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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1007/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4174/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229015817770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229015817770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229015817770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150022506833000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160011500666000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170028116719000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293210064306276000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso del 20/04/2024 ha impugnato gli atti compiutamente indicati in epigrafe, intimazione pagamento nr 29320229015817770000 relativa a Tributi vari per diverse annualità.
Si eccepiva: 1) omessa notifica atti presupposti 2) prescrizione/decadenza della pretesa tributaria.
Si chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si costituiva la resistente ADER che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, attesa la notifica dell'atto impugnato in data 5/02/2024 ed eccependo pertanto la tardività del ricorso ex art. 21 D.Lgs. 546/1992; contestava nel prosieguo le altre prospettazioni della ricorrente in punto di prescrizione e decadenza della pretesa tributaria e chiedeva la condanna alle spese del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, poiché risulta documentata la regolare notifica dell'atto impugnato in data 5/02/2024 per compiuta giacenza.
In particolare, si rileva che in atti è stata versata documentazione idonea ad attestare l'assunto di ADER.
Il termine per proporre ricorso, dunque, decorreva dal 5 febbraio 2024, pertanto il ricorso proposto e notificato in data 20/04/2024 è all'evidenza inammissibile per mancato rispetto del termine di cui all'art. 21 D.lgs 546
1992, ovvero 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il ricorso poi è inammissibile anche sotto altro profilo
L'eccezione della ricorrente in merito all'omessa notifica di atti prodromici all'atto impugnato ( la notifica del quale, a sua volta, in ogni caso è stata effettuata regolarmente anche nel rispetto delle norme di cui al DL
68/2020) è destituita di fondamento e priva di pregio, poichè in atti è documentatata da ADER la regolare notifica di precedenti intimazioni di pagamento.
Con l'ordinanza n. 23346/2024, depositata il 29/08/2024, la quinta sezione civile della Suprema Corte di
Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato. Il contenzioso origina dall'impugnazione di un atto di pignoramento di crediti verso terzi ex articolo 72 bis Dpr 602/73, con cui il debitore ha eccepito il difetto di notifica delle sottese cartelle esattoriali.
La Corte di Cassazione, partendo dal pacifico presupposto desunto, tra le altre, dalla decisione n. 34416/2013 emessa dalla medesima sezione, secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”, ha ritenuto condivisibili gli assunti dell'Agente della Riscossione, evidenziando che “Per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento”.
Ad avviso del giudice, l'opposizione contro il pignoramento ( ed in ogni caso avverso altra e successiva notifica di intimazione di pagamento ) deve essere dichiarata inammissibile, in quanto azionata nei confronti di una prodromica intimazione di pagamento mai impugnata.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla portata dell'articolo 19 DLgs n. 546/92, il cui dato testuale
è chiaro: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa.
II legislatore ha voluto così assicurare un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato.
Tale sistema trova riscontro nella disciplina codicistica generale del processo esecutivo: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”; è costituito cioè in una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cassazione n 2024/1994; Cassazione n. 11251/1996
Cassazione n. 4350/1997; Cassazione n. 724/1998, Cassazione n. 1302/1999, Cassazione n. 4475/1999,
Cassazione n. 4584/1999, Cassazione n. 7026/1999; Cassazione n. 14821/2000, Cassazione n. 190/2001;
Cassazione n. 1308/2002).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento. Ne consegue che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Orbene, nel caso in esame DE ha sostenuto e documentato come - con riferimento alle cartelle esattorilai prodromiche all'intimazione oggetto del presente giudizio - siano state regolarmente notificate e non opposte precedenti intimazioni di pagamento ( cfr pag 3 controdeduzioni e documentazione depositata al PTT).
E' a queste ultime, ossia alle intimazioni di pagamento precedentemente notificate e non opposte, che occorre far riferimento, alla luce della sopra richiamata pronuncia della Suprema Corte, per ritenere inammissibile il presente ricorso anche sotto questo profilo.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez 12^ in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese che si liquidano in € 250,00, oltre accessori se dovuti.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FONZO IGNAZIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4174/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229015817770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229015817770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320229015817770000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150022506833000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160011500666000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170028116719000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 293210064306276000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 186/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso del 20/04/2024 ha impugnato gli atti compiutamente indicati in epigrafe, intimazione pagamento nr 29320229015817770000 relativa a Tributi vari per diverse annualità.
Si eccepiva: 1) omessa notifica atti presupposti 2) prescrizione/decadenza della pretesa tributaria.
Si chiedeva l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese.
Si costituiva la resistente ADER che chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso, attesa la notifica dell'atto impugnato in data 5/02/2024 ed eccependo pertanto la tardività del ricorso ex art. 21 D.Lgs. 546/1992; contestava nel prosieguo le altre prospettazioni della ricorrente in punto di prescrizione e decadenza della pretesa tributaria e chiedeva la condanna alle spese del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di Giustizia Tributaria, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, poiché risulta documentata la regolare notifica dell'atto impugnato in data 5/02/2024 per compiuta giacenza.
In particolare, si rileva che in atti è stata versata documentazione idonea ad attestare l'assunto di ADER.
Il termine per proporre ricorso, dunque, decorreva dal 5 febbraio 2024, pertanto il ricorso proposto e notificato in data 20/04/2024 è all'evidenza inammissibile per mancato rispetto del termine di cui all'art. 21 D.lgs 546
1992, ovvero 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.
Il ricorso poi è inammissibile anche sotto altro profilo
L'eccezione della ricorrente in merito all'omessa notifica di atti prodromici all'atto impugnato ( la notifica del quale, a sua volta, in ogni caso è stata effettuata regolarmente anche nel rispetto delle norme di cui al DL
68/2020) è destituita di fondamento e priva di pregio, poichè in atti è documentatata da ADER la regolare notifica di precedenti intimazioni di pagamento.
Con l'ordinanza n. 23346/2024, depositata il 29/08/2024, la quinta sezione civile della Suprema Corte di
Cassazione è tornata a pronunciarsi in ordine agli effetti conseguenti all'omessa opposizione, da parte del contribuente, di un avviso di intimazione medio tempore notificato. Il contenzioso origina dall'impugnazione di un atto di pignoramento di crediti verso terzi ex articolo 72 bis Dpr 602/73, con cui il debitore ha eccepito il difetto di notifica delle sottese cartelle esattoriali.
La Corte di Cassazione, partendo dal pacifico presupposto desunto, tra le altre, dalla decisione n. 34416/2013 emessa dalla medesima sezione, secondo cui “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta”, ha ritenuto condivisibili gli assunti dell'Agente della Riscossione, evidenziando che “Per effetto della mancata impugnazione dell'intimazione nel termine di sessanta giorni ex art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 discende, da un lato, che è irrilevante la questione della irregolarità della notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, e, dall'altro, che al contribuente è ugualmente preclusa l'impugnazione del successivo atto di pignoramento per far valere i suddetti vizi delle cartelle di pagamento”.
Ad avviso del giudice, l'opposizione contro il pignoramento ( ed in ogni caso avverso altra e successiva notifica di intimazione di pagamento ) deve essere dichiarata inammissibile, in quanto azionata nei confronti di una prodromica intimazione di pagamento mai impugnata.
Il ragionamento della Corte prende le mosse dalla portata dell'articolo 19 DLgs n. 546/92, il cui dato testuale
è chiaro: la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente a quello notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo; ciò vuol dire, al contrario, che se l'impugnazione degli atti a presupposto non avviene tempestivamente e unitamente all'ultimo ricevuto,
l'impugnativa è definitivamente preclusa.
II legislatore ha voluto così assicurare un regime di certezza del diritto e di speditezza del procedimento di riscossione delle entrate pubbliche, creando un andamento a comparti chiusi che preclude la tardiva impugnativa ad oltranza di atti antecedenti all'ultimo notificato.
Tale sistema trova riscontro nella disciplina codicistica generale del processo esecutivo: secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, il processo esecutivo è strutturato non come una sequenza continua di atti ordinati ad un unico provvedimento finale, bensì come una successione di sub procedimenti “chiusi”; è costituito cioè in una serie autonoma di atti propedeutici a distinti provvedimenti successivi, ciascuno dei quali è immediatamente e direttamente impugnabile nel termine di decadenza decorrente dal compimento/notificazione del medesimo atto, anche in presenza di vizi che comportano l'inesistenza giuridica o la cosiddetta nullità insanabile (Cassazione n 2024/1994; Cassazione n. 11251/1996
Cassazione n. 4350/1997; Cassazione n. 724/1998, Cassazione n. 1302/1999, Cassazione n. 4475/1999,
Cassazione n. 4584/1999, Cassazione n. 7026/1999; Cassazione n. 14821/2000, Cassazione n. 190/2001;
Cassazione n. 1308/2002).
Vi è dunque autonomia di ciascuna fase o di ciascun sub procedimento rispetto a quello precedente, e ciò comporta che le eventuali situazioni invalidanti e le possibili preclusioni si cristallizzino all'interno di ciascuna fase autonoma del procedimento. Ne consegue che, qualora non vi sia stata impugnativa dell'atto presupposto da ultimo notificato, diretta ad eccepire invalidità ad esso concernenti nonché nullità di notifica degli atti presupposti, dette contestazioni non possono più essere sollevate, una volta scaduto il termine perentorio di impugnativa previsto dalla legge per l'atto che si intende contestare.
Orbene, nel caso in esame DE ha sostenuto e documentato come - con riferimento alle cartelle esattorilai prodromiche all'intimazione oggetto del presente giudizio - siano state regolarmente notificate e non opposte precedenti intimazioni di pagamento ( cfr pag 3 controdeduzioni e documentazione depositata al PTT).
E' a queste ultime, ossia alle intimazioni di pagamento precedentemente notificate e non opposte, che occorre far riferimento, alla luce della sopra richiamata pronuncia della Suprema Corte, per ritenere inammissibile il presente ricorso anche sotto questo profilo.
Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez 12^ in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese che si liquidano in € 250,00, oltre accessori se dovuti.