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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 773/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2025 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 338/2021 depositato il 18/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1232/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 4 e pubblicata il 29/05/2020 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRAP 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 1232/2020, pronunciata il 24.01.2020 e depositata in data 29.05.2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, sezione 4°, ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso avanzato avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 29620189000000881, notificato in data 11.01.2018, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.29620060059606330, 29620060085665435, 29620060120367270 29620060127425162 e 29620070161475071, disponendo altresì la condanna al pagamento delle spese per € 2.000,00, di cui € 500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e i restanti € 1.500,00 a favore di Riscossione Sicilia Spa.
Ha premesso che: - i motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado hanno riguardato essenzialmente l'asserita illegittimità dell'avviso di intimazione di pagamento impugnato per omessa e o irrituale notifica delle soprarichiamate prodromiche cartelle di pagamento e, soprattutto, per l'avvenuta prescrizione dei relativi importi iscritti a ruolo, atteso il decorso del termine di prescrizione ovvero per la presenza di vizi materiali quali l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, la mancata indicazione dell'ente impositore e della natura del credito per cui si procede al recupero;
- con la sentenza impugnata, i Giudici di prime cure hanno dichiarato il ricorso inammissibile, valorizzando ai fini del decidere la presunta legittimità, ai fini interruttivi, della notifica di un preavviso di fermo amministrativo (contenente tra le altre le cartelle oggetto di contestazione) avvenuta in data 23 gennaio 2017, non opposto dall'odierno appellante, che avrebbe determinato la cristallizzazione del credito;
-inoltre, il primo Collegio ha respinto le censure riguardanti l'atto di intimazione impugnato rilevando la natura vincolata dell'atto in quanto predisposto sulla base di apposito modello ministeriale.
Ciò premesso, parte appellante, ribadendo i medesimi motivi di impugnazione già illustrati nel giudizio di primo grado, ha dedotto che:- il citato preavviso di fermo amministrativo sarebbe affetto da inesistenza o nullità perché notificato da un operatore postale diverso dal gestore universale dei servizi postali (Poste
Italiane S.p.A.); - dall'illegittimità della notifica in discorso, unitamente alla mancanza di valida prova circa l'effettuazione di atti interruttivi, consegue l'estinzione per prescrizione dei crediti erariali;
-il credito contenuto nella cartella di pagamento n. 29620060127425162, essendo riferito solo a sanzioni, si è prescritto perché soggetto a termine quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo e l'Agente della Riscossione hanno resistito depositando controdeduzioni.
All'odierna udienza la causa è stata trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
E' rinvenibile tra gli atti del giudizio di primo grado copiosa documentazione, prodotta dall'Agente della
Riscossione,da cui risulta la regolare notifica delle cartelle in contestazione, nonché di ulteriori atti al fine di interrompere i termini prescrizionali.
E precisamente:
-in data 13.08.2012 l'intimazione di pagamento n. 29620129059816672000 per la cartella n.29620060085665435000;
-in data 21.11.2011 l'intimazione di pagamento n.29620119070920182000;
- in data 13.08.2012 l'intimazione di pagamento n.29620129059816874000;
-in data 01.07.2016 l'intimazione di pagamento n. 29620169002093625000 per la cartella n.29620060127425162000;
-in data 13.08.2012 l'intimazione di pagamento n. 29620129059816773000 per la cartella n.29620060120367270000;
-in data 13.08.2012 l'intimazione di pagamento n.29620129059816572000 per la cartella n.29620060059606330000;
-in data 13.08.2012 l'intimazione di pagamento n.296201290598147278000 per la cartella n.29620070161475071000.
-in data 23.01.2017 il preavviso di fermo amministrativo n.29680201600024491000 contenente tutte le cartelle in contestazione.
Il Giudice di prime cure, come rilevato dall'appellante, ha specificamente valorizzato la notifica di tale preavviso di fermo per rilevare la cristallizzazione dei crediti (stante la mancata impugnazione) ed escluderne la prescrizione alla data di notifica (11.01.2018) dell'intimazione di pagamento n. 29620189000000881.
Tale preavviso, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, risulta essere stato anch'esso correttamente notificato, dal momento che l'invio della raccomandata informativa tramite poste private (Società_1) deve ritenersi pienamente legittimo, alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 8416 del 26 marzo 2019, ha stabilito la regolarità della notifica attraverso poste private per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 58/2011. Con tale disposizione sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (cioè, nella specie, alla s.p.a. Poste italiane) i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982,
n. 890, e successive modifiche, e i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285). Pertanto, contenendo le cartelle oggetto del preavviso tributi erariali e non sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada, esso è validamente notificato.
Il d.lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE - emanata con il preciso scopo di dettare « regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio» - ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie».
Il servizio postale universale è espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste, dalla società Poste Italiane s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 29/5/2017, n. 13452, ove si pone in rilievo come, nonostante la trasformazione, permanga tuttora in capo all'agente postale l'esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche ).
Peraltro l'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124 del 2017, ha espressamente abrogato l'art. 4 d.lgs. n. 261 del
1999, con soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della
L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992 (v. Cass., 11/10/2017, n. 23887, e, conformemente, da ultimo, Cass.,
7/9/2018, n. 21884).
Va quindi osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane s.
p.a. ), pur se posteriore (art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L. n. 689/81 ) al d. lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011.
Assume decisivo rilievo la circostanza che l'atto interruttivo della prescrizione di cui si discute non è né un atto giudiziario, né una cartella esattoriale riferita a violazioni del codice della strada, bensì un preavviso di fermo amministrativo riferito a tributi risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono validi atti interruttivi della prescrizione, sia con riguardo al credito tributario che con riguardo ai crediti accessori connessi.
Infondate sono pure le censure relative ad asseriti vizi formali dell'intimazione di pagamento n.
29620189000000881.
Invero l'avviso di intimazione è atto di natura vincolata, la cui definizione, anche contenutistica, è stata demandata ad apposito decreto del Ministero delle Finanze.
Al riguardo, l'art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241 aggiunto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio
2005, n. 15, afferma che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
In conclusione l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 9, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.200,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo ed in euro 1.500,00 in favore dell'Agente della Riscossione, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Palermo, 21.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
CE Lo Manto Baldassare Quartararo
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 21/01/2025 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
QUARTARARO BALDASSARE, Presidente
LO MANTO VINCENZA, Relatore
PETRUCCI LUIGI, Giudice
in data 21/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 338/2021 depositato il 18/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Email_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1232/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 4 e pubblicata il 29/05/2020 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRPEF-ALTRO 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRPEF-ALTRO 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRPEF-ALTRO 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRPEF-ALTRO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRAP 1999
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRAP 2001
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRAP 2002
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRAP 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620189000000881 IRAP 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello per la riforma della sentenza n. 1232/2020, pronunciata il 24.01.2020 e depositata in data 29.05.2020, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, sezione 4°, ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso avanzato avverso l'avviso di intimazione di pagamento n. 29620189000000881, notificato in data 11.01.2018, limitatamente alle cartelle di pagamento nn.29620060059606330, 29620060085665435, 29620060120367270 29620060127425162 e 29620070161475071, disponendo altresì la condanna al pagamento delle spese per € 2.000,00, di cui € 500,00 a favore dell'Agenzia delle Entrate e i restanti € 1.500,00 a favore di Riscossione Sicilia Spa.
Ha premesso che: - i motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado hanno riguardato essenzialmente l'asserita illegittimità dell'avviso di intimazione di pagamento impugnato per omessa e o irrituale notifica delle soprarichiamate prodromiche cartelle di pagamento e, soprattutto, per l'avvenuta prescrizione dei relativi importi iscritti a ruolo, atteso il decorso del termine di prescrizione ovvero per la presenza di vizi materiali quali l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, la mancata indicazione dell'ente impositore e della natura del credito per cui si procede al recupero;
- con la sentenza impugnata, i Giudici di prime cure hanno dichiarato il ricorso inammissibile, valorizzando ai fini del decidere la presunta legittimità, ai fini interruttivi, della notifica di un preavviso di fermo amministrativo (contenente tra le altre le cartelle oggetto di contestazione) avvenuta in data 23 gennaio 2017, non opposto dall'odierno appellante, che avrebbe determinato la cristallizzazione del credito;
-inoltre, il primo Collegio ha respinto le censure riguardanti l'atto di intimazione impugnato rilevando la natura vincolata dell'atto in quanto predisposto sulla base di apposito modello ministeriale.
Ciò premesso, parte appellante, ribadendo i medesimi motivi di impugnazione già illustrati nel giudizio di primo grado, ha dedotto che:- il citato preavviso di fermo amministrativo sarebbe affetto da inesistenza o nullità perché notificato da un operatore postale diverso dal gestore universale dei servizi postali (Poste
Italiane S.p.A.); - dall'illegittimità della notifica in discorso, unitamente alla mancanza di valida prova circa l'effettuazione di atti interruttivi, consegue l'estinzione per prescrizione dei crediti erariali;
-il credito contenuto nella cartella di pagamento n. 29620060127425162, essendo riferito solo a sanzioni, si è prescritto perché soggetto a termine quinquennale.
L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo e l'Agente della Riscossione hanno resistito depositando controdeduzioni.
All'odierna udienza la causa è stata trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
E' rinvenibile tra gli atti del giudizio di primo grado copiosa documentazione, prodotta dall'Agente della
Riscossione,da cui risulta la regolare notifica delle cartelle in contestazione, nonché di ulteriori atti al fine di interrompere i termini prescrizionali.
E precisamente:
-in data 13.08.2012 l'intimazione di pagamento n. 29620129059816672000 per la cartella n.29620060085665435000;
-in data 21.11.2011 l'intimazione di pagamento n.29620119070920182000;
- in data 13.08.2012 l'intimazione di pagamento n.29620129059816874000;
-in data 01.07.2016 l'intimazione di pagamento n. 29620169002093625000 per la cartella n.29620060127425162000;
-in data 13.08.2012 l'intimazione di pagamento n. 29620129059816773000 per la cartella n.29620060120367270000;
-in data 13.08.2012 l'intimazione di pagamento n.29620129059816572000 per la cartella n.29620060059606330000;
-in data 13.08.2012 l'intimazione di pagamento n.296201290598147278000 per la cartella n.29620070161475071000.
-in data 23.01.2017 il preavviso di fermo amministrativo n.29680201600024491000 contenente tutte le cartelle in contestazione.
Il Giudice di prime cure, come rilevato dall'appellante, ha specificamente valorizzato la notifica di tale preavviso di fermo per rilevare la cristallizzazione dei crediti (stante la mancata impugnazione) ed escluderne la prescrizione alla data di notifica (11.01.2018) dell'intimazione di pagamento n. 29620189000000881.
Tale preavviso, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, risulta essere stato anch'esso correttamente notificato, dal momento che l'invio della raccomandata informativa tramite poste private (Società_1) deve ritenersi pienamente legittimo, alla luce dell'insegnamento della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 8416 del 26 marzo 2019, ha stabilito la regolarità della notifica attraverso poste private per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 58/2011. Con tale disposizione sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale (cioè, nella specie, alla s.p.a. Poste italiane) i servizi di notificazione in materia di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982,
n. 890, e successive modifiche, e i servizi relativi alle notifiche a mezzo posta in materia di sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285). Pertanto, contenendo le cartelle oggetto del preavviso tributi erariali e non sanzioni amministrative connesse alle violazioni del codice della strada, esso è validamente notificato.
Il d.lgs. n. 261 del 1999, di recepimento della Direttiva 97/67/CE - emanata con il preciso scopo di dettare « regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio» - ha, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali, mantenuto un servizio postale universale, includendo tra i servizi ad esso riservati «gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie».
Il servizio postale universale è espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste, dalla società Poste Italiane s.p.a. (v. Cass., Sez. Un., 29/5/2017, n. 13452, ove si pone in rilievo come, nonostante la trasformazione, permanga tuttora in capo all'agente postale l'esercizio di poteri certificativi propriamente inerenti a un pubblico servizio, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo e del perseguimento di connesse finalità pubbliche ).
Peraltro l'art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124 del 2017, ha espressamente abrogato l'art. 4 d.lgs. n. 261 del
1999, con soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane s.p.a., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della
L. n. 890 del 1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 285 del 1992 (v. Cass., 11/10/2017, n. 23887, e, conformemente, da ultimo, Cass.,
7/9/2018, n. 21884).
Va quindi osservato che la riserva della notifica a mezzo posta all'Ente Poste (poi società Poste Italiane s.
p.a. ), pur se posteriore (art. 10, comma 6, L. n. 265 del 1999, che ha modificato l'art. 18 L. n. 689/81 ) al d. lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui all'art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011.
Assume decisivo rilievo la circostanza che l'atto interruttivo della prescrizione di cui si discute non è né un atto giudiziario, né una cartella esattoriale riferita a violazioni del codice della strada, bensì un preavviso di fermo amministrativo riferito a tributi risultando pertanto legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sussistono validi atti interruttivi della prescrizione, sia con riguardo al credito tributario che con riguardo ai crediti accessori connessi.
Infondate sono pure le censure relative ad asseriti vizi formali dell'intimazione di pagamento n.
29620189000000881.
Invero l'avviso di intimazione è atto di natura vincolata, la cui definizione, anche contenutistica, è stata demandata ad apposito decreto del Ministero delle Finanze.
Al riguardo, l'art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 241 aggiunto dall'articolo 14 della legge 11 febbraio
2005, n. 15, afferma che “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”.
In conclusione l'appello va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 9, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.200,00 in favore dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Palermo ed in euro 1.500,00 in favore dell'Agente della Riscossione, oltre oneri accessori di legge se dovuti.
Palermo, 21.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
CE Lo Manto Baldassare Quartararo