Sentenza 26 maggio 2005
Massime • 1
La competenza del Consiglio nazionale dei ragionieri a decidere sui ricorsi di cui all'art. 25 lett. g) del d.P.R. n. 1068 del 1953 comprende anche gli atti posti in essere dal commissario straordinario del collegio locale, atteso che, pur se la norma non ne fa esplicita menzione, la riferibilità della stessa anche agli atti posti in essere dal commissario straordinario discende dalla natura stessa di tale organo, al quale si fa ricorso nei casi di inefficienza, temporanea mancanza, inattività od irregolare condotta degli organi ordinari, cosicché le stesse garanzie, amministrative o giurisdizionali, esperibili contro gli atti degli organi ordinari, sono praticabili anche contro quelli degli organi straordinari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/05/2005, n. 11191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11191 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. SABATINI Francesco - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. CHIARINI M. Margherita - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO NAZIONALE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - C.N.R., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via D. Azuni n. 9, presso l'avv. DE CAMELIS Paolo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO UI OR, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 85, presso l'avv. Olga Geraci, e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. RUSSO Antonino;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 139 del 3.4.2002. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22 aprile 2005 dal relatore Cons. Dott. Francesco Sabatini;
Uditi l'avv. Paolo De Camelis per il ricorrente e l'avv. Carmelo Raimondo per delega del controricorrente;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 7 dicembre 1999 al Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali il rag. UI OR AT impugnò, ai sensi dell'art. 44 dell'ordinamento professionale approvato con d.p.r. 27 ottobre 1953 n. 1068: a) il provvedimento del commissario straordinario per il collegio dei ragionieri di Messina, che aveva disposto il trasferimento d'ufficio della sua iscrizione dal collegio di Messina a quello di Barcellona P.G. e Patti, recentemente istituito;
b) la successiva delibera del 25 ottobre 1999, con la quale quest'ultimo collegio lo aveva sospeso a tempo indeterminato dall'esercizio professionale per omissione contributiva.
Nel chiedere l'annullamento di tali atti il ricorrente lamentò l'illegittimità del trasferimento - operato in modo automatico, senza garanzie procedimentali e al di fuori di ogni previsione normativa - e, quale vizio derivato, l'incompetenza dell'organo che gli aveva inflitto la sospensione.
L'adito Consiglio nazionale rigettò il ricorso in data 10 maggio 2000, ed avverso tale decisione il AT propose distinti reclami ai Tribunali di Messina e Barcellona P.G..
Con sentenza del 16 luglio 2001 il Tribunale di Messina accolse il reclamo ad esso avanzato ed annullò il trasferimento d'ufficio disposto dal suddetto commissario straordinario e gli atti derivati. La decisione, impugnata dal Consiglio nazionale, è stata confermata dalla Corte di Appello di Messina con sentenza del 3 aprile 2002. Per la cassazione di tale decisione lo stesso Consiglio ha proposto ricorso, affidato a sei motivi illustrati con memoria, cui il AT resiste con controricorso. Con sentenza n. 22886/04 le Sezioni Unite, alla quali il ricorso era stato rimesso, ai sensi dell'art. 142 disp. att. c.p.c., per la decisione delle sole censure afferenti la giurisdizione, hanno respinto il terzo e sesto motivo. Il ricorso è stato quindi assegnato a questa sezione per l'esame degli altri motivi. Il ricorrente ha depositato memoria oltre il termine di cui all'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel corso della discussione orale la difesa del ricorrente ha eccepito la nullità del procedimento per vizio del contraddittorio, sull'assunto che, essendo stato emesso il provvedimento "ministeriale" di trasferimento dal commissario straordinario per il Collegio dei ragionieri e periti commerciali di Messina, nominato dal Ministero della giustizia, la qualità di contraddittore necessario sarebbe spettata non al Consiglio nazionale ma allo stesso Ministero od al commissario straordinario.
La questione - pur nuova ma che deve essere nondimeno esaminata (essa ripropone le argomentazioni svolte a pag. 9 della memoria, che per il resto non può essere presa in considerazione in quanto tardiva) perché sollecita l'esercizio dei poteri-doveri d'ufficio attinenti alla verifica della valida instaurazione del rapporto processuale è inammissibile giacché, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite n. 22886/04, dinanzi alle quali la questione non era stata sollevata, si è formato il giudicato su tale punto: in tanto, infatti, poteva essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, come le Sezioni Unite hanno fatto, in quanto fosse stata riscontrata l'integrità del contraddittorio, il che nella specie è avvenuto per implicito, in assenza di qualsIvoglia censura sul punto. È tuttavia da aggiungere che, a parte il fatto che, se la tesi fosse esatta, ne deriverebbe che il ricorso in esame e, prima ancora, l'appello sarebbero stati proposti da organo non legittimato, il commissario straordinario, per quanto nominato dal Ministero, è pur sempre un organo - straordinario - del collegio locale, donde la manifesta infondatezza della tesi stessa.
2. Con il primo motivo del ricorso il ricorrente insiste nell'affermare che la competenza a statuire, sul reclamo spettava al Tribunale di Barcellona, e non a quello di Messina, e deduce pertanto la violazione degli art. 25 e 28 d.p.r. n. 1068/53 nonché vizi di motivazione;
premesso che le deliberazioni del Consiglio nazionale possono essere impugnate davanti al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione, osserva che nella specie la delibera impugnata dal AT dinanzi al Consiglio nazionale era stata emessa dal Collegio di Barcellona, a nulla rilevando che l'impugnativa avesse riguardato anche la nota del 5.11.1999 del commissario straordinario di Messina, posto che questa, recante il trasferimento d'ufficio dell'interessato, non era suscettibile di sindacato da parte del Consiglio nazionale, che difatti l'ha dichiarata inammissibile.
La censura è inammissibile - nella parte relativa a pretesi vizi di motivazione, deducibili, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.,, per le sole questioni di fatto - e per il resto infondata.
Al contrario di quanto pretende il ricorrente, diverse e non confondibili sono infatti le questioni della competenza territoriale del Tribunale, di cui all'art. 28 asseritamente violato, e dei limiti del sindacato del Consiglio /A nazionale sui provvedimenti emessi dagli organi locali.
Anche se era o fosse stato inammissibile il ricorso amministrativo prodotto dal AT avverso il trasferimento d'ufficio adottato dal commissario straordinario di Messina, agli effetti della competenza per territorio del Tribunale era però decisivo che tale provvedimento era stato impugnato dinanzi al Consiglio nazionale, come espressamente riconosce lo stesso ricorrente (pag. 8 ricorso). Legittimamente, pertanto, la sentenza gravata ha affermato che, in sede giurisdizionale, la competenza per territorio apparteneva al Tribunale di Messina per il punto concernente il trasferimento d'ufficio (e, ma qui non interessa, a quello di Barcellona P.G. per la disposta e pure reclamata sospensione).
3. Con il secondo motivo del ricorso si sostiene che il reclamo prodotto dal AT al Tribunale di Messina era diretto contro la sanzione della sospensione, irrogatagli dal Consiglio di Barcellona, oltre che contro la nota 5.11.1999 del Commissario straordinario di Messina, e si addebita al Tribunale di Messina, e poi alla sentenza ora impugnata, la violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver pronunciato anche su detta sospensione.
La censura è manifestamente infondata giacché la sentenza impugnata ha accertato che i due distinti e successivi provvedimenti amministrativi, emessi da organi professionali locali diversi, furono impugnati dall'interessato dapprima dinanzi al Consiglio nazionale e poi davanti ai Tribunali competenti per territorio, talché non si vede come il Tribunale di Messina potesse pronunciare sul provvedimento di sospensione, riguardo al quale la competenza per territorio apparteneva - come lo stesso ricorrente ha sostenuto con il primo motivo del presente ricorso - al Tribunale di Barcellona che di tale questione era stato separatamente investito.
4. Con il quarto motivo il ricorrente allega la violazione degli art. 34, 44 e 50 d.p.r. n. 1068/53 e vizi di motivazione, ed afferma che nessuna disposizione prevede la proposizione di un ricorso amministrativo al Consiglio nazionale contro gli atti del commissario straordinario del collegio locale, che da tempo il AT era a piena conoscenza del disposto trasferimento d'ufficio, e che non ha carattere recettizio la lettera 5.11.1999 del predetto commissario. La prima censura è manifestamente infondata atteso che la competenza del Consiglio nazionale a decidere sui ricorsi, di cui all'art. 25 lettera g) del d.p.r. n. 1068 del 1953, comprende anche gli atti posti in essere dal commissario straordinario: sebbene la norma non faccia menzione di tale organo, che la norma stessa debba riferirsi anche agli atti posti da esso in essere discende infatti dalla natura stessa di tale organo, al quale si fa ricorso, come è noto, nei casi di inefficienza, temporanea mancanza, inattività od irregolare condotta degli organi ordinari, talché le stesse garanzie, amministrative o giurisdizionali, esperibili contro gli atti degli organi ordinari, sono praticabili anche contro quelli degli organi straordinari.
La seconda censura è inammissibile giacché la sentenza impugnata ha anche osservato (pag. 9) che l'eccezione di piena conoscenza del provvedimento era inammissibile ai sensi dell'art. 345 secondo comma c.p.c. nuovo testo: punto della decisione di per sè solo idoneo a sorreggerla e che non è stato impugnato in questa sede, talché il ricorrente non ha interesse a dolersi della seconda ratio di una decisione che resterebbe in ogni caso ferma sulla base della ratio non impugnata;
resta quindi anche assorbita la questione della natura ricettizia o non dell'atto.
5. l'applicazione analogica dell'art. 34 del d.p.r. n. 1068 del 1953 - che, per il caso in essa contemplato, prevede che la cancellazione non possa essere disposta se non dopo che sia stato sentito l'interessato - è censurata dal ricorrente con il quinto motivo del ricorso, con il quale, nel denunciare la violazione di tale norma, afferma che, essendo il trasferimento d'ufficio, disposto a seguito della istituzione di un nuovo organo professionale, atto vincolato, non era necessaria alcuna garanzia procedimentale e richiama il parere in tal senso espresso dal Ministero della giustizia. La censura è infondata: la sentenza impugnata non ha affatto negato che, per il caso in esame, tali garanzie non sono espressamente previste, ma, facendo legittimo ricorso all'analogia, ha ritenuto che essere fossero nondimeno necessarie in considerazione della sempre più estesa partecipazione degli interessati, prevista da numerose disposizioni di legge, al procedimento amministrativo, affermazione questa che, seppure non trova concorde il ricorrente, non vizia in alcun modo la decisione
6. Respinto, pertanto, il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 2.100, 00 (duemilacento/00) ivi compresi euro 2.000/00 di onorari in favore del controricorrente, oltre spese generali ed accessorie di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte, il 22 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2005