressione di carriera, rassegnava le seguenti conclusioni: ““Voglia l'Ecc.mo
Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro: - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti (RPD) in relazione ai mesi di Luglio e Agosto 2024 in forza del contratto di supplenza annuale stipulato con il e per l'effetto; - Controparte_3
Condannare il al pagamento dell'importo di € 369,00 (settecentodiciotto/00) Controparte_1
a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo”, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contradditorio, parte resistente eccepiva la prescrizione quinquennale del credito e contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita documentalmente, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
L'art. 25 del d.lgs. 81/2015 prevede che “Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.” Tale disposizione applica (come avveniva con il precedente art. 6 del d.lgs. 368/2001) la clausola n. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva CE 70/1999, che stabilisce che: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro- rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi
a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”
2 Con una giurisprudenza da tempo consolidata (fra le tante si fa rinvio alle sentenze del
20.6.2019, del 5.6.2018, del 18.10.2012, Persona_1 Persona_2 Per_3 dell'8.9.2011, del 22.12.2010 e del Persona_4 Persona_5 Persona_6
13.9.2007, ), la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che: Persona_7
1) il principio di non discriminazione stabilito dalla clausola 4 è espressione di un precetto preciso e incondizionato e quindi immediatamente invocabile;
2) che trova applicazione anche ai rapporti di lavoro pubblico;
3) che il solo fatto di intrattenere una relazione lavorativa a tempo determinato, valorizzato da astratte disposizioni di legge o di CCNL in assenza di presupposti concreti e specifici valutabili in modo trasparente non costituisce una valida “ragione oggettiva” idonea ad autorizzare un trattamento derogatorio in pejus rispetto ai dipendenti a tempo indeterminato.
In attuazione di tali canoni comportamentali, limitandosi all'ambito di specifico interesse, il S.C. ha statuito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo
2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (Cass., sez. lavoro
20015/2018; cfr anche Cass., sez. lavoro, 6293/2020).
Ciò posto, è pacifico fra le parti che il , sulla base del disposto di una propria CP_1 circolare – atto sprovvisto di valore normativo ed idoneo solo ad uniformare la prassi amministrativa delle articolazioni di un dicastero o di una determinata P.A. – ha unilateralmente deciso di erogare l'emolumento oggetto di lite per i mesi estivi di luglio ed agosto ai soli docenti reclutati a termine che abbiano ottenuto il riconoscimento del diritto alla ricostruzione di carriera.
Tale determinazione, tuttavia, viola il principio di non discriminazione di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e si pone in contrasto altresì con l'art. 45 D.Lgs. 165/2001 e con l'art. 77 CCNL Scuola 2006/2009 che disciplina la struttura della retribuzione del personale docente educativo ed ATA, legando la corresponsione della R.P.D. allo stipendio tabellare, senza alcuna discriminazione nei confronti dei docenti di religione senza progressione di carriera;
sicché, in assenza di ragioni ostative e in virtù del principio di non discriminazione, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente a
3 percepire la retribuzione professionale docenti in relazione ai mesi di Luglio e Agosto
2024.
Tanto premesso, venendo alla quantificazione del compenso rivendicato, l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 disponeva che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999…”.
Quest'ultima disposizione, come già esposto, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Invero, ai sensi della Tabella 4 allegata al CCNL comparto Scuola del 29.11.2007, denominata “AUMENTI RETRIBUZIONI PROFESSIONALE DOCENTI”
l'emolumento in questione, per i docenti con anzianità di servizio da 0 a 14 anni al 1.1.2004 era pari ad euro 154,82, aumentata poi di 9,18 euro al 01.01.2006 e dunque al 01.01.2006 pari ad euro 164,00 fino al 28.02.2018; successivamente a tale data con l'entrata in vigore del CCNL Scuola 2016/2018, per i docenti con la medesima anzianità di servizio (tra cui la ricorrente) l'incremento della retribuzione professionale docente è stato incrementato di euro 10,50, passando ad euro 174,50 euro mensili;
con il CCNL Scuola 06.12.2022 ad €
184,30 mensili.
Alla ricorrente quindi, in relazione ai mesi di luglio e agosto 2024, ed in forza del contratto di supplenza annuale stipulato con l'amministrazione, spetta una indennità pari ad euro €
€ 369,00 come da conteggi in atti, elaborati nel rispetto della contrattazione collettiva e di settore richiamata, peraltro non specificatamente contestati dal convenuto. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
4 - accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell'odierna ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
31.08.1999, in relazione ai servizi prestati in favore del convenuto nei mesi di CP_1
Luglio e Agosto 2024 in forza del contratto di supplenza annuale stipulato con il;
CP_1
- per l'effetto, condanna il convenuto alla corresponsione in favore della CP_1 ricorrente della somma pari a € 369,00 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condanna altresì il alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in € 321,00 CP_1 oltre spese generali 15%, IVA, CPA ed accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Catanzaro, 19.12.2025
Il Giudice del Lavoro
NE IC EU
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