Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. 85/2023, vertente
TRA
, P.IVA e C.F. , con sede legale in Roma, via G. Parte_1 P.IVA_1
Grezar 14, - CAP 00142, nella persona del legale rappresentante Responsabile Gestione del
Contenzioso Lombardia, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandra Guzzo, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in S. Stefano di Rogliano (CS), via G. Valarioti n 4, PEC
Email_1
Appellante
E
, C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Angelo Capano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato nello studio dello stesso sito in Belvedere Marittimo (CS), via G. Fortunato n. 116, PEC Email_2
Appellato
Oggetto appello avverso la sentenza n. 542/2022 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, depositata in data
14.12.2022.
Conclusioni delle parti come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 542/2022 il Giudice di Pace di Belvedere Marittimo, pronunciandosi sull'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. 06820229017547911000, dichiarava Controparte_1
pagina 1 di 10
notificata in data 21.7.2022 relativamente alle cartelle di pagamento n. 0682011045268584000, n.
06820110185068919000, n. 068201200126 16772000, п. 06820150013403375000, n.
06820160007925355000 e n. 06820160030392842000 con le quali si chiede il pagamento della somma di € 2,526,72, per violazioni al C.d.S..2) Condanna, altresì, parte convenuta al pagamento delle spese legali che liquida in € 436,00, oltre spese anticipate, spese forfettarie al 15%, IVA e C.P.A. come per legge, nell'ambito dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario”.
Avverso detta pronuncia ha proposto gravame l' ritenendola erronea Parte_1
per i motivi di seguito riportati ed in atti di causa.
In via preliminare, censura l'appellante il mancato accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell' in relazione alla dedotta prescrizione, ritenendo che Parte_1 trattandosi di opposizione avverso l'esecuzione di cartelle di pagamento per contravvenzioni da violazioni del Codice della Strada e atti successivi, avente quale motivo principale l'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione, l'accertamento attiene al merito della pretesa creditoria, per cui unico legittimato passivo è l'ente impositore.
L'eccezione è infondata in quanto le doglianze mosse dall'opponente riguardano esclusivamente la tardività dell'azione di notifica e la regolarità delle cartelle.
Parte opponente in primo grado, infatti, si è rivolta all'Autorità giudiziaria allo scopo di far accertare non la mancanza originaria del titolo, ma l'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione sopravvenuta alla formazione della cartella e degli avvisi contestati.
L'eccezione attiene, quindi, alle vicende successive alla notifica delle cartelle rispetto alle quali il concessionario non può ritenersi soggetto estraneo.
In tal senso si è espressa, a conferma, la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 12.02.2024 n. 3870, ribadendo il principio generale, condiviso in dottrina e in giurisprudenza, secondo cui nella riscossione a mezzo ruolo disciplinata dal D.P.R. n. 602/1972, al fine di agevolare la riscossione dei crediti pubblici o di interesse pubblico, la legge stabilisce un'eccezionale scissione tra la titolarità del diritto di credito e la titolarità dell'azione esecutiva. Ne consegue che, mentre la prima resta in capo all'ente creditore che ha iscritto la propria pretesa nei ruoli esattoriali, la seconda, una volta avvenuta l'iscrizione a ruolo, spetta esclusivamente all'agente della riscossione. Ha, pertanto, affermato il seguente principio di pagina 2 di 10 diritto, condiviso da questo giudice: «in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R.
n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione».
In relazione a tale azione, pertanto, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato con l'agente della riscossione, che è il soggetto preposto all'esazione dei tributi, contributi, sanzioni ed accessori contenuti nei ruoli consegnati dagli enti impositori, con conseguente rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'appellante e conferma della sentenza sul punto.
Viene, altresì, disattesa la doglianza di parte appellante in merito all'applicazione al caso di specie del termine di prescrizione decennale.
In specie, si conferma la pronuncia di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace ha, invece, ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale.
Il precedente contrasto giurisprudenziale, che vedeva un orientamento prevalente in cui si riteneva applicabile il breve termine quinquennale in assenza di titolo giudiziale (cfr. Cass.
5.4.2013 n. 8380,
Cass. 13.7.2012 n. 11941, Cass. 31.8.2011 n. 17877, Cass. 23.3.2011 n. 6617, Cass. 11.3.2011 n. 5837,
Cass. Sez. Un. 10.12.2009 n. 25790, Cass. 25.5.2007 n. 12263, Cass.
6.12.2006 n. 26161e Cassazione in Sezioni Unite 23397 del 17/11/2016) e uno diverso che applicava il termine decennale, espresso da
Cass.24.2.2014 n. 4338 e altre pronunce richiamate anche in appello, è stato risolto, ancor prima della proposizione della presente impugnazione, dalla sentenza n. 14690 del 26.05.2021, con la quale le
Sezioni Unite della Cassazione, confermando quanto già statuito nel 2016, hanno affermato che anche in caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito continua a trovare applicazione la regola generale secondo cui, in mancanza di atti interruttivi, si applica il termine di prescrizione quinquennale non determinandosi “la conversione del termine di prescrizione breve/quinquennale in quello ordinario decennale”. Ciò in quanto le cartelle esattoriali/avvisi di addebito sono atti amministrativi privi “dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” mentre l'art. 2953 c.c. (c.d. effetto del giudicato sulle prescrizioni brevi con applicazione del diverso termine decennale) attiene alle sole sentenze divenute definitive o ad un decreto ingiuntivo. Ne consegue che pagina 3 di 10 nel caso in esame continua ad applicarsi il termine quinquennale di cui all'art. 28 della Legge n. 689/81
e l'art. 209 del C.d.S..
Tanto considerato, deve essere vagliato il motivo di appello relativo all'erroneità dell'intervenuto accoglimento dell'eccezione di intervenuta prescrizione proposta dall'appellato in primo grado, sull'assunto che nessun atto era stato notificato, a fronte della contestazione relativa alle intervenute notifiche di tutti gli atti, anche interruttivi, proposta dalla . Parte_1
L'opponente in primo grado, così come nel presente giudizio, non ha articolato sul punto alcuna ulteriore motivazione e non ha fornito indicazioni in merito al dies a quo di decorrenza del termine ed al dies a quem della intervenuta estinzione del diritto per decorso dei termini di prescrizione.
Al contrario l'appellante in primo grado ha ottemperato alla produzione delle diverse ricevute ed atti, così da dimostrare le intervenute notifiche.
Si ritiene che ciò sia sufficiente, in adesione al principio secondo cui la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione delle cartelle esattoriali è assolta mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, non necessitando la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata stante la presunzione di conoscenza.
Contrariamente a quanto asserito dal giudice di prime cure, nessun rilievo ha la produzione degli atti in copia in quanto non è stato proposto in merito da controparte alcun disconoscimento e negazione della genuinità delle copie. Parimenti non è proposta alcuna opposizione sulle ricevute prodotte, che devono ritenersi incontestate.
In particolare, l'appellato ha proposto in primo grado opposizione avverso l'intimazione di pagamento recante il n. 068 2022 90175479 11/00 notificata il 21.07.2022 di €. 161.553,57, per la sola parte relativa alle infrazioni codice della strada di competenza del Giudice di Pace, per complessivi €
2.526,72, come portati dalle seguenti cartelle di pagamento, tutte relative ad infrazioni del C.d.S,: 1) cartella di pagamento n. 0682011045268584000; 2) cartella di pagamento n. 06820110185068919000;
3) cartella di pagamento n. 06820120012616772000; 4) cartella di pagamento n.
06820150013403375000; 5) cartella di pagamento n. 06820160007925355000; 6) cartella di pagamento n. 06820160030392842000.
A conferma, dagli allegati agli atti di causa si evince che: - 1) in relazione alla cartella di pagamento n.
0682011045268584000 (contr. C.d.S. del 2009), notificata in data 31 marzo 2011, è stata prodotta una ricevuta di ritorno consegnata a un soggetto convivente;
- 2) in relazione alla cartella di pagamento n.
06820110185068919000 (contr. C.d.S. del 2009), notificata in data 23 maggio 2011, vi è ricevuta a firma del;
- 3) in relazione alla cartella di pagamento n. 06820120012616772000 (contr. C.D.S. CP_1
del 2010), notificata in data 30 agosto 2013, è stata prodotta la ricevuta di ritorno che risulta consegnata pagina 4 di 10 a soggetto delegato al ritiro;
- 4) per la cartella di pagamento n. 06820150013403375000 (contrav.
C.d.S. del 2012) che si assume notificata in data 30 aprile 2015, è stato prodotto un “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art.139/140 c.p.c.” di
Poste Italiane spa del 05.05.2015 n. 689163812399 e ricevuta di ritorno del 30.04.2015 n.
78966381239-1 custode;
- 5) la cartella di pagamento n. 06820160007925355000 Parte_2
(violazione C.d.S. del 2014) si indica notificata con raccomandata n. 689312105424 del 25.11.16, come da “prospetto riepilogativo delle accettazioni relative alle singole raccomandate spedite ex art.139/140
c.p.c.” di Poste Italiane spa del 25.11.2016, con allegata la ricevuta di ritorno relativa a raccomandata
78981210542-5, a firma di moglie;
- 6) la cartella di pagamento n. Persona_1
06820160030392842000 (contrav. C.d.S. del 2013) è stata notificata nel 2016 con successiva raccomandata n. 689312105424 del 25.11.16, come dall'indicato prospetto di Poste Italiane spa del
25.11.2016, con allegata la ricevuta di ritorno relativa a raccomandata 78979221597.2, a firma di
, moglie. Persona_1
Sono stati prodotti anche ulteriori atti interruttivi della prescrizione inoltrati all'appellato, ed in particolare: - comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca datata 18.02.2015, notificata il
30.03.2015, in cui si richiamano le cartelle di cui ai crediti numeri 1), 2) e 3) suindicati;
- preavviso di fermo amministrativo n. 06880201600013313000 Fascicolo n. 2015/001024313, notificato al destinatario il 22.03.16, in cui si si richiamano le cartelle di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) suindicate;
- intimazione di pagamento n. N. 068 2016 90056016 62/000 con la quale si rinnovava la richiesta relativamente, tra le altre, ai crediti portati dalle cartelle ai suindicati numeri 1), 2), 3) con ricevuta a firma del destinatario del 19.04.2016; - intimazione di pagamento n. N. 068 2018 90383549 15/000 con rinnovo della richiesta relativamente, tra le altre, ai crediti portati dalle cartelle ai suindicati numeri 1),
2) 3) e 4), con notifica del 17.12.2018; intimazione di pagamento n. N. 068 2022 90175479 11/000 del
27.05.2022 con ricevuta a firma del destinatario del 21.07.22, oggetto della presente opposizione.
Non condividendosi le difese del Presta, e confermando quanto affermato da pacifiche pronunce della
Suprema Corte, si specifica che il preavviso di ipoteca e di fermo amministrativo costituiscono atti interruttivi della prescrizione poiché in essi sono state indicate le cartelle esattoriali relative ai tributi non pagati cui fanno riferimento e sono stati forniti tutti gli elementi idonei a rendere edotto il destinatario degli elementi costitutivi della pretesa (ovvero gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria) senza necessitare di rinotifica delle singole cartelle (il preavviso di iscrizione ipotecaria o di fermo è, infatti, atto correttamente motivato mediante il richiamo agli atti presupposti, che, in quanto già destinati alla stessa parte, sono da questa conosciuti o conoscibili e non necessitano perciò di allegazione), così da costituire anche pagina 5 di 10 richieste di pagamento;
parimenti, le intimazioni di pagamento sono atti che hanno sostituito gli avvisi di mora, tanto da contenere un avviso a provvedere al pagamento pena la prosecuzione dell'azione, per cui tutti hanno efficacia interruttiva della prescrizione in relazione al procedimento di riscossione dei crediti pubblici.
Ciò posto, l' ha fornito prova documentale in ordine al compimento di validi atti Parte_1
interruttivi per i crediti ai numeri 1), 2), 3), e 4).
Per quanto attiene, invece, le cartelle di cui ai n. 5) e 6) il termine non era ancora decorso alla data della opposizione, risultando in consegna al 25.11.16, con prescrizione dal novembre 2021, durante il periodo di sospensione “Covid”.
Al riguardo, si accoglie la difesa dell' nella parte in cui ha Controparte_3
ulteriormente censurato la pronuncia gravata per non avere il giudice di prime cure considerato che è stata disposta la sospensione della prescrizione per l'applicazione delle disposizioni urgenti in materia di riscossione emanate durante l'emergenza sanitaria da COVID 19.
Infatti, il “Decreto Cura Italia” ed il “Decreto Sostegni” (rispettivamente D.L-.18/2020 e D.L.41/2021) hanno previsto nel periodo compreso fra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021 la sospensione della notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti esattoriali dell' , nonché plurimi Controparte_4
differimenti e sospensione dei termini di prescrizione, stabilendosi per i carichi tributari e non tributari
(compresi quindi i carichi per sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada) affidati all'agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31.08.2021 che i termini di prescrizione sono prorogati.
In tema di notifica di atti impositivi, occorre ulteriormente precisare che, sempre per l'emergenza epidemiologica indicata, è stata disposta la sospensione della notifica degli atti della riscossione nel periodo indicato dalla norma (cfr. D.L. n. 18/2020, D.L. n. 34/2020, D.L. n. 73/2021).
L'art. 68 dello stesso DL n. 18/2020 recita, al comma 1: “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122…”. Ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 secondo cui: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione,
pagina 6 di 10 controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Ne deriva che non potendo l' agire per il recupero dei carichi a Controparte_3
ruolo, anche i relativi termini prescrizionali devono intendersi sospesi.
Con le indicate norme sono stati, quindi, prorogati i termini di prescrizione degli atti di riscossione coattiva ricadenti nel periodo indicato anche relativamente ai termini di pagamento delle cartelle esattoriali già emesse.
I crediti al vaglio di questo giudice erano ancora esigibili all'inizio del periodo indicato, per non essere in quel momento ancora spirato il termine quinquennale di legge, anche in considerazione degli indicati atti interruttivi.
Per le motivazioni suindicate, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata sul punto, va disattesa l'eccezione di prescrizione proposta da in primo grado. Controparte_1
Nel costituirsi in giudizio il Presta ha, inoltre, riproposto le eccezioni di nullità già oggetto di opposizione in primo grado, regolarmente avanzata con atto del 05.08.2022 a fronte della notifica della intimazione del 21.07.2022, rimaste assorbite in primo grado dalla preliminare pronuncia di estinzione delle pretese per intervenuta prescrizione.
In merito, va disattesa l'eccezione di nullità della intimazione di pagamento per non contenere la stessa le modalità di calcolo degli interessi richiesti in quanto infondata, come recentemente affermato anche dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 22281/2022 che, pur pronunciandosi in riferimento ad un atto di imposizione tributaria, ha stabilito un principio di diritto che si ritiene trovi applicazione nel caso in esame, secondo cui “allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 l. n. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori”.
Si esclude, dunque, che la mancata specificazione nell'intimazione di pagamento dei singoli importi dovuti a titolo di interessi e di capitale ovvero di sanzione, nonché le modalità di calcolo, sia idonea ad inficiare il contenuto dell'atto opposto, recando lo stesso l'analitica individuazione degli atti prodromici, come detto sopra già regolarmente notificati all'opponente e non impugnati, la cui consultazione avrebbe consentito di comprendere, in termini chiari, la ragione di credito sottesa all'impugnata intimazione.
pagina 7 di 10 L'eccezione, pertanto, non può attenere alla sola intimazione, che si limita a riportare le somme indicate nei rispettivi primi atti comunicati con riferimento ai quali l'opposizione doveva essere autonomamente proposta a seguito di notifica degli stessi deducendo l'indicato vizio di calcolo.
Si precisa, inoltre, che nell'atto impugnato sono riportati separatamente capitali ed interessi, per cui la base normativa relativa agli stessi può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.
Ad ulteriore conferma, il criterio di calcolo degli interessi è fissato dalla legge e, come tale immediatamente conoscibile al contribuente, per cui nessuna specifica indicazione doveva essere inserita nell'atto (tra le ultime, Corte di giustizia tributaria di secondo grado Lazio Roma, Sez. VII,
Sent., (data ud. 25/03/2024) 03/07/2024, n. 444).
Va disattesa anche l'eccezione di nullità dell'intimazione per mancata ottemperanza agli oneri imposti con l'ordinanza n. 3281/2020 della Corte di Cassazione a pena di nullità, ossia l'indicazione di “a) l' ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all' atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l' organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell' atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l' organo giurisdizionale o l' autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili”.
Invero, detto onere è stato previsto e trasfuso nell'art. 7 comma 2 della legge 212/2000 (Statuto del
Contribuente), che, nel proprio incipit, richiama esclusivamente “gli atti dell'amministrazione finanziaria”, materia trattata anche dalla pronuncia prima indicata, per cui non deve riconoscersi una applicabilità della norma alle cartelle esattoriali non emesse in materia tributaria.
Inoltre, si rileva che l'omessa indicazione di tali elementi nel caso di specie non determina l'invalidità dell'atto quale nullità, bensì una mera irregolarità.
Pertanto, deve escludersi ogni ipotesi di nullità dell'intimazione essendo stata questa ritualmente e tempestivamente opposta e non essendo stata dimostrata alcuna lesione del diritto di difesa, nel merito della pretesa, da parte dell'opponente/appellato.
Anche sul punto nell'atto impugnato, oltre ad essere indicati il dovuto, il soggetto emittente e il responsabile del procedimento, si specifica che “Lei può presentare ricorso solo in relazione a vizi propri di questo avviso, poiché per gli atti che lo precedono è Lei può presentare ricorso solo in relazione a vizi propri di questo avviso, poiché per gli atti che lo precedono è prevista un'autonoma impugnabilità. I termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i
pagina 8 di 10 singoli atti indicati nella tabella riportata sopra prevista un'autonoma impugnabilità. I termini, le modalità e l'autorità competente (Commissioni tributarie, Tribunali amministrativi regionali, Autorità giudiziaria ordinaria) per il ricorso sono gli stessi previsti per i singoli atti indicati nella tabella riportata sopra”.
Per le motivazioni suindicate, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento dell'appello, si rigetta l'opposizione proposta da , con conseguente conferma dell'intimazione di Controparte_1
pagamento oggetto di opposizione.
All'accoglimento dell'appello ed al conseguente rigetto dell'opposizione proposta, consegue la condanna della parte soccombente Presta alla refusione delle competenze di entrambi i gradi di lite in favore della parte appellante. Per il primo grado le stesse si liquidano, con applicazione dei parametri di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 (come aggiornato dal d.m. n. 37/2018) per le controversie dinanzi al Giudice di Pace, vigenti all'epoca della definizione del giudizio impugnato (in vigore sino al 22.10.2022, indi successivamente all'ultimo atto difensivo), determinate ai valori medi, ridotti del 20%, in considerazione dell'attività prestata, della natura della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni di diritto trattate, rapportate al valore della causa (tra €
1.100,00 ed € 5.200,00), con esclusione della fase istruttoria, in complessive € 696,00 oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA da se dovuta, come per legge. Per il presente grado si applicano, invece, i parametri aggiornati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, in rapporto al valore dichiarato della lite ed ai valori medi, ridotti del 20%, sempre quale parametro che si ritiene equamente rapportato alla natura e difficoltà del giudizio nonché come prima indicato, con esclusione della fase di trattazione, nella misura di € 1.360,80, somma da maggiorarsi ulteriormente di spese forfetarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1- accoglie l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Parte_1
542/2022 del Giudice di Pace di Belvedere Marittimo depositata in data 04.12.2022, e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da , con conseguente Controparte_1
conferma dell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione;
2- condanna al pagamento in favore della , in Controparte_1 Controparte_5
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite relative ai due gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 696,00 per il primo grado di giudizio, ed € 1.360,80 per il secondo grado di giudizio, oltre spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge.
pagina 9 di 10 Così deciso in Paola, 28.01.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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