CASS
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/07/2025, n. 26433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26433 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI AL nei confronti di: SA SC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/12/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di AL udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/serrlite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26433 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 25/03/2025 Letta la requisitoria del dott. Pietro Molino, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Alessandria per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Alessandria, al quale era stata trasmessa da parte del Pubblico ministero presso il Tribunale di Alessandria la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal G.i.p. del medesimo Tribunale, definitiva il 6 maggio 2024, con cui era stata applicata a ES CO la pena di anni 2 e giorni 24 di reclusione, sostituita dalla pena della detenzione domiciliare, ha disposto la trasmissione degli atti al suddetto Pubblico ministero per l'emissione dell'ordine di esecuzione e dello stato esecutivo in relazione alla pena sostitutiva. A ragione di detta determinazione il Magistrato di sorveglianza ha osservato che il pubblico ministero, in base al principio generale evincibile dall'art. 659 cod. proc. pen. è l'organo di esecuzione competente a indicare la durata e la scadenza di qualunque pena, comprese le pene sostitutive introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (noto come riforma Cartabia). Con riferimento a tali ultime pene ha rilevato che, sebbene il legislatore abbia riservato al magistrato di sorveglianza il potere di stabilire le modalità di esecuzione e le prescrizioni afferenti alle stesse, questa attribuzione non esonera il pubblico ministero dal curare l'esecuzione del titolo secondo le disposizioni generali;
e che anche gli artt. 657 e 663 cod. proc. pen. vanno nella stessa direzione. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, deducendo violazione degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 I. 24 novembre 1981, n. 689 e abnormità del provvedimento del Magistrato di sorveglianza sia strutturale, in quanto provvedimento emanato al di fuori di ogni previsione di legge, che funzionale, avendo determinato un'indebita stasi inerente all'esecuzione penale. Il ricorrente dà atto che nei rapporti tra pubblico ministero e giudice l'abnormità strutturale viene limitata al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento rispetto al modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, con carenza di potere in concreto;
mentre l'abnormità funzionale viene limitata all'ipotesi in cui il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o, comunque, una stasi insuperabile. Come si è verificato, secondo il Procuratore, nel caso in esame, in cui era stato emesso il provvedimento di esecuzione (che non è l'ordine di esecuzione previsto dall'art. 660 cod. proc. pen. per le pene detentive ordinarie, ma è il provvedimento con cui viene trasmessa la sentenza con cui è inflitta o applicata la pena sostitutiva), era stato notificato al difensore - adempimento previsto, come specificato dalla Relazione illustrativa della riforma Cartabia, per consentire alla difesa, ove lo volesse, di interloquire con il magistrato di sorveglianza - e, poi, trasmesso al Magistrato di sorveglianza con la sentenza di applicazione della pena per l'esecuzione della pena sostitutiva ai sensi degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 della summenzionata legge, e, quindi, si erano completati gli adempimenti gravanti sul Pubblico ministero, che, pertanto, non poteva compiere atti di esecuzione e in particolare provvedere all'emissione dell'ordine di esecuzione non richiesta per le pene sostitutive, come, invece, erroneamente e abnormemente impostogli. Invero, secondo il ricorrente, la progressiva e coordinata analisi delle norme influenti sulla disciplina del caso di specie, individuate negli artt. 661 e 678 cod. proc. pen. e 62, 68 e 71 della legge n. 689 summenzionata, come rivisitati dal suddetto decreto legislativo, converge a individuare nel magistrato di sorveglianza l'organo preposto all'esecuzione delle pene sostitutive, posto che la complessiva disciplina di cui sopra affida a tale organo ogni funzione in merito alla fase esecutiva, senza che il pubblico ministero venga coinvolto, neanche a livello della comunicazione dei relativi atti e di tutti i corrispondenti sviluppi, e senza che possa individuarsi nell'art. 659 cod. proc. pen. la fonte di un generale potere-dovere del pubblico ministero di intervenire in tale ambito con provvedimenti non previsti dall'ordinamento. Insiste, pertanto, per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto atto abnorme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Sulla questione della ripartizione dei poteri in merito all'esecuzione delle pene sostitutive già si è pronunciata questa Corte recentemente, affermando che il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, richiesto dalla direzione dell'istituto penitenziario di indicare la data finale di espiazione della pena della semilibertà sostitutiva, anziché provvedere direttamente a tale incombente, a lui spettante ai sensi degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emanazione dell'ordine di esecuzione comprensivo del calcolo del fine pena, è abnorme, poiché, onerando il pubblico ministero di un adempimento che non rientra nella sua sfera di attribuzioni, determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile (Sez. 1, n. 10781 del 15/01/2025, Pmt, Rv. 287690). Nel caso in esame, che riguarda altra pena sostitutiva (detenzione domiciliare), il Magistrato di sorveglianza di Alessandria, al quale era trasmessa per l'esecuzione la sentenza con la quale era stata applicata detta pena sostitutiva, ha imposto al Pubblico ministero presso il Tribunale di Alessandria l'emanazione dell'ordine di esecuzione, adempimento non rientrante nella sfera di attribuzioni al medesimo riservata con riguardo alle pene sostitutive ] Poll o Z,'ffrO 01 9/(NO-0 IVIZi-Pgr/ Come evidenziato nella sentenza sopra richiamata la traccia decisiva della disciplina riguardante l'esecuzione delle pene sostitutive risulta data dall'art. 661 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 38 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. Mentre, invero, è prevista l'emissione dell'ordine di esecuzione nel caso di condanna a pena detentiva ex art. 656, comma 1, cod. proc. pen. e nel caso di condanna a pena pecuniaria ex art. 660, comma 1, cod. proc. pen. (dopo la riforma Cartabia), il suddetto articolo, che va letto unitamente all'art. 62 I. n. 689 sopra indicata (che, dopo avere ribadito che il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, individuando quest'ultimo in relazione al luogo di domicilio del condannato, prevede la notifica al difensore del provvedimento di esecuzione e indica, quindi, le incombenze del magistrato di sorveglianza) detta una diversa disciplina per l'esecuzione di sentenze di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, nella quale dominus per l'esecuzione di queste pene è il magistrato di sorveglianza, mentre il pubblico ministero ha un ruolo di mero impulso (come, anche, sottolineato da Sez. 1, n. 9282 del 12/01/2024, Confl. comp.), limitandosi a trasmettere la sentenza da eseguire e a notificare al di ensore il provvedimento di esecuzione, che è cosa ben diversa dall'ordine di esecuzione come Fai cififprg_L amente evidenziato nel ricorso proposto. La sentenza n.10781 sopra richiamata sottolinea che lo stesso art. 661 cod. proc. pen., poi, disciplina anche l'ipotesi in cui la pena sostitutiva sia irrogata a soggetto in custodia cautelare per la stessa causa disponendone il prosieguo fungibile;
e che proprio l'esplicita previsione di quest'ultima ipotesi conferma che, dopo la trasmissione della sentenza di condanna irrevocabile da parte del pubblico ministero, emerge il ruolo del magistrato di sorveglianza che deve provvedere senza ritardo agli atti di cui all'art. 62 sopra menzionato (in primo luogo emettendo - ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., previa verifica dell'attualità delle prescrizioni, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della sentenza - l'ordinanza con cui conferma e, se necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena sostitutiva). Aggiunge che l'individuazione della competenza a provvedere in tema di esecuzione di pene sostitutive in capo al magistrato di sorveglianza è conforme alla tradizionale esegesi dell'art. 661 cod. proc. pen., come strutturato con riferimento alle previgenti sanzioni sostitutive (Sez. 1, n. 29809 del 24/06/2022, Confl. comp. in proc. Koczerg, Rv. 283361 e Sez. 1, n. 9096 del 04/02/2011, Urso, Rv. 249616, hanno puntualizzato, con riguardo al corrispondente regime, che la competenza a decidere in materia di conversione e revoca della libertà controllata nonché delle sanzioni sostitutive in genere spetta al magistrato di sorveglianza). Rileva, inoltre, che milita nel senso sopra indicato anche l'art. 68 della suddetta I. n. 689, che stabilisce che, nel caso di sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva (per sopravvenuto ordine di carcerazione o di consegna), sia il giudice (per il lavoro di pubblica utilità) o il magistrato di sorveglianza (per le altre pene sostitutive) a determinare la durata residua della pena sostitutiva. Queste competenze del magistrato di sorveglianza trovano corrispondenza negli adempimenti di cancelleria previsti dal Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, che all'art. 29 attribuisce alla segreteria del pubblico ministero l'iscrizione delle sentenze -11 di condanna a pena detentiva nel registro delle esecuzioni e delle sentenze di condanna a sanzioni (ora pene) sostitutive solo in caso di conversione in pena detentiva, mentre all'art. 30 prevede che per l'esecuzione delle sanzioni (ora pene) sostitutive, la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro l'estratto del provvedimento che le ha disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l'estratto medesimo e tutti gli atti del procedimento. Dalle disposizioni richiamate emerge con chiarezza che l'esecuzione in materia di pene sostitutive è interamente attribuita al magistrato di sorveglianza e non al pubblico ministero. Questa conclusione è confermata, anziché smentita, dalla norma richiamata nell'ordinanza impugnata, l'art. 659 cod. proc. pen., che prevede l'emissione dell'ordine di esecuzione quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato. Previsione, dunque, che trova spazio, per le pene sostitutive, solo in caso di revoca delle stesse. Una volta ricostruita in questi termini la competenza per l'esecuzione delle pene sostitutive, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Alessandria appare abnorme sia strutturalmente, in quanto emesso in carenza di concreto potere di imporre al Pubblico ministero nfft4 19 presso il Tribunale di Alessandria un'attivearetre non gli compete (si vedano, al riguardo, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.m. in proc. Toni, la cui definizione di abnormità strutturale viene ripercorsa dal ricorso), sia funzionalmente, determinando una stasi insuperabile, proprio in quanto il Pubblico ministero non era tenuto ad attenersi all'imposizione di un atto escluso dalla sua sfera di attribuzioni (si veda Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, che evidenzia che l'atto è abnorme sotto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo). Da ciò deriva la considerazione che il ricorso è ammissibile ed è da considerarsi in concreto fondato, per cui l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Alessandria per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Alessandria. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025.
lette/serrlite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 26433 Anno 2025 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 25/03/2025 Letta la requisitoria del dott. Pietro Molino, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Alessandria per l'ulteriore corso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Alessandria, al quale era stata trasmessa da parte del Pubblico ministero presso il Tribunale di Alessandria la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal G.i.p. del medesimo Tribunale, definitiva il 6 maggio 2024, con cui era stata applicata a ES CO la pena di anni 2 e giorni 24 di reclusione, sostituita dalla pena della detenzione domiciliare, ha disposto la trasmissione degli atti al suddetto Pubblico ministero per l'emissione dell'ordine di esecuzione e dello stato esecutivo in relazione alla pena sostitutiva. A ragione di detta determinazione il Magistrato di sorveglianza ha osservato che il pubblico ministero, in base al principio generale evincibile dall'art. 659 cod. proc. pen. è l'organo di esecuzione competente a indicare la durata e la scadenza di qualunque pena, comprese le pene sostitutive introdotte dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 (noto come riforma Cartabia). Con riferimento a tali ultime pene ha rilevato che, sebbene il legislatore abbia riservato al magistrato di sorveglianza il potere di stabilire le modalità di esecuzione e le prescrizioni afferenti alle stesse, questa attribuzione non esonera il pubblico ministero dal curare l'esecuzione del titolo secondo le disposizioni generali;
e che anche gli artt. 657 e 663 cod. proc. pen. vanno nella stessa direzione. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, deducendo violazione degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 I. 24 novembre 1981, n. 689 e abnormità del provvedimento del Magistrato di sorveglianza sia strutturale, in quanto provvedimento emanato al di fuori di ogni previsione di legge, che funzionale, avendo determinato un'indebita stasi inerente all'esecuzione penale. Il ricorrente dà atto che nei rapporti tra pubblico ministero e giudice l'abnormità strutturale viene limitata al caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento rispetto al modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, con carenza di potere in concreto;
mentre l'abnormità funzionale viene limitata all'ipotesi in cui il provvedimento imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o, comunque, una stasi insuperabile. Come si è verificato, secondo il Procuratore, nel caso in esame, in cui era stato emesso il provvedimento di esecuzione (che non è l'ordine di esecuzione previsto dall'art. 660 cod. proc. pen. per le pene detentive ordinarie, ma è il provvedimento con cui viene trasmessa la sentenza con cui è inflitta o applicata la pena sostitutiva), era stato notificato al difensore - adempimento previsto, come specificato dalla Relazione illustrativa della riforma Cartabia, per consentire alla difesa, ove lo volesse, di interloquire con il magistrato di sorveglianza - e, poi, trasmesso al Magistrato di sorveglianza con la sentenza di applicazione della pena per l'esecuzione della pena sostitutiva ai sensi degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 della summenzionata legge, e, quindi, si erano completati gli adempimenti gravanti sul Pubblico ministero, che, pertanto, non poteva compiere atti di esecuzione e in particolare provvedere all'emissione dell'ordine di esecuzione non richiesta per le pene sostitutive, come, invece, erroneamente e abnormemente impostogli. Invero, secondo il ricorrente, la progressiva e coordinata analisi delle norme influenti sulla disciplina del caso di specie, individuate negli artt. 661 e 678 cod. proc. pen. e 62, 68 e 71 della legge n. 689 summenzionata, come rivisitati dal suddetto decreto legislativo, converge a individuare nel magistrato di sorveglianza l'organo preposto all'esecuzione delle pene sostitutive, posto che la complessiva disciplina di cui sopra affida a tale organo ogni funzione in merito alla fase esecutiva, senza che il pubblico ministero venga coinvolto, neanche a livello della comunicazione dei relativi atti e di tutti i corrispondenti sviluppi, e senza che possa individuarsi nell'art. 659 cod. proc. pen. la fonte di un generale potere-dovere del pubblico ministero di intervenire in tale ambito con provvedimenti non previsti dall'ordinamento. Insiste, pertanto, per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, in quanto atto abnorme. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Sulla questione della ripartizione dei poteri in merito all'esecuzione delle pene sostitutive già si è pronunciata questa Corte recentemente, affermando che il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, richiesto dalla direzione dell'istituto penitenziario di indicare la data finale di espiazione della pena della semilibertà sostitutiva, anziché provvedere direttamente a tale incombente, a lui spettante ai sensi degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 legge 24 novembre 1981, n. 689, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emanazione dell'ordine di esecuzione comprensivo del calcolo del fine pena, è abnorme, poiché, onerando il pubblico ministero di un adempimento che non rientra nella sua sfera di attribuzioni, determina una stasi procedimentale non altrimenti superabile (Sez. 1, n. 10781 del 15/01/2025, Pmt, Rv. 287690). Nel caso in esame, che riguarda altra pena sostitutiva (detenzione domiciliare), il Magistrato di sorveglianza di Alessandria, al quale era trasmessa per l'esecuzione la sentenza con la quale era stata applicata detta pena sostitutiva, ha imposto al Pubblico ministero presso il Tribunale di Alessandria l'emanazione dell'ordine di esecuzione, adempimento non rientrante nella sfera di attribuzioni al medesimo riservata con riguardo alle pene sostitutive ] Poll o Z,'ffrO 01 9/(NO-0 IVIZi-Pgr/ Come evidenziato nella sentenza sopra richiamata la traccia decisiva della disciplina riguardante l'esecuzione delle pene sostitutive risulta data dall'art. 661 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 38 del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. Mentre, invero, è prevista l'emissione dell'ordine di esecuzione nel caso di condanna a pena detentiva ex art. 656, comma 1, cod. proc. pen. e nel caso di condanna a pena pecuniaria ex art. 660, comma 1, cod. proc. pen. (dopo la riforma Cartabia), il suddetto articolo, che va letto unitamente all'art. 62 I. n. 689 sopra indicata (che, dopo avere ribadito che il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza, individuando quest'ultimo in relazione al luogo di domicilio del condannato, prevede la notifica al difensore del provvedimento di esecuzione e indica, quindi, le incombenze del magistrato di sorveglianza) detta una diversa disciplina per l'esecuzione di sentenze di condanna a una delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare, nella quale dominus per l'esecuzione di queste pene è il magistrato di sorveglianza, mentre il pubblico ministero ha un ruolo di mero impulso (come, anche, sottolineato da Sez. 1, n. 9282 del 12/01/2024, Confl. comp.), limitandosi a trasmettere la sentenza da eseguire e a notificare al di ensore il provvedimento di esecuzione, che è cosa ben diversa dall'ordine di esecuzione come Fai cififprg_L amente evidenziato nel ricorso proposto. La sentenza n.10781 sopra richiamata sottolinea che lo stesso art. 661 cod. proc. pen., poi, disciplina anche l'ipotesi in cui la pena sostitutiva sia irrogata a soggetto in custodia cautelare per la stessa causa disponendone il prosieguo fungibile;
e che proprio l'esplicita previsione di quest'ultima ipotesi conferma che, dopo la trasmissione della sentenza di condanna irrevocabile da parte del pubblico ministero, emerge il ruolo del magistrato di sorveglianza che deve provvedere senza ritardo agli atti di cui all'art. 62 sopra menzionato (in primo luogo emettendo - ai sensi dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., previa verifica dell'attualità delle prescrizioni, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della sentenza - l'ordinanza con cui conferma e, se necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena sostitutiva). Aggiunge che l'individuazione della competenza a provvedere in tema di esecuzione di pene sostitutive in capo al magistrato di sorveglianza è conforme alla tradizionale esegesi dell'art. 661 cod. proc. pen., come strutturato con riferimento alle previgenti sanzioni sostitutive (Sez. 1, n. 29809 del 24/06/2022, Confl. comp. in proc. Koczerg, Rv. 283361 e Sez. 1, n. 9096 del 04/02/2011, Urso, Rv. 249616, hanno puntualizzato, con riguardo al corrispondente regime, che la competenza a decidere in materia di conversione e revoca della libertà controllata nonché delle sanzioni sostitutive in genere spetta al magistrato di sorveglianza). Rileva, inoltre, che milita nel senso sopra indicato anche l'art. 68 della suddetta I. n. 689, che stabilisce che, nel caso di sospensione dell'esecuzione della pena sostitutiva (per sopravvenuto ordine di carcerazione o di consegna), sia il giudice (per il lavoro di pubblica utilità) o il magistrato di sorveglianza (per le altre pene sostitutive) a determinare la durata residua della pena sostitutiva. Queste competenze del magistrato di sorveglianza trovano corrispondenza negli adempimenti di cancelleria previsti dal Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, che all'art. 29 attribuisce alla segreteria del pubblico ministero l'iscrizione delle sentenze -11 di condanna a pena detentiva nel registro delle esecuzioni e delle sentenze di condanna a sanzioni (ora pene) sostitutive solo in caso di conversione in pena detentiva, mentre all'art. 30 prevede che per l'esecuzione delle sanzioni (ora pene) sostitutive, la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro l'estratto del provvedimento che le ha disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l'estratto medesimo e tutti gli atti del procedimento. Dalle disposizioni richiamate emerge con chiarezza che l'esecuzione in materia di pene sostitutive è interamente attribuita al magistrato di sorveglianza e non al pubblico ministero. Questa conclusione è confermata, anziché smentita, dalla norma richiamata nell'ordinanza impugnata, l'art. 659 cod. proc. pen., che prevede l'emissione dell'ordine di esecuzione quando, a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato. Previsione, dunque, che trova spazio, per le pene sostitutive, solo in caso di revoca delle stesse. Una volta ricostruita in questi termini la competenza per l'esecuzione delle pene sostitutive, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Alessandria appare abnorme sia strutturalmente, in quanto emesso in carenza di concreto potere di imporre al Pubblico ministero nfft4 19 presso il Tribunale di Alessandria un'attivearetre non gli compete (si vedano, al riguardo, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.m. in proc. Toni, la cui definizione di abnormità strutturale viene ripercorsa dal ricorso), sia funzionalmente, determinando una stasi insuperabile, proprio in quanto il Pubblico ministero non era tenuto ad attenersi all'imposizione di un atto escluso dalla sua sfera di attribuzioni (si veda Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Tavoloni, che evidenzia che l'atto è abnorme sotto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo). Da ciò deriva la considerazione che il ricorso è ammissibile ed è da considerarsi in concreto fondato, per cui l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Alessandria per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Alessandria. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025.