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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/09/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 18 settembre 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 696/2024 R.G. e vertente
fra
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, in qualità di erede avente diritto di C.F._1 Persona_1
(nato a [...] il [...] e deceduto il 25.04.2015), rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Vito Vertone ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Potenza, al P.le Rizzo n. 11, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C. F. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale per Notar
[...]
dall'avv. Arabia Ippolito ed elettivamente domiciliato presso Persona_2
l'Avvocatura Regionale Inail Rampa Pascoli, ang. Via Rossini, come in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 06.03.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice e, sulla base delle argomentazioni che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte, domandava di accertare e dichiarare che le patologie da cui era affetto il sig. e che lo hanno condotto poi Persona_1 alla morte, sono state contratte in occasione dello svolgimento di lavoro, derivate e correlate allo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa descritta e documentata, da qualificare come malattia professionale con costituzione della relativa rendita;
conseguentemente, di condannare l' in persona del CP_1 CP_1 legale rapp.te p.t. al pagamento dei relativi ratei nell'ammontare previsto dalla vigente normativa, da corrispondere alla vedova superstite odierna ricorrente, ovvero a tutte le prestazioni che sarebbero spettate direttamente al lavoratore se ancora in vita, nonché alla vedova, iure proprio, ai sensi dell'art. 85 TU 1124/65,
l'assegno funerario e le altre provvidenze di legge, oltre accessori come per legge;
in ogni caso, con vittoria di spese.
Si costituiva l' , in persona del legale rappresentante p.t. e domandava di CP_1 rigettare il ricorso proposto in quanto infondato;
con vittoria di spese.
La causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e mediante CTU e, in data 18 settembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il riconoscimento della rendita ai superstiti e dell'assegno funerario previo accertamento che le patologie di cui risultava affetto il coniuge, , e che ne determinavano il Persona_1 decesso in data 25.04.2015, fossero da qualificare come malattia professionale causalmente riconducibile all'attività di lavorativa di manutentore e installatore
2 di caldaie a gasolio e a gas espletata dal 1973, dapprima, come operaio e, successivamente, come lavoratore autonomo artigiano, invece negato dall' . CP_1
È costante l'orientamento della Suprema Corte secondo cui in tema di malattie professionali ed infortuni: 1) la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro gravi sul lavoratore e debba essere valutata in termini di ragionevole certezza nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa possa essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (si veda, ex multis, Cass. civ., sez. lav., sentenza n.
10818 del 08.05.2013) e che, a tal fine, il giudice debba consentire al lavoratore
(o ai suoi eredi) di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, e debba fare ricorso, se del caso, ad iniziative d'ufficio, tenuto conto di elementi quali l'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, la tipologia della lavorazione, la durata della prestazione, l'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (si veda, Cass. civ., sez. lav., sentenza n.
17438 del 12.10.2012); 2) la consulenza tecnica, che in genere ha la funzione di fornire al giudice la valutazione dei fatti già probatoriamente acquisiti, può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva anche in uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con il concorso di determinate cognizioni tecniche, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il rifiuto della sua ammissione sotto il profilo del mancato assolvimento, da parte dell'istante, dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. costituisce un'aporia logica, in quanto viene imputato alla parte di non avere provato ciò che le è stato impedito di provare nonostante lo abbia allegato e ritualmente richiesto (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 8279 del 21.04.2005, nonché Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 37027 del 16.12.2022 “La decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto
3 accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento, specie a fronte di una domanda di parte, costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel giudizio avente ad oggetto la domanda proposta dagli eredi di un gestore di una stazione di servizio carburanti, per l'accertamento dell'origine lavorativa di una patologia tumorale ad eziologia multifattoriale (linfoma non
Hodgkin) contratta dal dante causa, aveva respinto la richiesta di disporre una
c.t.u. medico legale volta all'accertamento del nesso causale tra l'attività lavorativa e l'esposizione a benzene, e rigettato la domanda, limitandosi a rilevare la mancanza di connessione tra la patologia tumorale del "de cuius" con il suo ambiente di lavoro)”); 3) trovi applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 cod. pen., con la conseguenza che un ruolo di concausa vada attribuito anche ad una minima accelerazione di una pregressa malattia (si veda Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 13928 del 24.07.2004 nonché Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 14770 del 04.06.2008 “Nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi
l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge. (Nella specie, la S.C., affermando il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata che aveva attribuito al tabagismo efficacia causale della rilevata broncopneumopatia cronica, senza approfondire se la noxa professionale riconosciuta dal CTU, pur marginale, avesse avuto un ruolo concausale, anche se ridotto)”).
4 In applicazione dei richiamati principi l'istruttoria espletata ha confermato l'attività lavorativa e le condizioni di lavoro in cui si trovava ad operare il sig.
, come dedotto dalla parte ricorrente. Persona_1
In relazione all'efficienza causale, tuttavia, il Consulente Tecnico, con valutazione esaustiva che il Giudice ritiene di condividere e porre a base della decisione, perché resa all'esito dell'esame obiettivo e corroborata da documentazione specialistica in atti, ha concluso che “Il Sig. che Persona_1 nella vita lavorativa ha svolto la mansione di installatore/manutentore di impianti idro-termo-sanitari, è deceduto in data 25.04.2025 a causa di adenocarcinoma del colon con metastasi polmonari ed ossee, patologia neoplastica più frequente originata nel colon, causata dall'abnorme crescita di cellule con la capacità di invadere i tessuti e diffondersi in altre parti del corpo,
a patogenesi multistep che coinvolge perdite successive di geni (Harrison –
Principi di Medicina Interna – 16^ Ed.).
E' stata chiamata in causa da parte ricorrente l'esposizione ad asbesto quale causa del carcinoma del colon, a tal riguardo non vi è nella letteratura internazionale una posizione univoca, sia in senso positivo che negativo, circa la sussistenza di un rapporto di causalità materiale fra il tumore del colon e
l'esposizione all'amianto, e il gruppo di lavoro di aggiornamento dei criteri di
Helsinki nel 2014, ritiene che il tumore del colon-retto non possa essere attualmente considerato con certezza una patologia causata dall'amianto, né vi
è traccia nella documentazione esaminata per quanto riguarda il Documento di
Valutazione del rischio (DVR), e, ricordiamo che il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore, ed inoltre non ci sono evidenze scientifiche consolidate su problemi per la salute dovuti ad ingestione di fibre tramite l'acqua potabile;
pertanto, sulla base delle conoscenze attualmente disponibili, non è possibile stabilire una associazione causale tra
l'esposizione all'amianto e cancro colon-retto.
In ultima analisi non si ravvisa rapporto di causalità tra l'attività lavorativa e la patologia neoplastica che ha portato al decesso del Sig. ”. Persona_1
5 D'altro canto, nulla di decisivo è stato dedotto in causa dalla parte ricorrente che conduca il Tribunale a discostarsi dall'esito dell'accertamento disposto, attesa la compiuta valutazione del perito.
Per le ragioni esposte, consegue il rigetto del ricorso.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, la complessità e la novità, almeno sul piano locale, delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Le spese di C.T.U., già liquidate con separato provvedimento, vanno poste in via definitiva a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso Parte_1 depositato il 06.03.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite;
3) spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di parte ricorrente in via definitiva.
Potenza, 18 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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