Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1007
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica dell'atto impugnato in data 5/02/2024 per compiuta giacenza, rendendo il ricorso proposto in data 20/04/2024 inammissibile per mancato rispetto del termine di cui all'art. 21 D.lgs 546/1992.

  • Inammissibile
    Omessa notifica atti presupposti

    L'eccezione è infondata poiché ADER ha documentato la regolare notifica di precedenti intimazioni di pagamento, rendendo inammissibile il ricorso anche sotto questo profilo secondo l'orientamento della Cassazione sull'autonomia delle fasi del procedimento di riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 04/02/2026, n. 1007
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1007
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

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